Non perché il locatore ha preferito chiedere immediatamente la risoluzione anticipata del contratto di affitto, nei confronti dell’inquilino che non paga i canoni, non può poi chiedergli anche il risarcimento dei danni subiti dal suo inadempimento. Le due domande, infatti, non sono tra loro incompatibili e possono coesistere. A chiarirlo è stata una recente sentenza della Cassazione. Fermo restando che l’ammontare del danno concreto, patito dal padrone di casa, non ha criteri prefissati dalla legge, ma va determinato dal giudice caso per caso, resta comunque il fatto che il moroso non solo è tenuto ad adempiere allo sfratto esecutivo, e quindi ad abbandonare casa, ma anche a: – pagare i canoni arretrati; – risarcire il danno al locatore per aver perso altre opportunità più vantaggiose (mancato guadagno). Tale pregiudizio si può individuare nell’incremento patrimoniale netto che il padrone di casa avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che non ha potuto conseguire per la inadempienza del conduttore. Si tratta di un danno potenziale e futuro, la cui concreta risarcibilità presuppone sempre l’effettività della lesione dell’interesse del creditore all’esecuzione del contratto. È infatti vero che, con il rilascio dell’immobile, il locatore recupera la disponibilità materiale dell’appartamento e la possibilità di goderne, direttamente o dandolo nuovamente in affitto ad altri. Ma questo non vuol dire che, comunque, egli non abbia subìto un danno dal comportamento inadempiente dell’inquilino: danno che è identificabile nel mancato rispetto degli impegni contrattuali. Ne consegue, si legge in sentenza, che “il locatore che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto di locazione. L’ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto”.
ope
Catapano Giuseppe comunica: Equitalia deve dimostrare l’esatto contenuto della cartella di pagamento con raccomandata
È possibile che il destinatario di una raccomandata, inviata in busta chiusa, possa affermare di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso da quello notificato, invalidando, di fatto, la notifica? Assolutamente sì. Anche se la controparte è un soggetto con poteri pubblici come Equitalia? Certamente. E lo potrà fare “appigliandosi” a una sentenza appena emessa dalla Cassazione di cui vi parleremo in questo articolo. Raccomandata: cosa c’è dentro? Diciamoci la verità: a tutti, almeno una volta, è venuto il dubbio di chiedersi come fa il mittente di una raccomandata (per esempio: una diffida, una messa in mora, ecc.) a dimostrare, in caso di contestazione da parte del destinatario, che nella busta consegnata dal postino vi fosse davvero quel particolare documento e non altri. Un problema di non poco conto, che oggi, all’esito di una recentissima e importante sentenza della Cassazione, rischia di mettere nel nulla la notifica di tutte le cartelle esattoriali di Equitalia inviate attraverso le Poste. In buona sostanza, nel momento in cui viene aperto il plico raccomandato (il bustone bianco spedito da Equitalia) è presente solo il contribuente, nelle sue quattro mura, e nessun’altro. Dunque, che succede se questi sostituisce il contenuto della raccomandata con altra “carta straccia”? Certamente un comportamento fraudolento, ma difficile da dimostrare. E potrebbe sembrare incredibile che il suggerimento venga proprio dalla Suprema Corte che ha analizzato un caso di questo tipo. Ne avevamo già parlato, qualche giorno fa, nell’articolo “Quando sono nulle le comunicazioni con raccomandata di Equitalia”, ma val la pena ribadire la questione, anche sotto diversi aspetti, per comprendere la portata di questa sentenza teoricamente giusta, ma, nella sostanza, con effetti dirompenti per le casse dell’Erario. Cosa dice la Cassazione Nella sentenza appena citata si precisa che la spedizione effettuata da Equitalia non dà, di per sé, garanzia che nella busta vi fosse effettivamente la cartella di pagamento. Al contrario, nel caso di notifica della cartella esattoriale mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, spetta al mittente (appunto Equitalia) fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto qualora il destinatario lo contesti (ossia sostenga che nel plico vi fosse “dell’altro”). E questo, ovviamente, nell’ipotesi in cui Equitalia abbia conservato solo la