Catapano Giuseppe: Il fisco arriva a pesare fino all’80% sulle società

Imprese italiane asfissiate dal fisco. La tassazione sulle medie aziende «continua a essere punitiva». Il livello impositivo nel 2013 è stato del 38,1%, con punte dell’80% in alcuni casi limite. Senza l’Irap la pressione fiscale scenderebbe di oltre 11 punti percentuali al 26,4%, in linea cioè con quello delle medie imprese europee. Qualche spiraglio è stato aperto dalla legge n. 190/2014, che ha reso integralmente deducibile il costo del lavoro ai fini Irap: la misura dovrebbe portare il tax rate complessivo al 33% nel 2015, pur lasciando picchi di imposizione intorno al 60%. È quanto emerge dall’indagine annuale sulle medie imprese industriali italiane, realizzata da Mediobanca e Unioncamere, presentata ieri a Milano. Il rapporto è basato sulla rilevazione di 3.212 aziende manifatturiere, che assicurano il 16% del valore aggiunto del settore e il 17% delle esportazione nazionali. Pur in un contesto di generale miglioramento, il capitolo fiscale continua a restare un peso significativo. Anche se la manovra sull’Irap adottata dal governo con la legge di stabilità 2015 lascia aperte buone prospettive. «Il costo del lavoro pesa nelle medie imprese per circa il 66% del valore aggiunto», evidenzia lo studio, «si stima che la riforma fiscale possa abbattere il tax rate dal 38,1% al 33%. Per il panel considerato si tratta di un calo di circa 460 milioni di euro di minori imposte su base annua, cioè 1,4 miliardi nel triennio 2015-2017». Un risparmio fiscale che, sottolinea il rapporto, potrebbe valere 11.450 posti di lavoro in più (+2%), oppure maggiori investimenti (+7%) o ancora un rafforzamento della struttura patrimoniale delle società (+9%). L’indagine rileva pure che il carico tributario complessivamente gravante sulle medie imprese (38% nel 2013) è di 12 punti percentuali superiore a quello che emerge dai bilanci dei grandi gruppi.

Catapano Giuseppe informa: Rivalutazione terreni – valore periziato valido anche se asseverato dopo il rogito

Con la Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della rivalutazione dei terreni. L’art. 7 della Legge n. 448/2001, nell’introdurre la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, ha espressamente previsto che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti ad una determinata data, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima “a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.

La prassi attualmente prevede che il contribuente che indichi direttamente nell’atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello di perizia si espone ad una rettifica da parte del Fisco, che procederà alla determinazione della plusvalenza secondo le regole ordinarie di calcolo ai sensi dell’articolo 68 del Tuir, fondate sulla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto. Con la Risoluzione n. 53/E/2015, tuttavia, l’Amministrazione riconosce che tale rettifica non può scattare nei casi in cui, pur non facendosi menzione nell’atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello rideterminato dalla perizia, sia “poco significativo”e, quindi, per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette, si potrà fare comunque riferimento al valore rivalutato che costituisce il “valore minimo di riferimento”.

Giuseppe Catapano comunica: ANCORA CONDONO. E’ ONERE DEL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE I PAGAMENTI

La corte di Cassazione si pronuncia, e crediamo che si pronuncerà ancora per qualche altro anno, sull’annoso problema del condono del 2002 riguardante le cartelle esattoriali IRPEF e ILOR. E’ un condono demenziale, così dicono gli ermellini, e quindi in questo caso, disciplinato dall’art.12 della legge 289 del 2002 devono essere i contribuenti a dover dimostrare i pagamenti e non l’ufficio a dimostrare il contrario. La vicenda nasce dal consueto pagamento della prima rata prevista dal condono con le susseguenti presuntivamente mai pagate. A seguito di questo parziale pagamento il contribuente riceveva un fermo amministrativo, ma ne contestava la legittimità lamentando di non aver mai ricevuto un avviso prodromico, come per esempio un diniego. Secondo il primi due gradi di giudizio il contribuente era in bonis in quanto aveva almeno pagato la prima tranche. Ma i giudici supremi ribaltano completamente la sentenza reputando insufficiente il versamento del ricorrente e non applicabile alcun accertamento straordinario da parte dell’Ufficio. Un’altra puntata di una storia infinita che si ripresenterà sicuramente in futuro.

