Può chiedere il risarcimento chi ha subito un danno per internet

Chi ha subìto un danno alla persona via internet (per esempio una diffamazione) può rivolgersi direttamente ai giudici del proprio Stato di residenza per chiedere la soddisfazione integrale del danno. In alternativa può chiamare in causa, ma solo pro quota, i giudici di ciascuno degli Stati dell’Unione europea nei quali sono stati diffusi i contenuti contestati. Lo chiarisce la Corte di giustizia europea nelle sentenze a proposito delle cause C.509/09 e C-161/10 mettendo a punto quanto aveva già in precedenza stabilito per il solo caso della diffamazione su organi di stampa.
Diversi i profili delle due controversie approdate alla Corte. Nella prima è in questione il diritto di una società austriaca, la eDate Advertising, che gestisce un portale internet accessibile all’indirizzo http://www.rainbow.at, a pubblicare le notizie relative alla vicenda giudiziaria di due cittadini tedeschi condannati per un gravissimo reato.
Nel secondo caso si tratta invece di un classico gossip: un testo redatto in inglese e intitolato <Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez> è apparso sul sito internet del quotidiano britannico Sunday Mirror, insieme a dettagli relativi all’incontro tra la cantante australiana e l’attore francese. Quest’ultimo e suo padre, Robert Martinez, lamentano violazioni della loro vita privata e del diritto all’immagine di Olivier Martinez e, in Francia, hanno agito in giudizio contro la società britannica Mgn, editrice del Sunday Mirror.
La Corte, nell’affrontare la problematica, ha innanzitutto precisato che la pubblicazione di contenuti su internet si distingue dalla diffusione, circoscritta territorialmente , di un testo a stampa: contenuti online possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di persone, ovunque nel mondo. Pertanto la diffusione universale, da una parte, può aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità e, dall’altra, rende estremamente difficile individuare i luoghi di concretizzazione del danno che può derivare da queste violazioni.
A differenza poi di quanto avviene a mezzo stampa, dove è stata affermata la competenza in linea di massima dello Stato del luogo dove ha sede l’editore, i giudici europei ritengono che l’impatto sui diritti alla personalità (come quello alla reputazione) di un’informazione messa in rete può essere meglio valutato dal giudice del luogo dove la vittima ha il proprio centro di interessi. Località che coincide di regola con quella della residenza abituale della persona fisica o con quello della sede statutaria per le persone giuridiche. Nei confronti di questo giudice è possibile la richiesta di risarcimento integrale.
Resta poi sempre possibile chiedere l’intervento, per un indennizzo integrale, dell’autorità giudiziaria dello Stato dove ha sede il soggetto che ha diffuso i contenuti contestati, come pure agire, ma solo per una parte del danno, in ognuno degli Stati dell’Unione nei quali è stato veicolato il messaggio dannoso.
Infine, nell’interpretare la direttiva sul commercio elettronico, la Corte ha stabilito che il prestatore di un servizio del commercio elettronico non può essere soggetto nello Stato membro ospitante a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.

Catapano Giuseppe: Vendite giudiziare su internet

Le vendite giudiziarie trovano il portale internet. Il decreto legge con misure urgenti in materia di giustizia e di fallimento, all’esame del consiglio dei ministri di ieri, svecchia le esecuzioni, ricorrendo alla rete. Il provvedimento estende, poi, le regole del processo civile telematico, assoggettando a deposito con la posta elettronica certificata anche gli atti introduttivi (oggi esclusi).
Il decreto legge, stando al testo reso noto (si veda ItaliaOggi di ieri), vara il portale delle vendite pubbliche. Nelle riunione di ieri si è deciso che tutti i decreti legislativi sulla riforma Fiscale slitteranno a venerdì prossimo. Sul tavolo del Cdm sono rimasti dunque il decreto legge sulle procedure concorsuali in materia fallimentare e due decreti legislativi (di attuazione di una direttiva relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e sulla disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne) oltre ad alcune leggi regionali. Nell’odg del Cdm erano previsti, per l’esame preliminare, cinque decreti attuativi della delega Fiscale (stima e monitoraggio dell`evasione Fiscale; revisione del sistema sanzionatorio; interpello e contenzioso; riscossione; riorganizzazione delle Agenzie fiscali).L’obiettivo delle misure approvate dal decreto legge sulla giustizia, è garantire la massima informazione sulle procedure esecutive ed aumentare la trasparenza delle vendite giudiziarie. Il portale unificato, consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie, nell’ambito di un’unica area Web gestita dal Ministero della giustizia, superando l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

