Secondo il disposto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17953/2012, nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata può avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie controdeduzioni, ma anche mediante trasmissione con plico raccomandato, poiché, sebbene l’art. 54 del DLgs. n. 546/92 richiami l’art. 23 del medesimo DLgs., il quale fa riferimento soltanto al deposito degli atti, una soluzione che escluda l’ammissibilità della spedizione per posta sarebbe irragionevolmente diversa – e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost. – rispetto a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 22 dello stesso DLgs., che consente di spiegare appello principale anche a mezzo di invio postale, tanto più che il processo tributario è ispirato al modello della semplificazione delle attività processuali e che l’uso dei mezzi di trasmissione è ampiamente ammesso nel sistema dei processi civili e amministrativi.
notifica
Giuseppe Catapano informa: Cartella nulla se la notifica dell’atto dell’Agenzia Entrate è irregolare
Lo potremmo chiamare “effetto domino”: se cade la prima tessera, cadono tutte quelle collocate in successione dopo di essa. Lo stesso identico principio regola gli atti amministrativi e fiscali: nel momento in cui un provvedimento viene dichiarato nullo, sono nulli anche tutti quelli successivi che sono stati emanati in conseguenza del primo. Per esempio: se è nullo un accertamento fiscale, è nulla anche la cartella di Equitalia inviata al contribuente per il mancato pagamento del primo. Questo concetto è molto importante per comprendere una delle ipotesi più frequenti di vizi degli atti dell’Agenzia delle Entrate: il difetto di notifica. Se, infatti, non viene mai notificato, al legittimo destinatario, l’atto a monte del procedimento (quello che i tecnici chiamano “atto prodromico”), gli eventuali atti notificati successivamente, anche se in modo corretto, sono nulli. Questo perché il contribuente non può prendere conoscenza del procedimento tributario avviato contro di lui quando oramai “i giochi sono fatti” e per lui non c’è più possibilità di contestarlo. La Cassazione insegna, infatti, che l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo. Il contribuente può proporre opposizione (per far valere tale nullità) indifferentemente nei confronti dell’ente creditore titolare del tributo (per es. l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, ecc.) o Equitalia. Tale principio era stato battezzato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con una storica sentenza, secondo cui l’atto successivo (ad esempio, la cartella di pagamento) è di per sé nullo se non preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (ad esempio, l’accertamento). Il discorso è identico non solo nel caso in cui l’atto prodromico non venga mai notificato, ma anche se notificato in modo irregolare, senza per esempio la completa compilazione della relata di notifica, o consegnato al soggetto sbagliato, nel posto diverso da quello della residenza, ecc. In questi casi, però, volendo scendere più sul tecnico, bisognerebbe distinguere tra due tipi di vizi: – nullità: si tratta degli errori più gravi commessi al momento della notifica, errori che non possono essere mai sanati. È il caso, per esempio, di un accertamento consegnato al contribuente da un soggetto che non abbia pubblici poteri per farlo (per esempio, il postino privato). In tal caso, il contribuente potrà fare tranquillamente opposizione contro l’atto stesso per notifica inesistente; – annullabilità: sono i casi di vizi meno gravi che, invece, vengono sanati se si dimostra – anche con un comportamento implicito del contribuente – che il destinatario ha comunque preso visione dell’atto. Si pensi al caso in cui l’avviso di accertamento venga consegnato a un familiare non convivente che, in quel momento, si trovava in casa del destinatario effettivo. E qui sta l’inghippo: se il contribuente propone ricorso contro l’atto per chiederne l’annullamento dimostra, tacitamente, di averne preso visione (come potrebbe fare ricorso contro un atto se non lo ha materialmente visto?). Dunque, l’impugnazione comporta la sanatoria del vizio. In tali ipotesi, allora, l’unica strada per uscirne è far finta di nulla e attendere la notifica del successivo atto, per poi impugnare quest’ultimo sostenendo di non essere mai venuti a conoscenza dell’atto prodromico.
Catapano Giuseppe osserva: SE LA CARTELLA PRESUPPOSTA AL PIGNORAMENTO E’ STATA NOTIFICATA ALLORA LA COMPETENZA E’ DEL GIUDICE ORDINARIO
Un’altra diatriba che riguarda la diversa interpretazione della competenza sull’impugnazione. L’atto di pignoramento è sicuramente di competenza del giudice ordinario in veste di giudice delle esecuzioni ma non sempre. Molte sentenze della suprema corte, ma anche dei giudici di merito, riferiscono che se la notifica degli atti prodromici al pignoramento sono difettosi e non raggiungono lo scopo allora la competenza è del giudice tributario ove si tratti di tributi. Ma in questo caso il puns dolens è proprio quello della regolare notifica delle cartelle esattoriali ed ancora prima degli avvisi di accertamento. Sia i giudici di primo che di secondo grado avevano sentenziato che tutti gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati, per cui, anche per il supremo giudice non vi era dubbio sulla giurisdizione ordinaria della questione. La nomofiliachia evidenziata riguarda l’interpretazione dell’art.2 del d.lgs 546 del 1992 in tema di contenzioso tributario, dove è delineato appunto l’ambito di applicazione delle liti fiscali. Non essendoci dubbi la Cassazione rimanda al giudice delle esecuzioni la decisione della questione.
Giuseppe Catapano osserva: REVOCATO IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ, LEGITTIMA COMUNQUE LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO AL CURATORE
“Avvisi di accertamento” notificati al “solo curatore”, eppure è stata revocata “la sentenza che aveva sottoposto la società a fallimento”. Ciò spinge i giudici tributari a ritenere nulla la “cartella” consegnata alla società.