Giuseppe Catapano informa: LA COOBBLIGAZIONE SOLIDALE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO TRA NOTAIO E SOCIETÀ

A norma dell’art. 57 del DPR n. 131 del 1986, il notaio che ha redatto l’atto ed ha richiesto la registrazione è obbligato (quale responsabile di imposta) in solido con la società (obbligato principale) al pagamento dell’imposta. Ne deriva che legittimamente l’ufficio ha notificato l’avviso di liquidazione al notaio in base all’art. 1292 c.c., secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”, e rimette al creditore, nella specie all’amministrazione finanziaria, la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l’avviso anche alla società (cfr. Cass. n. 4047 del 2007 e n. 15005 del 2014), principio che, sotto il profilo processuale, si esprime nella regola che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria (cfr., da ultimo, Cass. n. 24098 del 2014).

Da tali principi consegue, da una parte, che la Società non è legittimata a dolersi della fondatezza dell’atto rivolto nei confronti del coobbligato, dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali, e, dall’altra, che la mancata impugnazione ha reso definitivo il rapporto tributario nei confronti del Notaio.

Resta da aggiungere che tale accertamento non pregiudica la posizione della Società tenuto conto che, a norma dell’art. 1306, co. 1, c.c., “la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido … non ha effetto contro gli altri debitori”, potendo, solo, esser opposta, ex art. 1306, co. 2, c.c., su istanza del condebitore, che ritenga di potersi avvalere del giudicato favore formatosi nei confronti di altro condebitore (sempreché, beninteso, non si sia confronti nei suoi confronti di un giudicato diretto contrario sul medesimo punto).

Giuseppe Catapano informa: Alleanza fra tributaristi

Si sono spenti i riflettori su un evento di grande importanza per l’Ancot – Associazione nazionale consulenti tributari, celebratosi venerdì 22 maggio presso l’auletta dei gruppi parlamentari di via Campo Marzio, a Roma. Il consesso ha visto la nascita della Federazione italiana di tributaristi, alla quale l’Ancot ha sempre creduto.

Infatti, da tempo aveva elaborato una proposta cercando di accomunare tutte le sigle dei tributaristi, ma senza ricevere l’adeguato riscontro.

Oggi la Federazione è una realtà, grazie all’adesione di due sigle quali la Lait e l’Ancit. I presidenti nazionali, Fausto Marra e Luigi Pessina, con Arvedo Marinelli dell’Ancot, hanno così sottoscritto l’importante documento che sarà la pietra miliare per dare un contributo professionale e tecnico,

mettendosi a disposizione del sistema paese, nell’interesse di tutti per un fisco moderno  e in linea con l’attuale periodo economico.

Sono allo studio parecchie istanze che saranno sviluppate in future iniziative con le istituzioni.

Nella mattinata è stato dibattuto l’argomento della previdenza dei professionisti senza albo nella Gestione separata Inps. Le proposte dell’Ancot a riguardo, tendono ad armonizzare le regole relative alla previdenza dei lavoratori autonomi con quelle di altri lavoratori. Fiumi di inchiostro sono stati scritti sullo scottante argomento.

Resta comunque da sottolineare una considerazione ed è quella di un vero e proprio salasso contributivo che nato nel 1996, oggi a circa vent’anni di distanza, ha elevato la quota contributiva al 27,22.

Al dibattito hanno partecipato Cesare Damiano e le Renata Polverini, rispettivamente presidente e vicepresidente della Commissione lavoro della Camera.

