Catapano Giuseppe osserva: Proroga, ripetuta, del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

Corte Costituzionale, Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 (Presidente: Criscuolo, Relatore:Redattore: Zanon): «PUBBLICA AMMINISTRAZIONEImpiego pubblico – Previsione che nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per il conferimento di incarichi dirigenziali, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali ai propri funzionari con la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso – Illegittimità costituzionale della proroga ripetuta del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953 – Art. 8, comma 24 del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv. con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44»

 

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso; il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta “l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso” (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009). Ne consegue, l’illegittimità costituzionale delle ripetute proroghe del conferimento nelle agenzie fiscali (Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Agenzia del territorio) di incarichi dirigenziali senza passare prima per un concorso pubblico. (Massima redazionale)

 

Nella sentenza, la Consulta ricorda che, considerate le regole organizzative interne dell’Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale − come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all’esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. trib. civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; Sezione VI civile − T, 11 ottobre 25012, n. 17400) – la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata.

 

Sugli effetti per gli atti impositivi emessi dai funzionari preposti a incarichi dirigenziali nominati senza concorso

 

Sul tema, peraltro, nel corso del “question time” seduta del 21 novembre 2013, Camera dei deputati – Commissioni finanze (VI) – 5-01563 Zanetti e Sberna, con oggetto “Contenzioso relativo alle nomine di dirigenti presso l’Agenzia delle entrate” l’Esecutivo ha osservato che per quanto riguarda “la legittimità degli atti emessi dai funzionari preposti a incarichi dirigenziali, si sottolinea che, secondo la giurisprudenza amministrativa, quando la nomina di un soggetto a organo della pubblica amministrazione si appalesi illegittima e venga annullata, gli eventuali atti adottati da tale soggetto restano efficaci, essendo di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo che agisce (TAR Lazio, 14 febbraio 2011, n. 1379). Al riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che l’annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina di un funzionario non travolge, in linea di principio, gli atti da questo adottati nell’esercizio della sua funzione e riguardanti soggetti diversi da quelli che hanno impugnato l’atto di nomina (Consiglio di Stato, 10 marzo 2005, n. 992). Si aggiunga che, in base all’articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal «capo dell’ufficio» (o da un suo delegato): è evidente che «capo dell’ufficio» e «dirigente» non sono espressioni sinonime, come sottolineato nella sentenza del 10 agosto 2010, n. 18515, della Corte di Cassazione, la quale ha appunto stabilito che ai fini della legittimità degli avvisi di accertamento la legge non richiede che il soggetto preposto alla direzione dell’ufficio rivesta qualifica dirigenziale.

Catapano Giuseppe scrive: Conto cointestato fra coniugi: quali regole in caso di separazione?

La Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi proprio lo scorso anno con una sentenza relativa ad un caso nel quale le parti in lite, cointestatarie di alcuni rapporti bancari, erano due coniugi in regime di separazione dei beni e le somme che confluivano in detti rapporti erano frutto unicamente del lavoro del marito. In detta pronuncia la Corte ha chiarito che, se da un lato è vero che quando un conto è cointestato vige una presunzione di contitolarità fra i suoi cointestatari, dall’altro lato però, tale presunzione non è assoluta: nel senso che l’interessato (colui, cioè, che rivendica la titolarità delle somme) può sempre dimostrare il contrario (cosiddetta “inversione dell’onere della prova”).

La cointestazione, infatti, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, ma tale presunzione non è assoluta, ben potendo essere superata attraverso presunzioni semplici da parte del soggetto che sostenga di essere l’unico titolare delle somme presenti sul conto.
Tali presunzioni sono considerate sufficienti a fornire la necessaria prova della “non contitolarità” purché gravi, precise e concordanti. Si pensi, alle circostanze (facilmente dimostrabili) che le somme depositate sul conto provengono da un conto intestato solo ad uno dei due cointestatari o che sono il prezzo della vendita di beni personali. Anche ordini di accreditamento (come quelli della pensione o dello stipendio) o anche gli assegni emessi a favore di uno solo dei cointestatari e successivamente versati sul conto cointestato costituiscono elementi in grado di provare la titolarità esclusiva.

