Catapano Giuseppe informa: “SEMPLIFICATA” LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

IN SINTESI

Con riguardo alla Certificazione Unica, recentemente l’Agenzia
delle Entrate, nell’ambito di un Comunicato stampa, precisa che
“per il primo anno” i soggetti interessati possono avvalersi di
alcune semplificazioni in fase di compilazione.
In particolare, nella Certificazione Unica 2015 da inviare entro il
prossimo 9.3.2015 è possibile scegliere se:
 compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi
all’INAIL;
 includere o meno le certificazioni contenenti esclusivamente
redditi esenti.
Inoltre, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non
dichiarabili tramite il mod. 730 potranno essere inviate
successivamente alla predetta data, senza applicazione di
sanzioni.

 

Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il
7.3 la Certificazione Unica per attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ex
mod. CUD) nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti
nell’anno precedente. A tal fine va utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento 15.1.2015 (Informativa SEAC 10.2.2015, n. 41).
Inoltre, entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i
sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la
Certificazione in esame.
La Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:
 i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi;
 i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all’INPS / INPS
Gestione Dipendenti Pubblici e/o all’INAIL.
Relativamente al 2014 la Certificazione Unica:
 va inviata all’Agenzia entro il prossimo 9.3.2015 (il 7.3 cade di sabato);
 va consegnata (in duplice copia) ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 12.2.2015, nell’ottica di
agevolare i soggetti interessati, riconosce, per il “primo anno” di invio della nuova certificazione, la
possibilità di usufruire di alcune semplificazioni in sede di compilazione del modello.
In particolare, esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica 2015, è possibile
scegliere:
 se compilare o meno la sezione destinata all’indicazione dei dati assicurativi INAIL;
 se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Inoltre, l’Agenzia specifica che:
“fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la
dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro
autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza
applicazione di sanzioni”.
Di conseguenza qualora la certificazione contenga:
 dati utilizzabili in sede di predisposizione del mod. 730 precompilato, va presentata entro il
9.3.2015;
 esclusivamente redditi per la cui dichiarazione non è consentito l’utilizzo del mod. 730 (è
il caso, ad esempio, dei compensi corrisposti nel 2014 a lavoratori autonomi titolari di partita
IVA), l’invio della stessa può essere effettuato anche dopo il 9.3.2015, senza sanzioni.
Da quanto sopra si può quindi desumere che, qualora un sostituto d’imposta abbia corrisposto
nel 2014 sia redditi di lavoro dipendente che compensi di lavoro autonomo a soggetti titolari di
partita IVA, potrà, ad esempio, predisporre una Certificazione Unica 2015 contenente solo i
redditi di lavoro dipendente, da trasmettere entro il 9.3.2015, ed una Certificazione Unica 2015
contenente esclusivamente i redditi di lavoro autonomo abituale da inviare anche
successivamente.

CERTIFICAZIONE
UNICA 2015
 non compilare la sezione dati INAIL
 non inviare le certificazioni contenenti esclusivamente
redditi esenti
 inviare dopo il 9.3.2015 le certificazioni contenenti
esclusivamente redditi non dichiarabili con il mod. 730

 

Catapano Giuseppe: IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO DEI NUOVI FORFETARI

IN SINTESI

La Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario
riservato alle persone fisiche con ricavi / compensi inferiori a
determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata.
A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano tale
regime è previsto un regime agevolato ai fini contributivi, in base
al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito
“effettivo”.
Recentemente l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti in merito
al suddetto regime agevolato riguardanti in particolare:
 le modalità e i termini di accesso allo stesso;
 l’esclusione dei benefici previsti per particolari categorie;
 le cause di decadenza e connessi riflessi previdenziali.

 

Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario
riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) applicabile ai soggetti che
rispettano determinati requisiti.
Trattasi di un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività (non è quindi riservato
soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività). È comunque consentita l’opzione
per il regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano tale regime è prevista la possibilità di
beneficiare di uno specifico regime contributivo agevolato.
Recentemente l’INPS con la Circolare 10.2.2015, n. 29 ha fornito una serie di chiarimenti in merito
a tale regime di seguito illustrati.
SOGGETTI INTERESSATI
Il comma 76 dispone che:
“I soggetti … esercenti attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime
agevolato di cui ai commi da 77 a 84”.
Nella Circolare n. 29, dopo aver ribadito il “legame” tra l’adozione del regime forfetario e le
agevolazioni previdenziali, l’INPS specifica che beneficiari del regime contributivo agevolato “sono
… coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5
del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di
una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare” esercenti
un’attività contraddistinta dal codice Ateco 2007 riscontrabile nella Tabella contenuta nella
Finanziaria 2015.
CARATTERISTICHE DEL REGIME AGEVOLATO
Il regime contributivo in esame prevede la non applicazione del minimale contributivo di cui alla
Legge n. 233/90. In particolare, in caso di scelta di tale regime, il soggetto iscritto alla Gestione IVS
artigiani / commercianti è tenuto al versamento dei contributi sulla base del reddito “effettivo”,
come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie (non è quindi
tenuto al versamento dei contributi sul reddito minimale).
Con riguardo all’accesso al suddetto regime il comma 83 prevede l’obbligo di presentare
un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già
in attività entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.
CALCOLO E ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA
Ai fini del calcolo della contribuzione agevolata, l’INPS nell’ambito della Circolare n. 29 in esame
evidenzia che la stessa va determinata:
 in percentuale rispetto al reddito forfetario;
 senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3, Legge n.
233/90 (pari a € 15.548 per il 2015);
con esclusione del versamento della “quota fissa”.
Per l’accredito della contribuzione, l’INPS rinvia all’art. 2, comma 29, Legge n. 335/95,
relativo alla Gestione separata per cui il versamento di un importo:
 pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento
di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;
 inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, comporta che i mesi accreditati
saranno proporzionalmente ridotti.
In caso di un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno
solare, mentre nell’ipotesi di inizio dell’attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di
imposizione contributiva.

COADIUTORI / COADIUVANTI
Il comma 78 prevede la possibilità, a favore del titolare dell’impresa che ha adottato il nuovo
regime forfetario, di indicare in presenza di coadiuvanti / coadiutori la quota di reddito di spettanza
degli stessi fino ad un massimo, complessivamente, del 49%.
Nella Circolare n. 29 in esame l’INPS, con riguardo alla posizione dei suddetti soggetti “anch’essi
compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa”,
ribadisce che trova applicazione l’art. 3-bis, DL n. 384/92, per cui la base imponibile su cui il
titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data:
 dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un
massimo del 49%;
 da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d’imposta.
ESCLUSIONE DAI BENEFICI PER PARTICOLARI CATEGORIE
Come espressamente disposto dai commi 80 e 81 e ribadito dall’INPS nella Circolare in esame,
l’opzione per la contribuzione agevolata determina l’esclusione da alcuni benefici contributivi
sia per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato sia per i relativi
collaboratori familiari e in particolare:
 i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni che si
avvalgono del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione
contributiva del 50% ex art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.
L’INPS evidenzia che tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nel caso in cui il
soggetto esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime
ordinario, previa presentazione di specifica richiesta;
 i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell’ambito di un’impresa
che aderisce al regime agevolato, non potranno usufruire della riduzione contributiva di 3 punti
percentuali ex art. 1, comma 2, Legge n. 233/90.
MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO
Come accennato il regime contributivo agevolato in esame ha natura opzionale. Con riguardo alle
modalità di accesso, l’INPS, dopo aver ribadito che lo stesso avviene “sulla base di apposita
dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto” distingue tra soggetti:
 già esercenti un’impresa all’1.1.2015;
 che intraprendono una nuova impresa dall’1.1.2015.
SOGGETTI GIÀ ESERCENTI UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA
Al fine di usufruire del regime contributivo in esame i soggetti già esercenti un’impresa all’1.1.2015,
devono entro il 28.2 “dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato” compilare il
modello telematico disponibile nel Cassetto Previdenziale al seguente indirizzo Internet:
http://www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e
Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L.
190/2014 – Adesione;
Il suddetto termine è perentorio e pertanto come evidenziato dall’INPS in caso di mancato
rispetto:
 l’accesso al regime agevolato è precluso per l’anno in corso;
 dovrà essere (ri)compilato il predetto modello telematico entro il 28.2 dell’anno successivo
qualora intenda usufruire del regime in esame. In tal caso l’agevolazione decorre dall’1.1 del
relativo anno, purché l’interessato permanga in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso particolare di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa prima
dell’1.1.2015, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va
compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo (riportato in allegato), con
specificazione dell’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.
SOGGETTI ESERCENTI UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA ALL’1.1.2015
con posizione previdenziale aperta
presso l’INPS
senza posizione previdenziale aperta
presso l’INPS
presentazione domanda telematica presentazione domanda cartacea
entro il 28.2.2015, a pena di decadenza (per il 2015)
SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA IMPRESA DALL’1.1.2015
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1.1.2015 e che presumono di
essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Finanziaria 2015, ai fini dell’accesso al regime
contributivo in esame, devono:
 presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, attraverso la predetta
procedura;
 “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta
iscrizione alla gestione previdenziale”.
Con riguardo al momento di presentazione della dichiarazione di adesione, l’INPS evidenzia che
se la stessa perviene all’Istituto:
 entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al
richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto
Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze
relative al nuovo regime;
 in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la
dichiarazione medesima è “trasferita”, per l’istruttoria, alla competente sede.
SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA IMPRESA DALL’1.1.2015
Presentazione domanda in via telematica tramite l’apposito modello
con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta
iscrizione alla Gestione previdenziale

