Giuseppe Catapano informa: Cartella nulla se la notifica dell’atto dell’Agenzia Entrate è irregolare

Lo potremmo chiamare “effetto domino”: se cade la prima tessera, cadono tutte quelle collocate in successione dopo di essa. Lo stesso identico principio regola gli atti amministrativi e fiscali: nel momento in cui un provvedimento viene dichiarato nullo, sono nulli anche tutti quelli successivi che sono stati emanati in conseguenza del primo. Per esempio: se è nullo un accertamento fiscale, è nulla anche la cartella di Equitalia inviata al contribuente per il mancato pagamento del primo. Questo concetto è molto importante per comprendere una delle ipotesi più frequenti di vizi degli atti dell’Agenzia delle Entrate: il difetto di notifica. Se, infatti, non viene mai notificato, al legittimo destinatario, l’atto a monte del procedimento (quello che i tecnici chiamano “atto prodromico”), gli eventuali atti notificati successivamente, anche se in modo corretto, sono nulli. Questo perché il contribuente non può prendere conoscenza del procedimento tributario avviato contro di lui quando oramai “i giochi sono fatti” e per lui non c’è più possibilità di contestarlo. La Cassazione insegna, infatti, che l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo. Il contribuente può proporre opposizione (per far valere tale nullità) indifferentemente nei confronti dell’ente creditore titolare del tributo (per es. l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, ecc.) o Equitalia. Tale principio era stato battezzato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con una storica sentenza, secondo cui l’atto successivo (ad esempio, la cartella di pagamento) è di per sé nullo se non preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (ad esempio, l’accertamento). Il discorso è identico non solo nel caso in cui l’atto prodromico non venga mai notificato, ma anche se notificato in modo irregolare, senza per esempio la completa compilazione della relata di notifica, o consegnato al soggetto sbagliato, nel posto diverso da quello della residenza, ecc. In questi casi, però, volendo scendere più sul tecnico, bisognerebbe distinguere tra due tipi di vizi: – nullità: si tratta degli errori più gravi commessi al momento della notifica, errori che non possono essere mai sanati. È il caso, per esempio, di un accertamento consegnato al contribuente da un soggetto che non abbia pubblici poteri per farlo (per esempio, il postino privato). In tal caso, il contribuente potrà fare tranquillamente opposizione contro l’atto stesso per notifica inesistente; – annullabilità: sono i casi di vizi meno gravi che, invece, vengono sanati se si dimostra – anche con un comportamento implicito del contribuente – che il destinatario ha comunque preso visione dell’atto. Si pensi al caso in cui l’avviso di accertamento venga consegnato a un familiare non convivente che, in quel momento, si trovava in casa del destinatario effettivo. E qui sta l’inghippo: se il contribuente propone ricorso contro l’atto per chiederne l’annullamento dimostra, tacitamente, di averne preso visione (come potrebbe fare ricorso contro un atto se non lo ha materialmente visto?). Dunque, l’impugnazione comporta la sanatoria del vizio. In tali ipotesi, allora, l’unica strada per uscirne è far finta di nulla e attendere la notifica del successivo atto, per poi impugnare quest’ultimo sostenendo di non essere mai venuti a conoscenza dell’atto prodromico.

Giuseppe Catapano osserva: Imu, la casa in affitto non è abitazione principale

La nozione di abitazione principale ai fini Imu riguarda unicamente l’unica unità immobiliare adibita a residenza anagrafica e dimora abituale da parte del possessore. Ne consegue che un immobile locato non può mai considerarsi abitazione principale ai fini del tributo comunale e, dunque, non ne è esente. Il contribuente, tuttavia, può accedere allo sconto di imposta (deduzione) del 20% previsto dall’ultimo DL Sblocca Italia: infatti, la nuova legge prevede un beneficio fiscale fino a massimo 60 mila euro (da dividere in otto anni per un totale di massimo 7.500 euro all’anno) per chi acquista casa e poi la dà in locazione (leggi “Agevolazione per chi compra casa e poi l’affitta”). C’è peraltro da dire che se il padrone di casa non può opporsi a che l’inquilino trasferisca la propria residenza nella casa in affitto, non può fare egli lo stesso, non essendo la sua dimora abituale. Insomma, per il padrone di casa, che ha dato l’immobile in affitto, non c’è modo di evitare il pagamento dell’Imu.

Catapano Giuseppe: Volo in ritardo o cancellato, come farsi rimborsare dalla compagnia aerea

Con l’avvento della stagione estiva, i viaggi aerei sono sempre più frequenti, così come, purtroppo, lo sono le cancellazioni delle tratte ed i forti ritardi dei voli.
Sfortunatamente, anch’io, in questo “weekend di fuoco”, mi sono trovata nel nutrito gruppo di passeggeri che sono costretti a “bivaccare” in aeroporto, a causa di un volo in ritardo di oltre tre ore.
Il disagio, in questi casi, è molto forte, ed è ancora più grave quando, ad esempio, si perde una coincidenza, un appuntamento di lavoro, o, addirittura, quando il viaggio è cancellato: come si può, allora, ottenere un rimborso dalla compagnia aerea, a titolo di risarcimento del danno? Esiste una normativa unica, o dipende dalla linea aerea utilizzata, o dalla lunghezza della tratta?

Innanzitutto, dobbiamo dire che la disciplina in materia è applicabile in tutt’Europa, e vale anche per i voli che hanno come partenza o destinazione uno Stato membro dell’UE; quello che cambia è l’ammontare del rimborso, a seconda del perdurare del ritardo o della distanza.

Se il volo ha oltre 2 ore di ritardo, e la tratta aerea è minore di 1.500 Km., si avrà diritto ad un rimborso, da parte della compagnia, di 250 Euro.

Se l’aereo ha oltre 3 ore di ritardo, e la tratta è comunitaria e superiore ai 1.500 km., oppure al di fuori dell’Unione Europea, con una lunghezza tra 1500 e 3.000km., il risarcimento sarà pari a 400 Euro.

Quando, infine, la partenza ritarda di oltre 4 ore, ed in tutti i casi restanti, il rimborso previsto è di 600 Euro.

Oltre a tali somme, i passeggeri hanno diritto a due chiamate telefoniche o messaggi via fax/email, ed a ricevere cibi e bevande, in proporzione alla durata dell’attesa; qualora sia necessario anche il pernottamento, si avrà diritto alla sistemazione in albergo, nonché al trasporto da e per l’hotel.

Le cifre erogate dalla compagnia possono essere ridotte del 50% se è offerto un volo alternativo entro 2 ore, nella prima ipotesi, 3 ore nella seconda, e 4 nella terza.

Ma come e a chi si fa la domanda di rimborso?
La richiesta, ovviamente, deve essere effettuata alla Società che gestisce la linea aerea: all’interno del sito internet della compagnia, difatti, si trova una pagina in cui si può scaricare il modulo di reclamo, ed un apposito indirizzo mail, o numero di fax, a cui inviarlo, assieme al biglietto aereo ed alla carta d’imbarco.
Nel caso in cui non si riesca ad inoltrare la documentazione online o via fax, oppure se la risposta dell’azienda tardasse ad arrivare, è consigliabile inviare il tutto tramite PEC, all’indirizzo della Società, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Sede Legale.
Se non si riceve risposta entro sei settimane, si potrà inviare un reclamo all’Enac (anche online, tramite il sito dell’Ente, nel canale “Diritti dei Passeggeri”, nel quale è già predisposta tutta la modulistica necessaria), o ai competenti Organismi Responsabili degli Stati UE, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera, per i voli da e per quelle Nazioni.

Non è necessaria alcuna dimostrazione dell’esistenza di un danno, da parte del passeggero, poiché esso è implicito già nell’esservi stato un ritardo: pertanto, non vi sarà bisogno di provare i pregiudizi subiti, per ricevere le somme stabilite dal Regolamento.

Qualora, nonostante tutto, il rimborso non arrivi, oppure se il danno subito è notevolmente maggiore rispetto agli importi standard previsti, il passeggero è libero di far causa alla compagnia, presso il tribunale ordinario.
La compagnia, per evitare il risarcimento, dovrà dimostrare non solo di aver adoperato l’ordinaria diligenza per evitare il ritardo o la cancellazione, ma anche di aver adottato ogni accorgimento possibile , nonché tutte le misure alternative esistenti.

Giuseppe Catapano osserva: Diritto oggettivo, soggettivo e interesse legittimo: che significa?

Nel nostro Paese, la parola “diritto” ha un duplice significato e, sebbene possa essere utilizzata indifferentemente nell’uno o nell’altro senso, il risultato è completamente diverso. Per esempio: – se raccontiamo a un amico che nella nostra scuola si studia il diritto, gli stiamo dicendo che si studia un complesso di regole (o norme giuridiche) poste dallo Stato per regolare la vita civile all’interno della nostra nazione; – se invece gli raccontiamo che durante l’estate abbiamo lavorato in uno stabilimento balneare e per questo abbiamo diritto di essere pagati, non c’è dubbio che stiamo utilizzando il medesimo termine non più per indicare un complesso di regole, ma per dire che ci troviamo nella posizione di poter pretendere di riscuotere la somma concordata con il datore di lavoro. Come individuare, allora, il significato da attribuire, di volta in volta, alla parola diritto? In linea generale, lo si può intuire dal senso del discorso, ma per una sicura distinzione si usa allora accompagnare la parola diritto a un ulteriore termine che ne specifichi il senso: – diritto oggettivo – diritto soggettivo. DIRITTO OGGETTIVO In particolare il diritto oggettivo è l’insieme delle regole (o norme giuridiche) poste dallo Stato per disciplinare la vita sociale all’interno dei propri confini. Poiché queste norme, come si è appena detto, sono poste dallo Stato, il diritto oggettivo viene anche indicato come diritto positivo. DIRITTO SOGGETTIVO Invece, il diritto soggettivo attribuisce il potere di far valere davanti a un giudice un proprio interessi riconosciuto meritevole di tutela da una norma presente nel diritto oggettivo. Così, si ha diritto soggettivo a ottenere la retribuzione dall’azienda per il lavoro svolto, a non essere licenziati per un motivo discriminatorio, a ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito, il diritto a non essere molestati nel godimento delle proprie cose, a poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione a parità di condizioni con gli altri cittadini. Condizione perché esista un diritto soggettivo è che sia presente, nel diritto oggettivo, una norma che riconosca come meritevole di tutela un certo tipo di interesse. INTERESSE LEGITTIMO Quando si parla di diritti soggettivi, spesso li si confonde con i semplici interessi che, invece, non sono tutelati dall’ordinamento. Quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione che agisce in veste di Stato, la posizione del cittadino non è quasi mai quella la stessa che egli può vantare nei rapporti con gli altri soggetti privati, ma è una posizione subordinata, dove non esistono diritti soggettivi, ma solo interessi legittimi. Per esempio: il candidato in un concorso pubblico non può avere il diritto soggettivo ad essere assunto o ad essere valutato in modo corretto, ma ha un interesse legittimo a che le operazioni si compiano secondo legge e in modo uguale e trasparente per tutti. A tutti sarà capitato di stabilire un rapporto con organi della pubblica amministrazione: per esempio con un vigile urbano che ci contesta una multa; con un ufficio pubblico che ci rilasci un documento; con una commissione di esami che verifichi la nostra preparazione a ricoprire un incarico pubblico, ecc. In questi casi e in molti altri simili, è sicuramente nostro interesse – anche per il bene collettivo dello Stato, che funzioni in perfetta regola senza discriminazioni e con la massima efficienza – che questi organi svolgano la loro funzione nel rispetto della legge. La mancata valutazione di un nostro punteggio per la graduatoria di un bando non ci dà automaticamente il diritto soggettivo ad essere assunti, ma l’interesse a che la nostra posizione sia valutata correttamente, in modo da poter davvero sperare che quell’ufficio pubblico sia ricoperto dal migliore candidato. L’ordinamento chiama questa posizione interesse legittimo. L’interesse legittimo è l’interesse del soggetto a che gli organi della pubblica amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività. La violazione dell’interesse legittimo può dar luogo a riparazioni di vario genere: finanche il risarcimento del danno.