La suddetta pronuncia ha, inoltre, chiarito che il fatto che uno dei coniugi cointesti all’altro il conto non implica anche la volontà di donargli le somme depositate. In altre parole, l’intenzione di effettuare una donazione indiretta al coniuge, cointestandogli il conto (cosiddetto animus donandi) non può essere presunta dalla semplice contestazione del conto. Quando, infatti, la provvista è costituita solo da redditi di lavoro di uno dei due coniugi, la doppia firma viene concessa solo per consentire all’altro di partecipare alla gestione del risparmio e di effettuare le operazioni allo sportello della banca, ma non anche con l’intenzione di donargli la metà dei risparmi. Tra l’altro, il giudice dovrebbe individuare tale spirito di liberalità in ragione di ogni singolo versamento, in quanto la legge non ammette la donazione di beni futuri.

Pertanto, non essendoci una presunzione a riguardo, occorre che colui ne ha interesse (in tal caso Sua moglie) fornisca in giudizio la prova dello spirito di liberalità del coniuge che da solo ha alimentato la provvista. Prova, di certo, assai più difficoltosa della prima.

È chiaro, tuttavia, che pur in presenza di questa giurisprudenza a Lei favorevole, atteso che comunque per legge si presume vi sia una contitolarità tra i cointestatari di un conto, sarebbe necessario comunque (ove Sua moglie insista nella richiesta) dimostrare la provenienza esclusiva delle somme dai suoi proventi in un giudizio, affrontandone l’alea, i costi e la durata.
Tale situazione si pone in netto contrasto con la volontà da Lei espressa di addivenire ad una separazione consensuale.

Catapano Giuseppe informa: Che cos’è un bonifico parlante

Per chi vuole fare lavori in casa, questo è certamente un periodo favorevole: sono state, infatti, riconfermate, anche per il 2015, le detrazioni fiscali per ristrutturazioni e acquisto di mobili (leggi la nostra guida: “Ristrutturazioni e lavori in casa: proroga dei benefici fiscali. Lo schema”). In particolare si tratta di:

– detrazioni sull’Irpef pari al 50% delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie;
– detrazioni sull’Irpef pari al 50% delle spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
– detrazioni sull’Irpef e Ires pari al 65% delle spese per il risparmio energetico qualificato.

Ma, attenzione: per godere del bonus è necessario che il pagamento avvenga attraverso il cosiddetto “bonifico parlante”. Si tratta di qualcosa di ben diverso e specifico rispetto al bonifico ordinario. Tant’è vero che, in caso di errore o disattenzione, il contribuente rischia di non vedersi riconosciute le agevolazioni fiscali.

La normativa, a riguardo, è rigidissima: chi effettua il bonifico in modo errato non può più correggerlo, ma dovrà necessariamente farne un secondo. Con la conseguenza che dovrà anche chiedere all’impresa edile o all’artigiano di emettere una nota di credito per il primo pagamento e la restituzione dell’importo già bonificato con le modalità sbagliate. Non solo. Se si ha anche la sfortuna di trovarsi davanti a imprenditori poco onesti, il rischio è quello di non rivedere indietro le somme versate e, così, pagare due volte lo stesso importo.

Dunque, per evitare di sbagliare, ecco una veloce guida sul bonifico parlante che, si ripete, è l’unica e sola modalità di pagamento per usufruire dei bonus in commento.

Il bonifico “parlante” si differenzia da quello comune perché in esso devono essere specificate tutte le informazioni necessarie imposte dalla legge, tanto al fine di non creare confusione con altri pagamenti e non avere problemi nel momento in cui si andrà a presentare la documentazione all’Agenzia delle Entrate per richiedere lo sconto fiscale sulla dichiarazione dei redditi.

Quasi tutte le banche e gli uffici postali sono ormai dotati dei modellini specifici per i pagamenti finalizzati ad ottenere le detrazioni fiscali sui lavori in casa, dove vengono ben illustrati i capi da compilare. Ciò nonostante, ecco alcune informazioni che potranno tornarvi utili.

