Giuseppe Catapano: Chiamate e messaggi a raffica sul cellulare: è stalking

Un anno e tre mesi di detenzione: a tanto ammonta la punizione per lo stalking compiuto ai danni dell’ex moglie da parte di un uomo per averla ossessionata con continue telefonate e sms.

Quando il comportamento persecutorio nei confronti della vittima determina, ai danni di quest’ultima, un fortissimo turbamento a livello emotivo, per via del pressing telefonico, inteso anche come intimidatorio e pericoloso non solo per sé ma anche per le persone a lei vicine (per esempio, i figli e il nuovo partner), scatta la condanna penale. A ricordarlo, ancora una volta, è la Cassazione con una sentenza di questa mattina. Non interessa il contenuto delle telefonate, se pacifico o intimidatorio, se rivolto a ottenere un riavvicinamento o meno. È il fatto stesso della ripetuta molestia, ossia il comportamento ossessivo, a integrare il reato. Anche il semplice chiedere “scusa” o una seconda opportunità può far scattare la condanna per stalking. In verità, secondo la giurisprudenza, non rileva tanto la ripetizione dei comportamenti incriminati: anche pochi episodi, purché “martellanti”, possono essere sufficienti a integrare il reato. Tanto più quando si tratta di telefonate e messaggi, i cui tabulati sono facilmente recuperabili o anche attraverso servizi di registrazione come Whooming. Ciò che rileva è soprattutto l’effetto destabilizzante della pressione psicologica compiuta dal molestatore sull’equilibrio psichico della vittima, testimoniato dal timore, da parte di quest’ultima, per l’incolumità propria e per le persone a lei legate, come, ad esempio, l’attuale compagno. In questi casi, oltre alla querela presso la Procura della Repubblica o i Carabinieri, potrebbe costituire una valida e più immediata alternativa la richiesta di ammonimento del Questore (leggi l’approfondimento: “Stalking: l’ammonimento del Questore come via alternativa alla querela”). Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 settembre 2014 – 4 febbraio 2015, n. 5316 Presidente Marasca – Relatore Bevere Fatto e diritto Con sentenza 15.11.2013, la corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa ex art. 438 c.p.p. il 27.3.2013 dal tribunale di Foggia, sezione di Trinitapoli , ha assolto V.R. dal reato di incendio doloso dell’auto di proprietà della moglie separata P.O. per non aver commesso il fatto e ha rideterminato nella misura di un anno e tre mesi di reclusione la pena inflitta per il reato di atti persecutori in danno della predetta. Nell’interesse del V. è stato presentato ricorso per i seguenti motivi 1. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 612 bis c.p. : l’esame delle telefonate e dei messaggi inviati attraverso il telefono cellulare non hanno contenuto minaccioso e quindi non hanno la potenzialità di porre la persona offesa in stato d’ansia o di paura . La reiterazione di queste comunicazioni costituisce di per sé elemento costitutivo non esclusivamente del delitto di cui all’art. 612 bis c.p. , ma anche della contravvenzione ex art. 660 c.p.. Sotto questo profilo, la corte ha errato laddove ha affermato che le ripetute telefonate e i ripetuti messaggi costituiscono elemento fondante del delitto contestato, senza aver esaminato la loro potenzialità offensiva nel senso voluto dalla norma ex art. 612 bis c.p.; 2. vizio di motivazione in riferimento al travisamento del contenuto delle dichiarazioni della P. e del sua compagno Rinaldi , avendo attribuito a costoro atteggiamenti dettati dal timore, mentre tali dichiarazioni dimostrano che erano essi ad aver agito nei confronti dell’imputato . L’illogicità della motivazione emerge anche dalla interpretazione del fatto che alcune telefonate minacciose risultano essere state effettuate con un telefono che era nella disponibilità della figlia della persona offesa . Questo dato logicamente interpretato fa venir meno l’attendibilità delle dichiarazioni della P. e della figlia. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati, in quanto propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità , che ha guidato le conclusioni della corte di merito. Con esse,in realtà , il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente , il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame la struttura razionale della motivazione sulla responsabilità in ordine al delitto di atti persecutori – facendo proprie e integrando le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale , avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata ai risultati dell’istruttoria dibattimentale alla luce dei quali è emerso che 1. nell’arco di tempo, compreso tra il 19 gennaio e il 19 ottobre 2012 , la donna è stata investita da una serie di telefonate, e di messaggi telefonici provenienti dal marito separato V.R., accompagnati da appostamenti presso l’abitazione e il luogo di lavoro; 2. il contenuto di tali messaggi è stato razionalmente e insindacabilmente ritenuto dai giudici di merito ingiurioso e intimidatorio , a danno della persona offesa e dell’attuale compagno Rinaldi Antonio; 3. questi dati provenienti prevalentemente dalle dichiarazioni della P., sono stati sottoposti ad attenta analisi da parte dei giudici di merito che ne hanno posto in rilievo la coerenza logica, la precisione, unitamente alla assenza di convincenti smentite; 4. quanto alla provenienza di alcune telefonate da un’utenza intestata all’imputato , ma nella disponibilità della figlia della donna, a nome S., la corte di merito ha razionalmente rilevato che, a prescindere della titolarità dell’utenza , riferibile all’imputato, e dalla naturale possibilità che sia stata utilizzata anche da costui, i tabulati hanno dimostrato che dalle utenze sicuramente in uso esclusivo del V. sono partite -in un ristretto arco di tempo – 75 chiamate sulle due utenze della persona offesa e 14 su un’altra utenza della donna; 5. l’effetto destabilizzante di queste condotte sull’equilibrio psichico della donna, il timore per l’incolumità propria e per le persone a lei legate , la loro incidenza negativa sulle sue scelte di vita sono stati rilevati dai giudici di merito , con argomentazioni perfettamente fedeli alle risultanze processuali e alla loro razionale interpretazione ( il V. , aveva ostacolato,dopo la separazione nuove relazioni sentimentali della donna; D.F.G., aveva interrotto il rapporto con la P. a causa delle intimidazioni del V.; lo stesso imputato ha ammesso di aver fermato il Rinaldi e di avergli preannunciato “una brutta fine”; a causa dell’ossessiva presenza del V. nei pressi dell’abitazione , la P. aveva proibito alle figlie di affacciarsi alla finestra); Deve quindi ritenersi pienamente fondata probatoriamente e razionalmente la conclusione dei giudici di merito: il V.- già condannato per condotte analoghe- ha commesso in un arco di tempo caratterizzato da particolare pressione psicologica, una serie di comportamenti proiettati a polemizzare sul rapporto cessato e a convincere la donna a una riapertura del dialogo, in vista della ripresa della relazione. In questo quadro di aggressività dal molteplice profilo in danno della donna, si è inserito un correlato comportamento percepito correttamente come intimidatorio nei confronti delle figlie e del compagno della persona offesa . Le conclusioni dei giudici di merito sulla sussistenza di un atteggiamento persecutorio in danno della P. sono quindi pienamente conformi alle risultanze delle indagini e alla loro razionale interpretazione. L’evento scaturito da questo piano di violenza materiale e psicologica è costituito naturalmente da un stato turbamento psicologico della donna,derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma da una serie di comportamenti persecutori , che hanno evidentemente determinato una rottura nell’equilibrio emotivo della donna che si è espressa in un crescendo, di tensione,preoccupazione, nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel tempo , data la stabilità dell’atteggiamento intimidatorio rancoroso e vendicativo dell’uomo . Questo perdurante stato di turbamento emotivo è stato ragionevolmente ritenuto idoneo a essere inquadrato nell’evento di cui all’art. 612 bis c.p Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Catapano Giuseppe informa: Assenza ingiustificata dopo la malattia: lavoratore licenziato

