Catapano Giuseppe: Investigatori e Informatori Commerciali: obbligatoria l’iscrizione al registro delle imprese

Il Ministero dell’Interno con Circolare del 12 giugno 2015 indirizzata alle Prefetture chiarisce i requisiti necessari per svolgere l’attività di investigazione privata e informazioni commerciali.

Precisamente, con la nota 557/PAS/U/018519/10089.D(1)REG del 17.10.2012, il Ministero dell’Interno indicava come obbligatoria l’iscrizione al registro delle imprese per gli istituti di investigazione privata, successivamente ha ritenuto di chiedere chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico che, a sua volta, con la nota del 20.04.2015 ha espresso il proprio parere al riguardo.

Il citato dicastero ha osservato che nell’attività di investigazione privata e di informazioni commerciali si riscontrerebbero gli elementi caratterizzanti l’attività di impresa, indipendentemente dalla tipologia di servizio d’indagine autorizzato e/o dal volume di affari.
Tali elementi sono identificati dal Codice Civile nell’ art. 2082 e cioè l’economicità, la professionalità e l’organizzazione. Nel momento in cui in cambio della prestazione di un servizio viene corrisposto un corrispettivo si determina il requisito di economicità.

La professionalità emerge invece, quando si rendano necessarie formazione continuativa e capacità organizzative nello svolgimento dell’attività per cui viene richiesta la licenza. Attualmente detta licenza ha validità di 3 anni grazie alla modifica dell’art. 13 del TULPS, ed è rinnovabile presentando una semplice dichiarazione di prosecuzione dell’attività.

L’organizzazione di impresa, infine, come la definizione di imprenditore ex art. 2082 del c.c., nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico, sembra essere imposta e suggerita dalla stessa normativa di settore.
L’insieme di adempimenti e disposizioni, obbligatori od eventuali, a carico del titolare della licenza nel momento in cui richiede l’autorizzazione, mettono in evidenza come l’esercizio dell’investigazione privata sia un’attività economica organizzata dall’imprenditore, come tante altre.
Attraverso la prestazione di un servizio mediante un insieme di elementi produttivi ed economici (sedi, attrezzature, personale, procedure e risorse economiche).

Da tutto ciò, secondo il Ministero dell’Interno, consegue l’obbligo, per i titolari di licenza di investigazione privata e/o informazioni commerciali, di iscrizione al Registro delle imprese.

Viene quindi chiarito un punto cruciale, questa attività seppur professionale deve essere svolta sotto forma di attività imprenditoriale.

Giuseppe Catapano informa: Stagisti e tirocinanti e obblighi per la sicurezza sul lavoro

Ci si chiede spesso se coloro che svolgono stages o tirocini formativi all’interno di una azienda rientrino, ai fini dell’applicazione della legge sulla sicurezza sul lavoro, nel percorso formativo dettato dall’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti? La risposta è si. La definizione di lavoratore ai fini dell’applicazione del decreto legislativo sopra citato è contenuta nello stesso decreto legislativo. Infatti, il lavoratore è la: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Lo stesso articolo, così come modificato da una legge successiva, indica comunque anche coloro che sono da considerarsi equiparati ai lavoratori, ed in merito precisa che: “Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione …; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento …; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”, Dalla semplice lettura della norma è facile osservare che fra gli equiparati ai lavoratori il legislatore ha voluto specificatamente inserire gli stagisti ed i tirocinanti. È chiaro quindi che, nell’ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano stages o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto a osservare tutti quegli obblighi previsti dalla legge sulla sicurezza nei confronti dei lavoratori, e sarà tenuto anche per questi casi ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta. Agli stagisti ed ai tirocinanti in definitiva, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l’attività dell’azienda medesima. In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un quesito allo stesso formulato in data 1/10/2012. Nel fornire tale risposta, infatti, il Ministero del Lavoro, dopo aver ribadita la equiparazione, degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, ha concluso sostenendo che, nel caso in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi di legge necessari a garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Giuseppe Catapano scrive: Visita fiscale del lavoratore in malattia: obblighi del medico

Come noto, in caso di malattia del dipendente, il datore può richiedere alla sede INPS nella cui circoscrizione si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato, l’effettuazione della visita di controllo già a partire dal primo giorno di assenza; anche a mezzo telefono ove poi faccia seguito un atto scritto.
A partire dal 1° dicembre 2011, la richiesta di visita di controllo deve essere effettuata in modalità esclusivamente telematica; la richiesta è comunicata immediatamente dall’INPS al medico tramite procedura telematica.