cartolina di ricevimento. In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando si tratta del concessionario della riscossione che, come noto, benché soggetto privato, è dotato di poteri pubblici. Dunque, detto in parole ancora più semplici, se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta a Equitalia dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato. Soluzioni? Una interpretazione di questo tipo – che, certamente, è astrattamente conforme al diritto – ha degli effetti pratici imprevisti: ossia una pioggia di ricorsi contro Equitalia, da parte di contribuenti che potrebbero sostenere, al solo fine di invertire l’onere della prova in giustizio (e sfruttare le maglie larghe dell’inefficienza dell’amministrazione), di non aver mai ricevuto il contenuto della cartella di pagamento. In pratica, “appigliandosi” a questa sentenza, il destinatario di una raccomandata inviata in busta chiusa potrà sempre affermare di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso da quello notificato, invalidando, di fatto, la notifica. In verità, soluzioni per lo Stato potrebbero esservene. Già solo l’utilizzo della notifica attraverso la Pec (la posta elettronica certificata) consentirebbe la certezza del contenuto del messaggio. Non solo. Anche a voler sfruttare i vecchi metodi cartacei, si potrebbe utilizzare la cosiddetta “raccomandata senza busta”: quella cioè dove il foglio della lettera è anche busta, perché piegata tre volte su sé stessa e, dopo essere stata spillata e compilata con l’indirizzo del destinatario (evidentemente su un lato bianco), viene affrancata, timbrata e spedita (per vedere come si fa, con le foto passo per passo, leggi: “Come spedire una raccomandata senza busta”). Ma a queste accortezze, almeno per ora, l’Agente per la riscossione non è ricorso…
Giuseppe Catapano osserva: Avvocati: liberalizzazioni in vista. Nascono le società con soci di capitale
Il Governo sembra davvero intenzionato a rimuovere tutti i vincoli che limitano la concorrenza nel mondo dei legali. E il punto di partenza sarà la deregulation in materia di società tra avvocati. Tutto è pronto per il prossimo 20 febbraio: sarà una data storica, probabilmente, per i professionisti del foro. Ancor di più, forse, di come lo è stata la recente entrata in vigore del nuovo pacchetto giustizia che ha introdotto una serie di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle liti (vedi, tra tutti, le separazioni e divorzi in Comune senza bisogno di avvocati). Tra circa una settimana, infatti, verrà discusso il Ddl Concorrenza, un corposo pacchetto di norme che, oltre a ridisegnare il mondo delle Rc auto, riguarderà in particolar modo quello dei professionisti. Così come raccomandato più volte dall’Antitrust, avvocati e notai si avvieranno verso una deregolamentazione delle rispettive attività professionali, come mai era avvenuto prima. Le modifiche studiate dal ministero delle Attività produttive puntano a società tra avvocati che saranno disciplinate come le Stp (Società tra Professoinisti) e, contrariamente a quanto ha predicato per tutti questi anni il CNF, potranno avere soci di solo capitale. Gli avvocati potranno aderire a più associazioni professionali, con l’abrogazione del divieto imposto dalla legge professionale forense , secondo cui l’avvocato può essere associato ad una sola associazione. Viene anche abrogato l’obbligo secondo cui gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. Patti di quota lite Saranno consentiti, al contrario di quanto prevede la legge professionale forense , i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Liti sui compensi Viene abolita anche la possibilità, per il Consiglio dell’Ordine territoriale, di tentare l’accordo in caso di liti tra cliente e avvocato. In pratica, attualmente, la legge forense stabilisce che , in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata. Questo potere sarà cancellato con l’imminente legge. Notai Quanto ai notai, il numero e la residenza per ogni distretto saranno individuati con un decreto del ministero della Giustizia tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio, fissando in ogni caso la soglia minima di 7 mila abitanti per ogni posto notarile.
Catapano Giuseppe informa: È giusto che l’avvocato percepisca la pensione e continui a esercitare la professione?