Conclusa la malattia, il dipendente deve tornare a lavoro. Inutile l’invio, a posteriori, di un ulteriore certificato di malattia. Si tratta di un comportamento grave che può subìre una sanzione disciplinare, ma se ripetuto più volte nel tempo può portare anche al licenziamento. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di questa mattina [1]. Il problema parte dalla “assenza ingiustificata” in azienda, una volta concluso il legittimo periodo di malattia. Ne segue, di norma, la sanzione disciplinare da parte dell’azienda (per esempio, la “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”). Difatti, alla scadenza del periodo di malattia, il dipendente ha l’obbligo di comunicare che non può far ritorno al lavoro. La recidiva poi, in tale prassi comportamentale, giustifica il licenziamento. L’invio successivo del certificato medico non sana l’omissione della tempestiva comunicazione dello stato di malattia che va fatta, ovviamente, in anticipo, in modo da non pregiudicare l’organizzazione dell’azienda. La Suprema Corte ricorda che le assenze debbono essere sempre segnalate, prima dell’inizio del turno di lavoro, alle persone o all’ufficio a tanto preposto dalla struttura sanitaria, giustificate immediatamente e, comunque, non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso, comunque, eguale comunicazione deve essere effettuata, prima dell’inizio del turno di servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione della malattia stessa. Difatti, la tempestività della comunicazione è strettamente correlata alla necessità di trovare valide alternative di servizio, nel caso di improvvisa assenza degli addetti ai turni, specie in caso di attività lavorative che non possono trovare interruzione per via del particolare servizio svolto. Nel caso, poi, in cui il CCNL preveda che il lavoratore, che si assenta dal servizio per malattia, abbia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’inizio della malattia, la omessa comunicazione costituisce una infrazione suscettibile di sanzione disciplinare: è irrilevante, conclude la sentenza, il fatto che il lavoratore abbia comunque inviato il certificato medico giustificativo dell’assenza. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 novembre 2014 – 4 febbraio 2015, n. 2023 Presidente Stile – Relatore Mammone Svolgimento del processo 1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Catania, l’Associazione assistenziale “Villa Sandra” conveniva in giudizio il suo dipendente I.N. perché fosse accertata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per quattro giorni, allo stesso comminata il 19.03.02 perché, alla scadenza di un periodo di malattia, non aveva comunicato che non sarebbe tornato al lavoro. Costituitosi in giudizio, il dipendente contestava la domanda e, dedotto di essere stato licenziato nelle more per recidiva nella sanzione disciplinare (irrogata tre volte), in via riconvenzionale chiedeva che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo e fosse ordinata la sua reintegrazione e che il datore fosse condannato al risarcimento del danno. 2.- Avendo il Tribunale ritenuto legittima la sanzione disciplinare e rigettato la domanda riconvenzionale, il dipendente proponeva appello contestando entrambe le pronunzie, assumendo di aver dato giustificazione dell’assenza e contestando, altresì, l’esistenza della recidiva, dato che le sanzioni irrogate erano state impugnate dinanzi al collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 stat. lav. ed erano divenute inefficaci per la mancata nomina dell’arbitro da parte del datore. La Corte d’appello di Catania con sentenza del 6.08.13 rigettava l’impugnazione, rilevando che non era stato provato che il lavoratore: a) quanto alla sanzione conservativa irrogata in data 19.03.02 per l’assenza ingiustificata, avesse comunicato in via informale di essere ammalato; b) quanto al licenziamento, avesse depositato la richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per accertare la legittimità delle due sanzioni ulteriori (comminate nei giorni 22.07.02 e 11.06.02) ed avesse invitato il datore a nominare il proprio rappresentante. Constatata l’efficacia delle sanzioni, la Corte riteneva infondate anche le contestazioni di merito formulate al riguardo. 3.- Avverso questa sentenza Italiano propone ricorso per cassazione, cui risponde il datore con controricorso e memoria. Motivi della decisione. 4.- Il ricorrente deduce violazione del contratto collettivo di categoria, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. sotto due diversi profili: 4.1. a proposito della ritenuta legittimità della sanzione irrogata in data 19.03.02 per aver il lavoratore comunicato con ritardo lo stato di malattia, sostiene che il giudice avrebbe ritenuto ingiustificata la sua assenza sulla base di dichiarazioni scritte di altri dipendenti, illegittimamente confermate in appello con prova testimoniale, mentre non aveva tenuto conto che egli aveva trasmesso tempestivamente un nuovo certificato medico; 4.2.- a proposito della legittimità delle tre sanzioni disciplinari irrogate in date 19.03.02, 11.06.02 e 22.07.02, in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto che le sanzioni erano state irrogate in forza di insussistenti circostanze e che, in ogni caso le stesse erano divenute inefficaci in forza dell’impugnazione dinanzi al collegio di conciliazione ed arbitrato. 5.