Quando un’opera commissionata (per esempio, una casa) presenta “gravi difetti” conseguenti a una errata progettazione, il progettista e l’appaltatore (la ditta di costruzioni) sono entrambi responsabili nei confronti del committente (il titolare dell’immobile). Il progettista risponde dell’errata progettazione; l’appaltatore risponde sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati, sia nel caso in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto. Secondo una recente sentenza della Cassazione, per “gravi difetti” bisogna intendere quelli che riducono il godimento dell’immobile e ne pregiudicano il normale utilizzo (per esempio: gravi infiltrazioni di acqua, umidità, pavimenti sconnessi, tetto che perde, ecc.). Il codice civile [1] stabilisce che l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente quando l’opera commissionata, nel corso di dieci anni dal suo compimento, presenta pericolo di rovina o anche solamente gravi difetti di costruzione (sempre che si tratti di immobili destinati a lunga durata e purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta). Questa sentenza specifica che, oltre che dell’appaltatore, la responsabilità si estende anche al progettista e al direttore lavori, se presenti. – See more at: http://www.laleggepertutti.it/55464_progetto-con-gravi-difetti-appaltatore-progettista-e-direttore-lavori-responsabili#sthash.sG35udLG.dpuf
ope
Catapano Giuseppe osserva: Licenziamento ingiurioso: le ultime sentenze
Il licenziamento può essere anche ingiurioso. Ciò capita, ad esempio, quando l’azienda lo pubblicizzi pur non essendo necessario, accompagnandolo a considerazioni sulle qualità personali e/o professionali del lavoratore senza che ve ne sia bisogno o attribuendogli condotte dolose e/o infamanti secondo il comune sentire. Se, invece, l’azienda si limita a contestare un generico comportamento colposo (per quanto non vero) non vi è ingiuria. Insomma, il carattere ingiurioso del licenziamento (la cui prova spetta al lavoratore) non consiste, pertanto, nella semplice contestazione, da parte del datore di lavoro, di un fatto lesivo del decoro del lavoratore, ma dipende unicamente dalla forma con cui esso viene espresso o dalla pubblicità o da altre modalità con cui sia stato adottato, quando ciò sia idoneo a ledere l’integrità psico-fisica del lavoratore. In tali casi, fermo restando il risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo o pretestuoso, al dipendente spetta un’ulteriore voce di danno per l’onta subìta. Infatti, una cosa è il licenziamento ingiustificato (perché privo di giustificato motivo o di giusta causa o discriminatorio o verbale) e un’altra è invece il licenziamento ingiurioso che, in quanto lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, dà luogo ad un ulteriore risarcimento del danno. Danno che, ovviamente, il dipendente dovrà dimostrare . La legge prevede già delle forme di risarcimento per il caso di licenziamento illegittimo, commisurate al periodo di lavoro e, ora, con il cosiddetto contratto a tutele crescenti, prefissate dalla legge. Dunque, il lavoratore non può chiedere un ulteriore risarcimento del danno morale a seguito dell’illegittima perdita dello stipendio. E ciò perché il danno costituito dalla lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore e causato esclusivamente dal licenziamento illegittimo (per assenza della relativa giustificazione: giusta causa o giustificato motivo o violazione di norme legali o contrattuali) non è risarcibile. Tutto ciò che può chiedere il lavoratore è il danno per l’eventuale licenziamento ingiurioso: quest’ultimo, infatti, trova la sua causa non nella perdita in sé del posto di lavoro, bensì nel comportamento illegittimo del datore di lavoro . Il licenziamento ingiustificato o non motivato è certamente illegittimo e produce un danno che segue i risarcimenti previsti dalla legge, ma non per questo è anche ingiurioso. Per cui il lavoratore non può pretendere, a tale titolo, un ulteriore risarcimento ove non provi di aver subito anche un danno diverso da quello derivante dall’essere stato illegittimamente licenziato.