Tale visione, però, viene demolita dai giudici della Cassazione, i quali evidenziano che “alla data in cui venne effettuata la notificazione degli avvisi di accertamento a mano del curatore era ancora pendente il giudizio di appello avverso la sentenza che aveva revocato il fallimento della società, con la conseguenza della piena validità della notificazione effettuata, correttamente, all’organo a ciò deputato in costanza di fallimento”. Ciò assume un valore decisivo, soprattutto tenendo presente che “la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento diviene esecutiva, con conseguente ritorno in bonis del soggetto sottoposto a procedura concorsuale, solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che tale revoca abbia disposto”.
Peraltro, viene aggiunto, “anche ritenendo che la notificazione dell’atto impositivo debba essere effettuata anche al fallito personalmente, l’inosservanza di tale adempimento non rende nulla la cartella, già notificata al curatore, ma produce il solo effetto di impedire che l’avviso di accertamento divenga definitivo nei confronti del soggetto fallito, ammettendosi che, in tal caso, quest’ultimo, nell’inerzia del curatore, possa direttamente impugnarlo con termine decorrente dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza”, e in questa vicenda, “come evincibile dal contenuto del ricorso introduttivo”, la società si è limitata a “denunziare la mancata notificazione degli avvisi di accertamento, senza sollevare alcuna censura alla pretesa impositiva sottesa agli atti impositivi”.
Tutto ciò permette ai giudici della Cassazione di chiudere ab origine la battaglia giudiziaria, sancendo la piena legittimità della “notificazione degli avvisi” e, quindi, della “cartella” nei confronti della società.
Catapano Giuseppe comunica: Notifica di cartella Equitalia o accertamento per irreperibilità: quando impugnarla
Se il postino passa per consegnarti una cartella di Equitalia o un accertamento fiscale e in quel momento non sei a casa (vuoi perché sei in vacanza, o perché, a quell’orario, sei sempre al lavoro), e non c’è nessuno in casa o in portineria a ricevere il plico per conto tua, la notifica fatta a mezzo posta deve rispettare un procedimento apposito previsto per legge [1] e che ora ti spiegheremo. Diversamente, la notifica stessa è nulla e tu non sei tenuto a pagare.
Questa disciplina è stata scritta proprio per consentire alle persone momentaneamente irreperibili (perché temporaneamente assenti, ma non per questo irraggiungibili) di poter recuperare, in un momento successivo, l’atto di cui si è tentata la notifica e così potersi difendere.
Così, se anche l’Agenzia delle Entrate o Equitalia sostengono di averti notificato un atto e tu non ricordi affatto che ciò sia avvenuto, una volta escluso che il procedimento di notifica sia avvenuto secondo le regole che ora vedremo, la notifica si considererà nulla.
1 | PRIMA IL TENTATIVO DI CONSEGNA A MANO
Innanzitutto il postino tenta la consegna del piego nelle mani proprie del destinatario.
Se questi non c’è, il plico può essere dato a una persona di famiglia che conviva (anche temporaneamente) con lui oppure alla domestica. In ogni caso si deve trattare di persone non affette da malattia mentale o di età non inferiore a quattordici anni.
In mancanza di tali soggetti, il postino può consegnare l’atto al portiere dello stabile.
2 | NEGLI ALTRI CASI
Se il destinatario o le altre persone appena indicate rifiutano di ricevere la busta o di firmare il registro di consegna, oppure se esse sono temporaneamente assenti, il postino riporta indietro l’atto e lo deposita nell’ufficio postale.
Dopodiché, lo stesso giorno, invia al destinatario una raccomandata a.r. in cui lo avvisa del tentativo di notifica non andato in porto e gli comunica che il plico resterà depositato presso l’ufficio postale per l’eventuale ritiro. È bene anche sapere che di tutte tali formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull’avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall’agente postale.
Se tale seconda raccomandata a.r. (contenente l’avviso di deposito) non può essere consegnata perché, anche in questo caso, il destinatario è momentaneamente assente, il postino affigge l’avviso alla porta d’ingresso oppure lo immette nella cassetta della posta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
L’avviso deve contenere:
– l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica;
– l’indicazione della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale presso cui il deposito è stato effettuato;
– l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si dà comunque per eseguita una volta trascorsi ormai dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l’ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l’impiegato postale lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.
La notificazione si considera, in tal caso, eseguita alla data del ritiro del piego.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso.
3 | COME DIFENDERSI
Le regole appena viste in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta devono essere rispettate in modo rigoroso, pena la nullità delle richieste di pagamento dal Fisco o dagli altri enti impositori.
Vien da sé che, qualora il contribuente subisca un pignoramento o l’iscrizione di un fermo o di una ipoteca, ma non ricordi di aver mai ricevuto alcun atto, potrà fare una richiesta di accesso agli atti amministrativi, presso Equitalia o l’Agenzia delle Entrate, per chiedere di visionare tutto il procedimento di notifica e appurare che esso abbia rispettato i termini sopra descritti.
Attenzione però: il ricorso sollevato non contro l’eventuale successivo atto di esecuzione forzata (o cautelare), ma contro la cartella per vizio di notifica, sana ogni nullità; questo perché – così come si dice in gergo tecnico – la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, avendo il contribuente dimostrato, con la sua impugnazione, di averne preso cognizione e coscienza.