- L’art. 33 del CCNL 1998-2001 del personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARTS e Fondazione don Carlo Gnocchi, pacificamente applicabile al caso di specie, prevede che “sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo [nei casi di]: a) … b) … c) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione; … “. La “sospensione” ivi menzionata è da ritenere riferita alla sanzione conservativa della “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni”, prevista in altra sede dallo stesso art. 33. Analoga disposizione è contenuta nell’art. 41 del successivo contratto 2002-2005. 6.- Nel caso di specie il lavoratore fu sottoposto a tre sanzioni disciplinari irrogate rispettivamente in date: a) 19.03.02 (per mancata comunicazione del prosieguo dello stato di malattia); b) 11.06.02 (per smarrimento delle chiavi di un armadio affidate alla sua custodia); c) 22.07.02 (per non veritiera denunzia di un infortunio). Il licenziamento fu irrogato in data 6.08.02, dopo che era stato contestato un ulteriore illecito disciplinare. 7.- Il giudice di merito ha ritenuto legittima l’irrogazione di tutte le tre sanzioni sopra menzionate: la prima per una considerazione di merito (ritenendo che il lavoratore avesse violato l’obbligo di dare comunicazione dell’inizio della malattia), la seconda e la terza perché divenute definitive, non avendo il lavoratore dato prova della sua tesi difensiva, secondo cui le due sanzioni sarebbero rimaste sospese (e quindi non operative) ai sensi dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori, non avendo il datore proceduto alla nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ed arbitrato. 8.- Quanto al primo motivo, con cui si sostiene che l’invio del certificato medico avrebbe sanato ogni omissione circa la tempestiva comunicazione dello stato di malattia, deve rilevarsi che l’art. 31 del CCNL 1998-2001 statuisce che “le assenze debbono essere segnalate prima dell’inizio del turno di lavoro alle persone o all’Ufficio a tanto preposto dalla Struttura sanitaria, giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento In caso di malattia, eguale comunicazione deve essere effettuata, prima dell’inizio del turno di servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione della malattia stessa”. La norma ha una sua logica interna, in quanto, in considerazione della particolarità della funzione professionale degli assistenti educatori, la tempestività della comunicazione è strettamente correlata alla necessità di trovare valide alternative di servizio nel caso di improvvisa assenza degli addetti ai turni di assistenza. Essa, nel momento in cui impone la segnalazione dell’assenza “prima dell’inizio del turno” intende, dunque, tutelare la corretta esecuzione del servizio, che è interesse del datore (ed in pari misura degli utenti), ulteriore e diverso da quello della verifica della effettività dello stato di malattia. Questo è il senso dell’affermazione contenuta nella sentenza 10.02.00 n. 1481 di questa Corte, secondo cui ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore che si assenta dal servizio per malattia abbia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’inizio della malattia, la omessa comunicazione vale ad integrare un’infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, restando irrilevante che il lavoratore abbia comunque inviato il certificato medico giustificativo dell’assenza. Tale sentenza, citata dal giudice di merito, pur attinente a diversa fattispecie, con la puntualizzazione di scopo appena effettuata è sicuramente pertinente al caso di specie. Il primo motivo è, dunque, infondato. 9.- Il secondo motivo è, invece, inidoneo a colpire il decisum della sentenza impugnata. La Corte d’appello, all’esito di una compiuta indagine istruttoria, basata sull’esame di documentazione prodotta in atti e di informazioni richieste all’UPLMO competente, ha infatti accertato che il ricorrente non ha provato di aver presentato la domanda di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato e, meno che, mai di aver invitato il datore a nominare il suo rappresentante nell’ambito del collegio. Con il motivo in esame il ricorrente contesta tale affermazione ribadendo di aver fornito la prova richiesta mediante la detta produzione documentale, omettendo di dare seguito alcuno a tale affermazione; in particolare egli non illustra quale fosse il contenuto della documentazione prodotta e se essa contenesse effettivamente la richiesta di costituzione del collegio, in modo da smentire il contrario avviso del giudice di appello, ma si dilunga in una improduttiva ed inconferente censura delle circostanze di fatto oggetto delle contestazioni sfociate nelle sanzioni disciplinari. In mancanza di tale puntuale contestazione, il motivo è affetto da insanabile genericità e deve essere rigettato. 10.- Infondati i motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. 11.- Pur essendo il ricorso notificato dopo l’entrata in vigore dell’art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. 30.05.02 n. 115, che apporta innovazioni al regime delle spese di giustizia per il caso di rigetto dell’impugnazione, il ricorrente, risultando ammesso al gratuito patrocinio, non deve essere onerato delle conseguenze amministrative ivi previste (Cass. 2.09.14 n. 18253). P.Q.M. La Corte così decide; a) rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 100 (cento) per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compensi oltre Iva, Cpa e spese forfettarie nella misura del 15%; b) ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater, del d.P.R. 30.05.02 n. 115, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,.a norma del c. 1 bis dello stesso art. 13.