TERMINI DI VERSAMENTO
L’INPS specifica che i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo alle scadenze previste
per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati sono tenuti a
versare la contribuzione di maternità (€ 7,44 annui) in 2 rate uguali.
USCITA DAL REGIME AGEVOLATO E RELATIVA DECORRENZA
Come previsto dal comma 82 il regime contributivo agevolato cessa di avere effetto a decorrere
dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per
l’accesso al regime forfetario ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso
(così, ad esempio, se un soggetto forfetario non soddisfa i prescritti requisiti nel 2016, il regime
contributivo agevolato viene meno, così come il regime fiscale, dal 2017).
CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME
Come evidenziato dall’INPS, l’uscita dal regime agevolato in esame si può verificare nelle seguenti
tre ipotesi:
 venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
 scelta del contribuente “a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime
agevolato”;
 comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate del fatto che il soggetto non ha mai
aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per aderire.
CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE
La decadenza dal regime in esame comporta:
 l’applicazione del regime ordinario di determinazione / versamento dei contributi dovuti a
decorrere:
 dall’1.1 dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti
o della domanda di uscita.
Con successivo messaggio l’INPS comunicherà il rilascio dell’applicazione per la
dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilare online tramite accesso al
Cassetto Previdenziale;
 ab origine, nell’ipotesi in cui emerga che i predetti requisiti d’accesso, pur essendo stati
dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante.
In tal caso il regime ordinario è “imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era
stata fissata per il regime agevolato” con ripristino dell’imposizione contributiva ordinaria sin
dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato;
 l’impossibilità, in ogni caso, di usufruire nuovamente del regime agevolato. Infatti la
revoca ha “carattere definitivo” e preclude “ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio”.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Posto che “l’applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla
sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante
trasmissione all’Istituto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti
che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo
alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio” nella Circolare n. 29 in esame l’INPS sottolinea
che, tramite intese appositamente stipulate, procederà ad effettuare il controllo di tali dati “a
livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati”.

 

All’INPS di …………………………………
Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1 commi 77-84
della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
__L__ sottoscritt__ _____________________________________________________________,
nat__ a ___________________________ il __________, cod. fis. _______________________,
titolare dell’impresa iscritta al N° REA __ avente data di inizio attività ________________________
chiede
di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23
dicembre 2014, n. 190.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata
Legge n. 190/14.
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:
 che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
 che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente
domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta
venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
 che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’agevolazione per l’anno in
corso non sarà riconosciuta;
 che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire
dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista
dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
 che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare
immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello;
_L_ sottoscritt __ _____________________________________________________,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000
dichiara
che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

Catapano Giuseppe informa: GESTIONE SEPARATA INPS E IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: ALIQUOTE 2015

IN SINTESI

Recentemente l’INPS ha reso noti le aliquote ed i minimali /
massimali contributivi, applicabili per il 2015, relativamente:
− alla Gestione separata, le cui misure sono utilizzabili già ai fini
del versamento in scadenza il prossimo 16.2;
− alla Gestione IVS artigiani e commercianti.
Dopo aver riepilogato i soggetti obbligati all’iscrizione alle
predette Gestioni previdenziali, si evidenziano le nuove misure
fissate per il 2015.

 

GESTIONE SEPARATA INPS
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA
Come noto, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo
contributivo i seguenti soggetti:
Collaboratori coordinati e continuativi
Come precisato dall’INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 9, l’obbligo contributivo interessa sia i
rapporti di collaborazione a progetto che le collaborazioni occasionali definite dalla Legge
Biagi, ossia i rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata
complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente.
Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i
compensi percepiti nell’anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di
rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
Si evidenzia che le prestazioni occasionali vanno assoggettate a contribuzione previdenziale
se è configurabile un rapporto di collaborazione anziché un rapporto di lavoro autonomo.
Conseguentemente, le prestazioni di:
• collaborazione occasionale sono soggette all’obbligo contributivo in ogni caso, a
prescindere dagli importi complessivamente percepiti;
• lavoro autonomo occasionale sono soggette all’obbligo contributivo soltanto qualora i
compensi siano superiori a € 5.000.
Per distinguere tali tipologie di rapporti è necessario fare riferimento all’art. 2222, C.c. ai sensi del
quale il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per:
• assenza di coordinamento dell’attività con il committente;
• mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
• carattere episodico dell’attività;
• completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione.
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
Non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
• che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d.
apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
• che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
• imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa.
Soci – amministratori di srl commerciale
L’obbligo riguarda il socio di una srl commerciale che contestualmente:
1. partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
2. ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.
Si evidenzia che la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15 ha confermato la
compatibilità della “doppia iscrizione” così come sempre sostenuto dall’INPS (da ultimo nella
Circolare 14.5.2013, n. 78 – Informativa SEAC 23.5.2013, n. 135).
Di conseguenza, è necessaria l’iscrizione e la contribuzione:
• alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
• alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.
Sono altresì soggetti all’obbligo contributivo in esame i lavoratori autonomi:
• sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
• non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di
appartenenza.

Lavoratori autonomi provvisti di Cassa previdenziale
L’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011 individua gli obblighi contributivi alla Gestione separata
INPS in capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza. In particolare:
• al comma 11, come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, è previsto che i soggetti
già pensionati sono tenuti a versare il contributo soggettivo minimo alla Cassa di
appartenenza, se continuano a svolgere l’attività professionale il cui esercizio è subordinato
all’iscrizione ad un Albo.
Tali soggetti sono esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;
• al comma 12 è fornita un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, in
base alla quale sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS:
– sia i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato
all’iscrizione ad un Albo professionale;
– sia i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un
Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria
Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).
L’eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non
correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l’esclusione
dal versamento alla Gestione separata INPS.
Si evidenzia che al fine di recuperare il mancato versamento di contributi da parte di detti soggetti,
l’Istituto ha attivato la c.d. “Operazione PoseidOne”, che prevede l’invio di lettere di invito al
pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata ai professionisti che:
• hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo;
• hanno versato alla relativa Cassa di appartenenza esclusivamente il contributo integrativo;
• non hanno versato i contributi alla Gestione separata INPS per detti redditi.
Va comunque evidenziato che, come precisato dall’INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, se lo
statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del
soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata; infatti, il
contribuente può esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter
versare la contribuzione omessa.
Di conseguenza se il professionista non si è iscritto e non ha versato il contributo soggettivo
alla propria Cassa:
• per opzione (lo Statuto della Cassa lo avrebbe consentito), lo stesso può scegliere di versare
l’omessa contribuzione:
− alla Gestione separata INPS come richiesto con la cartella di pagamento;
ovvero
− alla Cassa di appartenenza.
In tal caso l’accertamento sarà annullato previa acquisizione della relativa documentazione;
• in quanto lo Statuto della Cassa non lo consentiva, l’accertamento non può essere annullato
ed il soggetto può soltanto versare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS.
Nei confronti dei lavoratori autonomi che, ancorché obbligati, non hanno versato i contributi alla
Gestione separata, in presenza di accertamento da parte dell’INPS, l’Istituto, nel Messaggio
15.1.2014, n. 821, ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dell’applicazione delle sanzioni in
misura pari al tasso di interesse legale a condizione che il soggetto interessato:
− produca, in via telematica, apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle
sanzioni al tasso di interesse legale;
− si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale
rateazione;
− non presenti nei confronti dell’INPS altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in
esame.