Giuseppe Catapano comunica: Bolletta sproporzionata: è il gestore a dover giustificare i consumi
Se l’utente contesta la bolletta, perché riportante consumi sproporzionati o comunque non corrispondenti all’effettivo utilizzo del servizio pubblico, spetta al gestore e non all’utente l’onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore. A chiarirlo è stato il Tribunale Caltanissetta in una sentenza dello scorso 14 gennaio. Nel caso di specie, era stata contestata una fattura per l’erogazione dell’acqua, eccessiva – secondo il consumatore – rispetto all’uso che era stato fatto del servizio, probabilmente per via di un malfunzionamento del contatore. Il giudice, che ha accolto il ricorso del cittadino, ha anche chiarito un importantissimo principio in tema di servizi pubblici: nelle controversie in materia di contratti di somministrazione, ai fini del riparto dell’onere della prova trova applicazione il principio della “vicinanza della prova”. Il che significa, in termini pratici, che, difronte alle contestazioni del consumatore, è il fornitore che deve dimostrare la regolarità del funzionamento dei rilevatori di consumo; se tale prova viene data, allora spetterà all’utente provare di avere adottato ogni possibile cautela o di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore. Il che corrisponde, peraltro, a quanto in passato espresso dalla stessa Cassazione [1]. Così, sarà il gestore a dover chiedere la nomina di un consulente tecnico per verificare, innanzitutto, che non vi siano anomalie nella rilevazione dei consumi effettuata dal contatore installato nell’abitazione dell’utente. Ricordiamo, a tal fine, che il limite di tolleranza delle anomalie del contatore, ammesso dalla legge [2], è di massimo il 2%. In questo modo, oltre ad ottenere dal tribunale la riduzione dell’importo dovuto per ogni mensilità, l’utente può anche richiedere l’ordine al gestore del servizio di ripristinare il funzionamento dell’utenza.
Catapano Giuseppe informa: LA CHECK-LIST PER IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2015
IN SINTESI
Facendo seguito all’Informativa dedicata all’esame dell’attività di verifica finalizzata al rilascio del visto di conformità al mod. IVA 2015, si propone un fac-simile della check-list (in formato word) utilizzabile per attestare l’esecuzione dei controlli da parte del “certificatore”.
Si rammenta che l’apposizione del visto di conformità al mod. IVA 2015 è necessaria non solo per l’utilizzo in compensazione ma anche per la richiesta di rimborso del credito IVA 2014 senza garanzia.
| CHECK-LIST VISTO DI CONFORMITÀ
CREDITO IVA 2014 – MOD. IVA 2015 |
Premesso che:
- in base all’art. 10, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, alla dichiarazione dalla quale emerge il credito, tenendo presente le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate, nelle Circolari 23.12.2009, n. 57/E e 12.3.2010, n. 12/E, per attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99;
- in base all’art. 38-bis, così come modificato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), l’apposizione del visto di conformità è necessario anche per richiedere il rimborso del credito IVA di importo superiore a € 15.000 senza prestazione della garanzia, tenendo presente i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E;
si dà atto di seguito dell’attività di controllo svolta.
| Dati del contribuente | |||||||||||||
| Ragione sociale / Cognome – Nome |
Numero partita IVA |
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| Verifica codice attività | ||||||||||||||
| Codice attività risultante dal mod. IVA 2015 | ||||||||||||||
| Descrizione ___________________________________________________________________ | ||||||||||||||
| Il codice attività indicato a rigo VA2 del mod. IVA 2015 corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile | ||||||||||||||
| SI | NO | |||||||||||||
| Il codice attività indicato a rigo VA2 del mod. IVA 2015 corrisponde a quello riferito all’attività prevalente in base al volume d’affari | ||||||||||||||
| SI | NO | |||||||||||||
| Tenuta scritture contabili obbligatorie ai fini IVA | |||
| Direttamente dal professionista | |||
| Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista | |||
| Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista | |||
| Direttamente dal CAF imprese | |||
| Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF | |||
| Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale) | |||
| Verifica della regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA | |||||||