Catapano Giuseppe informa: Certificato medico: meglio scrivere “da me visitato in data odierna”

Attenzione a non farvi trovare a casa al momento della visita fiscale (gli orari, per il 2015, sono cambiati e li trovate qua “Visite fiscali INPS: orari e giorni di reperibilità dal 2015”). Anche motivando l’assenza sulla base di una asserita visita dal medico, questa va provata documentalmente. E il suggerimento, a tal proposito, proviene da una non recentissima sentenza del TAR di Reggio Calabria .

Innanzitutto i giudici amministrativi ricordano che va sanzionata, perché è da ritenersi ingiustificata, l’assenza dal domicilio del dipendente al momento della visita fiscale. Se quest’ultimo ha affermato di aver lasciato la propria abitazione per recarsi dal medico di fiducia per il rilascio di un certificato, è bene che ciò risulti dalle certificazioni presentate. Se in esse, infatti, non viene affermato che l’interessato è stato visitato dal medico presso l’ambulatorio allora la giustificazione risulterà poco credibile. Ecco perché – suggerisce tacitamente la sentenza – è bene che la certificazione del medico riporti sempre la tradizionale dicitura “da me visitato in data odierna“. Anche le certificazioni successive, in cui viene richiamata la prima certificazione, dovrebbero sempre affermare che il dipendente, nello specifico giorno, si è personalmente recato presso l’ambulatorio ed è stato sottoposto a visita. “Da me visitato in data odierna” Il Tribunale Amministrativo ha rigettato il ricorso del lavoratore perché, nel certificato da questi prodotto, il medico non aveva attestato di aver visitato “in data odierna” il dipendente. Il che ha fatto sì che mancasse la prova del fatto che il lavoratore si fosse allontanato dal domicilio – così come dallo stesso affermato – proprio per farsi sottoporre a controllo in ambulatorio. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2002, proposto da: A., rappresentato e difeso dall’avv. PB, con domicilio eletto presso … contro Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, presso i cui uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15 è per legge domiciliato per l’annullamento del provvedimento n. …./. del …. con il quale al ricorrente è stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio con la seguente motivazione: “annunciatosi ammalato risultava assente alla visita fiscale presso il domicilio nel quale aveva dichiarato di trascorrere il periodo di malattia”. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO Il ricorrente, all’epoca dei fatti agente in servizio presso il XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, impugnava la sanzione pecuniaria infertagli a seguito di procedimento disciplinare, per il fatto che egli risultava assente alla visita fiscale, nonostante avesse comunicato di non potersi presentare quel giorno alla visita presso la C.M.O. di Messina perché non era in condizioni di viaggiare a causa di una forte emicrania. Asserisce il ricorrente di aver lasciato la propria abitazione per recarsi dal medico di fiducia per il rilascio di un certificato ed il fatto che egli non fosse in grado di viaggiare risulterebbe appunto da una successiva certificazione medica, del 16 gennaio 2002, e non contrasterebbe col fatto che egli non è stato rintracciato al domicilio, in quanto dal medico egli sarebbe stato accompagnato in auto da un congiunto. Chiede, dunque, l’annullamento della sanzione inflitta, ritenendola illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 , n. 2, DPR 737/81. Si costituisce l’amministrazione insistendo per il rigetto del ricorso e rappresentando il fatto che nel corso del procedimento disciplinare non era stata fornita alcuna documentazione attestante che il B. al momento della visita fiscale (ore 11,25) si trovasse dal medico. In vista dell’udienza di merito l’Avvocatura dello Stato produceva una nota del Questore del 28 febbraio 2010, nella quale è riferito che il B. è cessato dall’impiego per dimissioni volontarie con decorrenza 19 agosto 2004. Ritiene il collegio, che nonostante le intervenute dimissioni, non si possa addivenire ad una declaratoria di improcedibilità del ricorso, residuando un profilo di interesse alla decisione di merito, di tipo patrimoniale, anche in considerazione della natura della sanzione inflitta. Ciò premesso osserva il Tribunale che il ricorso è infondato. Come rilevato in sede di procedimento disciplinare (vd. verbale di seduta del 26 marzo 2002) non è stato dimostrato che il B. fosse effettivamente dal medico proprio all’orario della visita. Solo successivamente, in data 29 marzo 2002, è stato rilasciato dal medico un ulteriore certificato nel quale si afferma che la certificazione del 26 novembre “è stata rilasciata dalla ore 11 alle ore 11.30 circa nel mio ambulatorio”. Rileva comunque il Tribunale che in nessuna delle certificazioni rilasciate dal Dott. F. al B. è affermato che questi è stato visitato dal medico presso l’ambulatorio. In particolare nella certificazione del 26 novembre 2002 non è riportata la tradizionale dicitura “da me visitato in data odierna”, ma è solo certificato che il B. è affetto da cervicalgia. Anche nelle certificazioni successive (quella del 16 gennaio e del 29 marzo 2002) si richiama la certificazione datata 26 novembre, senza mai affermare che il B., in quel giorno, si fosse personalmente recato presso l’ambulatorio e fosse stato sottoposto a visita. Ne consegue che legittimamente l’assenza dal domicilio al momento della visita fiscale è stata ritenuta ingiustificata e, dunque, sanzionata. Il ricorso va, dunque, respinto, ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese della lite. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 07/04/2010 con l’intervento dei Magistrati: Italo Vitellio, Presidente Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 MAG. 2010.