– Nella causale del bonifico relativo a pagamenti di lavori di ristrutturazione bisognerà specificare che il pagamento viene effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del d.p.r. 917/1986 (che si riferisce proprio agli interventi che possono usufruire delle detrazioni) oppure della legge 449/1997 (relativa invece ai lavori sulle parti condominiali degli edifici).

– La causale dovrà anche indicare gli estremi della fattura che si sta pagando con il bonifico in commento, emessa dalla ditta che ha effettuato i lavori.

– Bisogna poi indicare gli estremi (nome, cognome e codice fiscale) della persona che effettua il pagamento e a cui sono intestate le fatture per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Nel caso di immobili in comproprietà vanno indicati gli estremi di tutti i soggetti che partecipano alle spese di ristrutturazione, e non solo di chi esegue materialmente il bonifico perché, magari, è stato delegato dagli altri. Solo così ciascuno di essi potrà usufruire dell’agevolazione nella dichiarazione dei redditi.

– Se i lavori attengono ad aree condominiali comuni, il bonifico parlante deve indicare il codice fiscale del condominio e dell’amministratore, oppure del soggetto che esegue l’operazione.

– Nel bonifico va inserita anche la partita Iva o in alternativa il codice fiscale di chi effettua i lavori o fornisce il materiale, cioè dell’impresa di costruzione o del singolo artigiano

Attenzione alla data del bonifico
L’agevolazione cui hai diritto dipende dalla data del bonifico di pagamento e non da quella della fattura che documenta la spesa, né quella di esecuzione delle opere. In ogni caso, la detrazione viene divisa in 10 rate annuali di pari importo. La spesa massima detraibile è riferita alla singola unità immobilare; quindi in caso di cointestazione della casa viene suddivisa tra gli aventi diritto, cioè se sono marito e moglie a ristrutturare un appartamento il limite di 96.000 euro non raddoppia.

Pagamento con carte
Il pagamento deve avvenire (oltre che tramite bonific) anche tramite carte di credito o di debito. In questo caso la data di pagamento viene individuata con quella della transazione e non con quella dell’addebito su conto corrente. Ricorda di conservare la ricevuta di pagamento.

Lo scontrino o la fattura d’acquisto devono contenere i codici fiscali dei beneficiari dell’agevolazione e quello del venditore. Se manca il codice fiscale sullo scontrino e hai pagato con carta di credito, puoi detrarre comunque la spesa se sullo scontrino ci sono natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se è riconducibile al contribuente titolare della carta usata per il pagamento grazie alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Giuseppe Catapano informa: PMI Campania, finanziamenti fino a € 280.000 per internazionalizzazione e promozione sui mercati internazionali.

Con decreto dirigenziale n. 208 del 9 marzo 2015 Regione Campania ha pubblicato la direttiva di attuazione per gli interventi finalizzati alla internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese campane. La misura attinge risorse per € 30.000.000 dalla dotazione complessiva del Fondo Regionale per lo Sviluppo delle P.M.I.
Attenzione, la direttiva pubblicata non rappresenta un bando per l’accesso ad agevolazioni. Occorre attendere la pubblicazione dell’avviso pubblico, ad iniziativa di Sviluppo Campania S.p.A., prima di poter presentare le proposte progettuali.

Beneficiari

Potranno accedere ai finanziamenti previsti dalla direttiva internazionalizzazione le micro, piccole e medie imprese, sia in forma singola che associata in A.T.S., A.T.I., reti d’imprese, consorzi, società consortili, che abbiano almeno una sede operativa in Campania.

Sono esclusi dalle agevolazioni, salve le eccezioni indicate di seguito, progetti di internazionalizzazione che provengono dalle imprese operanti nei seguenti settori:

agricoltura, silvicoltura e pesca;
attività manifatturiere delle industrie alimentari, ad eccezione delle seguenti classi che sono ammesse: lavorazione e conservazione delle patate; produzione di succhi di frutta e di succhi di ortaggi; altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi; produzione di oli e grassi; produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico; produzione di pane, prodotti di pasticceria freschi; produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati; produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili; lavorazione del tè e del caffè; produzione di pasti e piatti preparati; produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici; produzione di altri prodotti alimentari non classificati altrove;
industria delle bevande, ad eccezione delle seguenti classi, che sono ammesse: distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici; produzione di vini da uve; industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia;
è esclusa tutta la divisione industria del tabacco.
Progetti di investimento per la internazionalizzazione delle P.M.I.

Sono ammessi a finanziamento i progetti di internazionalizzazione a valenza extra-regionale consistenti in almeno due delle seguenti attività:

partecipazione a fiere e saloni a valenza internazionale;
promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo temporaneo di uffici o sale espositive all’estero, strutture logistiche, centri di assistenza post-vendita e centri servizi;
servizi promozionali;
supporto specialistico all’internazionalizzazione ivi compreso il supporto gestionale mediante coinvolgimento di un temporary export manager (TEM);
servizi di supporto per decisioni di alleanze all’estero (joint venture di tipo equity e non equity, alleanze strategiche, etc).
Le attività devono avere inizio entro il 31.12.2015.

Natura ed ammontare delle agevolazioni

La dotazione finanziaria del Fondo è pari a € 30.000.000. Le agevolazioni sono concesse nella forma del agevolato di importo compreso tra un minimo di € 50.000,00 e un massimo di € 280.000,00 per ciascuna impresa partecipante. Nel caso di progetti presentati in forma aggregata il finanziamento non potrà eccedere, complessivamente, l’importo di € 1.000.000. Il finanziamento deve essere adeguatamente garantito, è destinato a coprire il 100% delle spese ammissibili da rimborsare in 7 anni con rate trimestrali al tasso dello 0.50%.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La direttiva pubblicata non rappresenta è un bando per la selezione di progetti d’investimento da finanziare. Occorre attendere la pubblicazione dell’avviso pubblico reso ad iniziativa di Sviluppo Campania S.p.A. prima di poter conoscere i termini di presentazione delle domande di finanziamento.

Catapano Giuseppe comunica: Condomini disabili: chi paga l’installazione del montascale e la relativa manutenzione?

L’installazione di un montascale può essere decisa:

a) dall’assemblea;

b) dal condomino in seguito all’inerzia dell’assemblea sollecitata sul punto;

In caso di decisione dell’assemblea, le spese di installazione del montascale dovranno essere suddivise tra tutti i condomini, in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno.

L’installazione del montascale, tuttavia, può essere considerata come un’innovazione gravosa con la conseguenza che i condòmini dissenzienti possono notificare il proprio dissenso dalla spesa e quindi non parteciparvi.

In tal caso la spesa dovrà essere suddivisa solamente tra i favorevoli e sempre sulla base dei millesimi di proprietà.

Quanto alle spese di manutenzione, posto che il montascale ha la medesima funzione di un ascensore, esse devono essere ripartite tra tutti i condòmini (o tra quelli che hanno partecipato all’installazione) [1].

Se, invece, l’installazione è avvenuta ad opera del singolo condomino, la spesa è a suo esclusivo carico.

Questo, sia in caso di installazione da parte del condomino interessato di propria iniziativa e senza avanzare richiesta all’assemblea, sia in caso di richiesta avanzata all’assemblea, senza aver ottenuto risposta positiva.

Nel caso in cui, infatti, il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni in merito all’installazione del montascale per disabili, i portatori di handicap, o chi ne esercita la tutela o la potestà (ad esempio i genitori del disabile), possono installare, a proprie spese, il servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages [2].

In entrambi i casi però l’installazione dev’essere fatta in modo tale da non ledere la destinazione d’uso delle cose comuni, da non alterare il decoro e da non pregiudicare il diritto degli altri condomini all’uso delle parti interessate dalle modifiche.

Giuseppe Catapano: PMI Campania, 10.000 euro a fondo perduto per agevolare prestazioni di giovani professionisti.

Regione Campania ha pubblicato il bando per l’accesso ad incentivi rivolti alle PMI intesi ad agevolare il ricorso a prestazioni specialistiche di giovani professionisti. La misura è dotata di risorse per € 15.000.000.

Possono presentare domanda le PMI aventi sede in Campania.

Il contributo riguarda rapporti di consulenza stipulati con singoli professionisti che:

non abbiano compiuto i 41 anni d’età;
siano residenti sul territorio regionale da almeno sei mesi;
siano titolari di partita IVA;
siano in possesso di Laurea e iscritti all’ordine professionale di riferimento;
non abbiano rapporti di parentela o di affinità entro il 3° grado con il titolare o i soci o i
componenti degli organi di amministrazione dell’impresa committente.
Il contributo a fondo perduto copre il 50% del costo sostenuto, oltre al rimborso dell’IVA se dovuta, entro un tetto massimo di €10.000 per singolo beneficiario richiedente.

L’impresa beneficiaria deve presentare il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Non è pertanto previsto un termine ultimo di presentazione delle domande. Le medesime saranno oggetto di scrutinio fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione per l’attuazione della misura.

GIUSEPPE CATAPANO: I MIRACOLI DI DRAGHI NON BASTANO PER INNESCARE LA VERA RIPRESA È RENZI CHE DEVE FARE IL PRODIGIO

Adesso viene il difficile. Per “colpa” di Draghi. E già, perché con lo spread sotto quota 90 tornato ai livelli pre 2008, con l’euro ormai alla pari con il dollaro e con la liquidità in circolazione in dosi americane tanto che il credit crunch sembra roba di un secolo fa, ora non ci sono più alibi. Se nonostante la cura straordinaria imposta da Draghi all’Europa debilitata dalla lunga recessione e infettata dalla deflazione, cui si aggiunge la fortuna di una bolletta energetica scontata per via del crollo del prezzo del petrolio, la nostra economia non dovesse spiccare il volo – che è qualcosa di ben diverso dallo smettere di arretrare – magari proprio mentre altri membri dell’euroclub dovessero invece cambiare marcia, allora significherebbe che la colpa della crisi non sta a Berlino o a Bruxelles, come in questi anni è stato comodo far credere, ma è la politica nazionale a mancare all’appello.

Già, proprio quella politica che torna a perdersi dietro a Berlusconi, a cosa farà Verdini, a chissà se Fitto rompe, a Salvini contro Tosi e Bersani contro Renzi che però dialoga con i penstellati, a vuoi vedere che Landini fa sul serio. Quella della Seconda Repubblica bis – blasfemo chi la chiama Terza – che sarà inesorabilmente spazzata via se il vento della ripresa dovesse soffiare solo a forza “zero virgola”, come purtroppo tutte le previsioni ipotizzano. E chi ha mai visto una congiuntura che offre contemporaneamente tassi bassi, cambio favorevole, energia a buon mercato, leva monetaria azionata verso l’espansione e banche strapiene di liquidità? Condizioni simili non si sono mai verificate, neppure negli anni antecedenti alla Grande Crisi. Persino Keynes avrebbe poco da aggiungere. Eppure, i segnali di ripresa – che pure ci sono, per carità – non appaiono neppure lontanamente paragonabili all’intensità dei macroeconomics. Tanto che a gennaio la produzione industriale è calata sia su base mensile (-0,7%) che annuale (-2,2%).

La verità è che l’intervento straordinario della Bce e la fiducia che Draghi si sforza di avere per valorizzare le sue scelte coraggiose, non bastano. E non per loro colpa. D’altra parte il presidente della banca centrale l’ha sempre detto: dopo il quantitative easing, la palla passa ai governi, la Bce più di così non può fare (anzi, aggiungiamo noi, è già un miracolo che sia riuscita a spingersi fin qui). E nel caso italiano, cosa dovrebbe fare il governo oltre a quello che ha già fatto? Rimettere in moto gli investimenti e, di conseguenza, i consumi. Come? Con un taglio netto del carico fiscale per stimolare gli investimenti privati e con un piano di investimenti pubblici coerenti con un disegno di politica industriale teso a rinnovare il parco produttivo manifatturiero – che fin qui ha colto la sfida della globalizzazione e della rivoluzione tecnologica solo per quella parte, ahinoi minoritaria, che ha saputo internazionalizzarsi – e a cambiare radicalmente la struttura dei servizi. Peccato che una tale politica, per essere efficace, costi molte decine di miliardi (oltre ad una certa quantità di neuroni capaci di attivare pensiero strategico). Si può fare con i vincoli europei cogenti? Sì, se decidiamo di proporre all’Europa un patto per lo sviluppo in cui da un lato si chiede flessibilità sul deficit corrente, e dall’altro gli si offrono due compensazioni di non poco conto come una dialisi della spesa (giù quella corrente, su quella in conto capitale) e un taglio una tantum del debito (tale da portarlo sotto il 100% del pil) usando il patrimonio pubblico. Una politica impastata di coraggio e lungimiranza, dove si ridimensiona lo Stato onnivoro che mangia ricchezza e produce debito ma senza per questo cadere nella suggestione liberista dello Stato minimo e del mercato immanente, perché si chiede a quello stesso Stato dimagrito e modernizzato di aiutare il capitalismo a fare sviluppo e occupazione. Insomma, quella politica che ci manca da più di due decenni.

Si può osare di riporre qualche speranza in questa direzione? Se si guarda ciò che la cronaca politica offre ai nostri occhi, no. Per caratteristiche genetiche, Renzi è l’uomo giusto per smontare il vecchio. Non ci ha ancora convinto di esserlo per montare il nuovo, pur nella clamorosa (e pericolosa) mancanza di alternative. Le riforme istituzionali che ha proposto, nel migliore dei casi sono fragili, nel peggiore sbagliate. Le scelte economiche accoppiano un sano vitalismo ad una concezione un po’ retrò, quasi fanfaniana (qualche analista ha scomodato La Pira, ma manca l’afflato solidaristico per reggere l’accostamento) che non aiuta a incamminarsi sulla via della modernizzazione. Per di più, il quadro intorno a lui si colora di scuro. Non tanto per i problemi interni al Pd e per la crisi violenta che lacera Forza Italia – fattori che pure spingono Renzi al bivio tra elezioni fatte con il proporzionale e dunque non vincibili, e il proseguimento della legislatura con crescenti difficoltà e una probabile erosione del consenso popolare – quanto per il mutato contesto europeo. Perché la Bce che compra debito pubblico dei singoli paesi, attraverso il QE, prefigura vincoli inediti. Che o si è in grado di rispettare o si è out.

Urge, dunque, un’analisi meno da retrobottega del quadro nel quale ci muoviamo. E la capacità, questa volta non solo mediatica, di riproporre al Paese una nuova strategia di governo (una nuova narrazione, direbbe qualcuno che non siamo noi). Lo spazio per un vero colpo di reni, che spiazzi tutti, c’è. E Renzi, piaccia o non piaccia, è l’unico che potrebbe produrlo. Ma deve convincersene. E deve mettersi a studiare seriamente, se vuole evitare il vitalismo fine a se stesso. Altrimenti sarà peggio per lui. E per tutti noi.

Giuseppe Catapano osserva: Una voluntary disclosure all’insegna della trasparenza e della collaborazione, le indicazioni delle Entrate sulla procedura volontaria

Pronte le istruzioni per la collaborazione volontaria, parole chiave: spontanea e genuina trasparenza nei rapporti con il fisco. I contribuenti che decidono di avvalersi, entro il 30 settembre 2015, della procedura straordinaria per rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali, dispongono da oggi delle istruzioni sulle modalità di accesso alla procedura di voluntary disclosure, sulle cause di inammissibilità, sulle imposte e sanzioni amministrative dovute e sugli effetti in ambito penale. Il tutto è contenuto nella circolare n. 10/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge n. 186/2014.

Emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero

Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. La circolare precisa che possono attivare la voluntary disclosure, tra gli altri, anche gli “estero residenti fittizi”, i cittadini ”trasferiti” in Paesi black list, i soggetti “esterovestiti”, i trust e i trust “esterovestiti”, i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere. Il documento di prassi, inoltre, individua nel dettaglio le tipologie di investimenti e di attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all’estero, i redditi e gli imponibili che rientrano nella procedura di voluntary disclosure. È possibile accedere alla procedura in relazione a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. In presenza di determinate condizioni, illustrate dalla circolare, non opera il raddoppio dei termini ordinariamente previsto in caso di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi black list, che hanno sottoscritto accordi che prevedono uno scambio di informazioni effettivo, conforme al modello Ocse 2005.

Regolarizzazione delle violazioni dichiarative nazionali

Alla procedura di collaborazione volontaria nazionale possono accedere anche i contribuenti non tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e quelli tenuti a tale obbligo che vi abbiano adempiuto correttamente. Tutti questi soggetti, pertanto, potranno regolarizzare tutte le violazioni dichiarative relative alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all’Irap, all’Iva, nonché le violazioni in materia di dichiarazioni dei sostituti d’imposta. La procedura di collaborazione volontaria nazionale può essere avviata relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento.
Quando la domanda non è ammissibile

Il contribuente non può accedere alla procedura di collaborazione volontaria se prima di presentare la domanda sia venuto a conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. La procedura non può essere attivata neanche nel caso in cui un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità. Il documento di prassi chiarisce, inoltre che, in presenza di attività istruttorie di controllo che interessano una sola annualità, è possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo.

Le domande viaggiano sul web

La circolare ribadisce che le richieste di attivazione della voluntary andranno presentate entro il 30 settembre 2015, esclusivamente per via telematica e che l’Agenzia invierà una comunicazione attestante l’avvenuta ricezione.

La relazione di accompagnamento e il contraddittorio

Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, e comunque non oltre il 30 settembre 2015, i contribuenti dovranno inviare la relativa documentazione all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nella ricevuta, assieme a una relazione contenente, per ciascuna annualità d’imposta, la descrizione analitica delle informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta. In particolare, la relazione di accompagnamento comprende i dati relativi a:

· l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;

· la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;

· la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.

Le Entrate sottolineano che, in fase di contraddittorio, il contribuente potrà spiegare maggiormente quanto contenuto nella domanda di disclosure.

Perfezionamento della disclosure e conseguenze in materia di sanzioni

La procedura si perfeziona esclusivamente in seguito al versamento di tutte le somme dovute, in un’unica soluzione oppure in tre rate di pari importo. L’Agenzia ricorda che comunque non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Inoltre, nel caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e gli Uffici provvederanno a inviare al contribuente un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione. Invece, in caso di perfezionamento, l’adesione alla voluntary permette di fruire di una riduzione delle sanzioni amministrative e di alcune esclusioni dalla punibilità penale.

Catapano Giuseppe: L’auto lasciata nel parcheggio deve avere l’assicurazione

A torto si pensa che l’assicurazione auto sia legata alla “circolazione” intesa come movimento fisico del mezzo su strada. Non è così. Quando il codice della strada parla di “obbligo di copertura assicurativa” si riferisce anche ai mezzi lasciati (o anche abbandonati) sul suolo pubblico. O anche alle aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni o degli animali.

Stesso discorso per i parcheggi privati che consentono l’accesso a un numero indeterminato di persone, senza autorizzazione: si pensi agli spazi antistanti i supermercati. In tal caso, si tratta di aree equiparate alle strade di uso pubblico. Di conseguenza, i veicoli che circolano all’interno di tali aree, anche se delineate da sbarre metalliche, sono soggetti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, anche all’obbligo della copertura rc-auto.

Così è legittima la multa effettuata dal vigile urbano che, vendendo un’auto su un parcheggio pubblico o ai margini della strada, la trovi sprovvista di tagliando assicurativo o senza l’rc auto rinnovata.

In tali casi, scatterà la sanzione amministrativa pecuniaria (da 798 a 3.194 euro) oltre al sequestro. Una multa che potrebbe essere, quindi, superiore allo stesso rinnovo dell’rc auto.

