Giuseppe Catapano comunica: Contratti con controparti estere: ciò che l’imprenditore deve sapere

Dobbiamo preliminarmente avvertire quanto possa essere pericoloso, quando si opera con l’estero, basarsi esclusivamente sulla propria capacità e fantasia imprenditoriale e non tenere in debito conto, quando poi dobbiamo procedere alla stipula del contratto, le regole di natura giuridica che dovranno disciplinare il contratto stesso.   Il presente intervento, e quelli che poi seguiranno, si propongono proprio di affrontare tale problematica, ovviamente in una ottica generale e con taglio di natura estremamente pratica, al fine di avviare i lettori ad una prima conoscenza di base sui meccanismi che regolano i contratti internazionali.   Un imprenditore sa bene che quando opera con l’estero i rischi possono essere maggiori rispetto a quando si intraprendono affari all’interno e deve quindi evitare il più possibile di incorrere in “infortuni commerciali” che, talvolta, possono mettere in seria difficoltà, la propria azienda.   Detto questo, diamo senz’altro per scontato che un contratto internazionale, sia pure tecnicamente perfetto, non costituisce di per se stesso una garanzia invulnerabile per il buon fine della transazione commerciale.   Potrà comunque esserci riconosciuto che un contratto internazionale correttamente impostato può prevenire o quanto meno ridurre l’insorgere di eventuali controversie, mentre una equivoca o non chiara formulazione delle clausole contrattuali può invece favorire, anche pretestuosamente, contestazioni o inadempienze che fanno perdere alle aziende molto tempo e spesso anche molto denaro.   Possiamo a tal proposito fare l’esempio del licenziatario che, avendo ricevuto dal licenziante la documentazione ed il know- how pattuiti in contratto, tenta poi di sottrarsi al pagamento delle royalties.   Altro può essere il caso in cui in un contratto di agenzia, pur essendosi pattuito che in caso di cessazione dello stesso non sarebbe spettata alcuna indennità di fine rapporto, l’azienda preponente si senta poi richiedere dall’agente, senza averlo previsto, il pagamento, a volte di una forte somma, proprio a tale titolo.   Un’altra eventualità abbastanza comune è quella in cui il compratore estero, pur avendo ordinato un certo prodotto, non ha più interesse a ritirarlo e accampa una serie di eccezioni o contestazioni.   In questo caso se le clausole contrattuali sono state stilate in modo tale da rendere assai ristretto lo spazio per imbastire manovre pretestuose e se è stato pattuito in modo chiaro secondo quali modalità devono essere risolte le eventuali vertenze (ad esempio con il ricorso all’arbitrato ) è assai probabile che la semplice minaccia di una azione legale possa indurre la controparte estera a non persistere nel suo tentativo di sottrarsi ai propri obblighi e possa comunque essere trovata una soluzione.   È al riguardo preliminarmente da avvertire che una qualsiasi transazione con controparte estera dovrebbe sempre trovare una regolamentazione scritta mediante la predisposizione di apposito contratto.   È pur vero che, sotto il profilo strettamente giuridico, in talune situazioni un contratto può validamente formarsi anche mediante un semplice accordo verbale.   Tuttavia bisogna tener presente che l’esistenza di un accordo scritto assume fondamentale importanza nell’eventualità che fra le parti insorga una controversia, in quanto tale documento costituisce il principale elemento in base al quale verrà emessa la decisione finale.   Difatti potrà presentare una certa difficoltà per la parte interessata provare per testi o comunque documentare eventuali accordi avvenuti per telefono o in occasione di incontri, oppure intese modificative o integrative del contratto stesso che non trovino riscontro in un patto scritto. Peraltro la prova per testi di un contratto soffre, in linea generale ,nell’ordinamento italiano, di alcune limitazioni ed è in pratica rimessa alla discrezionale valutazione del giudice.   In ogni caso, a prescindere dal contenuto negoziale del contratto, che ovviamente dovrà essere attentamente vagliato per conseguire le condizioni più favorevoli per la nostra azienda, le scelte di base che l’operatore deve effettuare sono le seguenti:   – quale legge applicare al contratto;   – a quale giudice affidare la decisione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, anche in relazione all’eventuale necessità del riconoscimento della sentenza nel Paese della controparte.   – l’eventuale ricorso all’arbitrato internazionale nella ipotesi in cui particolari situazioni      rendano opportuno o necessario l’utilizzo di tale particolare strumento per la risoluzione delle controversie.