ALIQUOTE E MASSIMALI PER IL 2015
In merito alle aliquote contributive della Gestione separata INPS, va innanzitutto sottolineato che:
• l’art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha fissato la misura applicabile a decorrere dal 2008;
• l’art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha previsto l’incremento di un punto
percentuale dell’aliquota contributiva, con effetto dal 2012;
• l’art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), modificando il citato comma 79, è
intervenuto sulla misura delle aliquote contributive prevedendo che:
“Con riferimento agli iscritti alla gestione separata … che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica … è stabilita in misura pari al …
al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno
2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018.
Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota
contributiva pensionistica … [è stabilita] in misura pari … al 21 per cento per l’anno 2014, al
22 per cento per l’anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall’anno 2016”;
Per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, in base all’art. 59, comma 16,
Legge n. 449/97, l’aliquota è incrementata dello 0,72% per il finanziamento degli oneri
connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia, ecc..
Si rammenta che limitatamente al 2014, l’art. 1, comma 744 della citata Legge n. 147/2013
aveva differenziato l’aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali
obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, fissandola:
– al 27% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (a favore di tali soggetti era stato
concesso un “blocco” all’incremento dell’aliquota prevista dal citato comma 79, come
modificato dalla Legge n. 92/2012);
– al 28% per i lavoratori autonomi non titolari di partita IVA (ad esempio, associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro, co.co.pro.);
• l’art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014), intervenendo sul secondo periodo
del citato comma 79, ha previsto un aumento delle aliquote applicabili per il 2014 e 2015 con
riferimento ai “rimanenti iscritti” alla Gestione separata, ossia ai pensionati nonché a coloro
che risultano iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria. In particolare, l’aliquota:
– per il 2014 era pari al 22% (in luogo del 21% previsto dalla Legge n. 92/2012);
– per il 2015 è pari al 23,5% (in luogo del 22% previsto dalla Legge n. 92/2012).
Di conseguenza, come confermato recentemente dall’INPS nella Circolare 5.2.2015, n. 27, a
seguito delle predette modifiche, per il 2015:
• l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai soggetti privi di altra copertura previdenziale è pari
al 30% (+ 0,72%);
• l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali
è pari al 23,5%.
Quanto sopra può essere così schematizzato:
Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS Aliquota
2014
Aliquota
2015
• pensionato
• iscritto ad altra gestione obbligatoria
22% 23,5%
non iscritto ad altra
gestione obbligatoria e
non pensionato
Titolare di partita IVA 27,72%
Non titolare di partita IVA (co.co.co., 30,72%
co.co.pro., associato in partecipazione,
venditore porta a porta, ecc.)

Per il 2015, inoltre, come evidenziato nella citata Circolare n. 27, è fissato a:
• € 100.324 il massimale di reddito contributivo annuo;
• € 15.548 il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo.
Decorrenza
Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati dal 2015, ancorché riferiti a prestazioni
rese nel 2014.
Tuttavia, come rammentato dall’INPS, tale regola generale trova un’eccezione; infatti, considerato
che i compensi dei co.co.co. / co.co.pro. sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, trova
applicazione il principio di cassa allargata ex art. 51, comma 1,TUIR in base al quale:
“si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
… entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si
riferiscono”.
Di conseguenza, per tali soggetti, le somme erogate entro il 12.1.2015 riguardanti prestazioni
rese nel 2014 sono assoggettate alle aliquote contributive 2014.
Il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori
autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc..
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS
nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra committente e percipiente non hanno subito
modifiche e possono essere così riepilogate.
Soggetto obbligato Onere
contributivo
Versamento “Causale contributo”
a cura del termine Mod. F24
Co.co.pro.
Co.co.co.
Venditore porta a porta
Lavoratore autonomo
occasionale
– 2/3 a carico del
committente
– 1/3 a carico del
prestatore
committente
entro il giorno 16
del mese
successivo a
quello di
pagamento del
compenso
􀂃 CXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
􀂃 C10 per gli altri
soggetti (23,5%)
Associato in
partecipazione
– 55% a carico
dell’associante
– 45% a carico
dell’associato
associante
(committente)
entro il giorno 16
del mese
successivo a
quello di pagamento
del compenso
􀂃 CXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
􀂃 C10 per gli altri
soggetti (23,5%)
Lavoratore autonomo:
􀂃 senza cassa previd. di
appartenenza
􀂃 non iscritto alla cassa
di appartenenza
interamente a carico
del lavoratore
(possibilità di
maggiorare il
compenso del 4%)
professionista
entro il termine
previsto per le
imposte sui redditi
con la modalità
dell’acconto (80%)
e del saldo
􀂃 PXX se privi di altra
copertura previdenziale
(30,72%)
􀂃 P10 per gli altri
soggetti (23,5%)
GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE
L’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali,
interessa, in generale:
• gli artigiani;
• gli esercenti attività commerciali;
per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori.

Sono tenuti al predetto obbligo anche i seguenti soggetti:
􀂃 collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione
obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore
􀂃 soci di srl
􀂃 socio di srl unipersonale
􀂃 soci accomandatari di sas
􀂃 soci di snc
che svolgono attività commerciale / artigiana
􀂃 bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle
specifiche condizioni previste per i diversi settori
Si rammenta che:
• il socio lavoratore di una srl commerciale, amministratore della stessa è obbligato, come
accennato, all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della
prevalenza e dell’abitualità dell’attività), nonché alla Gestione separata INPS per il reddito
derivante dall’attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella
sentenza 26.1.2012, n. 15.
In merito l’INPS, con la Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto eserciti
2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS,
l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di
abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi
in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il
rispetto del requisito della prevalenza;
• non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti, secondo quanto affermato
dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, per i soci di srl, qualora gli
stessi siano detentori di una partecipazione minima nella società e, ancorché svolgano con
carattere di abitualità e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non abbiano
alcuna responsabilità d’impresa e non rivestano alcuna carica sociale.
L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia
colui che ha un ruolo di gestione nella società;
• la mera locazione di immobili di proprietà, come affermato dalla Corte di Cassazione
nell’ordinanza 11.2.2013, n. 3145, non costituisce un’attività commerciale ai fini previdenziali
e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. La locazione può
configurare attività commerciale a detti fini se viene esercitata nell’ambito di un’attività più
ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente
obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.
ALIQUOTE E MINIMALI / MASSIMALI PER IL 2015
A decorrere dall’1.1.2012, l’art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 ha disposto l’aumento delle
aliquote contributive dei soggetti iscritti alla Gestione IVS nella misura dell’1,3% dal 2012 e
successivamente dello 0,45% annuale, fino a raggiungere la misura del 24%.
La predetta disposizione ha lasciato inalterato:
per i collaboratori di età
non superiore a 21 anni l’applicazione dell’aliquota “agevolata”
per i soggetti con reddito “di
seconda fascia” la maggiorazione di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria
per i soli commercianti
la maggiorazione dello 0,09%, a copertura dell’indennizzo
previsto a favore degli stessi in caso di cessazione dell’attività.
Si evidenzia che tale ulteriore contribuzione è stata prorogata fino
al 31.12.2018 ad opera dell’art. 1, comma 490, lett. b), Legge n.
147/2013

per i soggetti con più di 65
anni di età e già
pensionati, ex art. 59,
comma 15, Legge n. 449/97
la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Tale riduzione, come specificato dall’INPS nel Messaggio
5.12.2012, n. 020028 e ribadito recentemente nella Circolare
4.2.2015, n. 26 in esame, non è applicabile ai lavoratori autonomi
già pensionati delle Gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex
ENPALS che abbiano compiuto 65 anni.
Di conseguenza, per tali soggetti la contribuzione è dovuta per
l’intero ammontare.
per la copertura delle
prestazioni di maternità l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili
Per il 2015, come evidenziato dall’INPS nella citata Circolare n. 26:
• l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del:
22,65% 22,20% prevista per il 2014 + 0,45% per gli artigiani
22,74% 22,29% prevista per il 2014 + 0,45% per i commercianti
Tali misure, sono ridotte di 3 punti percentuali per i coadiuvanti / coadiutori di età non
superiore a 21 anni (la riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i
21 anni), ed incrementate di 1 punto percentuale per i soggetti con reddito di seconda
fascia;
• il reddito minimo è pari a € 15.548;
• il reddito massimo è fissato a € 76.872 (€ 100.324 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);
• gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale
sono così fissati:
prima fascia di reddito fino a € 46.123
seconda fascia di reddito da € 46.124 a € 76.872 (€ 100.324 per i soggetti privi di anzianità
al 31.12.95)
Le aliquote contributive IVS per il 2015 possono quindi essere così schematizzate:
Aliquote 2015 – Gestione IVS
Reddito
Titolare, socio e collaboratore
di età superiore a 21 anni
Collaboratore di età
non superiore a 21 anni
Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti
fino a € 46.123 22,65% 22,74% 19,65% 19,74%
da € 46.124 a € 76.872
ovvero
da € 46.124 a € 100.324 (*)
23,65% 23,74% 20,65% 20,74%
(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996
Si rammenta che, come ribadito dall’INPS nella citata Circolare n. 26:
• i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e
non soltanto sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di
appartenenza);
• il minimale ed il massimale rappresentano limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante
nell’impresa.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Le modalità ed i termini di versamento non hanno subito modifiche e pertanto i versamenti dei
contributi IVS dovuti per il 2015 dovranno essere così effettuati:

4 quote fisse, sulla base del reddito minimo (€ 15.548), entro il:
− 18.5.2015 (il 16.5 cade di sabato)
− 20.8.2015
− 16.11.2015
− 16.2.2016
2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il:
− 16.6.2015 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%) a titolo di prima rata
− 30.11.2015 a titolo di seconda rata
Saldo 16.6.2016 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%)
Come di consueto, ai fini della compilazione della “Sezione INPS” del mod. F24, vanno riportati i
seguenti dati:
• codice della competente sede INPS;
• numero di matricola del contribuente;
• periodo di riferimento;
• “causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici:
Soggetto
obbligato
“Causale contributo”
mod. F24 Descrizione
artigiano
AF Contributi dovuti sul reddito minimale
AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
APR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – rate
API Interessi su rate o per differimento
commerciante
CF Contributi dovuti sul reddito minimale
CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – rate
CPI Interessi su rate o per differimento
Nella citata Circolare n. 26 l’INPS rammenta che già dal 2013 non invia più al soggetto
interessato le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei
contributi dovuti. Infatti, tali informazioni possono (devono) essere prelevate
(direttamente o tramite un delegato), utilizzando l’opzione “Dati del mod. F24” presente nel
Cassetto previdenziale, con la quale è possibile, tra l’altro stampare in formato “pdf” i
modd. F24 utilizzabili per il versamento.

