Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Febbraio 2022, n. 3165. Pres. Berrino. Est. Cavallaro.
In caso di fallimento del datore di lavoro, ove manchi una espressa imputazione del credito ammesso al passivo a t.f.r., va escluso l’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso, atteso che il predetto Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale. (massima ufficiale)