Giuseppe Catapano: Il medico deve sempre accertarsi che la clinica sia idonea

Prima di operare un paziente in una clinica, il medico deve sempre accertarsi dell’idoneità di quest’ultima per l’intervento richiesto: diversamente, ne è personalmente responsabile, anche se non ha alcun rapporto di subordinazione o di collaborazione con la clinica stessa.

A dirlo è la Cassazione con una recente sentenza.

Esiste, infatti un collegamento tra i due contratti:

– quello tra medico e paziente da un lato (comportante l’obbligo di espletamento dell’attività professionale in modo abile e diligente);

– e quello tra paziente e casa di cura dall’altro (comportante la prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi a oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche).

Nell’ambito del primo contratto, quello tra paziente e medico, è compito di quest’ultimo accertarsi preventivamente che la casa di cura dove si appresta a operare il malato sia idonea, sotto ogni profilo, a offrire ogni garanzia per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività.

Dall’altro lato, la casa di cura deve vigilare che chi si avvale della sua organizzazione, e quindi il medico anche esterno (non legato ad essa da alcun vincolo di stabile collaborazione lavorativa) sia abilitato all’esercizio della professione medica, in generale, e, in particolare, al compimento della specifica prestazione richiesta nel caso concreto.

Catapano Giuseppe osserva: Le ditte individuali possono subappaltare?

La materia dei subappalti è ardua e scivolosa, soprattutto in Italia dove se ne fa larghissimo uso, spesso ignorando regole e limiti. Cerchiamo allora di elencare i principali obblighi per l’imprenditore.

Iniziamo con il dire che, in caso di appalto privato (cioè commissionato da un soggetto privato) il subappalto deve essere espressamente autorizzato dal committente [1].Questa regola vale qualunque sia la natura del soggetto appaltatore (sia, cioè, che l’appaltatore sia un artigiano o una ditta individuale o una società).

Nel caso, invece, di appalto pubblico (cioè commissionato da un soggetto di natura pubblica quale una pubblica amministrazione o soggetti assimilati come gli enti pubblici), il subappalto è possibile solo se, in sede di presentazione dell’offerta, l’imprenditore (qualunque sia la sua natura, e dunque anche nel caso di ditta individuale) abbia dichiarato di volersi avvalere della facoltà di subappaltare.

Sempre nel caso di appalti pubblici, per poter subappaltare è necessario (oltre, appunto alla predetta dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di subappaltare):

– depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, insieme alla certificazione che attesti che il soggetto subappaltatore possiede i requisiti prescritti dal Codice appalti;

– depositare anche la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di onorabilità compresi quelli antimafia.

È in ogni caso necessario, in materia di appalti pubblici, che le opere subappaltate non superino, come valore, il 30% dell’importo contrattuale convenuto.

In generale, poi, ogni singola prestazione oggetto del contratto di appalto non può essere subappaltata a più di un soggetto subappaltatore che, poi, dovrà praticare gli stessi prezzi di cui al contratto o all’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.

Infine, nell’ipotesi in cui sul cantiere si trovino soggetti subappaltatori non autorizzati in relazione ad un appalto concesso a ditte individuali, si ritiene che tale rapporto integri un contratto in frode alla legge e la stazione appaltante potrà intervenire annullando, in autotutela, l’aggiudicazione o assegnazione dell’appalto.

Giuseppe Catapano informa: Decreto ingiuntivo della banca: quale prova per recuperare il credito verso il cliente?