Catapano Giuseppe: TUTTO PRONTO PER L’OPERAZIONE VOLUNTARY DISCLOSURE. DA OGGI IN RETE IL MODELLO DEFINITIVO CON LE ISTRUZIONI PER IL RIENTRO DEI CAPITALI

Pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni da seguire per aderire alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186/2014. E’ consultabile, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione finale, approvata con Provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia, del modulo di richiesta di adesione alla voluntary disclosure corredata dalle istruzioni, che recepiscono le osservazioni espresse dagli operatori del settore e illustrano le modalità per regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero e non dichiarate al fisco, in un’ottica di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, ottenendo una riduzione delle sanzioni amministrative e alcune esclusioni delle sanzioni di tipo penale.

Chi può aderire – Possono presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure tutti i contribuenti che detengono attività e beni all’estero e hanno omesso di dichiararli al fisco, per sanare le relative violazioni dichiarative, ivi incluse quelle inerenti i maggiori imponibili riferiti e non alle attività e ai beni anzidetti. La procedura deve riguardare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero.

Possono inoltre presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure anche tutti gli altri contribuenti per sanare eventuali violazioni dichiarative.

In entrambi i casi l’emersione può interessare solo le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014, a patto che la richiesta non sia presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Come e quando presentare la richiesta – Una volta compilato, il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015. L’invio può essere effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato.

I vantaggi dell’adesione – Il contribuente che aderisce alla collaborazione volontaria beneficia di una riduzione fino alla metà delle sanzioni legate all’omessa compilazione del quadro RW del modello. Per chi aderisce alla voluntary, inoltre, è esclusa la punibilità per diverse tipologie di reati.

Il modello definitivo e le istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, http://www.agenziaentrate.it, nella sezione “Modelli”.

Catapano Giuseppe osserva:LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI AI FINI FISCALI NON CORRELATE ALL’ASSOGGETTAMENTO DEL DEBITORE A PROCEDURE CONCORSUALI

Sul tema della deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali la giurisprudenza di questa Corte resa dapprima sull’art. 66 TUIR e, successivamente, sull’art. 101 TUIR – applicabile ratione temporis alla fattispecie – è ormai ferma nel ritenere la necessità, a carico del contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che hanno dato luogo ad una perdita, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente.

Si è pure aggiunto che la certezza che si è verificata una perdita (fiscalmente rilevante) può darsi con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario, peraltro aggiungendo che il riferimento alla presenza di “elementi” certi, lascia intendere che un solo elemento non è di sicuro sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita – cfr. Cass.n. 14568/2001-. Ma il dato unitario che emerge dall’esame della giurisprudenza di questa Corte è dato dal fatto che la ponderazione degli elementi forniti dalla parte contribuente per ritenere il credito di difficile esazione integrano una valutazione di fatto incensurabile in Cassazione, implicando indagini sul merito precluse a questa Corte – cfr. Cass. n. 14568/2001 cit.; Cass. n. 16330/2005; v. anche, in ordine al potere valutativo del giudice di merito, Cass. n. 19918/2005.