Un quesito che, evidentemente, si pongono in molti, atteso il dibattito – anche, per certi versi, acceso – che sta impazzando sui forum e sui social network: è giusto che l’avvocato in pensione (che, quindi, non paga i contributi minimi) possa continuare ad esercitare l’attività forense e, quindi, a percepire altri redditi? Si pensi, prima di tutti, ai numeri: nel 2013, la Cassa Forense ha erogato circa 25mila pensioni e, di queste, l’esatta metà è andata nelle tasche di pensionati attivi ossia di avvocati che stavano continuando a esercitare la professione. Il problema si pone, quasi con le stesse misure, anche per le altre casse private degli autonomi. La legge esonera i pensionati di vecchiaia, che rimangono iscritti alla Cassa, dal pagamento dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dall’anno solare successivo a quello di maturazione del diritto a pensione. Resta dovuto il contributo di maternità, la trasmissione del modello 5, e il pagamento dei contributi (soggettivo ed integrativo) in autoliquidazione (in un’unica soluzione entro il 31 luglio oppure in due rate). Il contributo soggettivo deve essere corrisposto fino all’anno precedente la decorrenza dell’ultimo supplemento nella misura del 14% (a decorrere dal 2013) sul reddito professionale IRPEF netto, dichiarato con modello unico, e del 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto. I pensionati di vecchiaia, a decorrere dal 2012, che rimangono iscritti alla Cassa sono tenuti, dall’anno successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento della pensione, a corrispondere sul reddito netto professionale, dichiarato ai fini dell’IRPEF, il contributo soggettivo nella misura del 7% sino al tetto pensionabile e in quella del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo. Dal 2017 tale percentuale del 7% salirà al 7,25% e dal 2021 al 7,50%. Dal 2008, l’età pensionabile è stata portata, da 65 anni, a 70 con l’entrata in vigore ordinaria nel 2021. Può comunque andare in pensione a 65 anni l’avvocato con 40 anni di contribuzione e ciò senza la penalizzazione del 5% in ragione di ogni anno di anticipazione. Il dibattito Il dibattito sulla presunta ingiustizia dell’attuale sistema – questione evidentemente posta dalle nuove generazioni di avvocati, che si affacciano a una professione piena di dubbi e incertezze – sta anche nella forte forbice di reddito tra più giovani e anziani. Dagli ultimi dati pubblicati dalla Cassa forense, risulta infatti che i primi abbiano, in media, un fatturato di circa 13mila euro l’anno, mentre il legale prossimo al pensionamento (tra 60 e 64 anni) dichiara circa 85mila euro. Se da un lato è vero che il diritto al lavoro è garantito dalla nostra Costituzione a prescindere dall’età, si sottolinea dall’altro lato che qualche correzione potrebbe essere opportuna, anche per correggere il debito previdenziale e redistribuire il PIL in favore dei più giovani, mai come oggi in difficoltà e forte affanno a sostenere i costi della Cassa.
CATAPANO GIUSEPPE: RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE ED ECCEDENZE DI VERSAMENTO PRONTI I CODICI PER COMPENSAZIONI IN F24 DA PARTE DEI SOSTITUTI
Pronti i codici tributo che datori di lavoro ed enti pensionistici possono utilizzare per compensare in F24 le somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale e le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive. Con l’istituzione dei nuovi codici, previsti dalla risoluzione n. 13/E di oggi, l’Agenzia dà attuazione alle novità contenute nel “Decreto semplificazioni” (Dlgs n. 175/2014, art. 15) per favorire la trasparenza e semplificare le operazioni da parte dei sostituti di imposta.
Rimborsi da assistenza fiscale, ecco i codici che entrano in F24 – Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da Caf e professionisti abilitati, sono istituiti i codici tributo:
• “1631” Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale
• “3796” Somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale
• “3797” Somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale
Non sono più utilizzabili in compensazione i codici “4731”, “3803”e “3846”.
Eccedenze di versamento, 5 i codici a battesimo – Per permettere ai sostituti d’imposta di compensare in F24 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, entrano in scena i codici tributo:
• “1627” Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati
• “1628” Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
• “1629” Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi
• “1669” Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
• “1671” Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
Non sono più utilizzabili in compensazione i codici: “1102”, “1103”, “1680”, “1706”, “1707”, “1710”, “1711”, “1713”, “3802”, “3848”, “8111” e “8112”.
Credito per famiglie numerose e per i canoni di locazione – Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti dalle imprese marittime al proprio personale, le Entrate hanno istituito i seguenti codici tributo:
• “1632” Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta
• “1633” Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta
• “1634” Credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale (previsto dall’art. 4, comma 1, Dl n. 457/1997)
Le nuove modalità di recupero e i relativi codici tributo valgono anche per i sostituti d’imposta che utilizzano il modello F24 Enti pubblici.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet http://www.agenziaentrate.it, nella sezione “Normativa e prassi”.