Così come il lavoratore ha degli specifici obblighi, primo tra tutti quello della reperibilità, anche il medico di controllo dell’Inps è tenuto al rispetto di una serie di obblighi impostigli dalla legge. Qui di seguito li affronteremo in modo schematico, con una importante precisazione preliminare: se il medico violi tali regole, il malato può legittimamente rifiutarsi di sottoporsi alla visita, ma, qualora sopraggiunga una causa con il datore di lavoro, dovrà fornirne la prova del comportamento illecito del medico stesso.
Ecco, in sintesi gli obblighi:

1) il medico è tenuto a mostrare il tesserino dell’Ordine dei medici o l’apposito cartellino di riconoscimento;

2) quindi deve passare a indentificare il malato attraverso la carta di identità o altro documento;

3) se il lavoratore chiede che alla visita siano presenti altre persone presenti in casa, il medico fiscale è tenuto a farsi rilasciare, dal lavoratore medesimo, un consenso scritto e firmato con tale autorizzazione. Il medico dovrà poi annotare sul verbale il loro nome, cognome e grado di parentela;

4) il medico fiscale deve, poi, preliminarmente informare il dipendente dello scopo del controllo e che la visita medica è lecita e deve essere eseguita;

5) il medico deve astenersi dal fornire al lavoratore malato le proprie valutazioni sulla diagnosi e sulla terapia prescritte dal medico curante di base;

6) quindi si passa alla visita vera e propria; il medico, in particolare, visita accuratamente l’assicurato, limitatamente agli apparati interessati dalla patologia;

7) a visita eseguita, il medico redige il verbale. In esso vi indica: data e ora della visita domiciliare; anamnesi lavorativa, con dettaglio della qualifica e mansione; documentazione sanitaria esibita ed eventuali terapie (tipo, posologia, durata); diagnosi; prognosi medico legale; timbro e firma leggibile. Eventuali cancellature o correzioni vanno controfirmate a fianco;

8) se il certificato del medico di famiglia è scaduto o non è ancora in possesso del lavoratore e il medico non constata il ripristino della capacità lavorativa specifica, demandare la prognosi al curante, segnalando al Dirigente medico legale di II livello di sede di aver agito senza certificazione;

9) se il certificato non è ancora stato inoltrato all’INPS e viene esibito al momento della visita, deve riportare diagnosi, prognosi e data di rilascio, generalità e identificativo regionale (se convenzionato con il SSN) del medico che ha redatto il certificato;

10) se l’assicurato è giudicato in condizioni di riprendere il lavoro, la prognosi va chiusa al massimo 3 giorni dalla data della visita;

11) il medico fiscale deve tenere comunque un comportamento corretto cortese anche se il lavoratore mostri delle resistenze alla visita;

12) in ultimo, il medico fiscale è tenuto informare il malato:
– sull’esito della visita e sul fatto che deve essere apposta la firma sul verbale;
– su fatto che è diritto del lavoratore fare annotazioni sul verbale che firma;
– sul fatto che la firma senza osservazioni equivale ad accettare i contenuti e il giudizio prognostico;
– sul fatto che la firma con annotazione di dissenso comporta una successiva visita il Dirigente medico legale di Sede o la ASL.

Se il lavoratore è assente all’indirizzo indicato, il medico deve darne conto nel verbale, indicando rispettivamente se:
– all’indirizzo indicato (citofono/campanello) non ha risposto nessuno;
– il lavoratore è assente come da dichiarazione di un familiare maggiore di 14 anni o di altra persona presente in casa (indicare nome e cognome, con firma del dichiarante);
– risulta sconosciuto all’indirizzo indicato.

A questo punto, il medico deve rilasciare l’invito al lavoratore perché si presenti alla visita di controllo ambulatoriale il primo giorno successivo non festivo (salvo che non abbia ripreso l’attività lavorativa nel frattempo), indicandone la data mediante consegna:
– a un familiare maggiore di 14 anni;
– ad altra persona presente in casa (in busta chiusa);
– al portiere o a un vicino che accetti di riceverlo (in busta chiusa), che deve firmare una ricevuta.

In alternativa è possibile il deposito nella cassetta delle lettere.

L’invito alla visita ambulatoriale va inserito in una busta chiusa all’esterno della quale va trascritto il numero cronologico della notificazione, senza altri segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto; tale numero, insieme al nome del lavoratore, va comunicato all’INPS.

L’INPS informa immediatamente il datore di lavoro o istituto previdenziale che ha richiesto la visita.