Catapano Giuseppe informa: INDIVIDUATI GLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI ALLO SPLIT PAYMENT

IN SINTESI

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti
interpretativi in merito allo “split payment” in vigore dal 2015 così
come previsto dalla Finanziaria 2015.
In particolare l’Agenzia ha chiarito che:
− il metodo riguarda tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici
destinatari delle nuove disposizioni e pertanto sia quelli in
ambito istituzionale che quelli nell’esercizio di attività d’impresa;
− sono escluse dallo split payment le operazioni documentate da
scontrino / ricevuta fiscale;
− in considerazione della finalità perseguita dalla norma,
l’individuazione degli Enti pubblici destinatari va effettuata sulla
base di un’interpretazione “basata su valutazioni sostanziali di
ordine più generale”, rispetto all’analogo riferimento che
disciplina(va) l’esigibilità differita dell’IVA;
− in considerazione dell’incertezza riscontrata in materia non
saranno sanzionate le violazioni eventualmente connesse fino
al 9.2.2015.

 

Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto uno specifico metodo di versamento dell’IVA, c.d.
“split payment”, applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli Enti pubblici individuati dal nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72. In base alla nuova
disposizione i predetti soggetti sono tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA agli stessi addebitata
direttamente all’Erario e non al fornitore (cedente / prestatore).
Con il Decreto 23.1.2015, pubblicato sulla G.U. 3.2.2015, n. 27, il MEF ha emanato le disposizioni
attuative, applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio
2015”.
Nel corso dei consueti incontri di inizio anno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni specifici
chiarimenti sull’applicazione dello split payment (Informativa SEAC 30.1.2015, n. 30).
Recentemente la stessa Agenzia è intervenuta fornendo i primi chiarimenti (ufficiali) con la
Circolare 9.2.2015, n. 1/E, di seguito esaminati. In particolare l’Agenzia si sofferma ad individuare i
soggetti destinatari delle nuove disposizioni.
Come evidenziato dall’Agenzia la disposizione in esame “è riconducibile tra quelle volte ad
innovare il sistema di riscossione dell’imposta, al fine di ridurre il «VAT gap» e contrastare i
fenomeni di evasione e le frodi IVA. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a
garantire, da un lato, l’erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori
che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle
frodi commesse da propri fornitori o da terzi”.
AMBITO APPLICATIVO DELLO SPLIT PAYMENT
Innanzitutto l’Agenzia conferma che lo split payment non interessa le operazioni per le quali l’Ente
pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, ossia per gli acquisti di beni / servizi soggetti
a reverse charge.
Il nuovo metodo trova applicazione a tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari e
pertanto non solo a quelli effettuati “nella veste istituzionale” ma anche a quelli effettuati
“nell’esercizio di attività d’impresa”.
Inoltre lo split payment è applicabile soltanto alle operazioni documentate da fattura. Sono quindi
escluse le operazioni certificate da scontrino / ricevuta fiscale, scontrino “non fiscale” per i
soggetti che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero “altre modalità semplificate
di certificazione specificatamente previste”.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLO SPLIT PAYMENT
Dopo aver evidenziato che l’elencazione dei soggetti contenuta nel citato art. 17-ter è analoga a
quella dell’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 relativa all’ipotesi di esigibilità differita dell’IVA, nella
Circolare n. 1/E in esame l’Agenzia specifica che, considerata la finalità perseguita dalla nuova
disposizione (“arginare l’evasione da riscossione dell’IVA”), per individuare i soggetti destinatari
dello split payment va effettuata un’interpretazione “basata su valutazioni sostanziali di ordine più
generale”. A tal fine va fatto riferimento alla seguente elencazione:
• Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma
personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati
di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti Amministrazioni statali, in quanto
del tutto compenetrati nell’organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi
(Circolare MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2003 e Parere
dell’Avvocatura dello Stato n. 14720/2001);
• Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell’art. 31, TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Sono riconducibili in tale
categoria anche gli altri enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 267/2000, ossia Comunità
montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, di Enti pubblici costituiti per

l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i
quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati;
• CCIAA; sono ricomprese anche le Unioni regionali delle CCIAA alle quali è obbligatoria
l’adesione in forza della Riforma di cui al D.Lgs. n. 23/2010;
• Istituti universitari;
• Aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti degli Enti pubblici che
sono subentrati ai soggetti del SSN nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e
tecniche, anche tali Enti devono essere ricondotti nell’ambito applicativo della norma in
commento. Si tratta, infatti, di Enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle ASL e agli Enti
ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi, svolgendo tale
funzione esclusivamente per loro conto;
• Enti ospedalieri, ad eccezione degli Enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i
quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
• Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
• Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
• Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

SOGGETTI ESCLUSI
Non sono interessati dallo split payment i seguenti soggetti:
• Enti previdenziali privati o privatizzati in quanto la “natura pubblica” costituisce un requisito
indispensabile ai fini dell’applicazione del metodo in esame;
• Aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA) ed Enti pubblici economici, operanti con
“un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello
scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività”;
• Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità amministrative
indipendenti (ad esempio, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), Automobile club provinciali, Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID), Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto per lo
studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Trattasi, infatti, di “enti pubblici non economici,
autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse
generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma
in commento”.
DECORRENZA DELLO SPLIT PAYMENT
In merito alla decorrenza dello split payment l’Agenzia specifica che lo stesso è applicabile alle
operazioni per le quali il corrispettivo è pagato dopo l’1.1.2015, “sempre che le stesse non
siano state già fatturate anteriormente alla predetta data”.
È pertanto confermata la non applicabilità del nuovo metodo di versamento dell’IVA alle fatture
emesse fino al 31.12.2014.
Fatture con “IVA ad esigibilità differita” emesse fino al 31.12.2014
– pagamento effettuato
entro il 31.12.2014 IVA a debito in capo al fornitore
(concorre al saldo della liquidazione
– pagamento effettuato periodica)
dall’1.1.2015
Come previsto dall’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015, il nuovo metodo di versamento dell’IVA
sopra esaminato è applicabile “nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del
Consiglio dell’Unione europea”. Va segnalato che il MEF con la Nota 14.11.2014 n. 8006, ha
inoltrato alla Commissione UE la richiesta della misura di deroga ex art. 395, Direttiva n.
2006/112/CE che autorizzi l’Italia all’applicazione dello split payment.
SANZIONI
Considerata l’incertezza applicativa della disposizione sopra esaminata, nella citata Circolare n.
1/E l’Agenzia delle Entrate riconosce la “salvezza” dei comportamenti tenuti dai contribuenti
fino al 9.2.2015. Infatti le eventuali violazioni commesse fino a tale data non saranno sanzionate.
In merito l’Agenzia evidenzia 2 tipologie di comportamento:
Ente pubblico che dall’1.1.2015 ha
corrisposto al fornitore l’IVA addebitata in
fattura, computata da quest’ultimo nella
propria liquidazione periodica
Non è richiesta alcuna “correzione”
Fornitore che ha erroneamente emesso
fattura con l’annotazione “scissione dei
pagamenti”
È necessario che il fornitore corregga il
comportamento, esercitando la rivalsa dell’IVA
nei confronti dell’Ente pubblico che dovrà quindi
corrispondere anche l’IVA

Catapano Giuseppe informa: LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

IN SINTESI

Come noto, a seguito delle novità introdotte dal Decreto
“Semplificazioni”, a decorrere dal 2015, i sostituti d’imposta sono
tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati reddituali /
previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli
relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Recentemente l’Agenzia ha approvato il modello della
“Certificazione Unica 2015”, da utilizzare per comunicare i
suddetti dati relativi al 2014, da inviare entro il 9.3.2015.
Di seguito, dopo aver riepilogato il contenuto del modello in
esame, si propongono alcune esemplificazioni di compilazione.

