COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’amministratore di condominio è tenuto a comunicare ogni
anno, all’anagrafe tributaria, l’ammontare dei beni e servizi
acquistati dal condominio nel corso dell’anno d’imposta e i dati
dei relativi fornitori.
A tal fine, è tenuto alla compilazione del Quadro AC, contenuto
all’interno del Modello Redditi 2018, o del Quadro K, presente
all’interno del Modello 730/2018. Nella dichiarazione di
quest’anno è stata introdotta una novità che attiene
all’operazioni poste in essere con soggetti esteri.
Tale modello è richiesto anche per la comunicazione dei dati
identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero
del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni condominiali.

DECRETO DIGNITÀ

Il Decreto Legge “Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e
delle imprese”, cd. decreto Dignità, primo provvedimento
economico del Governo Conte, è stato approvato dal Consiglio
del Ministri il 2 luglio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
13.07.2018.
Il provvedimento si occupa in particolare di
 revisione della normativa su contratti a termine anche
nell’ambito della somministrazione di lavoro;
 aumento dell’indennizzo dei licenziamenti per giusta causa;
 revoca incentivi per imprese che delocalizzano o riducono
l’occupazione;
 semplificazione di adempimenti fiscali (spesometro,
redditometro ..);
 split payment;
 misure contro la ludopatia.
L’iter di conversione sarà probabilmente abbreviato per
l’imminenza della pausa estiva parlamentare, ma al contempo
si preannuncia denso di modifiche per varie richieste di
aggiustamenti e annunci in questo senso da parte dello stesso
Governo.

Catapano Giuseppe informa: Banche, nuovo decreto legge per recuperare i crediti dai morosi

Il consiglio ha approvato ieri il decreto legge contenente nuove e più incisive norme per contrastare il mancato pagamento dei debiti nei confronti delle banche: gli istituti di credito entrano così al centro di una normativa che consentirà loro di ridurre i tempi di riscossione dei crediti. In questo modo il Governo mira a tutelare l’economia nazionale e, con l’introduzione di una maggiore tutela per le banche, ridurre il cosiddetto credit crunch, ossia la contrazione del credito da parte degli istituti che, al momento, si sentono poco tutelati dalle leggi sul recupero dei crediti. Tempi più rapidi per il recupero dei crediti La riforma interviene sia con misure apposite per le procedure concorsuali come il fallimento, per farle funzionare meglio, sia con misure che agevolano il recupero crediti e la realizzazione di garanzie, riducendo i tempi del recupero medesimo. L’accordo di ristrutturazione Viene inoltra prevista una procedura di ristrutturazione dei debiti: l’accordo sarà possibile quando l’esposizione verso le banche è pari o superiore al 50% dell’indebitamento complessivo. Si tratta di una sorta di concordato: il debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti all’accordo che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. L’accordo ha valore solo dopo che il tribunale lo abbia omologato. L’omologa interviene solo dopo la verifica che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo: – hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; – hanno ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sull’accordo e sui suoi effetti, e sono stati messi in condizione di partecipare alle trattative; – possono risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Uno degli principi che sorreggono la nuova previsione è che qualora ci sia dalla maggioranza dei creditori un accordo di risoluzione non ci sarà più una dittatura della minoranza che blocchi la risoluzione stessa. Deducibilità dei crediti Con riferimento ai crediti in sofferenza, le banche vengono autorizzate a dedurre le perdite dalle tasse nell’arco di un anno (in precedenza la perdita andava spalmata in cinque anni).