Entrambi hanno preso atto delle giuste istanze del mondo dei lavoratori autonomi, vere partite Iva esposte dal presidente Marinelli e hanno ribadito che non basta più affrontare ogni fi ne anno il blocco dell’aumento percentuale previsto dalla legge Fornero.

La commissione sta lavorando con armonia e spirito di collaborazione alla riforma della legge Fornero e tutti si augurano che riporti equità nella gestione separata, operando con buon senso nel settore delle pensioni, tornato alla ribalta dopo la sentenza della Suprema corte di cassazione di cui il governo ha dovuto prendere atto.

Il tema della mattinata, aveva anche un sottotitolo, «Prospettive e strategie di crescita»; ed è proprio in questo momento di crisi economica del paese che le nostre proposte devono trovare un confronto col governo. È indispensabile un cambiamento radicale del mercato

del lavoro per dare certezza alle generazioni future ed una semplificazione del fisco che dia maggiori certezze al mondo imprenditoriale sia nazionale che internazionale.

Proprio in queste prospettive la Federazione italiana dei tributaristi ha presentato una serie di proposte per la delega fiscale e sono state anche oggetto di audizione alla Commissione finanze e tesoro del Senato lo scorso 14 maggio.

Il presidente della Commissione, Mauro Maria Marino, i deputati Ignazio Abrignani e Giovanni Paglia, sentite le proposte della Federazione esposte da Celestino Bottoni, hanno ringraziato del prezioso apporto tecnico offerto, giudicando interessanti le varie proposte sulle quali si riscontra un’ampia convergenza.

Ha concluso i lavori la moderatrice, giornalista del TG1, Barbara Capponi dando la parola al segretario Saturno Sampalmieri che ha ricordato la figura di Dino Agostini a cui è stata recentemente intestata la Fondazione.

Hanno accolto calorosamente lo spirito della Federazione italiana tributaristi, il deputato Andrea Ronchi, la presidentessa del CoLAP Emiliana Alessandrucci, il dott. Gianfranco Vecchio, direttore

Generale del MiSe, e Mirco Mion, dei Geometri fiscalisti Agefis.

Catapano Giuseppe: Cadaveri bomba a Kobane, l’ultimo orrore dell’Is

Decapitati e poi imbottiti di esplosivo, per rappresentare una minaccia per i soccorritori, per chi ha avuto la meglio su di loro, per i civili che cercano il ritorno alla quotidianità. E’ il nuovo orrore perpetrato dallo Stato islamico (Is), questa volta a Kobane, la città siriana a maggioranza curda al confine con la Turchia che i jihadisti hanno abbandonato a gennaio in seguito all’avanzata dei combattenti delle Unità di protezione del popolo curdo (Ypg) e dei peshmerga, sostenuti dai raid aerei della coalizione internazionale a guida Usa.

Secondo quanto denuncia in un rapporto di Handicap International (HI), i corpi decapitati sono stati riempiti con 20 chilogrammi di cariche esplosive e più di 500 cuscinetti a sfera in acciaio, pronti a saltare in aria al primo contatto. E che rappresentano una sfida per gli esperti di sminamento incaricati di mettere in sicurezza la città in modo che gli abitanti possano rientrare al completo. Tra gennaio e l’inizio di maggio, 66 persone sono state uccise in 45 esplosioni a Kobane, secondo una ong che si occupa della sminamento. La stragrande maggioranza delle vittime era composta da civili.

Kobane, sulla quale l’Is a ottobre aveva issato la sua bandiera nera, è diventata un simbolo della resistenza contro l’avanzata dei jihadisti. Nei combattimenti è stato danneggiato o distrutto il 70 per cento della città, rimasta con una “densità e una varietà di residuati bellici” che non è “quasi mai” stata vista prima, denunci HI. Frederick Maio, che gestisce le operazioni di sminamento di HI a Kobane, spiega all’agenzia dell’Onu Irin che è difficile stimare quanti cadaveri bomba ci siano in quanto alcuni sono stati deliberatamente sepolti tra le macerie.