 

Come noto, nell’ambito del D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni” a seguito
dell’introduzione del mod. 730 precompilato è stato previsto l’obbligo in capo ai sostituti d’imposta
di:
• inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione “dei redditi” corrisposti nell’anno
precedente;
• comunicare alla stessa i riferimenti per la ricezione dei modd. 730-4;
entro il 7.3 “dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti” al fine di
consentire la (pre)compilazione del mod. 730 da parte dell’Agenzia.
Con il Provvedimento 15.1.2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della
“Certificazione Unica 2015”, con le relative istruzioni, utilizzabile per certificare, oltre ai redditi di
lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ex mod. CUD) anche i redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi relativi al 2014.
La Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:
• i redditi corrisposti nel 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini
fiscali e contributivi;
• i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all’INPS / INPS
Gestione Dipendenti Pubblici e/o all’INAIL.
Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:
• degli utili corrisposti ai soci di società di capitali / proventi equiparati (ad esempio, compensi
associazione in partecipazione con apporto di solo capitale);
• dei redditi erogati dall’INPS agli eredi residenti all’estero del sostituito, per i quali non è stata
fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale;
• dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a residenti all’estero, nei casi in cui
non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
• dei redditi totalmente non imponibili in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato
estero con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Come accennato, la Certificazione Unica va presentata esclusivamente in via telematica
(direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato) entro il 7.3 di ogni anno.
La Certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere presentata entro il:
9.3.2015 (il 7.3 cade di sabato)
Qualora il sostituto rilasci una nuova Certificazione dopo il 9.3 dovrà indicare nelle
Annotazioni che, se il percipiente intende avvalersi del mod. 730 precompilato, dovrà
procedere a modificarne il contenuto sulla base dei nuovi dati forniti.
CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA AI PERCIPIENTI
Entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i
sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la
Certificazione in esame, anche in formato elettronico (ad esempio, via e-mail) sempreché sia
possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del destinatario.
La Certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere consegnata ai lavoratori
dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il:
2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato)

SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti all’invio della Certificazione Unica 2015 coloro che nel 2014:
• hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25,
25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73;
• hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS /
INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
CONTENUTO DELLA “CU 2015”
La Certificazione Unica 2015 si compone dei seguenti 3 prospetti:
• DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore;
• CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE contenente i
dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e i dati previdenziali ed assistenziali;
• CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI contenente i
dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente ed assimilati,
ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata
esclusivamente la parte relativa alla tipologia reddituale indicata.

Relativamente al sostituto d’imposta e al soggetto percipiente sono richieste le seguenti informazioni.
Dati del sostituto d’imposta
Oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va riportato il domicilio fiscale e l’indirizzo della sede alla
quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni nonché:
• il codice attività (prevalente con riguardo al volume d’affari) al momento del rilascio della CU;
• il codice sede, qualora il sostituto d’imposta opti per una gestione separata dei lavoratori (ad
esempio, lavoratori con qualifica di dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati) ai fini
dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale.
In caso di operazioni straordinarie, qualora il soggetto che effettua la comunicazione non sia lo
stesso che ha materialmente corrisposto le somme oggetto della comunicazione il sostituto
subentrante dovrà indicare i propri dati anagrafici.
Dati del soggetto percettore delle somme certificate
Oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va indicato il domicilio fiscale del percipiente utile ai fini
della determinazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF.
Si rammenta che il Decreto “Semplificazioni” ha previsto che, ai fini della determinazione
dell’addizionale regionale IRPEF, va fatto riferimento al domicilio fiscale del contribuente
all’1.1 (e non più al 31.12), come già previsto per l’addizionale comunale IRPEF.
Per i lavoratori autonomi, i campi relativi al “Domicilio fiscale” devono essere compilati soltanto
in presenza nel campo “Causale” del codice “N” (indennità di trasferta, rimborso forfetario di
spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in
relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici). Inoltre:
• a campo 8 “Categorie particolari” che identifica il percettore appartenente a particolari
categorie (ad esempio, dipendente all’estero, percettore di borsa di studio, premio o sussidio per
fini di studio o addestramento professionale, erede, ex coniuge, ecc.), va riportato lo specifico
codice desumibile dalla Tabella D, presente nelle istruzioni;
• a campo 9 “Eventi eccezionali” va riportato uno dei seguenti codici previsti per gli eventi a
seguito dei quali è stata disposta la proroga / sospensione degli adempimenti / versamenti:
− “1” per i contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per i quali l’art. 20, comma 2,
Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti
fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell’evento lesivo;
− “3” per i contribuenti residenti al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa o di Linosa interessati
dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di emigrati dal Nord Africa, per i quali è stata
prevista la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari dal 16.6.2011 al 30.6.2012,
prorogata da ultimo fino al 31.12.2014 dall’art. 3, comma 8, DL n. 192/2014;
− “8” per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;
• nel caso in cui la Certificazione Unica sia riferita ad una fattispecie non interessata dal mod.
730 precompilato, a campo 10 “Casi di esclusione dalla precompilata” va indicato uno dei
seguenti codici:
− “1” nel caso di certificazione esclusiva di redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), e), f), g)
relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);
− “2” in caso di certificazione esclusiva di dati previdenziali ed assistenziali;
• a campo 30 va indicato il codice del rappresentante in caso di contribuenti incapaci (minore
compreso);
• i campi da 40 a 43 vanno compilati se il percipiente è un soggetto non residente, riportando:
− a campo 40 il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità dello Stato di residenza;
− a campo 41 e 42 la località estera di residenza e relativo indirizzo;
− a campo 43 il codice dello Stato estero di residenza, desumibile dalla Tabella G presente
nelle istruzioni.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE
Nel Prospetto “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, dedicata alla
comunicazione dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, si segnala un generale
incremento delle informazioni da indicare rispetto al mod. CUD con l’introduzione di:
• nuove modalità espositive del reddito di lavoro dipendente e assimilato per il quale sono inserite
le categorie del reddito da pensione e dell’assegno corrisposto all’ex coniuge.
Va indicato se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato nonché
l’eventuale inizio / fine ovvero interruzione / ripresa del rapporto;
• un nuovo riquadro destinato all’indicazione degli oneri detraibili distinti per tipologia;
• nuovi dati relativi al credito d’imposta per le imposte estere conguagliato dal sostituto d’imposta;
• appositi campi destinati all’indicazione dei contributi sanitari integrativi, distinti tra quota dedotta
e non dedotta;
• specifici campi destinati all’indicazione dei dati del c.d. “Bonus 80 euro”;
• un apposito riquadro (nella parte dedicata ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta) per
i dati relativi ai lavori socialmente utili;
• una serie di nuovi campi nella parte destinata ai conguagli.
I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un’unica Certificazione
anche in presenza di più rapporti di lavoro instaurati con lo stesso sostituto per il medesimo
periodo d’imposta con lo stesso percipiente.

Devono essere indicati nella Certificazione Unica, ancorché non assoggettati a ritenuta, i
compensi erogati ai soggetti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi / nuove
iniziative;
• redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, assoggettati a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e
33, comma 4, DPR n. 42/88 (redditi di lavoro autonomo occasionale, compensi per attività
sportive dilettantistiche, ecc.).
Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta,
rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) non vanno
indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;
• provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio,
assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
• indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di
persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva
quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR.
Va evidenziato che il Prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del
4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte
nell’esercizio di un’attività d’impresa.
I dati della tipologia reddituale in esame vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate anche se la
stessa non è interessata dal 730. L’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce la
presentazione del mod. 770. Le medesime informazioni contenute nella Certificazione Unica
2015 saranno quindi “replicate” anche nell’ambito del mod. 770/2015.
In particolare nel campo 1 “Causale” va riportato (analogamente al mod. 770) il codice che
identifica la tipologia di reddito corrisposto.

