Per l’impresa che aumenta la propria competitività arrivano aiuti dallo stato

Si ha un aiuto di stato solo nel caso in cui l’intervento pubblico produca un vantaggio per l’impresa cui è rivolto. ll fatto che si verifichi un trasferimento di denaro da un soggetto pubblico a un’impresa non comporta necessariamente un vantaggio per quest’ultima. Occorre cioè verificare se l’impresa, in virtù dell’intervento pubblico, migliora la propria situazione finanziaria a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato. Queste alcune delle risposte ad una serie di quesiti posti ad Unioncamere in merito alla concessione e gestione degli aiuti di stato alle imprese. Possono costituire oggetto di contributi in de minimis le spese di viaggio sostenute da un’impresa per la partecipazione, per esempio, a un evento o a una manifestazione promozionale.

Casi di esclusione di aiuto di stato

Non siamo in presenza di un aiuto di stato nel caso di concessione di voucher per la copertura delle spese per l’attività svolta dai tutor aziendali nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. In questo caso le imprese non godono di nessun vantaggio in quanto il voucher costituisce tutt’al più un risarcimento per i costi che l’impresa dovrà sostenere per assistere lo studente. L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica; Il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente. L’inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro. Le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi. Le imprese ospitanti devono essere in grado di garantire

– capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività ricomprese in alternanza scuola-lavoro;

– capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività in convenzione;

– capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività.

A tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e dedicato alla supervisione ed alla valutazione dello studente, a cui quest’ultimo fa riferimento e con oneri a carico del soggetto ospitante. Il voucher potrà essere utilizzato per coprire le spese legate alla figura del tutor e potrà inoltre servire per acquistare servizi accessori, necessari all’impresa partecipante a gestire le comunicazioni con il sistema scolastico e a rafforzare la partnership con esso. Tutti costi che l’impresa che non si renderà disponibile ad ospitare studenti non dovrà sostenere. La volontarietà della partecipazione all’operazione da parte delle imprese è elemento essenziale ai fini della qualificazione del voucher sotto il profilo delle regole di concorrenza. Il voucher acquisisce così essenzialmente la funzione di stimolo per le imprese ad aderire all’iniziativa, che diversamente avrebbe grandi difficoltà ad essere messa in atto in forma generalizzata.

 

Catapano Giuseppe: Farmaci da banco online

Dal 1° luglio vendita online dei farmaci da banco. In questa prima fase, la vendita a distanza è consentita solo a farmacie e negozi che hanno già titolo alla vendita di farmaci, che rispondano ai requisiti di base stabiliti dalla normativa sulla vendita a distanza. Tutto questo grazie all’entrata in vigore della direttiva europea 2011/62/Ue su medicinali falsificati e recepita nel nostro paese con il dlgs del 19 febbraio 2014 n. 17. Il ministero dello salute intanto sta per emanare un decreto che definirà il logo identificativo nazionale per gli operatori che intendano effettuare la vendita online di medicinali. Tale logo, conforme alle indicazioni definite dall’Unione europea, avrà la funzione di garantire che il venditore online sia un soggetto che abbia già titolo a commerciare farmaci ai sensi della normativa vigente. Il logo sarà chiaramente visibile nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di medicinali. Il ministero della salute, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, promuoverà iniziative, anche in collaborazione con l’Unione delle camere di commercio, al fine di assicurare l’identificazione dei siti internet tramite i quali le farmacie effettuano vendita di farmaci online. Relativamente al trasporto dei medicinali venduti online, esso sarà effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione. L’Aifa, l’agenzia del farmaco, il ministero della salute, di intesa con l’agenzia delle dogane e dei monopoli, le regioni e le province autonome secondo le rispettive competenze, in conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell’Unione europea, adotteranno le opportune misure e vigileranno affinché la produzione, l’importazione e la distribuzione sul territorio nazionale delle sostanze attive, ivi comprese quelle destinate all’esportazione, siano conformi alle norme di buona fabbricazione e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione delle sostanze attive.

Catapano Giuseppe: Testimoni di giustizia, in corso rapporti fra ministero e singole Regioni

E’ stata avviata una collaborazione tra i viceministro dell’Interno Filippo Bubbico e le Regioni in tema di assunzione dei testimoni di giustizia, ovvero coloro che decidono di denunciare omicidi, racket, estorsioni e criminalità: a renderlo noto è il presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, il quale spiega che è improprio parlare di un protocollo della Conferenza delle Regioni su questo tema.
Chiamparino ha incontrato, qualche tempo fa, il viceministro Bubbico e ha quindi informato la Conferenza delle Regioni “sulla necessità di avviare una collaborazione con il ministero dell’Interno su questo tema.
Dopo questa informativa – aggiunge – si è aperta una fase istruttoria tendente da un lato alla raccolta delle aspirazioni degli interessati, effettuata attraverso il Servizio Centrale di Protezione del ministero, dall’altro all’accertamento della disponibilità delle singole Regioni per la ricollocazione di queste persone”.
“Dobbiamo tenere presente – prosegue Chiamparino – che si tratta di una fase delicata che presuppone la massima tutela della riservatezza, trattandosi di persone sottoposte a programmi speciali di protezione o appena uscite dal circuito tutorio”.
Si è entrati in una fase che sarà quindi “caratterizzata da un rapporto bilaterale tra il ministero dell’Interno e la singola Regione. Dovranno quindi essere accertati i posti disponibili lungo tuta la filiera della Pubblica amministrazione, non solo gli uffici pubblici di Regioni ed enti locali, ma anche quelli delle amministrazioni dello Stato e dei grandi enti pubblici. Non solo: occorrerà poi comprendere nel dettaglio – conclude il presidente della Conferenza delle Regioni – il profilo professionale di ciascun testimone di giustizia e l’adattabilità dello stesso profilo con i posti effettivamente disponibili”.