“Quello che dobbiamo fare e quello che la popolazione ha accettato è trattare ogni corpo come sospetto – ha detto -. Anche se non sono una trappola esplosiva, ci sono stati così tanti incidenti che ora vengono toccati molto raramente”. Quello da fare quanto prima, aggiunge, è privilegiare la rimozione delle mine nelle zone residenziali, per permettere alla popolazione di riprendere le proprie attività.

Catapano Giuseppe osserva: P.O.I. Energia 2015 Comuni: finanziamenti a fondo perduto per l’efficienza energetica di edifici pubblici

E’ stato pubblicato il bando rivolto ai Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica 2015 (P.O.I. Energia 2015) che permetterà alle amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) di accedere a finanziamenti a fondo perduto per realizzare progetti di efficientamento e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici.
La misura è stata dotata di risorse per € 50.000.000.

Possono presentare istanza di contributo tutte le Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza che intendano realizzare interventi su edifici:

di proprietà dell’amministrazione comunale istante e che siano nella disponibilità esclusiva della stessa;
di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e che siano nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione comunale richiedente in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o il possesso (es. usufrutto, uso, superficie).
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto a copertura del 100% delle spese ammissibili. Il contributo richiesto deve essere pari almeno ad € 40.000. In ogni caso il contributo complessivamente concedibile non può essere superiore a € 207.000.

Ciascun intervento da realizzare mediante l’acquisto di uno o più prodotti POI, deve essere oggetto di una singola istanza di concessione di contributo e riguardare un solo edificio o, in alternativa, un solo complesso immobiliare.

I prodotti P.O.I.

impianti fotovoltaici e servizi termici connessi in rete;
impianti solari termici per uffici ovvero per scuole con annesse attività sportive;
impianti a pompa di calore per la climatizzazione;
interventi di relamping.
A partire dal 28 maggio 2015 le Amministrazioni comunali abilitate al Me.P.A. ( mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni) possono attivare le procedure per acquistare gli specifici prodotti “POI – Energia C.S.E. 2015″.
Dopo l’aggiudicazione provvisoria, i Comuni presentano apposita istanza di concessione del contributo fino al 100% dei costi ammissibili. L’istanza può essere presentata a partire dal 14 luglio 2015 e fino il 12 settembre 2015.

Catapano Giuseppe informa: Ristretto, al vetro o marocchino: il caffè non fa male ma meglio fermarsi a 4

Un consumo giornaliero fino a 400 mg di caffeina non è dannoso per la salute in popolazioni sane. In pratica, non più di 4 tazzine di espresso al giorno. A consigliarlo è l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha pubblicato un parere scientifico sulla sicurezza della caffeina. La Commissione europea aveva chiesto all’Efsa di eseguire questa valutazione dopo che alcuni Stati membri avevano espresso preoccupazione sugli effetti nocivi sulla salute associati al consumo di caffeina, in particolare malattie cardiovascolari, disturbi del sistema nervoso centrale (ad esempio sonno interrotto e ansia) e possibili rischi per la salute fetale durante la gravidanza.

Il Consorzio promozione caffè accoglie con favore il parere di Efsa, “che ritiene un’assunzione moderata, pari a 400 mg di caffeina al giorno (circa 4-5 tazzine di caffè), come sicura nella popolazione adulta, parte di una dieta sana ed equilibrata e di uno stile di vita attivo”. “Il parere di Efsa – commenta il presidente del Consorzio, Patrick Hoffer – conferma la posizione da noi sempre sostenuta: un’assunzione moderata di caffeina non ha alcuna controindicazione per la maggioranza degli adulti in salute. E’ importante chiarire bene come tale parere non metta in discussione la sicurezza del caffè”. “Inoltre – aggiunge – numerosi studi indicano gli effetti positivi di un moderato consumo di caffè: effetti positivi sulla memoria e sulla concentrazione, una forte azione preventiva e protettiva nei confronti del diabete di tipo 2 e della malattia di Parkinson, una riduzione dei rischi di morte cardiovascolare”.

A proposito dei rischi cardiovascolari, Andrea Poli, Presidente di Nutrition Foundation of Italy, ricorda che “una recente metanalisi, che ha combinato tutti gli studi sull’argomento pubblicati in letteratura tra il 1966 e il 2013, mette in luce una correlazione significativa tra il consumo di caffè e la riduzione di mortalità legata a qualunque causa, in particolare al sistema cardiovascolare. I consumatori di caffè, in questa metanalisi che ha valutato con attenzione le relazioni dose-risposta, hanno presentato un rischio di morte per cause cardiovascolari ridotto del 10-20% per tutti i livelli di consumo rilevati (fino ad 8 tazze/al giorno)”.

Dall’Efsa emergono particolari raccomandazioni per bambini (3-10 anni), adolescenti (10-18 anni) e donne incinte. Elio Acquas, docente di Farmacologia e Tossicologia all’Università di Cagliari, sottolinea: “Se nella dieta di un adulto il caffè rappresenta la principale fonte di assunzione di caffeina, questo normalmente non si verifica nei bambini e negli adolescenti, nei quali il caffè costituisce una fonte trascurabile e il piacere legato al consumo di caffè matura solamente a un’età successiva. Inoltre nelle donne in gravidanza, che metabolizzano la caffeina più lentamente, le raccomandazioni di Efsa considerano sicura per il feto un’assunzione di caffeina fino a 200 mg. Infatti, numerosi studi dimostrano che un consumo moderato di caffè non ha effetti negativi né sulla salute del nascituro né su quella della gestante”.

Catapano Giuseppe comunica: Rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive – Segnalazione possibili anomalie

Determinazione del reddito di impresa: dal Fisco un alert su possibili anomalie in merito alla rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Dati condivisi per “regolarizzare” con il nuovo ravvedimento

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Si tratta di elementi e informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. In attuazione delle citate disposizioni con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2015, Prot. 2015/71472 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti la non corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo ai sensi degli articoli 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi. Gli elementi e le informazioni (riportate al punto 1.2 nel provvedimento) forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, nelle comunicazioni sono riportate le seguenti informazioni:
· numero identificativo della comunicazione;
· modello di dichiarazione presentato relativo all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
· protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
· ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione;
· numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
· dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
· ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

Si ricorda. a tal proposito che istituto del ravvedimento è stato, profondamente rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973. Nel provvedimento sono state altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Catapano Giuseppe osserva: SE LA CARTELLA PRESUPPOSTA AL PIGNORAMENTO E’ STATA NOTIFICATA ALLORA LA COMPETENZA E’ DEL GIUDICE ORDINARIO

Un’altra diatriba che riguarda la diversa interpretazione della competenza sull’impugnazione. L’atto di pignoramento è sicuramente di competenza del giudice ordinario in veste di giudice delle esecuzioni ma non sempre. Molte sentenze della suprema corte, ma anche dei giudici di merito, riferiscono che se la notifica degli atti prodromici al pignoramento sono difettosi e non raggiungono lo scopo allora la competenza è del giudice tributario ove si tratti di tributi. Ma in questo caso il puns dolens è proprio quello della regolare notifica delle cartelle esattoriali ed ancora prima degli avvisi di accertamento. Sia i giudici di primo che di secondo grado avevano sentenziato che tutti gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati, per cui, anche per il supremo giudice non vi era dubbio sulla giurisdizione ordinaria della questione. La nomofiliachia evidenziata riguarda l’interpretazione dell’art.2 del d.lgs 546 del 1992 in tema di contenzioso tributario, dove è delineato appunto l’ambito di applicazione delle liti fiscali. Non essendoci dubbi la Cassazione rimanda al giudice delle esecuzioni la decisione della questione.