Campania: De Luca proclamato presidente. Ma non si insedia

L’ufficio elettorale della Corte d’Appello di Napoli ha proclamato Vincenzo De Luca, eletto il 31 maggio scorso, presidente della Regione Campania. La cerimonia nella sala Arengario del nuovo Palazzo di Giustizia. Con la proclamazione, avvenuta per bocca del presidente della Corte, Antonio Buonajuto, De Luca e’ “sospendibile” ai sensi della legge Severino per effetto della condanna in primo grado per abuso d’ufficio, dato che lo Statuto regionale prevede che consiglieri e presidente “assumono le proprie attribuzioni ed esercitano le proprie funzioni” a partire dalla proclamazione. De Luca non era presente e il presidente uscente Stefano Caldoro ha lasciato la sede della regione e lo ha annunciato con un tweet. De Luca ha atteso a Salerno che l’ufficio elettorale centrale della Corte d’Appello di Napoli proclamasse la sua elezione. Secondo quanto si è appreso, il neo governatore campano attende che gli venga notificato a casa il verbale letto oggi pomeriggio nell’aula Arengario. Verbale che l’onorevole Fulvio Bonavitacola, deputato fedelissimo a De Luca, ha chiesto di poter ricevere per delega. La notifica dovrà essere consegnata anche alla prefettura di Napoli, dove l’ufficio che dovrà materialmente stilare la comunicazione da inviare alla presidenza del consiglio dei Ministri è da giorni in allerta. All’ufficio di governo partenopeo spetta infatti la comunicazione che darà il via alla procedura di sospensione per effetto della legge Severino. Non è escluso che De Luca abbia visto anche i suoi avvocati, impegnati nello studio di una soluzione giudiziale per il nodo della Severino, basata sul fatto che la sentenza di condanna non è arrivata dopo la candidatura o l’elezione, ma le precedeva.
Intanto nell’aula del tribunale in cui è avvenuta la proclamazione sono presenti diversi eletti ed attivisti. Il delegato del candidato alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino (Movimento Cinque Stelle) presenta “un’annotazione al verbale di proclamazione” del nuovo presidente Vincenzo De Luca, stilato dall’ufficio elettorale regionale della Corte d’Appello di Napoli. Nell’annotazione si osserva che “la sospensione è immediata, avviene in maniera automatica e qualsiasi atto a sua firma è nullo”.
Stessa linea per Sel. Paolo Persico del Pd invece consegna una dichiarazione secondo la quale “la proclamazione di De Luca si perfezionerà soltanto quando si insedierà il Consiglio regionale”. Mentre il capogruppo di Fi alla camera, Renato Brunetta, annuncia: “Se Renzi perde o prende tempo in merito alla sospensione che deve essere immediata del governatore Vincenzo De Luca abbiamo già pronta una denuncia per il presidente del consiglio che rischia di commettere abuso d’ufficio. Non pensi Renzi di prendere in giro gli italiani”.

Catapano Giuseppe osserva: Assegno di mantenimento per i figli, come si calcola?

Quando una coppia di genitori si separa, che sia sposata o meno, uno dei problemi più spinosi – insieme a quello relativo alle modalità di affidamento dei figli – è spesso rappresentato dalla quantificazione dell’assegno dovuto per il loro mantenimento da parte del genitore che lascerà la casa familiare.

C’è un modo per stabilire come esso vada calcolato?

Cosa prevede la legge
Per dare risposta a questa domanda occorre partire dalla lettura della norma che, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli in caso di separazione tra i genitori, prevede che ciascuno dei genitori (salvo diversi accordi tra di loro) è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, quando necessario, la corresponsione di un assegno periodico che va determinato considerando:

– le esigenze attuali del figlio;
– il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

Il dovere di mantenimento gravante su entrambi i genitori e che – è bene ricordarlo – è indipendentemente dalla separazione, impone di far fronte a molteplici esigenze dei figli, che non sono soltanto l’obbligo alimentare, ma vanno estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli lo richieda, di una organizzazione domestica stabile, in grado di rispondere alle loro specifiche necessità di cura e di educazione.