Giuseppe Catapano informa: ‘BUCATI’ SOTTOSCRIZIONE E INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: CARTELLA DI ACCERTAMENTO ANCORA IN PIEDI…

“Cartella di pagamento” nei confronti di una società, e relativa alla “liquidazione in base alla dichiarazione dei redditi per gli anni 2000 e 2001”. Ma, secondo i giudici tributari regionali, l’operato del Fisco è viziato… più precisamente, decisiva è la “mancanza di sottoscrizione e dell’indicazione del responsabile del procedimento”, e ciò, sempre per dei giudici di secondo grado, porta all’annullamento della “cartella”.
Di avviso opposto, però, i giudici della Cassazione. Questi ultimi, in premessa, ricordano che “la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008”, come in questo caso, “non è affetta da nullità”. E, subito dopo, ancora i giudici di terzo grado aggiungono che “l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”.
Chiara, quindi, la chiave di lettura offerta dai giudici della Cassazione, e di cui dovranno tenere conto i giudici tributari regionali riprendendo in esame la vicenda.

Giuseppe Catapano comunica: Voluntary e obblighi anti-riciclaggio: clienti o assistiti?

Nell’articolo “Voluntary disclosure a rischio per clienti e professionisti” si era parlato dell’esonero, dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, in capo ai professionisti incaricati di seguire i clienti nel corso dell’esame della loro posizione giuridica nell’ambito di procedimenti giudiziari.

Ora il Ministero dell’Economia e delle Finanze replica attraverso una risposta ad una FAQ (Frequent Asked Question) in materia offrendo una interpretazione originale.

La domanda specifica rivolta al Ministero è la seguente:
il professionista che incontra un cliente preliminarmente all’inizio della procedura di voluntary disclosure e viene a conoscenza durante un primo colloquio di documenti e di notizie che costituirebbero presupposto per la segnalazione di operazione sospetta, qualora ritenga che non sia consigliabile l’esecuzione della procedura, è tenuto comunque ad effettuare la segnalazione?

La risposta del Ministero è singolare.

Dapprima viene precisato che l’esonero previsto dalla norma anti-riciclaggio non è applicabile ai professionisti che ricevono l’incarico di predisporre l’istanza di collaborazione volontaria, in quanto detto esonero è consentito solo qualora si tratti di affrontare procedimenti giudiziari, fra i quali la procedura della voluntary disclosure non viene compresa.

Quindi il Ministero precisa cosa si debba intendere per “cliente” ai fini della norma anti-riciclaggio: ossia il soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.

La risposta poi introduce una specifica attività professionale ed afferma che, qualora il professionista svolga attività limitata alla valutazione circa l’opportunità, per un soggetto che viene definito come suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, senza che a questa attività preliminare segua il conferimento di un incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

La risposta suscita legittime perplessità. La prima riguarda l’esclusione della procedura di collaborazione volontaria dal novero dei procedimenti giudiziari, posto che, alla consegna dei documenti e dell’istanza alla amministrazione finanziaria, quest’ultima dovrà comunque procedere alla segnalazione alla Procura della Repubblica competente, chiudendo la segnalazione solo al momento dell’avvenuto pagamento del dovuto, condizione necessaria per accedere alla esclusione da punibilità per i reati commessi.

In secondo luogo, con riferimento alla attività di consulenza precisata nella risposta, si apre uno spiraglio destinato a diventare una breccia nella posizione che il professionista deve assumere al momento della valutazione del futuro cliente, ai fini degli obblighi antiriciclaggio.

Si ricorda infatti che gli obblighi antiriciclaggio comprendono sia la adeguata verifica delle clientela che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Dalla risposta data dal Ministero si evince che, qualora il professionista si limiti a valutare l’opportunità o meno di accedere alla procedura a favore di un assistito, il quale non diventi cliente conferendo specifico incarico, sussiste l’esonero da tutti gli obblighi antiriciclaggio, cioè anche da quelli di adeguata verifica.

Ma a questo punto, in qualsiasi altra situazione nella quale il professionista si limiti a valutare l’opportunità per il proprio assistito di accedere o meno ad una procedura, purché non giudiziaria, varrebbe l’esonero dagli obblighi antiriciclaggio?

È evidente che la distinzione fra cliente ed assistito, come ricavata dalla lettura che il Ministero fa della norma, diviene fondamentale per poter affrontare l’attività professionale quotidiana, in relazione all’adempimento agli obblighi antiriciclaggio.

Insomma sembrerebbe più una soluzione all’italiana che una risposta in linea con la normativa. Tuttavia, in ogni caso, ora una risposta esiste ed i professionisti faranno bene ad attenersi a quanto precisato dal Ministero.