| Registro fatture emesse | |||||||
| SI | NO | ||||||
| Registro corrispettivi | |||||||
| SI | NO | ||||||
| Registro acquisti | |||||||
| SI | NO | ||||||
| I dati esposti nel mod. IVA 2015 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA ed in particolare:
· gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali risultanti dal registro delle fatture emesse distinti per aliquota · gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali risultanti dal registro degli acquisti distinti per aliquota |
|||||||
| SI | NO | ||||||
| SI | NO | ||||||
| Controllo liquidazioni periodiche | |||||||||
| Contribuente mensile | |||||||||
| Liquidazioni IVA 2014 |
Saldo |
Data di versamento | |||||||
| a credito | a debito | ||||||||
| Gennaio | |||||||||
| Febbraio | |||||||||
| Marzo | |||||||||
| Aprile | |||||||||
| Maggio | |||||||||
| Giugno | |||||||||
| Luglio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Settembre | |||||||||
| Ottobre | |||||||||
| Novembre | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015 | |||||||||
| SI | NO | ||||||||
| Contribuente trimestrale | |||||||||
| Liquidazioni IVA 2014 |
Saldo |
Data di versamento | |||||||
a credito |
a debito |
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| Primo trimestre | |||||||||
| Secondo trimestre | |||||||||
| Terzo trimestre | |||||||||
| Quarto trimestre/saldo IVA | |||||||||
| I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015 | |||||||||
| SI | NO | ||||||||
| Al mod. IVA 2014 è stato apposto il visto di conformità | ||||||
| SI | NO | |||||
| Ammontare del credito IVA 2013 risultante dal mod. IVA 2014 regolarmente presentato in via telematica, di cui | ||||||
| Euro ___________________ | ||||||
| richiesto a rimborso | Euro ___________________ | |||||
| riportato nel 2014 | Euro ___________________ | |||||
| L’ammontare indicato a rigo VL8 del mod. IVA 2015 corrisponde al credito IVA 2013 riportato nel 2014 | ||||||
| SI | NO | |||||
| Ammontare del credito IVA 2013 utilizzato in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 | ||||||
| Euro ___________________ | ||||||
| Tale importo corrisponde a quanto indicato a rigo VL9 del mod. IVA 2015 | ||||||
| SI | NO | |||||
| Per il credito IVA, relativo all’anno , computato in detrazione e indicato a rigo VL27 del mod. IVA 2015, è stata acquisita la copia del diniego al rimborso dell’Ufficio | ||||||
| SI | NO | |||||
| Fattispecie che ha generato il credito IVA | |||||
| 1 = | Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquota più bassa rispetto a quella gravante sugli acquisti e importazioni | ||||
| 2 = | Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc. DPR n. 633/72) | ||||
| 3 = | Acquisto o importazione di beni ammortizzabili | ||||
| 4 = | Operazioni non soggette all’imposta (artt. 7-ter / 7-septies, DPR n. 633/72) | ||||
| 5 = | Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli | ||||
| Ammontare del credito IVA 2014 risultante dal mod. IVA 2015, di cui |
Euro ___________________ |
||||||
| richiesto a rimborso | Euro ___________________ | ||||||
| riportato nel 2015 | Euro ___________________ | ||||||
Il credito IVA 2014 è superiore al volume d’affari |
|||||||
| SI | NO | ||||||
| Se si, è stata effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nei registri IVA | |||||||
| SI | NO | ||||||
Ammontare IVA detratta nel 2014 |
Euro ___________________ | ||||||
| Fatture acquisti / emesse da controllare con IVA superiore a (10% dell’IVA detratta nel 2014) | Euro ___________________ | ||||||
Fatture acquisti verificate con IVA superiore a Euro ___________________ |
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| Prot. reg.
acquisti |
Fattura n. | Data | Fornitore | Imponibile | IVA |
Fatture emesse verificate con IVA superiore a Euro ___________________ |
|||||
| Prot. reg.
fatt. em. |
Fattura n. | Data | Cliente | Imponibile | IVA |
| Per la richiesta di rimborso di importo superiore a € 15.000 è stata acquisita l’attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e i versamenti contributivi ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c), DPR n. 633/72, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore | ||||||
| SI | NO | |||||
| È stata acquisita l’attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei requisiti che qualificano le società di comodo, ex art. 30, comma 4, Legge n. 724/94, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore | ||||||
| SI | NO | |||||
Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo.
