I toni sono lontani da quelli usati durante la presidenza della Repubblica, le parole rivolte da Giorgio Napolitano alla Ue sull’emergenza immigrazione non fanno tanti giri per arrivare al nocciolo della questione. “Come si può pensare che solo perché trovano più vicina la sponda siciliana debbano essere trovate soluzioni per tutti in Italia e non nel resto d’Europa o solo in alcune parti d’Italia? E’ aberrante dal punto di vista morale e etico e come membri della comunità internazionale”, ha detto l’ex presidente della Repubblica in un’intervista ad Agorà parlando del problema dei migranti. “Io non parlo da meridionale ma da persona legata a principi etici e a codici internazionali – spiega Napolitano – perché esiste una normativa internazionale e cogente per garantire asilo alle persone che fuggono da guerra e persecuzioni, il problema dei rifugiati non si discute, bisogna dargli rifugio e come si può dire lì si, da noi no? E’ un’aberrazione”. Secondo il presidente emerito “si sono logorati i valori di solidarietà, i valori di unità nazionale: non può un qualsiasi presidente di regione dare direttive a prefetti e sindaci, c’è disordine istituzionale, si è logorata la solidarietà, abbiamo avuto una regressione di valori in buona parte dell’opinione pubblica, serve un ritorno forte di solidarietà che deve velere in italia e in Europa. Oggi tutti i paesi europei devono confrontarsi con le politiche di accoglimento e riconoscimento in casa propria dell’asilo a chi ne ha diritto”.
Ma per il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, “bisogna lavorare per regolare la situazione. Stiamo lavorando e mi pare che la situazione si stia normalizzando”. Lo ha affermato il entrando alla settima conferenza Italia-America Latina e Caraibi riferendosi al fenomeno dell’immigrazione. Secondo il ministro “bisogna battersi in Europa per ottenere dei risultati. Ci auguriamo che i primi passi raggiunti a Berlino e in Marocco possano sfociare in un accordo. La strada è aperta ma non è semplice. Credo che ci si possa puntare”.
Anche da Gentiloni, poi, un appello alla Ue: “Il fenomeno migratorio, se regolato in modo serio – e in questo l’Italia e l’Europa devono lavorare insieme – è un fenomeno che ci può arricchire e non va presentato solo come fonte di minaccia e paura”.
intanto, i paesi dell’Unione europea che si oppongono al principio della redistribuzione obbligatoria degli immigrati dovranno scontrarsi con la determinazione della Commissione nel ribadire la sua proposta “fino all’ultima parola”, come ha ribadito anche oggi il portavoce della Commissione, e con una maggioranza di paesi, fra cui Francia e Germania, che invece sono a favore di una decisione al più presto. La discussione dei ministri degli Interni prevista per martedì prossima a Lussemburgo non sarà l’ultima occasione di confronto; i paesi baltici, quelli dell’Est, Spagna e Portogallo, secondo quanto riferisce una fonte diplomatica, martedì chiederanno che l’agenda della Commissione europea sull’immigrazione preveda che la condivisione della responsabilità sull’accoglienza sia su base volontaria. In realtà, non è previsto che una decisione formale sia presa già martedì. In quella sede, secondo quanto deciso dai capi di Stato e di governo nel vertice straordinario del 23 aprile, dopo l’ultima strage di migranti al largo delle coste libiche, i ministri degli Interni dovranno piuttosto stabilire una linea sulla proposta della Commissione, “risposta concreta e operativa” all’emergenza, che la presidenza lettone si incarica di riferire ai leader al consiglio europeo del 25 e 26 giugno. Inoltre, a meno che non si ritorni alle vecchie regole di voto che prevedono la possibilita’ di una “minoranza di blocco”, la maggioranza qualificata è comunque sicura.
Dunque, la Commissione europea continua a pensare che la sua proposta legislativa per affrontare l’emergenza immigrazione debba essere attuata “al piu’ presto” e la difenderà “fino all’ultima parola”. Lo ha detto il portavoce Margaritis Schinas, di fatto escludendo che Bruxelles abbia deciso di fare marcia indietro sull’obbligatorietà della redistribuzione di 40 mila migranti arrivati in Italia e Grecia dopo il 15 aprile. “C’è un’emergenza nel Mediterraneo che è sotto gli occhi di tutti – ha aggiunto Schinas – non dobbiamo spiegare una situazione evidente.