L’accertamento dei redditi effettivi
Nell’ambito di un procedimento in tribunale dove manchi l’accordo sull’entità dell’assegno (e quindi sia stata intrapresa una causa vera e propria tra i genitori) sin da subito il giudice è tenuto ad una prima valutazione, se pur sommaria, degli elementi offerti dalle parti, con lo scopo di stabilire, in primo luogo, il pregresso tenore di vita della coppia e le loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito. Non può, infatti, certamente attendersi l’esito della causa per stabilire quanto un genitore debba versare all’altro affinché provveda ai bisogni dei figli. Quanto deciso, tuttavia, in questa prima fase non ha nulla di definitivo, ben potendo essere modificato in relazione alle prove emerse in seguito.

Si tratta di una valutazione che, spesso, pone la necessità che il giudice non si fermi solo alle dichiarazioni dei redditi presentate; ciò può accadere, nello specifico, quando esse contrastino con l’effettivo stile di vita delle parti per come dimostrato dalla parte interessata a ricevere l’assegno (si pensi al possesso in capo al coniuge di auto di lusso, viaggi costosi, ecc.). Sicché, quando le informazioni di tipo economico fornite dai genitori non sono sufficientemente documentate, il giudice può disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto in contestazione, anche se intestati a persone diverse (per un approfondimento leggi: “Come fare per: provare i guadagni in nero dell’ex”).

A riguardo, le recenti novità legislative hanno attribuito al giudice – nell’ambito di tutti i procedimenti di famiglia – la piena facoltà di ricavare informazioni sul patrimonio, il reddito e il tenore di vita dei coniugi e provvedere alla ricerca di beni con modalità telematiche, anche accedendo alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o inviando alla stessa richieste in tal senso.
Il magistrato, infatti, deve effettuare una ripartizione del reddito familiare al fine di ripristinare le condizioni economiche precedenti alla separazione, sulla base di un principio di “proporzionalità” con l’obiettivo di assicurare ai figli un tenore di vita il più possibile vicino a quello goduto quando la famiglia era unita.

Criteri generali di riferimento
Non esistono dunque dei criteri di calcolo dell’assegno espressamente indicati dalla legge, ma i giudici di solito applicano dei criteri di massima, tenendo conto di quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali prevalenti; allo scopo, essi tengono conto sia redditi percepiti da ciascuno dei due coniugi (incluse eventuali rendite finanziare), sia del valore locativo mensile di eventuali proprietà immobiliari, ivi compresa l’incidenza dell’assegnazione della casa coniugale e il numero dei figli a carico e conviventi.

Naturalmente tali criteri sono orientativi in quanto ogni magistrato ha un ampio margine di discrezionalità nel determinare la misura del mantenimento, il cui risultato va personalizzato e adattato alle specificità del caso concreto (come il fatto che, l’assegno sia destinato, oltre che al mantenimento dei figli, anche a quello del coniuge).
È possibile, ad esempio, che il giudice stabilisca un assegno di misura differenziata per ciascun figlio in ragione dell’età e delle specifiche esigenze (di solito secondo un criterio di proporzione inversa all’età).

I modelli di calcolo
Partendo, comunque, dai criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza maggioritaria, alcuni Tribunali hanno elaborato dei loro parametri di calcolo: ad esempio il Tribunale di Firenze, insieme alla Facoltà di Economia, ha elaborato un Modello per calcolare l’assegno di mantenimento (MoCAM), il Tribunale di Palermo, allo stesso scopo, ha elaborato un software pubblico (scaricabile dal sito http://www.giustiziasicilia.it) e il Tribunale di Monza, ha predisposto nel 2008 delle Tabelle (acquisite quale strumento di riferimento in numerosi fori) che riassumono le ipotesi più ricorrenti e le possibili risposte alle richieste di mantenimento formulate da parte di uno dei coniugi (sia per sé che per i figli).

