Catapano Giuseppe scrive: Imu, Tasi, Irpef in ritardo: il nuovo ravvedimento operoso

Il 16 giugno, ogni anno, è una data “fatale” per tutti i contribuenti: scadono infatti i pagamenti di molte imposte, come Imu, Tasi, Tari (ovvero le tre componenti della Iuc, imposta unica comunale), Irpef, Ires. Irap… Anche se alcune scadenze sono state posticipate al 6 luglio (tutti i versamenti derivanti da Unico e Irap 2015), quelle relative ai pagamenti delle imposte comunali restano, purtroppo invariate: inoltre, la proroga, anche se di 20 giorni, non risolve certamente i problemi di tutti coloro che hanno difficoltà nell’adempimento. Ecco che, allora, viene in aiuto di chi pagherà in ritardo l’istituto del ravvedimento operoso: si tratta, in pratica, della possibilità di pagare le tasse, comprese quelle locali, oltre i termini, versando sanzioni ridotte. Come si calcola il ravvedimento operoso per il ritardo La quantificazione delle sanzioni varia a seconda dei giorni di ritardo: – da 1 a 14 giorni oltre la scadenza, si applica il ravvedimento sprint, grazie a cui la sanzione per omesso versamento viene ridotta a 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo; conseguentemente, essendo la sanzione, per la maggior parte dei casi, pari al 30% dell’imposta dovuta, dunque essendo il minimo pari al suo decimo (3%), si dovrà pagare un tanto pari allo 0,2% per ogni giornata che va dal termine di legge al versamento effettivo: ad esempio, se Tizio adempie 5 giorni dopo la scadenza, verserà l’1% in più, rispetto all’importo originario, oltre agli interessi; – da 15 a 30 giorni dopo il termine, si applica il ravvedimento breve; grazie a quest’istituto, la sanzione corrisponde a 1/12 del 30% dell’ammontare dell’imposta, ovvero al 2,5%, innalzato al 3% (1/10 del minimo) per le violazioni commesse dopo il 31 gennaio 2011. Facciamo un esempio: Tizio e Caio devono pagare 100 Euro d’Irpef; Tizio effettua il versamento con 29 giorni di ritardo, Caio con soli 20 giorni; per entrambi la sanzione sarà di 3 Euro, cambierà solo l’importo degli interessi; – dal 31° giorno posteriore alla scadenza, entro i termini di presentazione della dichiarazione periodica successiva, oppure entro un anno, ove non prevista, si applica invece il ravvedimento lungo. La sanzione alla quale si è assoggettati, in questo caso, è pari a 1/8 del 30%, dunque al 3,75%: esemplificando, se Tizio e Caio devono versare l’Imu per un ammontare di 100 Euro, ma, mentre il primo versa l’imposta dopo 3 mesi e mezzo, il secondo la versa dopo 6 mesi, l’importo della sanzione sarà di 3,75 Euro per tutti e due; varierà soltanto la quantificazione degli interessi, anche in questo caso. Vi sono, però, delle modifiche recentemente apportate, nel caso in cui il ritardo non superi il 90° giorno, che andremo ora ad esporre. Il nuovo ravvedimento della Legge di Stabilità 2015. Grazie alla nuova normativa introdotta dal primo gennaio 2015, ci si può ravvedere senza limiti di tempo: le uniche cause ostative al ravvedimento operoso consisteranno solo nella notifica di un atto di liquidazione o di un avviso di accertamento; pertanto, si potrà usufruire dell’istituto anche con ispezioni e verifiche in corso. L’ammontare delle sanzioni, per ravvedimento sprint e breve, resta lo stesso, così come per il lungo, qualora si superi la scadenza di oltre 90 giorni. Per i versamenti che vanno dal 31° al 90° giorno, si applica invece una sanzione ridotta del 3,3%. Ottime notizie anche per i super ritardatari. Difatti: – per i versamenti da 1 a 2 anni oltre la scadenza, è ora applicabile una sanzione del 4,2%; – superati i 2 anni, la sanzione ammonta solamente al 5%. Calcolo degli interessi per ravvedimento operoso Come abbiamo accennato, per ravvedere i versamenti non basta la sanzione, ma è necessario anche il pagamento degli interessi legali. L’ammontare del tasso d’interesse legale varia ogni anno: nel 2014 era pari all’1%, e nel 2015 è sceso allo 0,50%.La formula per calcolare gli interessi, relativa a ogni annualità, è la seguente: importo da pagare, moltiplicato per il tasso d’interesse, diviso 365, per il numero dei giorni di ritardo. Ad esempio, se Tizio deve pagare 100 Euro d’Irpef, con 90 giorni di ritardo, il calcolo sarà: [(100x 0,50%):365]x90. Quindi verserà 12 centesimi d’interessi.