Aspettiamo di vedere come vanno le discussioni fra gli Stati della prossima settimana, i tempi dell’approvazione dipendono dal Consiglio”.
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Giuseppe Catapano scrive: Un assegno per trovare lavoro
Arriva l’assegno di ricollocazione per i disoccupati. Graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, potrà essere utilizzato per ottenere un servizio di assistenza intensivo nella ricerca di un posto di lavoro presso i centro per l’impiego o in un’agenzia privata accreditata. Il «pacchetto» proposto al disoccupato andrà dall’affiancamento di un tutor all’eventuale riqualificazione in funzione degli sbocchi professionali offerti dal mercato. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo, approvato ieri dal consiglio dei ministri, che in attuazione del Jobs Act provvede al «riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive». A cominciare dall’istituzione dell’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, vertice della nuova rete nazionale che vedrà coinvolti anche le regioni, l’Inps, l’Inail, le agenzie per il lavoro, i fondi interprofessionali per la formazione continua, i fondi bilaterali e l’Isfol, e che darà vita a un sistema informativo unico e soprattutto al portale unico per la registrazione delle persone in cerca di lavoro. Sarà infatti al portale che occorrerà comunicare, in via telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgere un’attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva concordate con il servizio per l’impiego, acquisendo così lo status di disoccupato. Debutta anche il disoccupato «parziale», ovvero lavoratori dipendenti o autonomi con reddito annuo prevedibile inferiore al minimo esente da imposizione fiscale (rispettivamente, 8 mila e 4.800 euro) lavoratori part-time con orario inferiore al 70% di quello normale o ancora lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali con riduzione dell’orario superiore al 50%. Per accelerare la presa in carico da parte dei servizi per l’impiego, sarà possibile registrarsi anche in pendenza del periodo di preavviso, nel qual caso i lavoratori saranno considerati «a rischio di disoccupazione».
Catapano Giuseppe: Firmato protocollo Semplificazione, siglata intesa tra Equitalia e Lapet
Assistenza online e pratiche più veloci per i tributaristi della Lapet grazie al canale di contatto diretto con Equitalia. Con l’attivazione degli sportelli telematici dedicati, imprese e cittadini assistiti dagli associati Lapet, possono affidare le pratiche al loro professionista di fiducia e avere in tempi brevi informazioni su cartelle, rate e procedure senza doversi recare presso uno degli sportelli di Equitalia. È quanto prevedono le convenzioni sottoscritte da Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud e l’Associazione nazionale dei tributaristi Lapet per offrire un’assistenza sempre più attenta e mirata alle esigenze dei contribuenti.
Le tre convenzioni firmate nei giorni scorsi dal direttore generale di Equitalia Nord Adelfio Moretti, dal direttore generale di Equitalia Centro Antonio Rondi, dal direttore generale di Equitalia Sud Andrea Parma e dal presidente della Lapet Roberto Falcone, consentono ai tributaristi di inviare le richieste online collegandosi al sito http://www.gruppoequitalia.it.
Lo Sportello telematico permette agli associati Lapet di richiedere informazioni su rate, cartelle o procedure, di presentare istanze di rateazione o di sospensione della riscossione e, infine, per le situazioni più delicate e complesse, di concordare un appuntamento per un’analisi più approfondita presso una delle sedi provinciali di Equitalia.
Inoltre, l`intesa introduce diverse forme di collaborazione quali l’avvio di tavoli tecnici e meeting formativi finalizzati alla circolarità e all’approfondimento delle informazioni legate all’attività di riscossione svolta da Equitalia e alle tutele in favore dei contribuenti previste dalla normativa.
Giuseppe Catapano informa: Addio al lavoro a progetto
Addio alle collaborazioni coordinate e continuative. Abrogata, infatti, la disciplina del lavoro a progetto, mentre alle co.co.co. personali e continuative organizzate dai committenti si estende la disciplina del lavoro subordinato. A stabilirlo, tra l’altro, è il dlgs con il «testo organico delle tipologie contrattuali e revisione disciplina delle mansioni» licenziato in via definitiva, ieri, dal consiglio dei ministri. Confermata, inoltre, la procedura di stabilizzazione (sanatoria) sempre dei collaboratori e lo stop ai rapporti di co.co.co. nel settore pubblico.