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Data ___________________________ |
Firma professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese
___________________________ |
Catapano Giuseppe osserva: Contratti con controparti estere: ciò che l’imprenditore deve sapere
Dobbiamo preliminarmente avvertire quanto possa essere pericoloso, quando si opera con l’estero, basarsi esclusivamente sulla propria capacità e fantasia imprenditoriale e non tenere in debito conto, quando poi dobbiamo procedere alla stipula del contratto, le regole di natura giuridica che dovranno disciplinare il contratto stesso. Il presente intervento, e quelli che poi seguiranno, si propongono proprio di affrontare tale problematica, ovviamente in una ottica generale e con taglio di natura estremamente pratica, al fine di avviare i lettori ad una prima conoscenza di base sui meccanismi che regolano i contratti internazionali. Un imprenditore sa bene che quando opera con l’estero i rischi possono essere maggiori rispetto a quando si intraprendono affari all’interno e deve quindi evitare il più possibile di incorrere in “infortuni commerciali” che, talvolta, possono mettere in seria difficoltà, la propria azienda. Detto questo, diamo senz’altro per scontato che un contratto internazionale, sia pure tecnicamente perfetto, non costituisce di per se stesso una garanzia invulnerabile per il buon fine della transazione commerciale. Potrà comunque esserci riconosciuto che un contratto internazionale correttamente impostato può prevenire o quanto meno ridurre l’insorgere di eventuali controversie, mentre una equivoca o non chiara formulazione delle clausole contrattuali può invece favorire, anche pretestuosamente, contestazioni o inadempienze che fanno perdere alle aziende molto tempo e spesso anche molto denaro. Possiamo a tal proposito fare l’esempio del licenziatario che, avendo ricevuto dal licenziante la documentazione ed il know- how pattuiti in contratto, tenta poi di sottrarsi al pagamento delle royalties. Altro può essere il caso in cui in un contratto di agenzia, pur essendosi pattuito che in caso di cessazione dello stesso non sarebbe spettata alcuna indennità di fine rapporto, l’azienda preponente si senta poi richiedere dall’agente, senza averlo previsto, il pagamento, a volte di una forte somma, proprio a tale titolo. Un’altra eventualità abbastanza comune è quella in cui il compratore estero, pur avendo ordinato un certo prodotto, non ha più interesse a ritirarlo e accampa una serie di eccezioni o contestazioni. In questo caso se le clausole contrattuali sono state stilate in modo tale da rendere assai ristretto lo spazio per imbastire manovre pretestuose e se è stato pattuito in modo chiaro secondo quali modalità devono essere risolte le eventuali vertenze (ad esempio con il ricorso all’arbitrato ) è assai probabile che la semplice minaccia di una azione legale possa indurre la controparte estera a non persistere nel suo tentativo di sottrarsi ai propri obblighi e possa comunque essere trovata una soluzione. È al riguardo preliminarmente da avvertire che una qualsiasi transazione con controparte estera dovrebbe sempre trovare una regolamentazione scritta mediante la predisposizione di apposito contratto. È pur vero che, sotto il profilo strettamente giuridico, in talune situazioni un contratto può validamente formarsi anche mediante un semplice accordo verbale. Tuttavia bisogna tener presente che l’esistenza di un accordo scritto assume fondamentale importanza nell’eventualità che fra le parti insorga una controversia, in quanto tale documento costituisce il principale elemento in base al quale verrà emessa la decisione finale. Difatti potrà presentare una certa difficoltà per la parte interessata provare per testi o comunque documentare eventuali accordi avvenuti per telefono o in occasione di incontri, oppure intese modificative o integrative del contratto stesso che non trovino riscontro in un patto scritto. Peraltro la prova per testi di un contratto soffre, in linea generale ,nell’ordinamento italiano, di alcune limitazioni ed è in pratica rimessa alla discrezionale valutazione del giudice. In ogni caso, a prescindere dal contenuto negoziale del contratto, che ovviamente dovrà essere attentamente vagliato per conseguire le condizioni più favorevoli per la nostra azienda, le scelte di base che l’operatore deve effettuare sono le seguenti: – quale legge applicare al contratto; – a quale giudice affidare la decisione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, anche in relazione all’eventuale necessità del riconoscimento della sentenza nel Paese della controparte. – l’eventuale ricorso all’arbitrato internazionale nella ipotesi in cui particolari situazioni rendano opportuno o necessario l’utilizzo di tale particolare strumento per la risoluzione delle controversie.
Giuseppe Catapano comunica: Il Consulente Finanziario Indipendente
Nel panorama finanziario italiano il consulente finanziario indipendente è ancora una figura poco conosciuta dai non addetti ai lavoratori.
