Se l’avvocato fa causa alla società propria cliente per ottenere il pagamento della parcella per l’attività svolta in suo favore, è necessario che prima proceda con la negoziazione assistita. Sempre a condizione che il valore della lite non superi 50 mila euro. Lo ha precisato il Tribunale di Verona con una recente ordinanza. Tutte le volte, infatti, in cui chi agisce per il recupero dei propri crediti non utilizzi lo strumento del decreto ingiuntivo (optando, piuttosto per la causa ordinaria) e il debitore non sia un consumatore, è necessario inviare l’offerta alla controparte con cui la si invita a una procedura di negoziazione assistita dagli avvocati. Non importa – si legge nel provvedimento in commento – che, in questo caso, la parte che agisce (ossia l’avvocato) sia anche parte sostanziale del processo. È infatti vero che la nuova normativa nega la necessità della negoziazione tutte le volte in cui la parte può stare in giudizio personalmente, ma tale deroga si riferisce solo a quelle cause in cui il creditore agisce davanti al giudice di pace per liti di valore non superiore a 1.100 euro o a quelle avviate col rito sommario speciale previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; solo in questi ultimi due casi non si applica l’obbligo della negoziazione assistita. In sintesi: se si tratta di una causa con rito ordinario, se il debitore non è un consumatore e il valore della lite non supera 50 mila euro, l’avvocato che voglia agire per farsi pagare l’attività non può rivolgersi direttamente al giudice, ma deve passare prima per la negoziazione assistita.