Addio alle co.co.co. Il provvedimento dà attuazione ai commi 7 e 11 dell’art. 1 della legge n. 183/2014 (Jobs Act). Una novità immediatamente operativa è quella sul lavoro a progetto, disciplina dettata dagli artt. dal 61 al 69-bis del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi): è abrogata dall’entrata in vigore del decreto di riforma (giorno dopo la pubblicazione sulla G.U.). Pertanto, non sarà più possibile sottoscrivere nuovi contratti di lavoro a progetto, mentre la relativa disciplina resterà efficace esclusivamente per regolamentare i contratti in atto alla stessa data di entrata in vigore della riforma e fino alla loro naturale scadenza. Con esclusivo riferimento al settore pubblico, inoltre, è confermato il divieto, a partire dal 1° gennaio 2017, alle pubbliche amministrazioni di stipulare collaborazioni coordinate e continuative a carattere personale e continuativo.
Catapano Giuseppe: Divorzio, niente mantenimento se la donna può lavorare
Obbligo di mantenimento: continua a far discutere i tribunali la misura dell’assegno che l’uomo deve versare all’ex moglie allo scioglimento del matrimonio, specie se entrambi guadagnano poco o, addirittura, non hanno di che vivere. L’ipotesi analizzata dalla Cassazione, in una recente sentenza, è purtroppo tipica di questi tempi: lei e lui sono disoccupati, solo che l’uomo ha perso il lavoro a seguito di licenziamento, mentre lei, che è stata casalinga durante il matrimonio, non ne vuol sapere di andare a lavorare e vorrebbe continuare a essere mantenuta. Chi la spunta?
La casalinga non ottiene l’assegno di mantenimento (o, in caso di divorzio, il cosiddetto assegno divorzile). E questo solo quando ha ancora la capacità lavorativa e magari svolge pure qualche attività saltuaria. Insomma, ciascuno dei due deve badare a sé stesso e non c’è modo di obbligare l’uomo a mantenere la donna se quest’ultima è ancora giovane e ha le risorse fisiche e mentali per guadagnare qualcosa.
Finisce l’era della donna sempre a carico?
In verità, in questi casi, a prevalere è sempre l’analisi del confronto tra i due tenori di vita condotti dai coniugi prima e dopo lo scioglimento del matrimonio. Perché, se a seguito della separazione o del divorzio, le condizioni si equivalgono e non c’è modo di stabilire se l’uno “stia meglio” dell’altro, allora si annullano anche gli obblighi di versamento dell’assegno di mantenimento. Insomma la partita finisce in “pareggio”.
Se prima della separazione la donna si occupava del ménage familiare, badando alla casa e alle faccende domestiche, mentre il marito lavorava, non può dopo lamentarsi di non poter procurarsi i mezzi per tenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio se ha ancora una capacità produttiva legata all’età o alla preparazione/specializzazione. E non può di certo gravare sulle spalle dell’uomo che è senza lavoro.
E allora sul piatto della bilancia le due posizioni si equivalgono: due disoccupati, ma lui involontariamente e lei per scelta, nonostante sia ancora in età di produrre reddito. Questo fatto non passa inosservato alla Cassazione che rigetta ogni richiesta di mantenimento avanzata dalla donna.
Giuseppe Catapano informa: Anatocismo sugli interessi della banca, il punto della situazione
La questione dell’anatocismo che le banche hanno applicato per anni, e continuano illegittimamente ad applicare, sui conti correnti, prosciugandoli, ha conosciuto, negli ultimi due anni, un importante inversione di tendenza. È necessario, quindi, fare il punto della situazione perché mai come ora si può dire che la pratica di calcolare la percentuale degli interessi, non solo sul capitale finanziato, ma anche sugli interessi già maturati in precedenza (moltiplicandone quindi gli importi a tutto vantaggio della banca) è definitivamente illegittima e fuorilegge.
Cos’è l’anatocismo?
Per effetto dell’anatocismo, gli interessi scaduti si aggiungono al capitale, originando, così, ulteriori interessi. Per questo si parla anche di “capitalizzazione degli interessi”, in quanto gli interessi producono altri interessi.
In mancanza di usi normativi contrari, però, l’anatocismo è illegittimo perché così stabilito dal codice civile. In ambito bancario la Cassazione ha ritenuto che tali usi non sussistano, ma ne aveva salvato, in passato, la legittimità tutte le volte in cui la capitalizzazione degli interessi avesse riguardato non solo gli interessi passivi (quelli debitori), ma anche quelli attivi (cioè a favore del correntista).
Cosa è successo il 1° gennaio 2014? Il Governo contro l’anatocismo
La legge di Stabilità per il 2014 aveva dichiarato definitivamente abolito l’anatocismo bancario. Tuttavia aveva subordinato l’attuazione di questa norma all’emanazione di una delibera attuativa del CICR (il Comitato interministeriale di credito e risparmio). Neanche a dirlo, questa delibera non è mai intervenuta.
Cosa è successo il 25 marzo 2015? Il tribunale di Milano contro l’anatocismo
Il Tribunale di Milano ha ritenuto l’anatocismo fuorilegge già a partire dal 1° gennaio 2014, nonostante la delibera del CICR non sia stata emanata. E questo perché, secondo i giudici del capoluogo lombardo, la norma è già sufficientemente chiara e specifica da non necessitare di ulteriori dettagli per poter essere applicata ai correntisti.
La decisione è suonata come uno scossone per il mondo bancario: inevitabili le prime richieste di rimborso da parte dei correntisti.
Cosa è successo il 6 maggio 2015? La Cassazione contro l’anatocismo
A rincarare la dose è stata anche la Cassazione che ha stabilito, neanche un mese dopo, che l’anatocismo sarebbe illegittimo non solo quando applicato trimestralmente, ma anche annualmente: una decisione storica, perché in controtendenza rispetto a quanto essa stessa aveva in precedenza affermato.
Abbiamo quindi spiegato, in una precedente guida, cosa deve fare il correntista e cosa deve richiedere al giudice, con quali documenti.
Cosa è successo il 7 maggio 2015? Di nuovo la Cassazione contro l’anatocismo
Non paga di quanto aveva fatto solo un giorno prima, la Cassazione ha poi chiarito che la nullità dell’anatocismo – ivi compreso quello calcolato su base annuale – può essere rilevata d’ufficio, ossia direttamente dal giudice, a prescindere da eventuali eccezioni di parte. Il che ha riaperto le porte a una serie di giudizi già consumati in primo grado per i quali, quindi, in appello (salvo decorrenza dei termini) i calcoli potrebbero essere ulteriormente rivisti in favore del clienti.
Com’è oggi?
Dunque, oggi, dalla miscela di norme e sentenze che si sono susseguite dopo il 2014, è legittimo affermare che l’anatocismo è definitivamente fuorilegge: a prescindere dall’emanazione dei regolamenti di attuazione del CICR, a prescindere che si tratti di capitalizzazione trimestrale o annuale.
Tale convincimento era apparso già chiaro all’indomani della legge di stabilità per il 2014.
Infatti, si preannunciava che le Banche avrebbero dovuto modificare, una volta per tutte, le loro procedure di calcolo degli interessi in modo tale da evitare qualsiasi forma di anatocismo.
Nella vigente norma del testo unico bancario si prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Ma, secondo i giudici di Milano, al di là della mancata adozione della relativa delibera da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il sistema bancario dovrà restituire, a tutti i correntisti, gli interessi addebitati in modo illegittimo a fare data dal 1° gennaio 2014.
Insomma, da oggi le banche saranno chiamate a una contabilità molto più attenta del conto corrente e della restituzione del finanziamento, in modo da non confondere la restituzione degli interessi con quella del capitale, evitando che i primi si cumulino ancora al secondo.
Giuseppe Catapano scrive: Agenzia Entrate, annullamento accertamento oltre i termini?
Innanzi tutto è opportuno fare una breve premessa in merito allo scandalo dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e sulla validità dei relativi atti di accertamento fiscale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, “sono decaduti, con effetto retroattivo, dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, devono ritenersi illegittimi tutti gli avvisi di accertamento firmati dai dirigenti nominati in base a leggi dichiarate incostituzionali”. Sul versante dell’onere probatorio, come detto più volte dalla Corte di Cassazione, a fronte dell’eccezione del contribuente sulla validità della sottoscrizione, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare la legittimità della stessa, il che, nella specie, si concretizza nel provare che il soggetto è stato assunto a seguito di regolare concorso. Diversi giudici tributari stanno riconoscendo la nullità degli atti sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti”. Tra tutti spiccano, per importanza: CTR Lombardia, CTP Campobasso, CTP Lecce, CTP Milano. In quasi tutti suddetti precedenti si parla di radicale nullità dell’accertamento: questo significa che il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato anche d’ufficio. Essendo tali atti radicalmente nulli, ossia non sanabili neanche con il decorso del tempo, viene aperta la possibilità del ricorso ad una vasta area di contribuenti. Tra questi possiamo menzionare a titolo esemplificativo non solo a chi è stato notificato un accertamento fiscale, ma anche a chi abbia già presentato ricorso contro quest’ultimo avendo già sostenuto vari gradi di giudizio senza successo o addirittura chi non abbia mai fatto opposizione contro alcun atto impositivo. Tutto ciò è spiegato dal fatto che i vizi di nullità possono essere fatti valere in qualsiasi momento in quanto tali vizi non possono essere mai sanati. Nessun tribunale, sino ad oggi, si è occupato della fattispecie evidenziata dal lettore: ossia la decorrenza dei termini per proporre ricorso. Tuttavia, i principi del nostro ordinamento stabiliscono che un atto radicalmente nullo non può essere sanato neanche con il decorso dei termini per proporre opposizione. Il che aprirebbe la possibilità, nel caso di specie, all’accoglimento del ricorso. Il condizionale è tuttavia d’obbligo quando si ha a che fare con un fenomeno di portata talmente ampia da coinvolgere la stabilità di gran fetta della riscossione esattoriale. In ogni caso, c’è anche da dire che sul punto ancora non si è pronunciata la Cassazione. Quanto alle possibilità di vittoria, ovviamente, stando alla perfetta autonomia decisionale dei giudici, il fatto che la maggioranza delle sentenze sia a favore del contribuente non garantirà al ricorrente una sicura vittoria, potendo il singolo magistrato decidere diversamente dall’indirizzo generale e persino da quello tracciato dalla Cassazione.
Giuseppe Catapano informa: Fondo patrimoniale per non pagare i debiti
Non è sempre possibile utilizzare il fondo patrimoniale per non pagare i propri debiti. È, infatti, illegittima la costituzione di un fondo patrimoniale fatta apposta per evitare l’aggressione dei beni da parte dei creditori. L’ammonimento viene da una recente sentenza della Cassazione. Ma procediamo con ordine.
Il fondo patrimoniale e i debiti sorti dopo la sua costituzione
Il fondo patrimoniale crea una sorta di scudo nei confronti dei creditori sorti dopo la sua annotazione nell’atto di matrimonio. In pratica, tutti i beni che vengono inseriti nel fondo non possono essere più pignorati e soggetti a esecuzione forzata. Ma tale scudo non vale per tutti i debiti, ma solo per quelli contratti per esigenze estranee alla famiglia: si pensi, ad esempio, ad acquisti per attività ludiche, sportive, o per attività imprenditoriali.
Invece, per le obbligazioni nate per il mantenimento della famiglia o dell’immobile in questione, la barriera del fondo patrimoniale non opera più. Per esempio, l’abitazione inserita nel fondo è aggredibile dal fisco per il mancato pagamento delle imposte sulla casa, dal condominio per la morosità negli oneri mensili, dal venditore a cui non sia stata pagata la rata della cucina o del frigorifero, ecc. .
Il fondo patrimoniale e i debiti sorti prima della sua costituzione
Diverso è il discorso se il debito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale. In tal caso, il debito già esisteva al momento dell’iscrizione del fondo nell’atto di matrimonio e, pertanto, la schermatura del fondo non opera più. Il creditore, però, prima di poter aggredire i beni inseriti nel fondo patrimoniale, pignorandoli, deve procedere alla cosiddetta azione revocatoria: una causa, cioè, volta a rendere inefficace, nei suoi confronti, il fondo stesso.