Catapano Giuseppe osserva: Salvini, l’alternativa a Renzi sono io

“La Lega e’ l’alternativa piu’ seria a Renzi oggi in Italia”. Cosi’ il leader del Carroccio Matteo Salvini, ha sottolineato che i dati raggiunti dal suo partito evidenziano come il “progetto” a cui ha lavorato in questi mesi “non riguarda solo i ‘campi rom’, ma anche agricoltura, pensioni, economia. Abbiamo dimostrato di essere credibili”. “Non voglio minestroni o ammucchiate”. “Si vince con idee chiare e coraggiose”. Dunque ben vengano le coalizioni, pronto a discutere con tutti, assicura Salvini, “ma con dei paletti”: ad esempio “Alfano e’ sparito, chi sta governando con Renzi non puo’ costruire l’alternativa a Renzi”. “Queste elezioni regionali e locali hanno un valore nazionale”, ha aggiunto Salvini. “In alcuni casi la Lega triplica e quadruplica la sua presenza. In Toscana siamo ora al 16%. Dal voto di oggi esce dalle urne un’alternativa al renzismo. I numeri ci dicono che dobbiamo sfidare e possiamo battere Renzi. In Liguria se fossimo andati da soli avremmo ottenuto un grande risultato ma ho preferito fare un passo indietro per vincere le elezioni”. “Il centrodestra ha i suoi problemi e oggi non c’e'”, cosi’ Salvini risponde a Berlusconi. Con Alfano e con chi sta con Renzi non e’ possibile alcuna alleanza. Ma il centrodestra si puo’ costruire”. “Tosi è stato un ottimo sindaco ma ha scelto di farsi del male. Chi esce dalla Lega lo fa per sempre”, ha concluso.

Catapano Giuseppe informa: Equitalia, riforma riscossione e depenalizzazione: il nuovo decreto

È in arrivo l’ennesima riforma della riscossione esattoriale (l’ultima era stata varata dal precedente governo Letta) e del relativo contenzioso. L’Esecutivo, infatti, ha pronti ben sette decreti attuativi della delega fiscale che saranno approvati entro il 20 giugno e dovrebbero rivoluzionare il rapporto fisco-cittadino: a partire dalle competenze di Equitalia per finire alla depenalizzazione di alcuni reati in materia tributaria. Ma vediamo meglio di cosa si tratta. Equitalia La mediazione – procedimento necessario prima di avviare la causa ed attualmente prevista solo per determinati tipi di ricorsi contro l’Agenzia delle entrate – verrà estesa anche agli atti di Equitalia con vizi di forma (errore nella firma, cartella senza busta ecc.). Questo, probabilmente, per consentire a Equitalia stessa di “ravvedersi” in tempo prima di un’eventuale condanna, in caso di errori formali sulle proprie cartelle, ossia di quelle irregolarità che, per essere rilevate, non hanno bisogno di particolari accertamenti istruttori e giudiziali. Sempre per quanto riguarda Equitalia, ma spostandoci dal piano giudiziale a quello della riscossione, i nuovi decreti andranno a ridurre le funzioni oggi nelle mani dell’Esattore, specie sulla riscossione locale. Per farlo si ipotizza la costituzione tra di un Consorzio che agirà per conto dei Comuni e curerà tutte le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. A Equitalia potrebbe restare l’attività di riscossione coattiva delle entrate locali: quelle cioè dello Stato. È anche vero che questo spostamento delle competenze era già previsto da una legge la cui attuazione è da più anni rinviata con i “milleproroghe” ed attualmente in stand by. Depenalizzazione Sul fronte delle sanzioni penali è in arrivo una depenalizzazione sulla base di soglie predefinite (resteranno fuori le frodi documentali). Interpello Arriva anche la riforma dell’interpello, strumento con cui contribuenti e imprese possono chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere preventivo sulla correttezza del proprio comportamento fiscale, in modo da evitare sanzioni e contestazioni. Alla luce delle imminenti modifiche, il nuovo interpello sarà possibile: – in caso di obiettiva incertezza sull’interpretazione delle norme tributarie; – quando ci sono nuovi investimenti o si aderisce alla cooperative compliance; – per l’applicazione della nuova disciplina sull’abuso del diritto; – nella disapplicazione di norme fiscali che, per contrastare comportamenti elusivi limitano l’applicazione di agevolazioni, crediti d’imposta o deduzioni di costi. Catasto Il cuore della riforma riguarderà il Catasto e la rivalutazione del valore degli immobili degli italiani: rivalutazione che terrà conto degli adeguamenti di mercato intervenuti in tutti questi anni e del mutato contesto urbanistico in cui determinati edifici si sono venuti a trovare (per es. per via della urbanizzazione delle periferie o della rivalutazione dei centri storici). Insomma, il decreto aggiornerà le rendite catastali con un nuovo algoritmo e l’unità catastale sarà determinata non più sui vani ma sui metri quadri.

Giuseppe Catapano: Sinistro stradale, quando l’assicurazione non paga le spese legali

Hai subìto un sinistro stradale e hai deciso di incaricare un avvocato affinché curi la relativa pratica di risarcimento del danno (così la lettera di diffida all’assicurazione, l’eventuale gestione dell’incidente con l’ispettore, i contatti col perito fiduciario, ecc.)? Di norma il tuo difensore, all’esito della liquidazione, verrà pagato direttamente dalla Compagnia, per cui tu non dovrai sborsare neanche un euro per il suo intervento (in alcuni casi, l’assicurazione aggiungerà, alla somma erogata al danneggiato, anche l’importo che questi dovrà corrispondere, a sua volta, all’avvocato; in altri casi, la parcella del legale viene corrisposta direttamente dalla compagnia, senza il tramite dell’assicurato). Attenzione però: questo meccanismo non opera sempre – e ora, ti spiegheremo quando – e, così, quando la compagnia non paga le spese legali, sarà il danneggiato a dover mettere mani al proprio portafogli e compensare il proprio difensore. Quando l’assicurazione non paga le spese legali Secondo una recente sentenza della Cassazione, l’assicurazione è tenuta a risarcire le spese legali al danneggiato solo nel caso in cui la gestione del sinistro abbia presentato particolari difficoltà. Insomma solo l’effettiva necessità dell’intervento del difensore fa scattare il ristoro. Secondo la Corte, le spese legali che l’assicurato abbia dovuto sostenere per far valere un proprio diritto, quello cioè al risarcimento nei confronti dell’assicurazione, devono essere risarcite solo quando vi sia un diretta e stretta dipendenza tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno solo in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando: – il sinistro presenta particolari problemi giuridici – oppure quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza dalla propria assicurazione. Al contrario il compenso all’avvocato non va pagato dalla compagnia (e sarà l’assicurato a doverlo fare, con conseguente diminuzione di fatto dell’indennizzo ricevuto) quando la gestione del sinistro non presenti alcuna difficoltà, i danni da esso derivati siano modesti, e soprattutto l’assicuratore abbia prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Tutte le volte, per esempio, in cui, a fronte della richiesta di risarcimento, l’assicurazione abbia prontamente avviato la procedura di liquidazione e inviato l’assegno all’assicurato, è verosimile che, nella somma corrisposta al danneggiato, non siano comprese anche le spese legali. In tali casi, il cliente dovrà vedersela da solo con il proprio difensore.

Giuseppe Catapano scrive: Maturità, si comincia il 17 giugno

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato l’annuale Ordinanza con le indicazioni organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato. La prima prova scritta, italiano, avrà luogo mercoledi’ 17 giugno alle ore 8.30, per una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 18 giugno alle ore 8.30. La durata è per tutti di 6 ore, tranne che per alcuni indirizzi come il Liceo musicale, coreutico, artistico, dove la prova si svolge in due o più giorni. La terza prova, diversa per ciascuna scuola, è in calendario lunedì 22 giugno alle 8.30. Le materie saranno, tra le altre, Latino al classico, Matematica allo scientifico. – La commissione, nella terza prova, tiene conto, ai fini dell’accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, e della disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, come descritte nel documento del Consiglio di classe. Anche il colloquio orale potra’ partire da eventuali esperienze condotte in alternanza o in tirocinio. La Maturità 2015 vedrà debuttare gli indirizzi della riforma delle superiori avviata nell’anno scolastico 2010/2011. Una novita’ recepita dall’ordinanza soprattutto per quanto riguarda la seconda prova scritta dove approdano materie come danza, musica, design, legate ai nuovi indirizzi. A partire dal prossimo 3 giugno saranno pubblicate sul portale SIDI, accessibile agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole, le commissioni d’Esame che saranno poi visibili a tutti sul sito del Miur a partire dal 5 giugno.

Catapano Giuseppe comunica: Avvocati, regole certe per esami e tirocini

Esame di abilitazione in tempi certi e un tirocinio maggiormente controllato. Queste le proposte di miglioramento che, ieri, il Consiglio nazionale forense ha inoltrato al Ministero della giustizia in merito ai due schemi di regolamento che attuano le disposizioni della riforma forense a seguito della consultazione con gli Ordini, l’Oua e le Associazioni forensi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione legale, il Cnf guidato da Andrea Mascherin, ha proposto di «introdurre termini precisi intercorrenti tra le varie fasi delle prove d’esame, per dare ai candidati la possibilità di prepararsi e di organizzarsi nel percorso d’esame». Allo stesso tempo, poi, ha sottolineato il fatto che, «non è più funzionale a una prova di abilitazione professionale il sistema di sorteggio della domande tratto da una database». Sul fronte, invece, dello svolgimento del tirocinio le proposte avanzate dal Consiglio nazionale mirano ad ottenere maggiori dettagli in merito alle modalità alternative (non in studio) dello svolgimento del tirocinio, in particolare per quanto riguarda il praticantato presso gli uffici giudiziari e la possibilità di anticipare in corso di studio, sei dei 18 mesi previsti. «L’Avvocatura, inoltre», si legge nella nota del Cnf, «chiede di specificare quale documentazione produrre a riprova del tirocinio svolto, in modo che il controllo dei Consigli dell’Ordine, al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, sia omogeneo sul territorio ed effettivo». Controlli, a cui deve fare seguito anche una disciplina ad hoc in caso di una valutazione negativa sul suo corretto svolgimento.

Giuseppe Catapano scrive: Microcredito, otto banche al via

Al 27 maggio otto le banche pronte per l’erogazione delle operazioni del microcredito. Le banche disponibili ad erogare i finanziamenti di microcredito sono: l’Unicredit, la banca di credito cooperativo Aquara, la banca di credito cooperativo Capaccio Paestum, la banca di credito cooperativo di Scafati e Cetara, la banca di credito cooperativo alto casertano e basso frusinate, la banca di credito cooperativo monte pruno di Rosigno e di Laurino, la banca san Francesco – credito cooperativo, la banca di credito cooperativo «Sen Pietro Grammatico» di Paceco. Questo è quanto emerge da un report pubblicato sul sito del movimento cinque stelle dedicato al microcredito. Dai dati forniti il 28 maggio dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro (Cnocdl) emerge che oltre 3 mila società di piccola media dimensione e di lavoratori con partita Iva hanno effettuato la prenotazione online della garanzia al fondo, per un controvalore di richieste inoltrate pari a circa 80 milioni di euro. Tre sono i passi per ottenere la garanzia del fondo Pmi: la prenotazione, la conferma della prenotazione e la presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, accedendo alla procedura telematica presente sul sito fondo di garanzia.