Lo stesso dicasi nel caso in cui il mezzo sia stato ereditato. E anche se l’eredità è avvenuta con beneficio di inventario. Difatti, in tali casi, l’erede risponde dei beni entrati nel proprio patrimonio e dovrà curarsi di custodire il mezzo del defunto all’interno di un garage o di un’area privata; diversamente, dovrà rinnovare la polizza auto (leggi l’approfondimento “Auto in eredità: il beneficio di inventario non salva dalle sanzioni”).

Anche l’esistenza di un fermo auto, notificato da Equitalia, impone al proprietario del mezzo di non lasciarlo abbandonato su strada sprovvisto di copertura assicurativa, ma di custodirlo in luogo privato come potrebbe, per esempio, essere il parcheggio del condominio. Il fatto di non poter guidare il mezzo sottoposto alle ganasce fiscali non implica che lo si debba abbandonare, tantopiù se privo di copertura assicurativa.

Quanto ai mezzi privi di targa, volante o sedile per la guida è vero che, in passato, la Cassazione ha detto che non devono essere necessariamente assicurati, tuttavia per essi è necessaria la rottamazione. Peraltro, lasciare un mezzo in tali condizioni sul suolo pubblico espone al pericolo di un reato ben più grave che è quello dell’abbandono di rifiuti speciali e pericolosi o l’occupazione illegale di suolo pubblico.

Perché l’auto lasciata su una strada pubblica deve essere assicurata?
Semplice: qualora essa abbia cagionato un incidente stradale (magari per come parcheggiata), l’assicurazione sarà tenuta al risarcimento della vittima. Dunque, operando l’obbligo di indennizzo a carico del proprietario, scatterà anche quello di assicurazione obbligatoria per danni a terzi.

Giuseppe Catapano informa: Il concordato preventivo non evita l’azione di responsabilità contro l’amministratore

Avviare la procedura di concordato preventivo non mette al riparo l’amministratore della società dall’eventuale azione di responsabilità promossa, nei suoi confronti, dal creditore.

Lo ha detto il Tribunale di Piacenza con una recente sentenza .

Così non si salvano dalla richiesta di risarcimento il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della società di capitali che non hanno rispettato gli obblighi di vigilanza per la salvaguardia del patrimonio aziendale imposti loro dalla legge. E ciò anche se, davanti al giudice, è stato raggiunto un accordo coi creditori per evitare il fallimento e gestire la crisi attraverso la procedura del concordato preventivo.

A nulla vale sostenere – secondo la sentenza in commento – che l’accoglimento di una eventuale pretesa risarcitoria, avanzata nei confronti degli amministratori da parte del singolo creditore, sarebbe suscettibile di mettere a repentaglio il principio di “par condicio creditorum” ossia l’obbligo di soddisfare tutti i creditori senza preferenze, salvo ovviamente gli accordi prestabiliti nel programma di liquidazione del concordato. Insomma, inutile parlare di indebito vantaggio del singolo creditore rispetto agli altri soggetti nelle stesse condizioni.
Infatti, secondo il Tribunale, il concordato preventivo impedisce ai creditori (a prescindere dal fatto che questi abbiano votato a favore o contro l’approvazione di esso) di avanzare, nei confronti dell’azienda, ulteriori richieste di pagamento rispetto a quanto stabilito nel programma di liquidazione. La procedura in questione, infatti, non fa altro che mettere una “pietra sopra” il pregresso ed estingue tutte le ragioni di credito maturate precedentemente all’apertura del concordato.

Ma ciò non impedisce al creditore di agire in base a un differente titolo, quello cioè della richiesta di risarcimento (e non il credito originario), peraltro non nei riguardi della stessa società in concordato preventivo, ma nei confronti di un soggetto diverso da essa, quale appunto l’amministratore o i sindaci.

In tal caso infatti, oltre a parlare di soggetti differenti rispetto a quelli vincolati dal concordato (creditori e società da un lato; creditore e singolo amministratore dall’altro) i fatti di responsabilità sono del tutto estranei all’accordo concordatario.