Catapano Giuseppe scrive: Normativa sui cookie: chiarimenti del Garante Privacy e prime multe

Il 2 giugno è scaduto il termine entro il quale i siti internet avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa in materia di cookie, con particolare riferimento all’informativa per gli utenti . Il Garante della privacy, considerata la delicatezza della materia, è intervenuto con una recente nota per fornire alcuni chiarimenti sugli obblighi dei siti e sulla necessità di tutelare la privacy degli utenti, il cui consenso preventivo è essenziale ai fini dell’uso lecito dei cosiddetti cookie di profilazione (cioè quelli che tracciano le scelte di navigazione dell’utente). Innanzitutto viene specificato che la normativa in materia di cookie si applica a tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando quindi per il trattamento strumenti situati sul territorio dello Stato. I siti che non consentono l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio dell’utente o l’accesso a informazioni già archiviate, e che quindi non utilizzano cookie, non sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa. Per l’uso di cookie esclusivamente tecnici (necessari cioè per far funzionare il sito) è richiesto il solo rilascio dell’informativa con le modalità ritenute più idonee (ad es. inserendo il riferimento nella privacy policy del sito) senza necessità di realizzare un apposito banner. I cookie analitici (cioè quelli necessari per monitorare l’uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso) possono essere assimilati ai cookie tecnici se vengono realizzati e utilizzati direttamente dal sito senza l’intervento di soggetti terzi. Se però i cookie analitici sono realizzati e messi a disposizione da terze parti, è necessario che queste ultime utilizzino strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie (per esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP). L’impiego di tali cookie deve, inoltre, essere subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze parti, nei quali si faccia espressamente richiamo all’impegno della terza parte ad utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con altre informazioni di cui esse dispongano. Molti siti hanno evidenziato la difficoltà di apportare le modifiche necessarie in materia di cookie alle proprie piattaforme che già contengono al loro interno strumenti, spesso pre-configurati, per la gestione dei cookie. Consapevole di tali difficoltà, il Garante ha indicato ai siti il termine di un anno per adeguarsi compiutamente alla normativa. In caso di cookie di profilazione provenienti da domini “terze parti”, sono necessari due elementi: a) il banner che genera l’evento idoneo a rendere il consenso documentabile (a carico del sito principale) b) i link aggiornati ai siti gestiti dalle terze parti in cui l’utente potrà effettuare le proprie scelte in merito alle categorie e ai soggetti da cui ricevere cookie di profilazione. Il Garante chiarisce inoltre che se sul sito i banner pubblicitari o i collegamenti con i social network sono semplici link a siti terze parti che non installano cookie di profilazione, non c’è bisogno di informativa e consenso. Nell’informativa estesa il consenso all’uso di cookie di profilazione potrà essere richiesto per categorie (es. viaggi, sport). Il provvedimento del Garante prevede che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine) comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookie. Il Garante fa presente che a tal fine sono ammesse soluzioni per l’acquisizione del consenso basate su “scroll“, ovvero sulla prosecuzione della navigazione all’interno della medesima pagina web. È però necessario che tali soluzioni, particolarmente rilevanti nel caso di dispositivi mobili, siano chiaramente indicate nell’informativa e siano in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del gestore del sito (prima parte), che possa essere qualificato come azione positiva dell’utente. Se un dominio gestisce più siti web, è sufficiente effettuare una sola notifica al Garante per l’utilizzo dei cookie.