GIUSEPPE CATAPANO SCRIVE: ARGOMENTAZIONI GENERICHE E MANCANZA DI SPECIFICITA’ DETERMINANO L’INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO
Un soggetto propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che confermava la decisione adottata dal GIP che all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione, oltre pene accessorie, concesse le attenuanti generiche equivalenti, in relazione ai due reati di bancarotta fraudolenta. All’imputato era contestato di avere cagionato il dissesto di una società quale amministratore di fatto, in concorso con l’amministratore di diritto, ripartendo acconti su utili non effettivamente conseguiti e perché, ai sensi dell’articolo 2621 codice civile, al fine di ingannare il pubblico, esponeva nella situazione patrimoniale disponibilità di cassa non esistenti, alterando così la rappresentazione della situazione finanziaria della società. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. La motivazione della decisione promana dal fatto che la censura, è del tutto sganciata dalle argomentazioni poste a sostegno delle sentenze di condanna, risolvendosi in un’astratta individuazione dei principi generali in tema di elemento soggettivo del reato di bancarotta. Inoltre, il ricorso vien ritenuto inammissibile perché proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di I° grado non devolute al giudice d’appello con specifica impugnazione. Infatti la sentenza di primo grado, su tali statuizioni od omissioni, acquista autorità di cosa giudicata, salvo il caso, non ricorrente nell’ipotesi in oggetto, in cui si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l’esame o il riesame del giudice d’appello.
CATAPANO GIUSEPPE COMUNICA: MARCHIO DEL PRODOTTO SULL’INSEGNA, MA LA FUNZIONE È IDENTIFICARE IL TIPO DI ESERCIZIO COMMERCIALE: RICONOSCIUTA L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
Due “‘cassonetti’ luminosi bifacciali” in bella mostra per segnalare i due “esercizi commerciali” della società. Pare scontata l’applicazione dell’“imposta sulla pubblicità”, ma i giudici tributari prima e quelli di Cassazione poi sono dell’avviso opposto.
Azzerato, così, in via definitiva l’“avviso di accertamento” per “omessa denuncia e mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità” notificato dalla “concessionaria del servizio di accertamento e riscossione” alla “ditta individuale”.
Corretta, quindi, la valutazione tracciata tra primo e secondo grado, dove si è sancito che i singoli “cassonetti” vanno catalogati come “insegna di esercizio”, perché, pur contenendo “il marchio del prodotto”, hanno avuto la mera funzione di “individuare il tipo di esercizio, con l’unico caffè venduto, a differenza di analoghi esercizi commerciali”. Di conseguenza, legittima l’“esenzione” riconosciuta alla società, sanciscono i giudici della Cassazione, poiché l’“insegna” è apposta “presso la sede in cui la società esercita la propria attività commerciale e di produzione”, e presenta dimensioni – 2 metri quadrati – nettamente inferiori a quelle massime consentite.
GIUSEPPE CATAPANO OSSERVA: L’OPZIONE / REVOCA PER L’IRAP “DA BILANCIO” DAL 2015 VA COMUNICATA NEL MOD. IRAP
IN SINTESI
Per effetto di quanto previsto dal Decreto c.d. “Semplificazioni”, la
determinazione della base imponibile IRAP con il “metodo da
bilancio” da parte di società di persone e ditte individuali in
contabilità ordinaria non richiede più la manifestazione preventiva
della scelta entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il
quale si intende esercitare / revocare l’opzione.
La stessa dovrà essere comunicata direttamente in sede di
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere
dal quale l’opzione è esercitata.
Di conseguenza, l’opzione per il triennio 2015 – 2017 nonché la
revoca dell’opzione esercitata per il triennio 2012 – 2014 dovrà
essere comunicata esclusivamente nel mod. IRAP 2015, senza
necessità di alcun ulteriore adempimento.
Come noto, le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono
determinare la base imponibile IRAP utilizzando uno dei 2 seguenti metodi alternativi:
1. a valori fiscali ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97;
ovvero
2. a valori di bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97. Per l’applicazione di tale metodo è richiesta la
manifestazione di un’apposita opzione, che:
• è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente
rinnovata. Il rinnovo tacito si verifica al termine di ciascun triennio. Così, ad esempio,
l’opzione esercitata nel 2009 per il triennio 2009 – 2011, se non revocata si è tacitamente
rinnovata per il triennio 2012 – 2014 e si rinnoverà tacitamente per il triennio 2015 – 2017 se
non revocata dal 2015.
Per effetto della revoca dell’opzione la base imponibile IRAP va determinata con il
metodo fiscale per almeno un triennio;
• comporta l’obbligo di tenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.
Per i soggetti IRES la base imponibile IRAP può essere determinata soltanto con il metodo
“da bilancio”.