Tali tabelle, in particolare, conducono ad un criterio di liquidazione “di massima” di un assegno pari ad un quarto del presunto reddito dell’obbligato (in ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge richiedente) ovvero pari ad un terzo (nella più rara ipotesi di non assegnazione) che, però, potrà essere rispettato, solo dopo un opportunamente soppesato la complessiva situazione patrimoniale evidenziata in giudizio (si pensi al caso in cui gravi ancora un mutuo sulla casa coniugale).

Ad esempio, se al genitore collocatario della prole e assegnatario della casa coniugale non venga riconosciuto alcun assegno di mantenimento, la liquidazione del contributo al mantenimento dei figli potrà prevedere, in una situazione di reddito medio (operaio/impiegato: € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità) e sempre che non vi siano particolari condizioni da valutare (si pensi a proprietà immobiliari, depositi o conti correnti di una certa entità), una quantificazione dell’assegno di questo tipo:
– in presenza di un solo figlio: circa il 25 per cento del reddito;
– in presenza di due figli: 40 per cento del reddito;
– in presenza di tre figli: assegno pari al 50 per cento del reddito.

Si tratta, in ogni caso, di esemplificazioni che, nelle dovute proporzioni, possono applicarsi anche a situazioni di redditi ben più alti. Infatti, per la quantificazione dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al patrimonio complessivo di entrambi, costituito, oltre che dai redditi di lavoro, da ogni altra forma di reddito o utilità (come ad esempio il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione societaria, altri proventi di qualsiasi natura).

Le spese straordinarie
Non va poi dimenticato che, oltre all’assegno periodico, normalmente, viene posto a carico del coniuge non collocatario (o non affidatario) dei figli anche l’obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che non possono essere previste forfettariamente nell’importo generale dell’assegno di mantenimento (ne abbiamo parlato in: “Mantenimento figli: spese straordinarie mai a forfait”). Tali spese, infatti, sono comunemente intese come gli esborsi legati a necessità degli figli occasionali o imprevedibili, non quantificabili in via preventiva, o perché legate a fatti sopravvenuti e non preventivabili, o perché estranee alle consuetudini di vita della prole, anche considerando livello sociale del nucleo familiare (per un approfondimento leggi: “Obbligo al mantenimento dei figli dopo la separazione: ripartizione di spese ordinarie e straordinarie)”.
Ciò non esclude che il Tribunale possa anche decidere di ripartire tali spese in diversa percentuale (ad es. 30 e 70%), quando risulti una sproporzione evidente tra i redditi dei genitori (leggi: “Spese straordinarie per i figli: non sempre sono dovute a metà”).

I diversi accordi dei genitori
Se questi sono gli orientamenti generali, non va dimenticato che la legge prevede comunque la possibilità che il giudice tenga conto di “diversi accordi liberamente raggiunti dalle parti”, ed in questo senso si aprono per i genitori molte strade.

Una di queste è rappresentata, solo per fare un esempio, dal fatto che l’obbligo di mantenimento dei figli può essere adempiuto anche attraverso un accordo che preveda, in sostituzione o in concorso con un assegno periodico, l’attribuzione ai figli della proprietà di beni mobili o immobili (ne abbiamo parlato in questo articolo: Mantenimento dei figli: può sostituirsi con la proprietà di beni). Soluzione questa, più facilmente ipotizzabile nel caso in cui l’altro genitore abbia una adeguata autosufficienza economica.

In ogni caso, la situazione maggiormente auspicabile è che i genitori riescano a trovare una soluzione condivisa che permetta loro di evitare il giudizio. Un grosso aiuto in questo caso potrà essere quello di intraprendere il procedimento di separazione affidandosi pratica collaborativa (meglio descritta in questo articolo: Diritto Collaborativo: una terza via per separazione e divorzio. Gli accordi in mano alla coppia).
La separazione, se la coppia è coniugata, potrà di seguito essere raggiunta, sulla base degli accordi così sottoscritti, col metodo consensuale ordinario o tramite il nuovo strumento della negoziazione assistita da avvocati (evitando, in tal caso, di rivolgersi al giudice); se invece si tratta di coppia di fatto, la regolamentazione relativa al mantenimento della prole dovrà necessariamente passare per il Tribunale, se pure con le modalità (più brevi) del procedimento consensuale.

Catapano Giuseppe: L’Italicum è legge: non più il suffragio universale

L’Italicum è legge. Dalle 18.20 del 4 maggio Anno Domini MMXV, con 334 voti a favore, 4 astenuti e 61 contrari, alla Camera.

Quella Camera che se ne avvarrà per i propri eletti. Perché il Senato lo si vorrebbe non elettivo, anche se questo sarà possibile solo e soltanto in virtù di una modifica costituzionale in assenza della quale i problemi potrebbero essere non pochi.

Tuttavia, un pezzetto alla volta. Per “non elettivo” si intende in realtà eletto non dai cittadini bensì dai consiglieri regionali, specchiati esempi di dedizione e moralità. Supereremo così quel bicameralismo perfetto figlio di fascistici timori che certo non aiutò ed aiuta alla speditezza del buon italico governo.

Epperò già la consulta sancì a proposito del Porcellum che non può esistere un sistema con due differenti legge elettorali per le due camere.

Certo, cambiando la costituzione per tempo… ma perché? Perché mai si dovrebbe apportare una modifica limitativa della potestà di voto democratico a ciascuno di noi? Perché mai l’elezione dell’Aula di Palazzo Madama non dovrebbe passare per le forche caudine del suffragio universale? Ve ne siete accorti che c’è questo in gioco?

Una piccola magia e voilà, il suffragio universale se n’è andato. Eppure qualche lotta c’era costato. C’era scappato pure qualche morto… Come niente.

Ma tornando alla modalità elettiva della Camera, l’Italicum prescrive che delle due sole preferenze possibili una dovrà andare a candidato di genere diverso dall’altro. A me, forse troppo kraussiano, pare la fase finale dell’imbarbarimento, quella che vede l’intelletto sostituito da un organo genitale. Roba da Ultimi giorni dell’umanità, da involuzione evoliana: dall’oro al ferro.

Proporrei allora, pur sapendomi per certo inascoltato, di sostituire al concetto di parità il concetto di eccellenza. Il primo è duale, implica una contrapposizione, ed implicandola la perpetua. Il secondo nulla ha a che vedere con l’identità di genere ma solo con l’identità personale. Sinceramente non ne conosco altre.

Un’altra cosa che mi scontenta di questa legge sono i 100 capilista bloccati. Eletti direttamente dalle segreterie dei partiti. E perché? Ma perché infastidisce tanto assegnare la scelta dei governanti agli elettori? E questo al Sud che significherà? Lo sappiamo tutti.

E poi il premio di maggioranza non più alla coalizione ma alla lista. Il partitone egemone che diventa sempre più egemone e la “balcanizzazione” dell’opposizione con una soglia di sbarramento di appena il 3 per cento.

E tutto questo per il premierato forte. Per una forma del quale, per quanto speciosa, il bicameralismo perfetto in Italia era nato.

Catapano Giuseppe informa: Pensioni rimborsi. Domande e risposte: ricalcoli, tasse, eredi, ricorsi

