Piano del consumatore: il giudizio di cognizione in corso non può essere sospeso nelle more del procedimento

Tribunale Modena, 18 Febbraio 2022. Est. Ovi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis comma 2 l. 3/2012 – per cui il giudice può disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata – non può essere disposta la sospensione di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la predetta disposizione non riguarda i giudizi di cognizione, ben potendo il debitore ripresentare l’istanza laddove, nelle more dello svolgimento dell’udienza di convocazione dei creditori, vengano effettivamente iniziate procedure esecutive.