La Cassazione, negli ultimi anni, ha emesso diverse sentenze in cui ha precisato che se la banca intende agire, con il decreto ingiuntivo, nei confronti del cliente moroso per recuperare da questi le somme di denaro deve essere in grado – nel caso in cui il debitore proponga opposizione al decreto ingiuntivo (entro i 40 giorni dalla sua notifica) – di produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto fino alla data del decreto ingiuntivo, nonché il contratto di conto corrente da cui questo rapporto è sorto. Ciò al fine di consentire al giudice di ricostruire tutto il rapporto, verificare gli importi addebitati al correntista, le commissioni e gli interessi passivi, e così verificare se le condizioni applicate sono quelle pattuite e se sono legittime. In altre parole, solo gli estratti conto contendono al tribunale di accertare se il saldo di cui si chiede il pagamento è realmente dovuto o meno.

Se la banca produce in giudizio tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, mancando la prova del credito il giudice potrà revocare il decreto ingiuntivo.

Come spiega l’esperta, in base ai principi che regolano l’onere della prova, ribaditi da recenti pronuncie della Corte di Cassazione, la banca che chiede il pagamento del saldo debitore del conto corrente, deve dimostrare l’esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il contratto di conto corrente da cui questo è sorto, nonché delle scritture contabili di riferimento. Vale a dire degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto, dall’apertura all’estinzione del conto perché solo esaminando tutti gli estratti conto si può verificare se il saldo finale è corretto.

Si precisa in una sentenza della Suprema Corte che nei rapporti bancari in conto corrente la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto, né l’istituto di credito può sottrarsi dall’assolvimento di questo onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili per oltre 10 anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. In altre parole, anche se è decorso un decennio, la banca che non produca gli estratti conto perde la causa e, con essa, anche il diritto a ottenere il pagamento del decreto ingiuntivo.

Ecco le stesse parole della Cassazione. L’accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo, che la banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio.

Ed ancora, in passato , si è detto che l’istituto di credito che rivendichi la sussistenza e legittimità del proprio credito pecuniario nella misura pretesa in sede monitoria ha l’onere, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di fornire la prova della fondatezza di siffatta pretesa, attraverso la produzione in giudizio degli estratti conto relativi all’intero rapporto di conto corrente oggetto di contestazione, non essendo sufficienti gli estratti certificati  riportanti solo i saldi finali.

Catapano Giuseppe scrive: Omesso versamento delle ritenute: il pagamento estingue il reato?

L’esercizio di attività commerciali o d’impresa è diventato sempre più difficile in questi ultimi anni: tanti i carichi economici da sostenere, a fronte di entrate fin troppo esigue. Tant’è che, spesso, si preferisce provvedere alle necessità più urgenti (quali il pagamento dei fornitori, le retribuzioni dei dipendenti, ecc.), rinviando a un secondo momento l’adempimento di quelle meno immediate, quali gli obblighi contributivi.

Tuttavia tale omissione non sfugge all’occhio attento del legislatore che impone al datore di lavoro l’obbligo di versare all’INPS le ritenute operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono, pena la configurazione del reato di omesso versamento delle ritenute .

Brevemente è opportuno ricordare che la figura in esame integra quello che i giuristi chiamano “un illecito omissivo istantaneo” cioè un delitto che si consuma nel momento in cui scade il termine utile previsto dalla legge per effettuare il pagamento.

Secondo la giurisprudenza costante, l’obbligo previdenziale presuppone l’effettivo pagamento della retribuzione: di conseguenza, il datore di lavoro non andrà incontro a responsabilità penale qualora, non avendo la disponibilità economica per pagare gli stipendi dei propri dipendenti, ometta di versare le relative ritenute .