Da un punto di vista giuridico la figura professionale fa riferimento al contratto d’opera e s’inquadra nella categoria dei prestatori d’opera intellettuale. Il Consulente Finanziario Indipendente è quindi un libero professionista, esattamente come l’avvocato ed il commercialista e, come loro, viene pagato direttamente ed esclusivamente dai loro clienti attraverso una parcella (fee only). Non lavora per nessuna banca, società finanziaria o assicurativa, e non intrattiene con queste alcun rapporto di “collaborazione”, non vende nessun prodotto e di conseguenza non riceve nè percentuali, nè provvigioni sul collocamento di prodotti. Si distingue quindi nettamente da altre figure conosciute come il promotore finanziario, il private banker, il broker o l’assicuratore che sono pagati da altri per collocare prodotti finanziari. Di conseguenza il consulente finanziario indipendente è l’unico professionista in ambito finanziario che si colloca totalmente dalla parte del cliente, con il quale collabora in virtù di un contratto annuale di consulenza. Anche l’ambito di operatività è molto più ampio rispetto alle figure citate in precedenza, in quanto non si limita esclusivamente alla gestione del patrimonio dei propri clienti, ma riguarda anche la consulenza all’imprenditore ed alla sua azienda relativamente alle forme migliori di finanziamento, alle garanzie bancarie, configurandosi spesso come un direttore finanziario in outsourcing. Analizza derivati sottoscritti da aziende, enti pubblici, si occupa di anatocismo ed usura. Per quanto riguarda gli investimenti, il consulente finanziario indipendente effettua una vera e propria pianificazione. In riferimento agli obiettivi ed alle esigenze dei propri clienti, fornisce indicazioni circa la riorganizzazione del patrimonio, ottimizzando le varie aree di intervento: finanziaria, assicurativa, immobiliare, fiscale e successoria. All’atto pratico, relativamente alla parte finanziaria ed assicurativa, analizza in una prima fase i prodotti già detenuti in portafoglio dal suo cliente e la loro qualità, spesso di difficile comprensione. Elimina i costi inutili ed esagerati, indirizzando il cliente verso strumenti e scelte efficienti, ottenendo il duplice effetto di far risparmiare costi e commissioni e nel contempo di ottenere performance migliori. I consigli profusi contribuiranno alla costruzione di un portafoglio ottimale a solo ed esclusivo beneficio del cliente. Il consulente finanziario indipendente non detiene mai password o mezzi di pagamento dei propri clienti che, quindi, sia da un punto di vista psicologico che pratico sono completamente tranquilli e tutelati, mantenendo i rapporti nelle banche da loro prescelte, senza spostare il denaro. È bene precisare che la consulenza gratuita svolta dalle banche o dai promotori finanziari, non è vera e propria consulenza ma promozione, finalizzata alla vendita di un “prodotto” e non è gratuita come erroneamente si pensa, in quanto i prodotti proposti hanno una struttura di costi espliciti ed impliciti che non sempre viene chiaramente esplicitata al cliente e spesso è decisamente elevata. Ciò che è bene evidenziare è che, in ogni caso, la parcella è sempre di gran lunga inferiore rispetto alle commissioni ed ai costi occulti praticati dalla banca, assicurazione o fondo d’investimento direttamente a fronte degli investimenti effettuati. Purtroppo il risparmiatore non è a conoscenza e non ha la percezione delle tipologie di “prelievi” a cui è soggetto. A conti fatti la parcella si “paga da sé” grazie all’efficienza delle scelte consigliate, ai risultati ottenuti e al risparmio di costi inutili.
Catapano Giuseppe informa: Pensione d’inabilità ordinaria 2015, requisiti e modalità d’accesso
La pensione di inabilità ordinaria è un trattamento che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, affetti da un’infermità fisica o mentale, non dovuta a cause di servizio o lavoro. L’istituto è stato previsto da una legge del 1984 e “riordinato” dalla Riforma Dini , ed è applicabile sia ai dipendenti privati che ai pubblici (per questi ultimi, con alcune peculiarità).
CONDIZIONI
Le condizioni per ottenerla sono:
– un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, accertata dalla commissione medica competente;
– almeno cinque anni di anzianità contributiva, di cui tre versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di pensione.
Ovviamente, per aver diritto al trattamento, non deve essere svolto nessun tipo di attività lavorativa, né dipendente né autonoma.
DIFFERENZE CON LE ALTRE PENSIONE DI INVALIDITÀ
La pensione d’inabilità non deve essere confusa con quella d’invalidità ordinaria: in quest’ipotesi, si tratta di un assegno spettante ai lavoratori aventi una riduzione della capacità lavorativa di oltre un terzo ( considerando occupazioni confacenti ad attitudini ed esperienza del soggetto).
