Ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e con reddito e patrimonio limitato, la legge riserva la possibilità di richiedere al Comune di residenza un assegno periodico erogato dall’Inps.
Vediamo a quali condizioni.
Requisiti
Per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare numeroso è necessaria la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti (di cittadinanza, di composizione del nucleo familiare e di reddito):
1) il richiedente deve essere cittadino italiano o extracomunitario residente nel territorio dello Stato: può trattarsi anche di cittadino extracomunitario titolare di un permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo o con cosiddetta “carta di soggiorno”;
2) il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore con tre o più figli minori di diciotto anni, ivi compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo purché facciano parte della stessa famiglia anagrafica: la concessione dell’assegno è preclusa se anche solo uno dei tre figli minori, pur risultando nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;
3) il nucleo familiare deve avere un reddito e un patrimonio non superiore a quello previsto dall’indicatore della situazione economica (ISEE) che per l’anno 2014 è pari a 25.384,91 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori: per nuclei con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base di quanto stabilito dalla legge.
Come presentare la domanda
L’istanza deve essere presentata, in presenza dei suddetti requisiti, al Comune di residenza entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno relativo all’anno 2015 va richiesto al massimo entro il 31 gennaio 2016).
In caso di presentazione della domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, occorre riferirsi ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
Documenti da allegare
Unitamente alla domanda (di cui si riporta un esempio nella sez. IN PRATICA ma di cui è bene richiedere un modello presso il singolo Comune di appartenenza), il richiedente deve presentare:
– una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) in corso di validità: si tenga presente che il nuovo sistema di calcolo ISEE tiene conto della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti, presenza di portatori di handicap etc.), dei redditi e del patrimonio immobiliare (case, terreni, etc) e mobiliare (conti correnti, titoli, azioni etc.) di tutti i componenti e considera tutte le forme di reddito percepite dal nucleo familiare, incluse quelle fiscalmente esenti in modo tale da rendere la capacità selettiva dando più rilevanza al patrimonio effettivo della famiglia;
– copia di documento di identità valido.
Ammontare dell’assegno
L’entità dell’assegno varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e dell’indicatore ISEE.
Pertanto, in rapporto a tali valori, l’ assegno terzo figlio può essere corrisposto in misura ridotta.
In ogni caso, per un riferimento generale, l’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2014 è pari, nella misura intera, a 141,02 euro per le famiglie con reddito ISEE pari a Euro 8.538,91, mentre per il 2015 si attende la prossima circolare INPS.
L’importo e i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base dell’indice ISTAT.
Decorrenza e cassazione
Il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni richieste dalla legge, salvo che il requisito della presenza di almeno tre figli minori si sia verificato in un momento successivo: in tal caso, esso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
Il diritto alla concessione dell’assegno viene meno:
– dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito
– o dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo (perché ad esempio uno dei figli abbia raggiunto la maggiore età).
Impedimenti del richiedente
In caso di irreperibilità del richiedente o di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la concessione dell’assegno può essere fatta in favore di un diverso componente la famiglia anagrafica.
Nel caso, invece, di morte del richiedente, l’assegno che gli sarebbe spettato fino al mese del suo decesso può essere concesso, su espressa richiesta, all’altro genitore o ad altro componente, purché faccia parte della stessa famiglia anagrafica dei tre minori.
Da chi è pagato l’assegno
Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti prima elencati, dà mandato di pagamento all’Inps che provvede ad inviare al domicilio del richiedente una comunicazione di accettazione della domanda e di accredito con le modalità (ad es. accredito su conto corrente) indicate dal beneficiario nella domanda.
Il pagamento avviene con due rate semestrali con cadenza posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Il Comune è competente per i controlli sulla sussistenza dei requisiti e per gli eventuali provvedimenti di revoca.
Ai fini fiscali e previdenziali, l’assegno non costituisce reddito e può essere cumulato con analoghe agevolazioni economiche erogate dall’Inps e dagli Enti locali.