Nel giudizio in questione il creditore deve dimostrare che il fondo sia stato creato al solo scopo di danneggiare (o meglio frodare) il creditore. A tal fine basta dimostrare:
– che il debitore fosse a conoscenza, all’atto della costituzione del fondo, di avere un’obbligazione;
– che il debitore non avesse altri beni, di pari o superiore valore, su cui il creditore potesse soddisfarsi. Per esempio: se il debitore inserisce nel fondo una casa, ma è anche proprietario di altri immobili altrettanto appetibili sul mercato il fondo non è revocabile. Viceversa, il giudice disporrà la revoca del fondo se il debitore, oltre ai beni inseriti nel fondo, non ha altro o ha beni (mobili o immobili) di scarso valore.
L’azione revocatoria deve essere intrapresa entro massimo 5 anni dalla costituzione del fondo. Se scade tale termine, neanche i creditori anteriori alla nascita del fondo potranno più tutelare le proprie ragioni e, pertanto, il fondo prevarrà anche su di loro.
Il fondo su tutti i beni del debitore
Di certo, il conferimento in blocco di tutti i propri beni al fondo patrimoniale è un chiaro indice della volontà del debitore di frustrare le ragioni dei creditori e, quindi, la revocatoria è pressoché scontata, sempre nel rispetto degli altri presupposti (creditore anteriore alla costituzione del fondo; azione giudiziale entro 5 anni).
Il debitore dovrebbe dimostrare, per vincere il giudizio, di essere proprietario di altri beni utilmente pignorabili.
Se i beni sono in comunione
Le predette regole si applicano anche quando il conferimento nel fondo patrimoniale riguarda beni rientranti nella comunione legale dei coniugi: se l’atto è posto in essere da uno dei due coniugi per sfuggire ai creditori, la revocatoria è ugualmente possibile senza che sia necessario accertare la volontà di frodare i creditori anche in capo all’altro coniuge. Insomma, non è necessario verificare se quest’ultimo fosse a conoscenza dell’intento fraudolento del coniuge.
La natura gratuita della costituzione del fondo patrimoniale, che persiste anche nel caso di conferimento di beni appartenenti alla comunione legale, rende irrilevante lo stato soggettivo del coniuge non debitore e quindi superfluo accertare la sua consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori.
Catapano Giuseppe comunica: AZIENDA IN CRISI, ‘SALTATO’ IL PAGAMENTO DELL’IVA: IL SUCCESSIVO FALLIMENTO NON SALVA IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Ben “sei mesi di reclusione” per il “legale rappresentante di una ‘srl’”: a lui è addebitato il mancato pagamento dell’“Iva dovuta, entro il 27 dicembre 2008, in base alla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2007”. Notevole la cifra: quasi 110mila euro.
Secondo l’uomo, però, i giudici di merito hanno trascurato le enormi “difficoltà economiche” che hanno colpito la società, tanto da condurla “al fallimento nel 2011”.
Tale obiezione, però, non convince i giudici della Cassazione, i quali, difatti, confermano la condanna.
Certo, il “legale rappresentante” ha affermato “di essersi trovato nella impossibilità materiale di adempiere al pagamento dell’imposta per la crisi che aveva investito” la società, “giunta poi al fallimento dichiarato” ad agosto 2011, ma, nonostante tutto, nonostante il fallimento, non pare evidente una “condizione” tale da rendere impossibile il “pagamento dell’Iva”. Su questo punto, in particolare, spiegano i giudici, si può “escludere la impossibilità assoluta” a provvedere al pagamento anche “per la distanza cronologica tra l’anno di imposta per cui è stato contestato il reato (2007, per cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 27 dicembre 2008) e la maturazione dell’insolvenza (il fallimento fu dichiarato quasi tre anni dopo)”.
Catapano Giuseppe osserva: ANCHE UN SOLO DEBITO PUO’ SANCIRE IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’
Non è questione di quantità ma di qualità; un unico debito non dovrebbe fare primavera ma in questo caso si, soprattutto se i giudici di merito abbiano valutato la complessità della situazione in generale. E’ la soluzione che la suprema corte di Cassazione affibbia al nostro caso in tema di presupposto oggettivo del fallimento. La società ricorrente poneva in dubbio l’operato dei giudici di merito in quanto esso si basava, a dire del ricorrente, addirittura su un solo debito non definitivo e su di una prospettiva economico patrimoniale ben diversa da quella che poteva essere addossata ad un’impresa insolvente. Di diverso avviso i giudici supremi che analizzando la questione fanno salvo l’operato dei giudizi precedenti condannando alle spese i ricorrenti.