SANZIONI
In caso di omessa / tardiva / errata presentazione l’art. 2, D.Lgs. n. 175/2014, prevede
l’applicazione di una sanzione pari a € 100 per ogni Certificazione Unica.
La predetta sanzione non è applicabile qualora il sostituto d’imposta provveda ad inviare la
corretta certificazione entro 5 giorni successivi alla scadenza del 7.3, ossia entro il 12.3.
Come previsto dal Decreto “Semplificazioni” la sanzione è applicabile in deroga all’art. 12,
D.Lgs. n. 472/97, ossia senza la possibilità di beneficiare del c.d. “cumulo giuridico”.
Così, ad esempio, ad un sostituto d’imposta che invia tardivamente 30 Certificazioni, sarà
applicata la sanzione pari ad € 3.000.
Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nel corso dei consueti incontri di inizio anno ha precisato
che:
• il termine per inviare le Certificazioni correttive è fissato al 12.3 (anche se per il 2015 il 7.3
cade di sabato e il termine è differito al 9.3), fermo restando l’obbligo di trasmettere la
Certificazione anche dopo tale scadenza;
• è preclusa al contribuente la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso al fine di
correggere errori / omissioni in quanto “la tempistica tra l’invio delle certificazioni (7 marzo) e
l’utilizzo delle stesse per la predisposizione della precompilata, che viene resa disponibile ai
contribuenti a partire dal 15 aprile, non è compatibile con i tempi normativamente previsti per
l’istituto del ravvedimento”.
Infine, in caso di scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate di Certificazioni trasmesse entro la
predetta data, le stesse sono considerate tempestive purché siano (ri)trasmesse entro i 5 giorni
lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Catapano Giuseppe: IL MOD. IVA 2015 E IL VISTO DI CONFORMITÀ

In sintesi

Per poter compensare il credito IVA per importi superiori a €
15.000 è necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla
dichiarazione IVA annuale.
Il visto di conformità è altresì necessario per la richiesta di
rimborso del credito IVA superiore a € 15.000, al fine di evitare la
prestazione della prescritta garanzia.
Il visto può essere rilasciato esclusivamente da un soggetto iscritto
nell’apposito elenco tenuto presso la DRE.
Il “certificatore” deve eseguire una serie di verifiche tra cui il controllo
della correttezza del codice attività, della documentazione contabile
e l’individuazione delle fattispecie idonee a generare il credito IVA.
Si rammenta che per mantenere l’iscrizione, senza soluzione di
continuità, il “certificatore” deve consegnare alla competente DRE
il rinnovo della polizza assicurativa. Sul punto va evidenziata la
questione apertasi in merito all’impossibilità di assicurare il rischio
diretto per le sanzioni irrogate direttamente al “certificatore”.

 

Come noto, la compensazione nel mod. F24 del credito IVA annuale per importi superiori a €
15.000 annui:
• può essere effettuata a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale;
• necessita il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Inoltre come previsto dal Decreto “Semplificazioni”, in presenza di un rimborso del credito IVA di
importo superiore a € 15.000, richiesto da un soggetto “non a rischio”, è possibile non prestare
la prescritta garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità e la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali
e la regolarità contributiva (Informativa SEAC 21.01.2015, n. 21).
Nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E dopo aver precisato che “il legislatore ha reso coerente la
disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili”, l’Agenzia ha
evidenziato che:
• l’apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il
rimborso, fermo restando che per quest’ultimo è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante le condizioni di solidità patrimoniale e di regolare versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi;
• il limite di € 15.000 va calcolato separatamente per la compensazione e per il rimborso.
Così ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a
rimborso per ulteriori € 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la
somma superi complessivamente la citata soglia.
In particolare si rammenta che:
• per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di
conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione annuale, oltre che dal
rappresentante legale della società, anche dal soggetto a cui è stato affidato il controllo
contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto ex art. 2,
comma 2, DM n. 164/99;
• per gli Enti locali, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.9.2010, n. 90/E ha evidenziato
che “la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all’articolo
234 del TUEL sottenda la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, abbia la stessa
valenza giuridica del visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 241 del 1997”. Come precisato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 32/E, la
medesima considerazione è valida con riguardo all’organo di vigilanza della Regione,
rappresentata dal Collegio dei revisori dei conti ex art. 14, comma 1, lett e), DL n. 138/2011.
SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Come disposto dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, il visto di conformità può essere rilasciato da un
dottore commercialista / esperto contabile, un consulente del lavoro, un perito / esperto
tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della
laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitato alla
trasmissione telematica, nonché da un responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF
imprese.
• dottore commercialista / esperto contabile
• consulente del lavoro
• perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei
relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in
giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma
di ragioneria
abilitato alla
trasmissione
telematica
• responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese

L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 32/E ribadisce quanto affermato nella Circolare
25.9.2014, n. 28/E evidenziando che un professionista in possesso dei requisiti sopra esaminati
può “autonomamente” apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione senza doversi
rivolgere a terzi.
CONDIZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
1. POSSESSO POLIZZA ASSICURATIVA
Il professionista per poter rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza
assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al
contribuente, anche di minima entità. A tal fine la polizza assicurativa deve presentare le
seguenti caratteristiche:
• la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale senza alcuna
limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
• il massimale della polizza, come previsto dagli artt. 6 (per le società) e 22 (per i professionisti
ed i “certificatori”), DM n. 164/99, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti,
nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni
tributarie rilasciati.
A decorrere dal 13.12.2014, l’art. 6, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 175/2014, Decreto
“Semplificazioni”, modificando i citati artt. 6 e 22 ha previsto l’aumento del massimale a
3 milioni di euro (in luogo del previgente limite di € 1.032.913,80);
• la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la
società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato,
riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante nella
franchigia;
• la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della
stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del
contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto
assicurativo.
Un professionista che svolge l’attività in uno studio associato può utilizzare la polizza
assicurativa stipulata dallo studio per i rischi professionali a condizione che la stessa
preveda un’autonoma copertura per l’attività di assistenza fiscale con l’indicazione
dei professionisti abilitati e rispetti le sopra esaminate condizioni.
2. ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI “CERTIFICATORI”
Il professionista deve presentare alla competente Direzione Regionale delle Entrate una
specifica comunicazione al fine di essere iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati al
rilascio del visto di conformità.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 24.2.2010, ha precisato che:
“tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti
nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità a decorrere
dalla data della comunicazione”.
L’iscrizione nell’elenco, come peraltro già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n.
57/E, è effettuata con effetto retroattivo, ossia con valenza dalla data di presentazione della
comunicazione alla DRE.
I professionisti che risultano già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza
soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il
rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è stato
suddiviso in rate.

È opportuno verificare presso la competente DRE le modalità di inoltro della
documentazione in esame (in molti casi si riscontra la possibilità di effettuare l’invio non
solo tramite raccomandata A/R o fax ma anche via e-mail / pec).
A seguito delle novità introdotte dal citato Decreto “Semplificazioni” la polizza deve prevedere
anche il completo risarcimento degli (eventuali) danni arrecati all’Erario commessi nello
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
Si rammenta infatti che in caso di un visto “infedele” apposto su un mod. 730, al CAF /
professionista abilitato è richiesto il pagamento di una somma pari all’imposta, sanzione e interessi
che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, ove l’errore non sia
imputabile a quest’ultimo.
Per i professionisti ciò si traduce in una sorta di “personalizzazione” della responsabilità tributaria.
In merito a tale aspetto si è aperta una questione giuridico-operativa non di poco conto. Si
riscontra che le compagnie di assicurazione evidenziano l’impossibilità di assicurare il rischio
diretto per le sanzioni tributarie irrogate direttamente ai professionisti collegato allo
svolgimento della loro attività.
Si riscontra che alcune DRE hanno rilevato tale “difformità” e procedono al “blocco”
dell’iscrizione al suddetto elenco. Si ritiene possibile, al fine di superare l’ostacolo, dichiarare
alla DRE che l’assistenza fiscale è limitata al rilascio del visto di conformità per i crediti IVA
e non coinvolge i modd. 730.
3. TENUTA CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE
Il professionista che appone il visto deve tenere le scritture contabili e predisporre la
dichiarazione.
Come previsto dell’art. 23, DM n. 164/99, e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella citata
Circolare n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta
dal professionista abilitato anche quando sono tenute / predisposte direttamente dal
contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la
maggioranza assoluta del capitale sociale; a condizione che tali attività siano eseguite sotto il
diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato.
Come precisato nella citata Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate ha altresì specificato che il
contribuente può “rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione
del visto”, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il
visto di conformità.
In tal caso il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la
documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei
dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
Nella citata Circolare n. 32/E, l’Agenzia evidenzia che il predetto principio è applicabile anche, nel
caso in cui il soggetto che tiene le scritture, “astrattamente abilitato ad apporre il visto di
conformità”, sia oggettivamente impossibilitato. Se, in attuazione di specifiche disposizioni di
legge o, per atto d’autorità, sia revocato l’incarico al soggetto tenuto al controllo contabile, il visto
può essere apposto da un CAF imprese o da un professionista abilitato (ad esempio, sostituzione
del soggetto incaricato del controllo contabile da parte di un commissario straordinario, nell’ambito
di una procedura di amministrazione straordinaria).
Società di servizi
In merito alle società di servizi l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E ha
chiarito che:
• in presenza di più di 2 soci “tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la
maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più
professionisti che siano abilitati all’apposizione del visto di conformità”;