Si rammenta che per gli imprenditori agricoli (persone fisiche, società semplici, enti non
commerciali) titolari di reddito agrario ex art. 32, TUIR, gli esercenti l’attività di allevamento di
animali che determinano forfetariamente il reddito ex art. 56, comma 5, TUIR e gli esercenti
attività di agriturismo che si avvalgono del regime forfetario ex art. 5, Legge n. 413/91 la base
imponibile IRAP è individuata, ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 446/97, quale differenza tra
l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti destinati alla produzione. Tali soggetti
possono, in alternativa ai criteri previsti dal citato art. 9:
• utilizzare il metodo fiscale ex art. 5-bis, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione 9.1.2012, n. 3/E;
ovvero
• optare, ai sensi del comma 2 del citato art. 9, per la determinazione della base imponibile con il
metodo da bilancio ex art. 5. In tal caso devono osservare gli adempimenti contabili previsti
dall’art. 18, DPR n. 600/73 (contabilità ordinaria).
La modalità di esercizio dell’opzione per il metodo da bilancio è stata oggetto di modifiche ad
opera del D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, con decorrenza dal 2015.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE FINO AL 2014
Come sopra accennato, per le ditte individuali / società di persone:
• l’utilizzo del metodo fiscale costituisce il regime naturale di determinazione della base
imponibile IRAP;
• per poter utilizzare il metodo da bilancio, consentito soltanto in caso di tenuta della contabilità
ordinaria (per obbligo o per opzione), è richiesto l’esercizio di un’opzione.
Fino al 2014 l’efficacia dell’opzione era subordinata all’invio all’Agenzia delle Entrate
dell’apposito modello entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si intendeva
esercitare / revocare l’opzione, ossia entro l’1.3 dell’anno di riferimento.
Per i soggetti di nuova costituzione, l’esercizio dell’opzione doveva essere effettuato entro 60
giorni decorrenti:
• per le società di persone dall’inizio del primo periodo d’imposta.
• per le imprese individuali dalla data di inizio attività comunicata nel mod. AA9/11.
MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE
L’omesso / tardivo invio della comunicazione dell’opzione / revoca per la determinazione della
base imponibile IRAP con il metodo da bilancio può essere regolarizzata tramite la c.d. “remissione
di bonis” introdotta dal DL n. 16/2012, a condizione che:
• la violazione non sia stata constatata ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
La regolarizzazione della comunicazione / adempimento omesso è comunque
consentita, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E,
se l’accesso / ispezione / verifica o altra attività amministrativa di accertamento ha ad
oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale /
regime opzionale;
• alla data originaria di scadenza del termine previsto per inviare la comunicazione siano
soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento.
Ai fini della regolarizzazione è necessario:
effettuare la comunicazione;
versare “contestualmente” la sanzione pari a € 258 con il mod. F24 (codice tributo “8114” e
“anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento), senza possibilità di
compensazione, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Così, ai fini di regolarizzare l’omesso invio entro il 3.3.2014 della comunicazione di opzione /
revoca con effetto dal 2014, la remissione in bonis doveva essere effettuata entro il 30.9.2014.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE DAL 2015
L’art. 16, D.Lgs. n. 175/2014 ha semplificato le modalità di comunicazione dell’opzione per alcuni
particolari regimi, ossia il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR, la Tonnage tax ex art.
155, TUIR e il consolidato nazionale ex art. 119, TUIR nonché per l’applicazione del metodo da
bilancio ai fini della determinazione della base imponibile IRAP da parte delle società di persone /
imprese individuali in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E, “la finalità perseguita
dal Legislatore è quella di ridurre le ipotesi in cui il mancato (o corretto) adempimento di un onere
formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi
d’imposta e irrogazione di sanzioni”.
Con specifico riguardo all’opzione IRAP in esame, l’art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97, come
modificato dal comma 4 del citato art. 16, dispone ora che la stessa va comunicata
“con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende
esercitare l’opzione”.
Di fatto, quindi, il momento di comunicazione dell’opzione risulta posticipato (dall’1.3 al 30.9)
rispetto a quanto stabilito dalla normativa previgente.
La novità in esame è applicabile “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014”, ossia dal 2015.
Di conseguenza le ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria che intendono:
• esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da
bilancio per il triennio 2015 – 2017;
• revocare l’opzione esercitata per il triennio 2012 – 2014, con applicazione del metodo fiscale
per il triennio 2015 – 2017;
non sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello (il cui termine di
presentazione sarebbe scaduto, in vigenza della precedente normativa, il 2.3.2015) ma dovranno
esercitare l’opzione direttamente nel mod. IRAP 2015.
In particolare l’opzione / revoca va comunicata barrando l’apposita casella presente nel quadro
IS, “Sezione VII Opzioni”, a rigo IS35.
Relativamente all’opzione in esame non sono applicabili le disposizioni di cui al DPR n.
