Giuseppe Catapano scrive: Esecuzioni immobiliari sprint

Esecuzioni immobiliari con il turbo. Termini dimezzati per gli adempimenti preparatori e chiusura della procedura a tappe forzate sono gli strumenti messi in campo dal decreto legge sulla giustizia, approvato dal governo il 23 giugno 2015.

Deposito documentazione. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (art. 567 cpc). La produzione documentale serve a individuare il bene e alle operazioni di stima del valore dello stesso ad opera di un esperto nominato dal giudice. Nella versione precedente l’incombenza doveva essere eseguita entro 120 giorni dal deposito del ricorso. Il decreto legge in commento accorcia il termine a 60 giorni. Sempre l’art. 567 cpc prevede la possibilità di proroga del termine per il deposito dei documenti. Nella versione attuale questo termine può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori 120 giorni; termine che il decreto legge in esame riduce a 60 giorni. Secondo l’art. 567 attuale il giudice assegna al creditore un termine di 120 giorni, quando lo stesso magistrato ritiene che la documentazione depositata debba essere completata: anche qui scatta il dimezzamento a 60 giorni. L’adempimento in questione è particolarmente importante in quanto se la documentazione non è depositata nel termine assegnato, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento.