Catapano Giuseppe scrive: Conto cointestato fra coniugi: quali regole in caso di separazione?

La Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi proprio lo scorso anno con una sentenza relativa ad un caso nel quale le parti in lite, cointestatarie di alcuni rapporti bancari, erano due coniugi in regime di separazione dei beni e le somme che confluivano in detti rapporti erano frutto unicamente del lavoro del marito. In detta pronuncia la Corte ha chiarito che, se da un lato è vero che quando un conto è cointestato vige una presunzione di contitolarità fra i suoi cointestatari, dall’altro lato però, tale presunzione non è assoluta: nel senso che l’interessato (colui, cioè, che rivendica la titolarità delle somme) può sempre dimostrare il contrario (cosiddetta “inversione dell’onere della prova”).

La cointestazione, infatti, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, ma tale presunzione non è assoluta, ben potendo essere superata attraverso presunzioni semplici da parte del soggetto che sostenga di essere l’unico titolare delle somme presenti sul conto.
Tali presunzioni sono considerate sufficienti a fornire la necessaria prova della “non contitolarità” purché gravi, precise e concordanti. Si pensi, alle circostanze (facilmente dimostrabili) che le somme depositate sul conto provengono da un conto intestato solo ad uno dei due cointestatari o che sono il prezzo della vendita di beni personali. Anche ordini di accreditamento (come quelli della pensione o dello stipendio) o anche gli assegni emessi a favore di uno solo dei cointestatari e successivamente versati sul conto cointestato costituiscono elementi in grado di provare la titolarità esclusiva.

La suddetta pronuncia ha, inoltre, chiarito che il fatto che uno dei coniugi cointesti all’altro il conto non implica anche la volontà di donargli le somme depositate. In altre parole, l’intenzione di effettuare una donazione indiretta al coniuge, cointestandogli il conto (cosiddetto animus donandi) non può essere presunta dalla semplice contestazione del conto. Quando, infatti, la provvista è costituita solo da redditi di lavoro di uno dei due coniugi, la doppia firma viene concessa solo per consentire all’altro di partecipare alla gestione del risparmio e di effettuare le operazioni allo sportello della banca, ma non anche con l’intenzione di donargli la metà dei risparmi. Tra l’altro, il giudice dovrebbe individuare tale spirito di liberalità in ragione di ogni singolo versamento, in quanto la legge non ammette la donazione di beni futuri.

Pertanto, non essendoci una presunzione a riguardo, occorre che colui ne ha interesse (in tal caso Sua moglie) fornisca in giudizio la prova dello spirito di liberalità del coniuge che da solo ha alimentato la provvista. Prova, di certo, assai più difficoltosa della prima.

È chiaro, tuttavia, che pur in presenza di questa giurisprudenza a Lei favorevole, atteso che comunque per legge si presume vi sia una contitolarità tra i cointestatari di un conto, sarebbe necessario comunque (ove Sua moglie insista nella richiesta) dimostrare la provenienza esclusiva delle somme dai suoi proventi in un giudizio, affrontandone l’alea, i costi e la durata.
Tale situazione si pone in netto contrasto con la volontà da Lei espressa di addivenire ad una separazione consensuale.