442/97 (riguardanti le opzioni da esercitare nel quadro VO del mod. IVA) e pertanto per la
relativa efficacia non è sufficiente il comportamento concludente del soggetto interessato.
Esempio 1
La Alfa e Beta sas, in contabilità ordinaria, intende optare per la determinazione della
base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio 2015 – 2017.
A tal fine dovrà comunicare l’opzione nel mod. IRAP 2015.
Esempio 2
La ditta individuale Mario Delta, impresa di servizi in contabilità ordinaria, ha optato per
la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio
2012 – 2014. Ora intende revocare tale opzione.
A tal fine dovrà comunicare la revoca nel mod. IRAP 2015.
Per effetto della revoca la ditta è vincolata alla determinazione della base imponibile
IRAP con il metodo fiscale per il triennio 2015 – 2017. Se i ricavi 2014 sono inferiori a €
400.000, nel 2015 può tenere la contabilità semplificata.
Esempio 3
La Omega & Tau snc, in contabilità ordinaria, ha optato per la determinazione della
base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio 2012 – 2014.
La società intende continuare ad utilizzare tale metodo per il triennio 2015 – 2017.
L’opzione esercitata nel 2012 è automaticamente rinnovata per un ulteriore triennio
(2015 – 2017) e pertanto non sarà necessario comunicarla nel mod. IRAP 2015.
QUESTIONI APERTE
La nuova modalità di esercizio dell’opzione sopra esaminata pone la questione della
regolarizzazione tramite la remissione in bonis dell’omessa comunicazione della stessa. Infatti,
come accennato, la remissione in bonis va effettuata “entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile”.
Ora, considerato che l’opzione va comunicata nell’ambito della dichiarazione IRAP, in attesa di un
chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la “prima dichiarazione utile” sia
rappresentata dal mod. IRAP dell’annualità successiva (così, l’omessa opzione nel mod. IRAP
2015 dovrebbe essere regolarizzabile entro il 30.9.2016, ossia entro il termine di presentazione del
mod. IRAP 2016).
Catapano Giuseppe informa: L’ECCEDENZA DI RITENUTE È COMPENSABILE SOLTANTO TRAMITE IL MOD. F24
IN SINTESI
Una delle disposizioni introdotte dal Decreto “Semplificazioni” al
fine di “favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in
essere dai sostituti d’imposta” riguarda il “recupero” delle ritenute
versate in eccesso rispetto al dovuto.
In particolare è disposto che, a decorrere dall’1.1.2015, quanto
versato in eccesso a titolo di ritenute può essere scomputato dai
successivi versamenti esclusivamente tramite compensazione nel
mod. F24. Non è quindi più possibile lo “scomputo diretto”.
Con una recente Risoluzione sono stati istituiti gli appositi codici
tributo per evidenziare nel mod. F24 l’importo a credito, derivante
dal maggior versamento, da utilizzare in compensazione.
Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, sono state introdotte alcune
disposizioni volte a “favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti
d’imposta”. In particolare, l’art. 15, comma 1, lett. b) del citato Decreto, dispone che, a decorrere
dall’1.1.2015:
“in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le
eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai
successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui
all’articolo 34, comma 1, della legge n. 338 del 2000 fermo restando quanto previsto dall’articolo
1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445”.
UTILIZZO DELL’ECCEDENZA DI VERSAMENTO DI RITENUTE
Da quanto sopra deriva quindi che, a fronte di un erroneo versamento in eccesso di ritenute:
fino al 31.12.2014 il sostituto d’imposta aveva la possibilità di scomputare nell’anno le
maggiori ritenute versate dai successivi versamenti di ritenute:
senza “transitare” per il mod. F24, che doveva essere utilizzato soltanto per il versamento di
quanto dovuto, al netto dello scomputo operato;
evidenziando lo scomputo operato in sede di dichiarazione (quadri ST ed SX del mod. 770);
dall’1.1.2015 il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente evidenziare nel mod. F24 la
compensazione tra il maggior importo versato (credito) e l’importo dovuto, anche se
debito e credito riguardano la medesima tipologia di ritenuta.
A seguito di tale nuova modalità obbligatoria è stato quindi abrogato il comma 1 dell’art. 1, DPR
n. 445/97 in base al quale il sostituto d’imposta poteva scomputare “direttamente” dai
versamenti successivi di ritenute l’eccedenza di ritenute sorta precedentemente, evidenziando
l’utilizzo del credito nel mod. 770.
La nuova modalità di compensazione tramite il mod. F24 costituisce solo una diversa
modalità espositiva di dette compensazioni rispetto a quanto previsto fino al 2014.
Ciò comporta che restano inalterate le regole e le limitazioni alle quali sono soggette
le compensazioni delle ritenute “in corso d’anno”.
In particolare si evidenzia che, come in passato, tali compensazioni continuano a poter
essere effettuate nel limite del monte ritenute del mese. Non è quindi possibile
compensare somme di natura diversa, quali, contributi, IVA, IRPEF, IRES, ecc. Tale
possibilità rimane confermata con riferimento alle eccedenze risultanti dal mod. 770 (codici
tributo 6781, 6782 e 6783).
Come previsto dall’ultimo periodo del citato art. 15 e precisato dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare 30.12.2014, n. 31/E:
tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite massimo compensabile
annuo, pari ad € 700.000;
in caso di crediti compensati per importi superiori a € 15.000 annui, l’obbligo di apposizione del
visto di conformità sulla dichiarazione, trovando applicazione per le sole compensazioni
orizzontali, non riguarda la compensazione tra crediti e debiti entrambi relativi a ritenute.
Si evidenzia infine che, come di consueto, l’eventuale eccedenza non utilizzata nell’anno può, a
scelta del sostituto, essere destinata alla compensazione dei versamenti dell’anno successivo
ovvero essere richiesta a rimborso nell’ambito del mod. 770.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Come sopra accennato l’art. 15 in esame prevede espressamente che le nuove modalità di utilizzo
delle eccedenze di versamento di ritenute trovano applicazione a decorrere dall’1.1.2015. In
merito, nella citata Circolare n. 31/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
“le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione
delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014”.
La stessa Agenzia fa riferimento, ad esempio, alle ritenute compensate a febbraio 2015, relative
a retribuzioni 2014 erogate entro il 12.1.2015.
Ciò è ribadito nella Risoluzione 10.2.2015, n. 13/E nella quale è precisato che le compensazioni
“riferite ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014 … continuano ad essere
effettuate con le previgenti modalità”.
I NUOVI CODICI TRIBUTO
Con la citata Risoluzione n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli specifici codici tributo da
utilizzare per l’esposizione nel mod. F24 degli importi a credito compensabili, derivanti dal
versamento in eccesso di ritenute.
Codice Descrizione Sezione
mod. F24
1627 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati –
ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014 Erario
1628 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014 Erario
1629
Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte
sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – ex art. 15, comma 1,
lett b), D.Lgs. n. 175/2014
Erario
1669
Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta
dal sostituto d’imposta – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n.
175/2014
Regioni
1671
Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta
dal sostituto d’imposta – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n.
175/2014
Imu e altri
tributi
locali
Come “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in
eccesso.
ECCEDENZE DI VERSAMENTO DI RITENUTE RISULTANTI DAL MOD. 770
Nella citata Risoluzione n. 13/E l’Agenzia evidenzia che le nuove modalità di esposizione di utilizzo
delle eccedenze di versamento in esame non riguardano il credito derivante da eccedenze di
versamenti di ritenute risultanti dal mod. 770.
Detti crediti, come in passato, continuano a poter essere utilizzati in compensazione nel mod. F24,
con i consueti codici tributo:
Codice Descrizione
6781 Eccedenza di versamento di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza
fiscale scaturente dal mod. 770 Semplificato
6782 Eccedenza di versamento di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
scaturente dal mod. 770 Semplificato
6783 Eccedenza di versamento di ritenute su redditi di capitale scaturente dal mod. 770
Ordinario
Come di consueto, in tali casi la compensazione può riguardare anche contributi, IVA, IRPEF,
IRES, ecc. e può avvenire solo a decorrere dall’1.1 dell’anno successivo a quello in cui
l’eccedenza si è generata.
Così, ad esempio, in presenza di un’eccedenza di versamento di ritenute di lavoro autonomo
generata nel 2014, l’utilizzo della stessa per compensare il saldo IVA 2014 (16.3.2015) va
effettuato nel mod. F24 utilizzando il codice tributo 6782 (eccedenza di ritenute che risulterà dal
mod. 770/2015).
Catapano Giuseppe informa: MODIFICATO IL MODELLO DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO
IN SINTESI
Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha
apportato alcune modifiche al nuovo mod. DI, nonché alle relative
istruzioni di compilazione, che l’esportatore abituale è tenuto ad
inviare prima all’Agenzia delle Entrate e successivamente al
fornitore / Dogana.
In particolare è ora previsto che nella Sezione “Dichiarazione”:
gli importi richiesti vanno esposti al centesimo di euro (anziché
all’unità di euro);
in caso di importazione, va indicato il presunto ammontare
dell’imponibile IVA riferito alla singola operazione doganale
“che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che
concorrono al calcolo di tale imponibile”.
Come noto, con il Provvedimento 12.12.2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Mod.
DI con le connesse istruzioni (Informativa SEAC 13.1.2015, n. 9) che l’esportatore abituale è
tenuto ad inviare:
all’Agenzia delle Entrate, telematicamente;
al fornitore / Dogana, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso
all’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che le nuove modalità di presentazione della dichiarazione d’intento vanno
applicate obbligatoriamente a decorrere dallo scorso 12.2.2015.
Le dichiarazioni d’intento inviate prima di tale data con le vecchie modalità (al fornitore) e
relative anche ad operazioni da effettuare dal 12.2.2015, “coprono” soltanto le operazioni
effettuate fino all’11.2.2015.
Decorso tale termine, ossia a decorrere dal 12.2.2015, il fornitore potrà fatturare operazioni
senza IVA solo se il mod. DI risulta presentato telematicamente all’Agenzia delle
Entrate dall’esportatore abituale.
LE MODIFICHE APPORTATE AL MODELLO E LE NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Con il recente Provvedimento 11.2.2015 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al
modello nonché alle istruzioni di compilazione dello stesso, che riguardano la Sezione
“Dichiarazione” nella quale l’esportatore abituale:
oltre a dichiarare:
per quale tipologia di operazioni, “ACQUISTI” ovvero “IMPORTAZIONI”, intende
avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA;
l’anno nel quale detti acquisti / importazioni saranno effettuati;
la tipologia del bene / servizio che intende acquistare / importare;
è tenuto ad indicare la “validità” della dichiarazione, ossia se la stessa si riferisce:
ad una sola operazione;
a più operazioni, fino a concorrenza dell’ammontare indicato;
a più operazioni che saranno effettuate nell’arco temporale indicato.
DICHIARAZIONE D’INTENTO RELATIVA AD UNA SOLA OPERAZIONE
Nei casi in cui il mod. DI riguarda l’effettuazione senza IVA di una sola operazione è necessario
indicare il relativo importo.
Nel caso in cui il mod. DI sia presentato in Dogana per l’effettuazione senza IVA di
un’importazione, in considerazione del fatto che non è possibile determinarne “a priori” l’esatto
ammontare, con il Provvedimento in esame le istruzioni per la compilazione sono state
implementate, prevedendo che a campo 1 va indicato:
“un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione
doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo
di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla
dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento”.
Nell’importo da indicare a campo 1, quindi, dovendo far riferimento all’“imponibile doganale”,
l’esportatore abituale deve tener conto anche, ad esempio, dei diritti doganali e delle spese di
inoltro nel territorio comunitario.
Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane nella Nota 11.2.2015, prot. n. 17631/RU, la “cautela”
nella quantificazione di detto ammontare risulta essere un invito a stimare l’importo “in eccesso”
piuttosto che “in difetto”, fermo restando che l’effettivo utilizzo del plafond sarà quello risultante
dalla bolletta doganale.
A seguito di tale modifica, la descrizione di campo 1 risulta ora essere “una sola operazione per
un importo fino a euro” (anziché “una sola operazione per un importo pari a euro”).
Si evidenzia che la possibilità di indicare l’importo “presunto” riguarda solo le dichiarazioni
d’intento relative ad un’importazione. Negli altri casi, a campo 1 va indicato l’esatto ammontare
dell’operazione che si intende effettuare senza IVA con utilizzo del plafond disponibile.
Con il Comunicato stampa 12.2.2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
“per le dichiarazioni già presentate con la versione precedente del modello (per le quali
non è ovviamente necessario procedere a un nuovo invio), l’importo indicato in
corrispondenza del campo 1 del riquadro «Dichiarazione» si intenderà comunque riferito
alla nuova dicitura («importo fino a euro»)”.
AMMONTARE DEGLI IMPORTI AL CENTESIMO DI EURO
L’ulteriore novità rilevante apportata con il Provvedimento in esame riguarda l’esposizione degli
importi ai campi 1 e 2 della Sezione “Dichiarazione” del mod. DI.
In base alle nuove modalità di compilazione gli importi da indicare in detti campi vanno
esposti al centesimo di euro (non all’unità di euro come precedentemente previsto).
Per tale motivo nei campi in esame della nuova versione del mod. DI non sono più presenti gli
zeri prestampati.