L’omesso versamento entro i termini stabiliti dal legislatore, benché integri il reato sin dalla scadenza del termine prestabilito, non fa sorgere immediatamente la responsabilità penale.
La legge fornisce, infatti, una via di salvezza prevedendo che “il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

In concreto, l’ente previdenziale, una volta accertato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, trasmette al contribuente un avviso nel quale comunica l’omissione, i periodi contributivi interessati e lo informa della possibilità di regolarizzare il debito entro tre mesi dalla ricezione dell’accertamento.

La previsione ora citata integra una causa di non punibilità, cioè un’ipotesi in cui, pur essendosi perfezionato il reato in tutti i suoi elementi costitutivi, il legislatore ritiene opportuno non esercitare la potestà punitiva qualora il reo provveda tempestivamente a sanare la propria inadempienza.

Bisogna ricordare che, anche dopo la notifica del decreto penale di condanna, il contribuente può beneficiare della non punibilità qualora dimostri la mancata comunicazione dell’avviso da parte dell’INPS e purché il decreto contenga tutti gli elementi informativi già indicati (cioè le somme dovute, i periodi contributivi interessati).

Anche nel caso di citazione diretta a giudizio, l’imputato potrà ottenere un rinvio e beneficiare della causa di non punibilità qualora la citazione contenga gli elementi previsti per l’accertamento e non sia stata preceduta dalla notifica dell’avviso.

In ultimo con legge delega dell’aprile 2014, il Parlamento ha conferito al Governo il compito di trasformare in illecito amministrativo il reato tributario in esame limitatamente all’ipotesi in cui l’omesso versamento non ecceda la soglia di 10.000 euro annui e preservando il principio secondo cui il datore di lavoro non risponde dell’illecito amministrativo se provvede al pagamento delle somme dovute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Giuseppe Catapano informa: Fallimento: inadempimento non significa insolvenza

Dopo aver trattato i presupposti oggettivi per essere dichiarati falliti è necessario fare una doverosa precisazione. Come detto nell’articolo “I presupposti oggettivi del fallimento” tra le condizioni perché possa essere emessa una sentenza dichiarativa di fallimento, figura l’insolvenza dell’imprenditore. Qui sta il punto nodale. Perché spesso si confonde l’insolvenza (ossia l’incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento) con l’inadempimento (che, invece, riguarda una o singole obbligazioni limitate, ed è legato a motivi che non sono necessariamente riconducibili a una crisi di liquidità, ma che possono trovare causa nella semplice volontà dell’imprenditore o in contestazioni mosse di quest’ultimo).

Dunque, la differenza tra “insolvenza” e “inadempimento” è fondamentale, benché tali termini spesso vengono visti ed interpretati come sinonimi.

L’inadempimento consiste nella mancata esatta prestazione di ciò che era dovuto, sempre in riferimento ad una singola e determinata obbligazione: esso si configura, quindi, come una mancata prestazione.

L’insolvenza, invece, non si riferisce ad una singola obbligazione, ma fa riferimento alla globale situazione patrimoniale del soggetto debitore. Non si tratta, di conseguenza, come un’unica e isolata mancata prestazione, ma come una serie di fatti esteriori sintomatici di un dissesto patrimoniale difficilmente risolvibile.

Alla luce di ciò, si può tracciare questa conclusione: mentre dietro uno stato di insolvenza si cela quasi sempre una realtà fatta di numerosi inadempimenti, al contrario, non sempre l’inadempimento è causa, o manifestazione, di uno stato di insolvenza, perché potrebbe anche derivare da una pretesa creditoria infondata, o dal non essere a conoscenza di essere debitore nei confronti di qualcuno; nonostante questo, però, è pur vero che quanto più numerosi sono gli inadempimenti, tanto più sarà verosimile l’oggettiva impossibilità da parte del soggetto in questione di far fronte alle proprie obbligazioni, e, quindi, la presenza di uno stato di insolvenza.

