L’agenzia delle entrate ricorre contro il rimborso IRAP proposto da una società di persone che asseriva di non possedere un’autonoma organizzazione in quanto preponderante era il lavoro personale. La sentenza della corte di cassazione è lapidaria: ove ci sia una società o un associazione anche di natura professionale essa è in re ipsa assoggettabile all’imposta regionale per le attività produttive. La conclusione a cui pervengono i giudici di ultima istanza è che ,se accolta la tesi del contribuente, allora verrebbe minata la nozione di impresa che, ai fini questa imposta, deve essere definita come lavoro individuale. Inoltre tale decisione derivava dall’esatta interpretazione dell’arresto della corte costituzionale numero 156. Secondo tale interpretazione il motivo per non essere assoggettati a tale imposta era il dover dimostrare di non possedere un autonoma organizzazione, e nel nostro caso il termine di evitare l’imposizione era stata evidenziata nell’assenza di collaboratori esterni e dipendenti. Evidentemente elemento non sufficiente per le forme societarie.
irap
Catapano Giuseppe: Confcommercio, i segnali sono chiari ma la ripresa è ancora fragile
“Ormai i segnali di una ripresa reale sono chiari. Il Paese sta uscendo gradualmente e lentamente dalla crisi ma è una ripresa ancora fragile, di cui molte famiglie e imprese non si sono ancora accorte”.
Lo ha affermato Confcommercio nell’Osservatorio mensile sulle imprese del terziario spiegando che il pil è in rialzo e dopo quasi tre anni torna a diminuire il numero dei fallimenti. Nel primo trimestre 2015 continua a crescere il numero degli occupati e si è superato lo spettro della deflazione.
Sull’ipotesi governativa di introduzione di un’unica imposta locale al posto di quelle attualmente esistenti, ha sottolineato Confcommercio, il 40,8% delle imprese del terziario preferisce l’accorpamento di Imu e Tasi. Il 33% ha indicato l’accorpamento di Imu, Tasi, Tosap e l’imposta di pubblicità, soprattutto imprese del turismo e dei servizi, di piccole dimensioni, il 26,2% preferisce l’accorpamento di Imu, Tasi e Tari, in prevalenza imprese del commercio e dei servizi, di medie e grandi dimensioni, del Nord Ovest.
Riguardo al bonus di 80 euro erogato ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 24 mila euro, la quasi totalità degli imprenditori del terziario, il 96,7%, non ritiene che sia una misura sufficiente per la riduzione della pressione fiscale. Rispetto alla riduzione del cuneo fiscale predisposto dal Governo escludendo il costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato dall’Irap per l’86,9% degli imprenditori del terziario ciò è insufficiente per il calo delle tasse sulle imprese.
Il 77,5% ritiene che questa misura non vada incontro alle esigenze delle piccole imprese senza dipendenti, mentre il 22,5% vorrebbe ulteriori interventi sull’Irap, escludendo anche il costo dei lavoratori a tempo determinato.
Catapano Giuseppe osserva: Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP e credito d’imposta per contribuenti senza dipendenti: le risposte ai quesiti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015
L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sulle significative modifiche alla disciplina dell’IRAP, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, infatti, l’Agenzia fa il punto sulle questioni interpretative derivanti dall’evoluzione del quadro normativo, sollevate anche dalle associazioni di categoria, in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle domande sul credito d’imposta previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e sui dubbi su public utilities e società che ricorrono a contratti di somministrazione. Di seguito ed in sintesi le novità sostanziali.
L’articolo 1 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina del tributo regionale (IRAP), di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
I commi da 20 a 24 dell’unico articolo 1 della Legge di Stabilita 2015 dispongono, rispettivamente:
1) l’inserimento nell’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997, del comma 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. 446/1997;
2) il riconoscimento – per i medesimi soggetti, che non impiegano lavoratori dipendenti – di un credito d’imposta stabilito in misura pari al dieci per cento dell’IRAP lorda. Per espressa previsione di legge, il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. I termini di decorrenza della previsione in esame sono analoghi a quelli previsti per la misura di cui al punto precedente;
3) l’abrogazione dell’articolo 2, commi 1 e 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che stabiliva la riduzione delle aliquote IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1, 1-bis), lettere a), b), c) e all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Gli effetti dell’abrogazione decorrono dall’entrata in vigore della norma, divenuta pertanto inefficace ab origine. Sono, tuttavia, salvaguardati i comportamenti di quanti hanno determinato l’acconto relativo al periodo d’imposta 2014 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69;
4) la modifica dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del D.Lgs. 446/1997 tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi. Ciò in quanto la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato riduce l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione e con essa la quota di IRAP ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi (cfr., sul punto, circolare 3 aprile 2013, n. 8/E (in “Finanza & Fisco” n. 7/2013, pag. 462).
Con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, infatti, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle questioni interpretative sollevate dalle associazioni di categoria in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle domande sul credito d’imposta previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e scioglie i dubbi su public utilities e società che ricorrono a contratti di somministrazione.
Si alle deduzioni Irap per le public utilities, no ai contratti a termine – Le public utilities, escluse per legge dalle deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare, ai fini Irap, della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato. Sono, invece, esclusi dal beneficio i contratti a termine, stante la ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato.
Disco verde per i contratti di somministrazione lavoro – Le imprese possono dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile Irap anche in caso di personale somministrato. Questo però è possibile solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).
Il credito d’imposta vale solo per chi non ha dipendenti – Il credito di imposta (pari al 10% dell’Irap lorda indicata in dichiarazione) viene riconosciuto solo nel caso in cui l’impresa o il professionista non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta. Non accedono al beneficio, pertanto, i soggetti che hanno avuto per un periodo di tempo limitato nel corso dell’anno lavoratori alle proprie dipendenze.
Tfr e fondi dentro il calcolo per la deducibilità – Le quote di Tfr maturate a partire dall’esercizio 2015 rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto dello stanziamento in bilancio. Anche i fondi accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo. Nel caso in cui tali fondi abbiano generato, in passato, Irap deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario recuperare l’imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell’art. 88 del TUIR.