Per il recupero sugli assegni pensionistici tagliati dal blocco delle rivalutazioni non serve fare ricorso. La sentenza della Corte Costituzionale è subito efficace e cancella gli anni precedenti. Sono tante le domande cui i 5,5 milioni pensionati coinvolti (quelli intorno o sopra i 1500 euro lordi) vorrebbero dare una risposta: dal ricalcolo delle prestazioni alla tassazione da applicare.
L’effetto cascata impone il ricalcolo per il periodo 2012 2015
Gli arretrati che verranno riconosciuti ai pensionati titolari di assegni superiori a tre volte il minimo riguarderanno solo il 2012 e il 2013? L’Inps dovrà provvedere all’erogazione di importi differenziali di trattamento, in modo da ripristinare l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche. Tuttavia l’adeguamento o “riadeguamento” all’incremento del costo della vita dei trattamenti pensionistici illegittimamente compressi, e quindi la rideterminazione delle quote di pensione da corrispondere ai titolari delle pensioni interessate dal blocco poi dichiarato illegittimo riguarda non solo il 2012 e il 2013 ma anche gli anni successivi, stante l’effetto “a cascata” prodotto dallo stop biennale.
In passato gli importi sono stati restituiti in più anni
È vero che la restituzione potrebbe avvenire in tempi lunghi, anche nell’arco di più di un anno? Il riferimento più immediato a questo riguardo è costituito dal contributo di solidarietà introdotto dal decreto legge 98/2011 per il periodo agosto 2011-dicembre 2014 e poi bocciato dalla Corte costituzionale con la sentenza 116 di giugno 2013. A fronte di tale decisione, l’Inps comunicò a luglio, con il messaggio 11243/2013 che da tale mese o da agosto (in base alla gestione di riferimento) sarebbero stati adeguati gli importi della pensione e sarebbe stato restituito in un’unica soluzione quanto trattenuto nell’arco dello stesso 2013. Il rimborso del periodo agosto-dicembre 2011, invece, avvenne nel mese di febbraio 2014, dopo che la legge di stabilità 2014 aveva individuato le risorse necessarie. Infine, gli importi del prelievo di solidarietà relativi al 2012 sono stati restituiti nel mese di febbraio 2015. Dunque in quella occasione i pensionati hanno ricevuto il rimborso in tre tranche e con un posticipo fino a due anni.
Tassazione ordinaria o separata in base all’anno di riferimento.
Come saranno tassati gli arretrati derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale 70/2015? In base all’articolo 17, comma 1, lettera b della legge 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) gli emolumenti arretrati (anche se si tratta di pensioni) riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di sentenze sono soggetti all’imposta separata. Quindi si ritiene che gli eventuali arretrati che saranno corrisposti ai pensionati, per effetto del riconoscimento dell’adeguamento all’inflazione ora per allora, saranno assoggettati a tassazione separata. Infatti non è dipeso dalla volontà delle parti bensì da una sentenza. Ciò porterà un vantaggio fiscale in capo ai pensionati che percepiscono importi più elevati, poiché pagheranno l’aliquota media (in luogo dell’aliquota marginale) e non subiranno il prelievo a titolo di addizionale regionale e comunale. Invece le somme di competenza dello stesso anno in cui sono rimborsate saranno assoggettate alla tassazione ordinaria. Quindi, per esempio, se tutti gli importi dovessero essere restituiti quest’anno, quelli relativi al 2015 saranno assoggettati alla tassazione ordinaria e quelli del 2012-2014 alla tassazione separata. La stessa situazione in effetti si è verificata in occasione della restituzione del contributo di solidarietà per gli anni 2011-2013. Alla tranche del 2013 restituita quell’anno è stata applicata la tassazione ordinaria. Alle tranche relative al 2011 e al 2012, rimborsate rispettivamente nel 2011 e nel 2015 si è applicata la tassazione separata.
Gli eredi legittimi potranno riscuotere i ratei maturati
Se il pensionato avente diritto all’arretrato è deceduto, chi riscuoterà l’assegno? Al pari di quanto accade per i ratei di tredicesima non riscossi dal pensionato defunto, gli eredi legittimi potranno riscuotere i ratei maturati per effetto dell’adeguamento all’inflazione con obbligo di presentazione della dichiarazione di successione (circolare dell’agenzia delle Entrate 53/E del 18 febbraio 2008).
L’adeguamento all’inflazione può essere intero o per fasce.
In seguito alla sentenza della Corte costituzionale ho letto due diverse modalità di riconoscimento della perequazione: la prima orizzontale e la seconda verticale. Quali sono le differenze? Il meccanismo di perequazione vigente fino al 31 dicembre 2011 e che è stato applicato l’ultima volta con i ratei pensionistici ricalcolati al 1° gennaio 2011, prevedeva un adeguamento all’inflazione sulla base delle disposizioni della legge 388/2000 (articolo 69). In particolare la norma stabiliva un riconoscimento dell’inflazione nella misura del 100% per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo, 90% per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo e del 75% per le fasce di importo superiori. A titolo esemplificativo, il titolare di una pensione pari a sei volte il trattamento minimo si vedeva riconoscere una adeguamento pieno per l’importo fino a tre volte il trattamento minimo e via via a diminuire per le fasce di importo superiori.
La perequazione quindi avveniva con un sistema a scaglioni, in modo analogo a quanto viene praticato in ambito fiscale con l’Irpef. Tale meccanismo risultava più generoso rispetto a quello introdotto successivamente dalla riforma Monti-Fornero. Infatti nel biennio 2012-2013, l’adeguamento pieno è stato riconosciuto solo per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo mentre quelli di importo superiore hanno subito una cristallizzazione dell’importo. Nel 2014 e 2015, le leggi di stabilità hanno previsto un riconoscimento cosiddetto “verticale” cioè in funzione dell’importo pensionistico. La perequazione pertanto è stata praticata sull’intero valore nella misura prevista per il trattamento pensionistico complessivo. Sempre a titolo di esempio, a fronte di un’assegno superiore a sei volte il trattamento minimo, nel 2015 l’adeguamento all’inflazione è stato pari al 45%, per tutto il valore della pensione. Se l’assegno fosse stato compreso tra 4 e 5 volte il minimo, l’adeguamento sarebbe stato del 75%, sempre su tutto il valore.

Catapano Giuseppe informa: LA SENTENZA DELLA CONSULTA SULLE PENSIONI FOTOGRAFA UN QUADRO DESOLANTE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE

Archiviamo per il momento l’Italicum. Ormai è legge, anche se alla Camera è passato con meno voti della maggioranza di governo, con tutte le opposizioni sull’aventino e con il Pd lacerato per una cinquantina di voti contrari alla fiducia. Ma ci torneremo più in là, perché quella legge è come se fosse un tavolo senza una gamba: manca la riforma costituzionale del Senato. Che ha tempi lunghi e una difficoltà non banale: deve essere votata dal Senato stesso. Ed è proprio a Palazzo Madama che la gamba mancante dell’Italicum rischia di frantumarsi, e di far cadere il tavolo. Non va dimenticato, infatti, che al Senato l’Italicum fu votato coi voti decisivi di Forza Italia, ora persi dopo l’affondamento del patto del Nazareno. Non è un caso che Renzi alla Camera abbia messo la fiducia – scelta legittima sul piano formale ma politicamente scivolosa – per evitare un qualsiasi emendamento: se l’Italicum fosse tornato in Senato, sarebbe morto.

Ma c’è tempo, ora bisogna vedere che indicazione politica uscirà dalle elezioni regionali e comunali di fine maggio. Il timore è, come ha scritto bene Davide Giacalone, che prevalga il trasformismo di aggregazioni spurie – di cui quella della lista capeggiata da De Luca in Campania è un perfetto prototipo – buone per vincere nelle urne ma perniciose per l’effettiva governabilità. Che è stato il tratto distintivo di tutta la Seconda Repubblica a tutti i livelli amministrativi e di governo, a conferma che quella che stiamo vivendo non è affatto una transizione verso l’agognata Terza Repubblica.

Nel frattempo, in attesa che accada – purtroppo – quel che è perfettamente prevedibile, non rimane che prendere atto del grado di disfacimento subito dal nostro sistema istituzionale. Ci riferiamo alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco delle indicizzazioni delle pensioni del 2011. Quando il governo Monti si assunse la responsabilità di intervenire sulla incandescente materia previdenziale, dicemmo con chiarezza che era necessario, sia per ragioni di finanza pubblica (allora particolarmente stringenti) e sia per ragioni di salvaguardia delle pensioni future e di adeguamento del sistema previdenziale alla mutate condizioni di vita. E non mancammo di sottolineare il coraggio di quella scelta (peccato che fu sostanzialmente l’unica di quel governo…). Ma specificammo che mentre eravamo totalmente favorevoli all’aumento dell’età pensionabile, non altrettanto ci convinceva il blocco delle rivalutazioni, sia come strumento per far cassa, sia perché introduceva l’idea che pensioni da 3 mila euro fossero roba da ricchi, sia infine intervenire sul terreno dei diritti già acquisiti e in corso di fruizione apriva la porta a contenziosi. Tuttavia, giudichiamo la sentenza della Corte tardiva e fuori luogo. Quella fu, pur criticabile, una scelta politica, un atto di politica economica e di bilancio, cioè sfere che sono, e devono rimanere, prerogativa del governo e del parlamento. I diritti sociali sono per definizione condizionati dalle risorse pubbliche disponibile in un determinato momento storico, e il punto d’equilibrio tra diritti e risorse è una scelta politica che è mobile e muta nel tempo. Se poi le conseguenze di una sentenza come quella formulata dalla suprema Corte, quasi quattro anni dopo, sono una voragine di oltre 13 miliardi nel bilancio dello Stato, beh maggiore prudenza sarebbe stata opportuna. Tanto più che la decisione è avvenuta con il voto decisivo del presidente (l’obbligo di una maggioranza dei due terzi per decisioni del genere, no?).

Sarebbe bastato, come molte altre volte è successo, che la Consulta invitasse il legislatore a correggere la norma, precisando che, in mancanza e ove nuovamente investita della questione, avrebbe dichiarato l’illegittimità. Oppure la Consulta avrebbe potuto agire come quando ha dichiarato, con ragione, l’incostituzionalità della cosiddetta Robin Tax (Tremonti 2008), ma non ha imposto allo Stato la restituzione alle società energetiche del “maltolto” proprio in nome dell’articolo 81 della Costituzione, che fa riferimento alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al rispetto del patto di stabilità europeo.

Inoltre, è paradossale – per non dire di peggio – che tra organi istituzionali non viga la civile prassi di comunicazioni dirette, seppure informali. Perché delle due l’una: o il governo quando ha scritto il Def e mandato a Bruxelles i numeri del 2015 non sapeva nulla – strano, però, perché l’udienza in cui si è decisa l’incostituzionalità del blocco alla perequazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo è del 10 marzo, mentre il Def è di un mese dopo – e allora la Consulta si è presa una bella responsabilità, oppure era a conoscenza del fatto che di lì a poco sarebbe arrivata quella mazzata, e allora avrebbe dovuto prudenzialmente accantonare in bilancio le risorse necessarie (altro che tesoretto!). Il quadro che ne emerge è a dir poco desolante, anche perché è sempre più affollata la lista dei provvedimenti che finiscono sotto la mannaia della Corte. Da un lato, i governi continuano a fare norme attaccabili sotto il profilo costituzionale, o nella più beata ignoranza o nella consapevolezza che tanto passeranno anni e toccherà a qualcun altro beccarsi le conseguenze di provvedimenti volutamente sbagliati ma grazie ai quali si lucrano vantaggi politici immediati; dall’altro, la Consulta agisce con ritardo e in modo molto contradditorio. Questo, ahinoi, è lo stato del nostro Stato di diritto. E poi ci si stupisce se nella società italiana, sempre più sfiduciata, la parola d’ordine maggiormente gettonata è l’invocazione di una brutale semplificazione delle procedure istituzionali e democratiche identificata nel decisionismo dell’uomo solo al comando!