il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei
professionisti abilitati “deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del
visto”.
La mancanza di tale requisito temporale configura un’ipotesi di tenuta delle scritture contabili
da parte di un soggetto non abilitato al rilascio del visto. Conseguentemente, il contribuente
potrà rivolgersi ad un CAF imprese ovvero ad un professionista abilitato.
CHECK – LIST DEI CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Il “certificatore” per poter rilasciare il visto di conformità deve:
• eseguire una serie di controlli;
• conservare una traccia del lavoro svolto.
Come previsto dal citato art. 2, comma 2, DM n. 164/99, è necessario attestare la correttezza
formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 57/E, ha chiarito che:
1
il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo
nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno
precedente;
2
il controllo implica la verifica:
• della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
• della corrispondenza di quanto esposto in dichiarazione alle risultanze delle scritture
contabili e della corrispondenza di queste ultime con la documentazione. In via
generale, ciò si traduce nella verifica della corrispondenza tra i dati della dichiarazione
annuale con quanto annotato nei registri IVA (fatture emesse / corrispettivi / acquisti)
nonché tra questi ultimi e le fatture emesse / ricevute;
3
la predetta attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un
riscontro documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti
ai fini IVA.
In particolare l’Agenzia richiede l’esecuzione dei seguenti controlli.
CONTROLLO CODICE ATTIVITÀ
Va verificato che il codice attività indicato nel quadro VA della dichiarazione IVA annuale
corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella
ATECO 2007.
CONTROLLO DOCUMENTALE
L’Agenzia nella citata Circolare n. 57/E ha individuato una serie di verifiche che possono ritenersi
sufficienti per l’attestazione della corretta esecuzione dei controlli richiesti dalla normativa.
Al riguardo, innanzitutto va verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono
idonee a generare il credito IVA, ossia la presenza:
• prevalente di operazioni attive soggette ad aliquota più bassa rispetto a quella sugli acquisti e
importazioni;
• di operazioni non imponibili;
• di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
• di operazioni non soggette all’imposta;
• di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Nella citata Circolare n. 12/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:
• il “certificatore” deve specificare “quali fattispecie hanno generato l’eccedenza di imposta
anche integrando la check-list con altre fattispecie idonee a generare l’eccedenza di imposta”;
• “in tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di
generare il credito nel caso concreto … ”.
La check-list delle fattispecie che possono aver generato il credito IVA contenuta nella citata
Circolare n. 57/E va considerata esemplificativa e non esaustiva e quindi, se necessario, va
integrata dal “certificatore” con lo specifico caso analizzato. In ogni caso la verifica “non
comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della … corrispondenza in ordine
all’ammontare delle componenti positive e negative”.
È opportuno procedere altresì:
1 al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche (mensili / trimestrali) e dei relativi
versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL);
2
alla verifica dell’esposizione del credito dell’anno precedente nella dichiarazione
presentata. Con riferimento al credito IVA 2013, riportato nel 2014, si dovrà verificare che
l’ammontare dello stesso corrisponda a quello risultante dal mod. IVA 2014;
3
al riscontro che il mod. IVA 2014, in presenza di un credito IVA 2013 destinato alla
compensazione orizzontale nel mod. F24 per importi superiori a € 15.000, sia stato
“certificato”;
4
in presenza di un credito IVA destinato all’utilizzo in compensazione, pari o superiore al
volume d’affari (caso non frequente) alla verifica dell’integrale corrispondenza tra la
documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili;
5
in presenza di un credito IVA inferiore al volume d’affari (caso più frequente) alla verifica
della documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare
complessivo dell’IVA detratta nell’anno.
Si ritiene che il controllo debba riguardare anche le fatture emesse. Così, ad esempio, se
l’IVA detratta nel 2014 è pari ad € 190.000 devono essere controllate tutte le fatture (acquisti /
emesse) con imposta superiore a € 19.000.
Il “certificatore” può decidere di eseguire i controlli sopra accennati utilizzando altri criteri in
base alla specifica situazione del contribuente (ad esempio, controllare le fatture con IVA
superiore al 5% dell’IVA detratta ovvero con IVA superiore a un determinato importo), in modo
da poter dimostrare che il controllo ha riguardato un campione significativo di fatture.
Documentazione
Come sopra accennato per non dover prestare la prescritta garanzia in presenza di una richiesta di
rimborso di importo superiore a € 15.000 è necessario presentare il mod. IVA munito del visto di
conformità e l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Come desumibile dalle istruzioni al mod. IVA 2015 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è
resa, barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione, nell’apposito riquadro presente
nel quadro VX del mod. IVA 2015.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d’identità del
sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione. Si
ritiene che di tale “acquisizione” deve essere fatta menzione nella check-list.
Inoltre, per non subire le conseguenze previste in capo alle società “di comodo” è richiesta la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non sussistenza dei requisiti che qualifica
le società “non operativa”.

Anche nel caso in esame le istruzioni specificano che:
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa apponendo la sottoscrizione nell’apposito
riquadro presente nel quadro VX del mod. IVA 2015;
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d’identità
del sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione.
Anche tale “acquisizione” va rilevata nella check-list.
Come sopra accennato il “certificatore” deve conservare copia di tutta la documentazione al
fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli previsti dal citato art. 2, comma 2,
unitamente alla check-list del controllo svolto.
Nella prossima Informativa SEAC 9.2.2015, n. 40, è proposto il fac-simile (in formato word) della
check-list da utilizzare per il rilascio del visto di conformità del mod. IVA 2015, che ha effetto sia
per la compensazione che per il rimborso del credito IVA. „

Giuseppe Catapano informa: Perché la negoziazione assistita rischia di essere un fallimento?

Lunedì 9 febbraio 2015 dovrebbe essere, secondo le speranze del Governo, un giorno storico per la giustizia italiana: si passa, infatti, da una modalità “giudiziaria” per la soluzione delle controversie a una “contrattuale”. In pratica, con l’entrata in vigore della negoziazione assistita, gli avvocati avranno un ruolo chiave nella definizione anticipata e transattiva della lite. Ovviamente, si tratta di aspettative. Ma le perplessità non mancano. Perché la negoziazione assistita rischia di essere un fallimento? Perché innanzitutto essa è sempre esistita. Se si pensa alla negoziazione assistita come a un tentativo di transazione – sincero o formale che sia – avviato attraverso una preliminare lettera dell’avvocato alla controparte ed, eventualmente, concluso con un atto negoziale, allora raramente capita che il legale non tenti prima la carta della soluzione bonaria: sia per portare a casa subito il risultato (con maggiore soddisfazione del cliente), sia per risparmiare lavoro e tempi (checché se ne dica, neanche ai professionisti piace imbarcarsi in una demotivante causa lunga anni e anni). Che poi si voglia trovare la particolarità della negoziazione assistita nella presenza di un titolo esecutivo, allora esistono diversi modi per conseguirlo ugualmente: ad esempio, con l’arbitrato; o con la conciliazione presso la Direzione territoriale nelle cause di lavoro; oggi anche con la mediazione; oppure semplicemente con una transazione messa a verbale alla prima udienza. Se poi, dall’altro lato, c’è l’ostinazione di una parte che non intende “conoscere ragioni”, allora, se non è stata la diffida dell’avvocato a farle cambiare idea, non sarà certo la mano offerta da quest’ultimo per trovare una via pacifica alla vertenza. Ci sono poi due ulteriori aspetti che remano a favore del fallimento della negoziazione assistita: il primo legato ai soggetti, il secondo alle materie. 1 | I SOGGETTI Quanto ai soggetti che dirigono la negoziazione, ossia gli avvocati, la loro “provenienza di parte”, li porta comunque – un po’ per indole, un po’ per il mandato collegato alla parcella – a garantire prioritariamente l’interesse del proprio cliente, a prescindere dalla soluzione più “giusta” o, comunque conciliativa. E qui non può mancare il confronto con la mediazione: tentativo che, invece, avviene in presenza di organismi terzi e imparziali rispetto alle parti. Il mediatore, inoltre, non è propriamente un “tecnico” del diritto, ma un soggetto qualificato e formato ad assistere le parti per giungere alla possibile composizione della lite secondo la “via intermedia” tra le rispettive posizioni. Peraltro, non bisogna sottovalutare l’elemento psicologico della controparte che riceve la proposta di transazione, certamente meglio accolta se proveniente da un mediatore, terzo rispetto alle parti, che non dall’avvocato del nemico: è questo il limite intrinseco della negoziazione, che comporta aprioristicamente la svalutazione reattiva di ogni offerta posta sul tavolo, che così viene automaticamente bocciata. Dunque, se è vero che i dati statistici pubblicati cinque giorni fa dal ministero, danno l’istituto della mediazione in forte affanno (esso fallirebbe, nella maggioranza dei casi, già al primo incontro) non si vede come potrebbe fare meglio invece la negoziazione assistita. 2 | L’OGGETTO DELLA NEGOZIAZIONE Il secondo punto di criticità della negoziazione è l’ambito di applicazione della stessa, limitata solo alle controversie relative a: 1 – contratti di autotrasporto o sub-trasporto: si tratta di un ambito assai raro e, quindi, tale da non costituire, certo, la panacea per i tribunali italiani; 2 – domande di pagamento a qualsiasi titolo, per somme fino a 50mila euro: in questo caso, la previsione ha una valenza assolutamente residuale, posto che: – non vale nelle materie per cui è prevista la mediazione (si pensi, per esempio, al recupero di un credito per affitto di azienda, per un contratto assicurativo, una locazione, una successione, ereditaria, ecc.. Leggi a riguardo “In quali cause la negoziazione assistita e in quali la mediazione”); – non si applica se il creditore intende agire con decreto ingiuntivo (oltre ad una serie di altri casi): circostanza che, invece, ricorre nella stragrande maggioranza dei casi del recupero crediti. 3 – Risarcimento danno per sinistri stradali e da circolazione di natanti: qui già la mediazione (inizialmente prevista per tali controversie e poi eliminata dal “Decreto del Fare”) aveva dimostrato la totale indifferenza delle compagnie assicurative, rivolte piuttosto a utilizzare gli Adr più come sistemi per posticipare il pagamento che non per prevenire il contenzioso. Inoltre si tenga conto che, proprio nella materia dell’infortunistica stradale, la richiesta di pagamento da parte dell’avvocato è resa obbligatoria dalla stessa legge (con conseguente offerta reale che deve intervenire entro 60 giorni in caso di danni a cose o entro 90 per danni a persone). E dunque, la richiesta di negoziazione assistita rischia di diventare una inutile duplicazione della diffida già inviata dall’avvocato, con conseguente dispendio di tempi.