Catapano Giuseppe informa: SOCIETÀ IN DIFFICOLTÀ E IN ATTESA DEL PAGAMENTO DEL COMUNE: SANZIONATO COMUNQUE L’OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA

Società in attesa di poter riscuotere il “credito” vantato nei confronti di un Comune. Ma tale introito virtuale – peraltro, da definire con certezza – non rende meno grave la condotta del rappresentante della compagine, accusato di “omesso versamento dell’Iva dovuta, in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”.
Conseguenziale la condanna alla “pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione”, condanna resa definitiva dalla decisione della Cassazione.
Per i giudici di terzo grado, difatti, l’“omesso versamento dell’Iva” – pari a quasi 112mila euro – non è giustificabile colla “situazione di insolvenza” lamentata dalla società, e attribuibile, secondo il rappresentante dell’azienda, alla “mancata riscossione di un credito verso il Comune”.
Tale valutazione è poggiata su diversi elementi. Prima di tutto, la “mancata allegazione di elementi volti a determinare con esattezza la quota di credito” della società “rispetto all’intero ammontare (240.000 euro) dovuto al consorzio di imprese” di cui essa è parte. Altrettanto rilevante, poi, la mancanza di documenti relative alle “iniziative, giudiziarie e non, volte al recupero della somma dovuta”.
Assolutamente fragile, quindi, la tesi proposta dalla società – e finalizzata a ‘giustificare’ l’“omesso versamento dell’Iva” –, anche perché, concludono i giudici, “si ha solo una diffida ad adempiere fatta dall’associazione di imprese, avente ad oggetto un credito pari, nel complesso, a 240.000 euro” senza specificare “quale quota dell’intera somma spetterebbe alla società”.

Catapano Giuseppe scrive: “CERTA” L’OPERAZIONE INESISTENTE QUANDO IL SOGGETTO È PRIVO DI ORGANIZZAZIONE E VIENE PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA DEL CESSIONARIO

A seguito di segnalazione della G.d.F., in ordine ai rapporti intercorrenti tra una società e le società acquirenti di bestiame di provenienza comunitaria, con p.v.c. i militari contestavano la registrazione di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società assumendo che questa fungesse da soggetto “filtro”, rispetto alla società “cartiera” che acquistava il bestiame da ditte estere comunitarie senza presentare alcuna dichiarazione. La Società impugnava il conseguente avviso di rettifica dell’Ufficio, con cui le venivano contestate la partecipazione ad una “frode carosello”, la correlata irregolarità delle scritture contabili. La CTP adita, accoglieva il ricorso così come anche la CTR appellata, in virtù non solo dell’assoluzione del legale rappresentante ma perché riteneva non fondati i rilievi addotti dall’ufficio. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Ufficio accolto dalla Suprema Corte che cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR, che provvederà anche per le spese. In particolare, osserva la Cassazione che, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti l’onere probatorio si riduce alla prova certa della loro inesistenza e che per quelle di tipo triangolare, esso può esaurirsi, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e che nei casi più complessi di “frode carosello”, come quello in esame, contraddistinti da una catena di passaggi in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società “filtro”, occorre dimostrare non solo gli elementi di fatto caratterizzanti la frode ovverosia l’assenza di struttura, ma anche la consapevolezza di essi da parte del cessionario, e quindi la sua connivenza nella frode, anche attraverso presunzioni semplici, purché munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, poiché solo in tale evenienza il soggetto cessionario che intende fruire della detrazione può essere considerato, ai fini della Direttiva 2006/112/CE, come “partecipante a tale evasione”. Stabiliti i predetti principi la Cassazione rileva che, nel caso di specie, il giudice d’appello ha omesso di dare conto, in motivazione, della valutazione compiuta sulla consistenza probatoria dei suddetti elementi di prova presuntiva forniti dall’A.F. in merito all’asserita inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali intercorse tra le diverse società coinvolte, limitandosi a rilevare come fosse stato concretamente dimostrato che effettivamente le società. esistevano, avevano una sede sociale, operavano e risultavano regolarmente registrate presso i pubblici registri, attingendo a circostanze invece ininfluenti.

Giuseppe Catapano comunica: RESIDENZA NON TRASFERITA E IMMOBILE VENDUTO SENZA ESSERE ‘SOSTITUITO’: AGEVOLAZIONI ‘PRIMA CASA’ PERSE

Doppio ‘errore’ fatale per la contribuente: ella ha omesso di “trasferire la propria residenza, entro il termine di diciotto mesi, nel Comune ove era ubicato l’immobile” appena acquistato, e poi ha pensato bene di vendere quell’immobile “entro il quinquennio, senza, però, averne acquistato un altro entro l’anno dalla vendita”.
Nessun tentennamento, né per il Fisco né per i giudici tributari: legittima la revoca delle “agevolazioni ‘prima casa’”.
E questa linea di pensiero viene condivisa, ora, anche dai giudici della Cassazione, i quali sanciscono la sconfitta definitiva della contribuente.
Respinte tutte le obiezioni mosse dalla donna, e fondate, in sintesi, sulla presunta “illegittimità dell’avviso di liquidazione” per la mancata “firma del Direttore Generale dell’Agenzia”, sulla presunta “invalidità della notifica effettuata per posta direttamente da parte dell’Ufficio”, e, infine, sulla presunta “decadenza” del Fisco “in riferimento alla vendita dell’immobile entro il quinquennio”.
Su quest’ultimo punto, in particolare, i giudici ribadiscono che “in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della ‘prima casa’, la decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione, ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale; ne deriva che il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza dal potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto”.