Non dev’essere confusa nemmeno con la pensione d’inabilità per invalidi civili al 100%: quest’ultimo è un assegno dovuto a soggetti di età tra i 18 e i 65 anni, impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con reddito inferiore a 15.154,24 euro. Trattandosi di un emolumento assistenziale, la provvidenza è dovuta indipendentemente dal versamento di contributi.
AMMONTARE
Tornando al trattamento di inabilità ordinario, l’ammontare è calcolato aggiungendo, alle settimane di contribuzione versate, una maggiorazione convenzionale, che copre il periodo mancante, dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento del sessantesimo anno d’età.
Tra settimane di contribuzione maturate e maggiorazione, ad ogni modo, non possono essere complessivamente superati i 40 anni di anzianità contributiva.
Per coloro che, al 31 dicembre 1995, possedevano meno di 18 anni di contributi, il calcolo della maggiorazione è eseguito con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l’età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza(dipendenti, autonomi, fondi particolari). A seguito della “Riforma Monti Fornero” , il calcolo contributivo è altresì applicato per i periodi successivi al 31.12.2011.
MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELLA PENSIONE
Gli step per ottenere la pensione sono i seguenti:
– domandare il rilascio della certificazione sanitaria al proprio medico, mediante la compilazione del modello SS3, reperibile presso il sito dell’Inps;
– inoltrare, assieme alla documentazione necessaria (autocertificazione dello stato di famiglia; situazione reddituale per valutare integrazione al minimo, assegni familiari e maggiorazioni; richiesta detrazioni, data di cessazione dell’attività lavorativa;), domanda di trattamento all’Istituto (tramite sito internet, se in possesso del PIN, oppure telefonicamente, al numero 803.164, o, ancora, tramite patronato);
– sottoporsi all’accertamento medico prescritto dall’Ente.
MATURAZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento, se l’istanza è accolta, matura dal mese successivo alla presentazione della domanda.
In caso contrario, è possibile presentare , entro 90 giorni dall’esito, ricorso al Comitato Provinciale dell’Inps.
Ad ogni modo, pur osservando che l’assegno non sia definitivo, poiché le condizioni sanitarie del pensionato possono essere soggette a revisione, ricordiamo che la pensione d’inabilità ordinaria, in quanto assimilata al normale trattamento di quiescenza, è reversibile ai superstiti.
In pratica
Per ottenere la pensione d’inabilità ordinaria nel 2015, i requisiti soggettivi sono:
– Età compresa tra 18 e 65 anni;
– assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
I requisiti contributivi sono:
– Almeno 260 settimane d’anzianità contributiva, di cui 156 maturate nel quinquennio precedente alla domanda d’inabilità.
I documenti necessari sono:
– Certificazione del proprio medico (modello SS3);
– autocertificazione dello stato di famiglia;
– modello Red (situazione reddituale);
– eventuale richiesta di integrazione al minimo, assegni familiari e maggiorazioni;
– eventuale richiesta detrazioni reddituali;
– data di cessazione dell’attività lavorativa o di cancellazione da albi ed elenchi;
– modello di domanda d’inabilità ordinaria(AP60_ INAB1).
La domanda può essere effettuata:
– tramite sito web Inps, se in possesso di PIN;
– telefonicamente, al numero 803.164;
– tramite patronato.
Catapano Giuseppe scrive: Equitalia: le lacune che rendono nulla la cartella di pagamento
È nulla la cartella esattoriale notificata da Equitalia al contribuente se in essa non sono facilmente comprensibili le ragioni della pretesa avanzata dal fisco. In buona sostanza, la cartella deve chiarire al destinatario le ragioni per le quali se ne chiede il pagamento. Lo prescrive lo Statuto del contribuente ed, oggi, anche una sentenza della Cassazione pubblicata questa mattina . Non solo va indicato, quindi, il tributo per il quale si chiede il pagamento (elemento che il contribuente potrà trovare specificato nel dettaglio della cartella esattoriale), ma è necessaria anche la massima chiarezza sui criteri usati per l’applicazione dell’aliquota. La legge sul procedimento amministrativo specifica che ogni atto della P.A. deve essere motivato. In particolare, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se le ragioni dell’atto amministrativo fanno riferimento a un altro atto della P.A. quest’ultimo deve essere indicato e reso disponibile al cittadino. Ebbene, tale principio viene richiamato dallo Statuto dei contribuenti e, quindi, vale anche per le cartelle di Equitalia. Tale principio, comunque, è stato mitigato dalla stessa Cassazione, la quale ha distinto due ipotesi: – se la cartella esattoriale non segue un precedente e specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisce il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, allora essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione (per esempio, se la cartella di pagamento non contiene le informazioni necessarie e sufficienti per consentire al contribuente la verifica dell’applicazione dei criteri di liquidazione dell’imposta indicati da una norma o da una sentenza passata in giudicato, a seguito della quale la cartella stessa sia stata emessa); – viceversa, se la cartella esattoriale non costituisce il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, ma è stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, in quanto già conosciuto ed autonomamente impugnabile dal contribuente. A riguardo, la Suprema Corte ha anche precisato che la cartella con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione : e ciò perché la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente.
Catapano Giuseppe informa: Avvocato solo se in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato lo schema di regolamento per disciplinare le modalità di accertamento dell’attività degli avvocati in attuazione della legge forense [1]. Le implicazioni sono notevoli (e anche penalizzanti) soprattutto alla luce della recente novella che impone agli avvocati l’iscrizione obbligatoria alla Cassa forense.
L’avvocato, se vorrà conservare le condizioni per l’iscrizione all’albo, dovrà necessariamente rispettare tutti i seguenti requisiti (che l’Ordine è tenuto a verificare ogni tre anni):
– dovrà essere titolare di una partita Iva attiva;
– dovrà avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
– dovrà avere trattato almeno cinque affari l’anno anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
– dovrà avere una Pec comunicata al consiglio dell’ordine;
– dovrà aver assolto l’obbligo di aggiornamento;
– dovrà essere titolare di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;
– dovrà aver corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;
– dovrà aver corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
Sono questi i requisiti che faranno ritenere che l’avvocato eserciti la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. L’omissione comporterà la cancellazione dall’Albo se l’avvocato non dimostrerà la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
Quanto all’ultimo requisito – quello relativo al versamento dei contributi alla Cassa Forense – la relazione illustrativa giustifica siffatta previsione perché il versamento di tali contributi, per un verso, è essenziale per il funzionamento dei predetti enti e, per l’altro, è indice della presenza di un suo pur minimo volume di affari. Si tratta di una previsione “unica” nell’ambito del lavoro autonomo. Si pensi che un recente messaggio dell’INPS [2] stabilisce che, in caso di mancato pagamento della rata contributiva con scadenza novembre 2014, non si procede alla cancellazione dalla gestione artigiani e commercianti ma semplicemente l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Invece, nel caso degli avvocati la mancata ottemperanza a una disposizione di carattere previdenziale ha ripercussioni proprio sullo stesso esercizio della professione.
Cancellazione dall’albo
La cancellazione dall’albo è disposta quando il consiglio dell’ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
Il consiglio dell’ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall’albo invita l’avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L’avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.
La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all’interessato.
Catapano Giuseppe osserva: Praticanti avvocati: ecco il nuovo regolamento sul tirocinio
È pronta la bozza del decreto del Ministero della Giustizia che disciplina il tirocinio per i praticanti che vogliono intraprendere la professione di avvocato. Il nuovo testo, inviato negli scorsi giorni al CNF per il parere, prevede che il praticante debba:
– passare in studio almeno 20 ore settimanali,
– assistere ad almeno 20 udienze per semestre
– infine deve dimostrare di aver collaborato effettivamente allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri.
Il D.M. prevede che il tirocinio vada svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Il praticante deve quindi frequentare in modo continuo lo studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest’ultimo per almeno 20 ore settimanali.
È stato regolamentata anche la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in un altro paese dell’Unione Europea, che sarà poi riconosciuto ai fini della pratica anche nel nostro Paese.
Il Consiglio dell’ordine sarà tenuto ad accertare l’assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e a verificare che l’attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.
Sempre nei giorni scorsi il Ministero della Giustizia ha inviato al Cnf anche la bozza dello schema di decreto sul regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, dove si prevedono, tra l’altro, i requisiti per lo svolgimento in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense (leggi l’articolo di oggi: “Avvocato solo se in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente“).