Giuseppe Catapano informa: Regole anti-stalking dalla Cassazione

Il giudice può vietare allo stalker di avvicinarsi a luoghi determinati che, di solito, sono frequentati dalla vittima o gli può imporre di mantenere una certa distanza dalla persona offesa. Nel fare ciò, però, non può essere generico, ma deve indicare in modo specifico e dettagliato tutti i posti per i quali sussiste tale divieto di avvicinamento. Infatti non è concepibile un vago riferimento “a tutti i luoghi frequentati” dalla vittima. Questo perché, diversamente, si arriverebbe alla paradossale conclusione che a determinare il contenuto del provvedimento giudiziale sarebbe la stessa vittima nel momento in cui, quotidianamente, decide dove andare. Insomma, sarebbe assurdo obbligare lo stalker a prevedere i luoghi dove potrebbe incontrare la vittima e, quindi, a evitarli in anticipo. A dirlo è una sentenza della Cassazione dell’altro ieri che ha stabilito, di fatto, il decalogo al quale il giudice deve attenersi nel contemperare l’esigenza di tutela della vittima di stalking da un lato e la libertà di movimento del persecutore dall’altro. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del giudice che aveva vietato a uno stalker di recarsi in due Comuni solo perché potenzialmente frequentati dalla parte offesa. Insomma, il provvedimento del tribunale “anti-stalker” non può limitarsi a vietare all’imputato o all’indagato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima come il posto di lavoro, la casa della famiglia della vittima o dei prossimi congiunti. Ciò finirebbe per essere troppo generico. L’aggressore, infatti, può non sapere quali sono e se questi sono destinati a variare, senza contare che il divieto assumerebbe una elasticità dipendente dalle decisioni (o anche dal capriccio) dell’offeso. Si potrebbe arrivare al paradosso di imporre allo stalker di allontanarsi da un luogo anche quando è la vittima ad avvicinarsi a questo. E allora – sottolinea la sentenza in commento – è molto meglio imporre allo stalker il divieto di “avvicinarsi alla persona offesa” tenendo una giusta distanza da lei. Cosa non può fare, concretamente, lo stalker? Certamente non può pedinare la vittima, anche in luoghi occasionali. Non la può avvicinare, né cercare di contattarla in alcun modo: né a parole, né con gli scritti, né col cellulare, gli sms, le email o usando le nuove tecnologie come Facebook per esempio. Addirittura non la può guardare, quando lo sguardo assume la funzione di esprimere sentimenti e stati d’animo.

Giuseppe Catapano scrive: Gratuito patrocinio a spese dello Stato: le ultime sentenze

Il patrocinio a spese dello Stato, per quanto riguarda l’assistenza dell’avvocato, è dovuto anche per la fase di mediazione, anche se questa viene chiusa positivamente e non sfocia in un procedimento giudiziario. Quindi, chi rientra nei requisiti per il gratuito patrocinio, può chiedere che la parcella del proprio difensore di fiducia per l’attività svolta dinanzi agli organismi, e prevista dalla legge come obbligatoria prima di poter procedere in tribunale, sia pagata dallo Stato. In materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata. Quindi, per fare un esempio, vanno considerati anche gli emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente. Il ricorrente in Cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, in caso di rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il chiarimento proviene dalla stessa Suprema Corte. In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione può essere disposta solo qualora non sussistessero in origine o siano venute meno le condizioni di reddito oppure se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Invece, la condotta dell’avvocato che taccia, nel corso del processo, circa l’ammissione al beneficio del proprio cliente non ne giustifica la revoca, salvi gli eventuali effetti sul piano disciplinare o della permanenza nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Nel patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d’ufficio, poiché l’autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti di decadenza dal beneficio (per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti), consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa. Al fine di ottenere il gratuito patrocinio non devono essere cumulati i redditi dei separati in casa poiché la semplice situazione fisica di convivenza o coabitazione non basta per includere i redditi del convivente nel reddito complessivo del soggetto istante. Ulteriore chiarimento della Cassazione: in tema di ammissione al gratuito patrocinio, la titolarità di partita IVA non costituisce, di per sé, elemento presuntivo sufficiente ai fini del giudizio di superamento dei limiti di reddito. In tema di gratuito patrocinio, la legge dispone che il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio in parola è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, sul presupposto che l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari; la natura di familiare fiscalmente a carico non convivente è status non coincidente con quello (familiare convivente) che assume rilievo per l’ammissione e il mantenimento del beneficio in questione.

Catapano Giuseppe: Avvocati: vietato scrivere articoli e indicare i recapiti dello studio

L’avvocato che scrive un articolo su un giornale non può indicare, accanto alla sua firma, i recapiti del proprio studio. È questa la sintesi di una sentenza del Cnf  pubblicata, nei giorni scorsi, sul suo sito internet.

Si tratta dell’ennesima decisione contraria ai tempi e, soprattutto, allo spirito di una professione moderna, che vorrebbe rispolverare la propria immagine, costruendo un nuovo rapporto con la cittadinanza, in una dialettica di comunicazione diretta e senza intermediazioni. La sentenza del Cnf tenta di spezzare quel filo diretto tra professionisti e collettività, mai avuto in precedenza, dove i primi svolgono anche un servizio in funzione del popolo, sfruttando il libero accesso ai media, anche nell’ottica di combattere la crisi di una professione ormai messa ai margini non solo dal legislatore, ma anche dalle stesse istituzioni che dovrebbero rappresentarla. Il Cnf ha confermato la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi nei confronti di un avvocato che teneva una rubrica in un quotidiano nazionale dove, a margine di ogni articolo (che conteneva consigli e pareri), indicava oltre al proprio nome e cognome, anche il numero di telefono, il fax e l’indirizzo dello studio. Secondo, però, il Consiglio Nazionale Forense, si tratterebbe di un comportamento vietato dalla deontologia forense, in quanto diretto ad accaparrare e sviare la clientela: insomma, una condotta di tale tipo sarebbe anticoncorrenziale, secondo l’interpretazione tutta particolare di “concorrenza” che intende il Cnf. L’aver inserito i recapiti del proprio studio sul giornale – chiarisce la sentenza – integra una forma di pubblicità non ammessa dai canoni del codice deontologico, in quanto ha la conseguenza di accaparrarsi le richieste di pareri e consigli legali da parte dei lettori e, quindi, di sviare la clientela. Gli effetti su internet La sentenza finisce per avere effetti perversi anche sul web. Il principio, infatti, si riferisce all’uso della stampa in sé, al di là se cartacea o telematica. Con la conseguenza che l’avvocato che scriva un articolo su un internet, e in esso riporti gli estremi del proprio studio legale, l’email o il link al proprio sito, finirebbe – secondo il Cnf – per commettere un illecito deontologico. E poiché una regola, se valida, va applicata a prescindere dalle “dimensioni” del caso concreto, si arriva all’assurda conseguenza secondo cui tutti gli avvocati non potranno più scrivere su blog o siti online, anche di piccole dimensioni, indicando i propri “indirizzi telematici” (email o link al sito internet). Insomma, il Cnf ce la sta mettendo tutta per allontanare i legali dalle nuove forme di comunicazione, dal web e da ogni altro modo per uscire da una dimensione “territoriale” dell’avvocatura. Lo stesso Cnf che da un lato consente la possibilità di pubblicare inserzioni pubblicitarie (o meglio “comunicazioni alla clientela”) su un giornale tradizionale e, nello stesso tempo, vieta lo stesso tipo di avviso con un banner di Google Adwords. Quel Cnf che, mentre consente ad alcuni studi di collocare dei cartelli pubblicitari sugli autobus delle città, nello stesso tempo vieta ad altri avvocati di essere ospitati su un dominio internet non proprio, come una fanpage di Facebook.