Catapano Giuseppe osserva: LIQUIDATORE FRESCO DI NOMINA, SOTTO ACCUSA PER L’OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: DA VALUTARE LA CRISI DI LIQUIDITÀ DELLA SOCIETÀ E IL COMPORTAMENTO DEI DUE LIQUIDATORI PRECEDENTI

Terzo “liquidatore” per la società. A lui viene addebitato l’“omesso versamento dell’Iva”, con consequenziale “sequestro preventivo”, sul suo “patrimonio personale”, di una somma pari a quasi 154mila euro.
Ma l’intera vicenda va riesaminata nuovamente, con grande attenzione…
Questa la posizione assunta dai giudici della Cassazione, i quali, accogliendo le obiezioni mosse dall’uomo e criticando le valutazioni compiute in primo grado, ritengono necessario approfondire il ‘capitolo’ relativo al “dato oggettivo del mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di Iva” per capire se esso ha rappresentato “il risultato di una scelta autonoma e discrezionale del liquidatore della società al momento della scadenza” oppure “una scelta obbligata scaturente dalla carenza, nel breve periodo, di ogni forma di liquidità dovuta al mancato accantonamento dell’Iva da parte di chi” – ossia i due “liquidatori” precedenti – “aveva avuto la rappresentanza della società”.
Per fare chiarezza sarà necessario ritornare – compito, questo, affidato ai giudici del Tribunale – sul materiale probatorio e sulla ricostruzione della vicenda societaria, tenendo ben presenti, peraltro, “il circoscritto periodo di tempo di cinque mesi trascorso dalla nomina” del liquidatore e “l’importo non indifferente di 153mila euro circa maturati a titolo di debito Iva”.

Giuseppe Catapano informa: L’IMU PER I TERRENI AGRICOLI E I CHIARIMENTI DEL MEF

IN SINTESI
A seguito dell’introduzione dei nuovi criteri per individuare i
terreni agricoli per i quali è riconosciuta l’esenzione IMU,
recentemente il MEF, a pochi giorni dalla scadenza del termine di
versamento dell’IMU 2014, ha fornito alcuni interessanti
chiarimenti.
In particolare è stato precisato che:
−l’estensione dell’esenzione ai terreni agricoli concessi in
comodato / affitto a coltivatori diretti / IAP iscritti nella
previdenza agricola opera a condizione che anche il
concedente rivesta detta qualifica;
−per i terreni agricoli imponibili IMU, l’aliquota applicabile è pari
al 7,6‰, salvo che il Comune abbia deliberato, con riferimento
agli stessi, una specifica aliquota;
−i soggetti che hanno versato l’IMU 2014 per terreni agricoli
assoggettati all’imposta in base ai previgenti criteri che
risultano esenti in base ai nuovi criteri, possono richiedere a
rimborso quanto versato ovvero, se consentito dal Comune,
utilizzare l’importo in compensazione.

Come noto, con il DL n. 4/2015 sono stati ridefiniti i criteri per l’individuazione dei terreni agricoli
esenti IMU ed è stato fissato al 10.2.2015 il termine entro il quale effettuare il versamento
dell’IMU 2014 dovuta per i terreni che non fruiscono dell’esenzione.
I nuovi criteri operano dal 2015; tuttavia, gli stessi trovano applicazione anche per il 2014 per il
quale, comunque, se più favorevoli, possono ancora essere applicati i criteri di cui al DM
28.11.2014 (altimetria del Comune risultante dall’elenco ISTAT dei Comuni).
Recentemente il MEF, con la Risoluzione 3.2.2015, n. 2/DF ha fornito alcuni importanti chiarimenti
connessi con l’introduzione dei predetti nuovi criteri.
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI / IAP
In base ai nuovi criteri, utilizzando la classificazione risultante dalla colonna R dell’elenco dei
Comuni elaborato dall’ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/6789), è ora prevista l’esenzione IMU
per i terreni agricoli ubicati in un Comune:
a) totalmente montano (contraddistinto dalla lettera “T”).
In tal caso, come evidenziato nella citata Risoluzione n. 2/DF, l’esenzione opera per tutti i
terreni agricoli, a prescindere dalla qualifica del possessore;
b) parzialmente montano (contraddistinto dalla lettera “P”) solo se posseduti e condotti da
coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola.
In tal caso, secondo quanto chiarito dal MEF, l’esenzione opera esclusivamente se il
possessore è un coltivatore diretto o IAP e pertanto la stessa non è applicabile per i
terreni posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP, “vale a dire posseduti dai
cosiddetti rentiers”.
Inoltre, si ritiene che per un terreno in comproprietà l’esenzione spetti solo al comproprietario
(relativamente alla propria percentuale di possesso) avente i requisiti sopra accennati.
Si rammenta che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 4, comma 5-bis, DL n. 16/2012, è venuta
meno l’esenzione (a prescindere dal Comune di ubicazione) dei terreni ad immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. In base
alla nuova disciplina, quindi, anche tale tipologia di terreni è esente / imponibile IMU a seconda
che il relativo Comune sia montano / parzialmente montano ovvero non montano.
TERRENI CONCESSI IN AFFITTO O COMODATO
Il comma 2 dell’art. 1, DL n. 4/2015 estende l’esenzione IMU ai terreni di cui alla citata lett. b), ossia
ubicati in un Comune parzialmente montano posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP
iscritti nella previdenza agricola, “in caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali … iscritti nella previdenza agricola”.
Come evidenziato dal MEF nella Risoluzione n. 2/DF in esame:
tale disposizione introduce una deroga al principio generale in base al quale, per la fruizione
dell’esenzione, i terreni devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la
qualifica di coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola;
per poter beneficiare dell’esenzione IMU è necessario che il soggetto che concede il
terreno in comodato / affitto ad un coltivatore diretto / IAP iscritto nella previdenza agricola sia
anch’esso un coltivatore diretto / IAP iscritto nella previdenza agricola.
Di fatto, quindi, considerato che, ai fini dell’esenzione, anche il concedente deve rivestire la
qualifica di coltivatore diretto / IAP, secondo il MEF è necessario che lo stesso conduca almeno
un altro terreno.
Sul punto va tuttavia rilevato che la qualifica di coltivatore diretto / IAP non richiede necessariamente
la conduzione del terreno, posto che la stessa può essere assunta anche, ad esempio, da un
soggetto coadiuvante di un’impresa appartenente ad un altro coltivatore diretto / IAP.
TERRENI AGRICOLI SOGGETTI AD IMU E ALIQUOTA APPLICABILE
Da quanto sopra evidenziato si evince che l’IMU è dovuta per:
tutti i terreni ubicati in Comuni non montani (lettere “NM”);
i terreni ubicati in Comuni parzialmente montani (lettera “P”) di soggetti non coltivatori
diretti / IAP.
Con riguardo all’aliquota IMU applicabile il MEF, nella Risoluzione n. 2/DF in esame, ha
innanzitutto richiamato quanto disposto dall’art. 1, comma 692, Finanziaria 2015, in base al quale:
“Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale …
l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo
13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 … a meno che in detti comuni non siano
state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote”.
Alla luce di ciò viene confermato che qualora il Comune non abbia deliberato una specifica
aliquota riferita ai terreni agricoli, trova applicazione la misura “ordinaria” pari al 7,6‰ (di fatto,
quindi, ai terreni agricoli non è applicabile l’aliquota prevista per la categoria degli “altri immobili”).
VERSAMENTO IMU 2014
Come accennato, per il 2014, per stabilire se il terreno agricolo fruisce o meno dell’esenzione IMU
è possibile applicare il criterio che risulta più favorevole al contribuente e pertanto:
i terreni agricoli che risultano esenti IMU in base al DM 28.11.2014, ossia quelli:
−in Comuni con una altitudine pari o superiore a 601 metri slm;
−posseduti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola se ubicati in Comuni
con una altitudine pari o superiore a 281 metri slm (oltre i 600 metri slm trova
applicazione l’esenzione di cui al punto precedente);
−ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
continuano a risultare esenti e per gli stessi quindi non va effettuato alcun versamento a titolo
di IMU 2014, a nulla rilevando le nuove disposizioni;
i terreni agricoli che risultano imponibili IMU in base al DM 28.11.2014, ossia quelli:
−in Comuni con altitudine inferiore a 601 metri slm;
−posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP in Comuni con altitudine inferiore a 281 metri slm;
ma esenti in base ai nuovi criteri, in quanto ubicati in Comuni:
−classificati totalmente montani (lettera “T”);
−parzialmente montani (lettera “P”) di coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola;
fruiscono dell’esenzione IMU anche per il 2014 e per gli stessi quindi non va effettuato alcun
versamento a titolo di IMU 2014.
DM 28.11.2014 DL n. 4/2015 IMU 2014 IMU 2015
esente IMU imponibile IMU non dovuta dovuta
imponibile IMU esente IMU non dovuta
imponibile IMU imponibile IMU dovuta (entro il 10.2.2015) dovuta
Sul punto il MEF specifica che:
“… i soggetti i quali hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base
dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri – introdotti,
a partire dal 2014, dall’art. 1 del D.L. n. 4 del 2015 – sono esenti dall’IMU hanno ovviamente
diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il
comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà”.
Con riferimento alle Tabelle contenute nell’Informativa SEAC 27.1.2015, n. 26, sono stati
rilevati i seguenti refusi:
assenza, tra i Comuni montani, del Comune di Fabrosa Sottana (CN);
a pag. 30 di 33, per alcuni Comuni parzialmente montani, errata indicazione della
provincia di appartenenza (i corretti riferimenti sono di seguito allegati).