Guidare con solo il foglio rosa e senza avere accanto una persona munita di patente dal almeno 10 anni non costituisce reato. A chiarirlo è stata la Cassazione con una sentenza di ieri . Per il responsabile, però, scatta una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada pari a una somma da euro 419 a euro 1.682, oltre al fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Non solo. La legge impone che le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati . Diversamente scatta una sanzione da 84 a 335 euro. Illecito amministrativo, dunque, e non reato. La Cassazione afferma che, in caso di possesso del foglio rosa e mancata presenza di un accompagnatore con patente di guida da almeno 10 anni, il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 febbraio – 2 marzo 2015, n. 9195 Presidente Sirena – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. S.G., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 13.02.2014, con la quale è stata affermata la penale responsabilità dei prevenuto in ordine al reato dì cui all’art. 116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di € 3.000,00 di ammenda. II ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità penale; rileva il verbalizzante, sentito in giudizio, ebbe a riferire che Steven, al momento del controllo, era in possesso del c.d. foglio rosa; e che non era però accompagnato da altro soggetto titolare di patente di guida da almeno dieci anni. A sostegno degli assunti, l’esponente allega al ricorso la patente di guida che ha conseguito in data 7.02.2009. Ciò premesso, il ricorrente osserva che il Tribunale, pur avendo dato atto delle circostanze sopra riferite, ha omesso di riqualificare il fatto nell’ambito della violazione amministrativa di cui all’art. 122 comma 8, cod. strada. Con il secondo motivo la parte si duole della entità della pena e della mancata concessione della sospensione condizionale. Considerato in diritto 1. II ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono. Osserva il Collegio che ad oggi risulta intervenuta la causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque in data 12.04.2014, tenuto conto delle intervenute sospensioni. Ciò posto, occorre peraltro rilevare che nel caso ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle errate valutazioni rese dal giudice procedente, in ordine all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente. Ed invero, il giudicante riferisce espressamente che l’imputato era in possesso del foglio rosa al momento del controllo; e che, peraltro, non si trovava accompagnato da un istruttore o altro soggetto in possesso del titolo abilitato da almeno dieci anni. Risulta, allora, evidente che, sulla base degli stessi elementi posti a fondamento della sentenza impugnata, il fatto per cui si procede non è previsto dalla legge come reato. Come correttamente osservato dalla difesa nel primo motivo di doglianza, infatti, la guida del veicolo, da parte di soggetto autorizzato all’esercitazione, non accompagnato da persona provvista di patente di guida da almeno dieci anni, come nel caso di specie, integra la violazione amministrativa di cui all’art. 122, comma 8, cod. strada. 2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Resta assorbito ogni altro profilo di censura. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
il fatto
Catapano Giuseppe scrive: Affitto: dopo lo sfratto anche il risarcimento dei danni
Non perché il locatore ha preferito chiedere immediatamente la risoluzione anticipata del contratto di affitto, nei confronti dell’inquilino che non paga i canoni, non può poi chiedergli anche il risarcimento dei danni subiti dal suo inadempimento. Le due domande, infatti, non sono tra loro incompatibili e possono coesistere. A chiarirlo è stata una recente sentenza della Cassazione. Fermo restando che l’ammontare del danno concreto, patito dal padrone di casa, non ha criteri prefissati dalla legge, ma va determinato dal giudice caso per caso, resta comunque il fatto che il moroso non solo è tenuto ad adempiere allo sfratto esecutivo, e quindi ad abbandonare casa, ma anche a: – pagare i canoni arretrati; – risarcire il danno al locatore per aver perso altre opportunità più vantaggiose (mancato guadagno). Tale pregiudizio si può individuare nell’incremento patrimoniale netto che il padrone di casa avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che non ha potuto conseguire per la inadempienza del conduttore. Si tratta di un danno potenziale e futuro, la cui concreta risarcibilità presuppone sempre l’effettività della lesione dell’interesse del creditore all’esecuzione del contratto. È infatti vero che, con il rilascio dell’immobile, il locatore recupera la disponibilità materiale dell’appartamento e la possibilità di goderne, direttamente o dandolo nuovamente in affitto ad altri. Ma questo non vuol dire che, comunque, egli non abbia subìto un danno dal comportamento inadempiente dell’inquilino: danno che è identificabile nel mancato rispetto degli impegni contrattuali. Ne consegue, si legge in sentenza, che “il locatore che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto di locazione. L’ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto”.