In definitiva, comunque, ciò che rileva ed è necessario ai fini della dichiarazione di fallimento, non è solamente la presenza di un inadempimento o di una mancata soddisfazione di uno o più pretese creditorie, ma quel “qualcosa in più” tipico dell’insolvenza: ossia uno stato di costante impotenza da parte dell’imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, mentre il concetto di inadempimento è più ristretto e si esaurisce nell’ambito del singolo negozio giuridico tra creditore e debitore.

Allora il giudice dovrà verificare, anche sulla scorta dei bilanci dell’azienda, se l’insolvenza si riferisce a una globale situazione patrimoniale o se, invece, è limitata solo a una singola fattispecie e, in quest’ultimo caso, dovrà rigettare l’istanza di fallimento presentata dal creditore.

Giuseppe Catapano comunica: Voluntary e obblighi anti-riciclaggio: clienti o assistiti?

Nell’articolo “Voluntary disclosure a rischio per clienti e professionisti” si era parlato dell’esonero, dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, in capo ai professionisti incaricati di seguire i clienti nel corso dell’esame della loro posizione giuridica nell’ambito di procedimenti giudiziari.

Ora il Ministero dell’Economia e delle Finanze replica attraverso una risposta ad una FAQ (Frequent Asked Question) in materia offrendo una interpretazione originale.

La domanda specifica rivolta al Ministero è la seguente:
il professionista che incontra un cliente preliminarmente all’inizio della procedura di voluntary disclosure e viene a conoscenza durante un primo colloquio di documenti e di notizie che costituirebbero presupposto per la segnalazione di operazione sospetta, qualora ritenga che non sia consigliabile l’esecuzione della procedura, è tenuto comunque ad effettuare la segnalazione?

La risposta del Ministero è singolare.

Dapprima viene precisato che l’esonero previsto dalla norma anti-riciclaggio non è applicabile ai professionisti che ricevono l’incarico di predisporre l’istanza di collaborazione volontaria, in quanto detto esonero è consentito solo qualora si tratti di affrontare procedimenti giudiziari, fra i quali la procedura della voluntary disclosure non viene compresa.

Quindi il Ministero precisa cosa si debba intendere per “cliente” ai fini della norma anti-riciclaggio: ossia il soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.

La risposta poi introduce una specifica attività professionale ed afferma che, qualora il professionista svolga attività limitata alla valutazione circa l’opportunità, per un soggetto che viene definito come suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, senza che a questa attività preliminare segua il conferimento di un incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.

La risposta suscita legittime perplessità. La prima riguarda l’esclusione della procedura di collaborazione volontaria dal novero dei procedimenti giudiziari, posto che, alla consegna dei documenti e dell’istanza alla amministrazione finanziaria, quest’ultima dovrà comunque procedere alla segnalazione alla Procura della Repubblica competente, chiudendo la segnalazione solo al momento dell’avvenuto pagamento del dovuto, condizione necessaria per accedere alla esclusione da punibilità per i reati commessi.

In secondo luogo, con riferimento alla attività di consulenza precisata nella risposta, si apre uno spiraglio destinato a diventare una breccia nella posizione che il professionista deve assumere al momento della valutazione del futuro cliente, ai fini degli obblighi antiriciclaggio.

Si ricorda infatti che gli obblighi antiriciclaggio comprendono sia la adeguata verifica delle clientela che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Dalla risposta data dal Ministero si evince che, qualora il professionista si limiti a valutare l’opportunità o meno di accedere alla procedura a favore di un assistito, il quale non diventi cliente conferendo specifico incarico, sussiste l’esonero da tutti gli obblighi antiriciclaggio, cioè anche da quelli di adeguata verifica.

Ma a questo punto, in qualsiasi altra situazione nella quale il professionista si limiti a valutare l’opportunità per il proprio assistito di accedere o meno ad una procedura, purché non giudiziaria, varrebbe l’esonero dagli obblighi antiriciclaggio?

È evidente che la distinzione fra cliente ed assistito, come ricavata dalla lettura che il Ministero fa della norma, diviene fondamentale per poter affrontare l’attività professionale quotidiana, in relazione all’adempimento agli obblighi antiriciclaggio.

Insomma sembrerebbe più una soluzione all’italiana che una risposta in linea con la normativa. Tuttavia, in ogni caso, ora una risposta esiste ed i professionisti faranno bene ad attenersi a quanto precisato dal Ministero.

Catapano Giuseppe scrive: Ritornano gli sconti RC auto per chi ha la scatola nera

Dovrebbe essere approvato, entro fine mese, il nuovo disegno di legge “Concorrenza” che vedrà il riassetto della normativa relativa a diverse attività commerciali (tra cui le assicurazioni) e professionali (tra cui notai e avvocati).

Per quanto riguarda l’Rc-auto, molte norme sono riprese dal Decreto “Destinazione Italia” del 2013 che, però, era rimasto inattuato (leggi: “Sconti Rc-auto e testimoni”). In particolare, sarà ripristinata la norma che obbliga le compagnie ad attuare forti sconti in presenza di determinate condizioni, tra cui:

– l’installazione, all’interno del veicolo, della scatola nera: chi acconsentirà a montarla otterrà vantaggi in termini di “bonus malus” delle classi di merito, con incrementi di premio inferiori. La scatola nera, peraltro, sarà considerata una valida “prova” nelle cause civili per il risarcimento del danno;

– il consenso, da parte dell’assicurato, al cosiddetto “risarcimento in forma specifica” ossia la riparazione del mezzo, in caso di sinistro, ad opera di officine convenzionate con la compagnia del danneggiato.

Tuttavia, se nell’originaria versione del decreto veniva fissato un limite minimo per tali sconti (si parlava del 5%) oggi, invece, ogni riferimento fisso è stato cancellato e si parla solo di “significativi sconti”. Una definizione troppo generica per avere l’effetto dirompente sperato nel mondo delle assicurazioni, già fin troppo “auto-protetto”.

Secondo quanto anticipato dal “Sole24Ore” di questa mattina, sono poi previste una serie di norme “per la trasparenza delle variazioni del premio, sia in aumento sia in diminuzione, e obblighi informativi degli agenti sui premi offerti per il contratto base, anche mediante collegamento al preventivatore del sito internet dell’Ivass e fornendo informazioni sulle condizioni offerte da ulteriori due imprese”.

Le auto prive di assicurazione potranno essere identificate anche attraverso i dispositivi di controllo elettronico della velocità come il tutor.

Ritorna di nuovo in gioco la norma sul divieto di prova testimoniale nelle cause civili per quei soggetti il cui nominativo non sia stato previamente indicato nella denuncia di sinistro o nella richiesta di indennizzo inviata, in via stragiudiziale, all’assicurazione. La disposizione era contenuta nel Decreto “Destinazione Italia”, ma poi era caduta in fase di attuazione (leggi “Addio testimoni nelle cause da sinistri stradali”).

In materia energetica, si punta all’abrogazione della disciplina sul mercato tutelato sia del gas che dell’elettricità. L’Autorità per l’energia, d’intesa con l’Antitrust, monitorerebbe le variazioni dei prezzi offerti al cliente finale nella fase della liberalizzazione.

Giuseppe Catapano: Condominio: gli infissi non vanno autorizzati dall’assemblea

Capita che, nella normale “vita” di un appartamento condominiale si debba provvedere, almeno una volta, alla sostituzione degli infissi e che, in tale circostanza, ci si ponga il problema se detti lavori debbano richiedere l’approvazione dell’assemblea di condominio.

Fughiamo subito questi dubbi. Per la sostituzione degli infissi, come per qualsiasi altra opera nelle unità immobiliari di proprietà individuale, non è richiesta l’autorizzazione degli altri condomini o dell’assemblea, ma è sufficiente una comunicazione dell’intervento all’amministratore, il quale riferirà nella successiva assemblea.

A riguardo, infatti, il codice civile stabilisce un solo limite: nell’immobile di sua proprietà (o anche nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale) il singolo condomino-proprietario non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni oppure determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso egli è tenuto a fornire una preventiva notizia all’amministratore che, a sua volta, lo comunica all’assemblea.

Pertanto, l’unico vincolo che incontra il condomino nella sostituzione degli infissi è di non recare pregiudizio, oltre che alla stabilità e alla sicurezza, al decoro architettonico dell’edificio. Altrimenti, qualunque condomino o l’amministratore potrà pretenderne la rimozione.

Il concetto di “decoro architettonico” è certamente generico, ma di certo non si riferisce solo agli edifici di pregio, ma indica i motivi architettonici riscontrabili in qualsiasi tipo di edificio.

Ai fini del decoro architettonico di un edificio condominiale, occorre far riferimento all’estetica del fabbricato che è data dall’insieme delle linee e strutture ornamentali, senza che occorra che si tratti di un edificio di particolare pregio. Il decoro architettonico, laddove possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, è dunque un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare.

La Cassazione ha peraltro chiarito che non incide e non lede il decoro architettonico di un edificio un’opera compiuta da un condomino quando detto decoro sia già stato degradato, in passato, a causa di preesistenti interventi modificativi tollerati dagli altri condomini e di cui non sia stato preteso il ripristino.

Catapano Giuseppe osserva: Il coniuge separato non ha diritto al Tfr maturato dall’altro coniuge

La Legge sul divorzio  riconosce al coniuge divorziato, purché titolare di assegno periodico di mantenimento e non risposatosi, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui tale indennità sia maturata prima della sentenza del divorzio . Tale quota è riconosciuta nella misura del 40% riferibili agli anni di matrimonio coincidenti con il rapporto lavorativo. Nella determinazione della durata del matrimonio, si tiene conto anche dell’eventuale periodo di separazione legale, mentre nessuna rilevanza è riconosciuta alla cessazione della convivenza tra i coniugi .

Eguale diritto non è riconosciuto al coniuge separato. Ed invero, le norme sull’istituto della separazione non prevedono in alcun modo la partecipazione di un coniuge all’indennità di fine rapporto percepita dall’altro e la giurisprudenza, intervenuta più volte in materia, ha escluso l’applicazione di un’interpretazione estensiva della norma contenuta nella legge sul divorzio , che possa consentirne l’applicazione anche al coniuge separato.

La giurisprudenza ha infatti precisato che il diritto alla quota del TFR dell’atro coniuge sorge solo quando l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, ma non anche quando sia maturata precedentemente ad essa .

Pertanto, se il coniuge separato cessa di lavorare dopo la pronuncia di separazione ma prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio, egli di fatto può disporre liberamente delle somme ricevute a titolo di indennità di fine rapporto e l’altro coniuge non può pretendere alcunché, anche se titolare di assegno di mantenimento.

La giurisprudenza ha anche escluso la possibilità per il coniuge di pretendere una quota delle eventuali anticipazioni sul TFR percepite dall’altro coniuge in costanza di separazione, essendo ormai dette somme entrate nell’esclusiva disponibilità dell’avente diritto .

Conseguenza di quanto detto è che il coniuge separato potrà pretendere una quota del TFR dell’altro coniuge soltanto se, al momento della maturazione dell’indennità di fine rapporto, egli abbia già depositato ricorso per divorzio dinanzi la cancelleria del tribunale competente.

Tuttavia, se il coniuge percepisce il TFR in costanza del giudizio di separazione, il giudice dovrà tenerne conto nella determinazione della sua situazione economica e quindi ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge.

Qualora, invece, il coniuge separato percepisca il TFR dopo la pronuncia della separazione, ma prima della presentazione della domanda di divorzio, l’altro coniuge sarà legittimato a chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento, atteso che la riscossione dell’indennità di fine rapporto da parte di un coniuge comporta di fatto una modifica della situazione economica rispetto a quella esistente al momento in cui fu pronunciata la separazione.