Catapano Giuseppe: Aggiornamento dell’elenco delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2014

Si comunica che, in esito alle pubblicazioni effettuate per alcuni Comuni in rettifica dei precedenti dati, è stato ripubblicato l’elenco riepilogativo delle aliquote e delle esenzioni dell’addizionale comunale all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2014, aggiornato al 5 giugno 2015.

L’aggiornamento riguarda, in particolare, i Comuni di Bedero Valcuvia (A728), Belgioioso (A741), Breno (B149), Canicattì (B602), Cissone (C738), Cormons (D014), Crucoli (D189), Drapia (D364), Fragagnano (D754), Gatteo (D935), Gavardo (D940), Ghiffa (E003), Magenta (E801), Magherno (E804), Mirabello Monferrato (F232), Monte Urano (F653), Orbassano (G087), Ostuni (G187), Pietrafitta (G615), Pietragalla (G616), Piglio (G659), Qualiano (H101), Roddino (H473), San Martino in Pensilis (H990), San Marcellino (H978), Sannicola (I059), San Pietro a Maida (I093), Somma Vesuviana (I820), Venasca (L729) e Villachiara (L923).

Si precisa che per il Comune di San Marcellino l’aggiornamento dei dati riguarda l’aumento dell’aliquota allo 0,8% in considerazione della dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente.

Per tutti gli altri Comuni, la rettifica dei dati ha ad oggetto l’inserimento della soglia di esenzione dall’imposta in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

L’elenco aggiornato è disponibile alla pagina

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpefcom/aliquote/elenco2014.htm.

L’Agenzia delle Entrate ha già avviato le necessarie attività di competenza volte a tenere conto degli aggiornamenti in questione. (Così, comunicato Mef del 9 giugno 2015)

Giuseppe Catapano: S’impenna l’Irpef delle regioni

Impennata delle addizionali regionali Irpef . Per il 2015, il Lazio ha ridotto le aliquote da tre a due, incrementando tuttavia di un punto l’aliquota più alta (da 2,33 a 3,33%). Il Piemonte ha mantenuto cinque aliquote, innalzando però la massima dal 2,33 al 3,33%, mentre l’Abruzzo è passato da tre (1,54, 1,66, 1,73%) a una sola, scegliendo quella massima dell’1,73% che è dunque valida per tutti gli scaglioni di reddito. Percorso simile per la provincia di Trento, che è passata da due aliquote (0,50 e 1,23%) a una sola, quella massima dell’1,23%. È quanto emerge da un’analisi dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale regionale all’Irpef che sono stati trasmessi dalle regioni entro il 30 aprile e già inseriti dal Dipartimento delle finanze nel sito http://www.finanze.it. Dalle informazioni elaborate in questi ultimi giorni si evince che sono nove le regioni che hanno deciso di adottare una sola aliquota: Sardegna, Trento, Bolzano, Valle d’Aosta, Veneto (1,23%), Abruzzo, Calabria, Sicilia (1,73%) e Campania (2,03%). Le altre 12 invece hanno preferito adottare aliquote differenziate. Di queste, nove, cioè Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, hanno stabilito cinque aliquote, in osservanza delle disposizioni dell’art. 6, comma 4, del dlgs 68/2011, fissandole in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, norma che trova applicazione dal 2015. Tre regioni, invece, hanno adottato un minor numero di aliquote: Basilicata tre, Friuli-Venezia Giulia e Lazio due.