Giuseppe Catapano informa: ILLEGITTIMA LA NOTA DI CREDITO SU OPERAZIONI INESISTENTI

In tema di Iva, la speciale procedura di variazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 – che consente al cedente di portare in detrazione l‘Iva in ogni caso in cui “un’operazione per la quale sia stata emessa fattura… viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile” – presuppone necessariamente, come si desume univocamente dalla funzione perseguita dalla norma, che l’operazione da rettificare sia una operazione vera e reale, e non già inesistente. Ciò discende arche dal disposto del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, il quale nel prevedere che, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura, da un lato incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d’imposta e, dall’altro, incide indirettamente, in combinato disposto con lo stesso D.P.R., art. 19, comma 1, e art. 26, comma 3, anche sul destinatario della fattura medesima: questi, infatti, non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta in totale carenza del suo presupposto. Inoltre, dal tenore della norma si evince che le ragioni per cui si determina il venire meno di una operazione possono essere molteplici (tanto che l’elenco appare solo indicativo) e ciò che assume rilevo non è tanto la modalità con cui si manifesta la causa di variazione dell’imponibile Iva, quanto piuttosto che della vacazione e della causa si effettui la registrazione ai sensi del D.P.R. n. 633 de 1972, artt. 23, 24 e 25. Ne consegue che non è legittimo l’utilizzo della procedura di cui all’art. 26, se le operazioni fatturate non si sono effettivamente realizzate.