Giuseppe Catapano osserva: Imu, la casa in affitto non è abitazione principale

La nozione di abitazione principale ai fini Imu riguarda unicamente l’unica unità immobiliare adibita a residenza anagrafica e dimora abituale da parte del possessore. Ne consegue che un immobile locato non può mai considerarsi abitazione principale ai fini del tributo comunale e, dunque, non ne è esente. Il contribuente, tuttavia, può accedere allo sconto di imposta (deduzione) del 20% previsto dall’ultimo DL Sblocca Italia: infatti, la nuova legge prevede un beneficio fiscale fino a massimo 60 mila euro (da dividere in otto anni per un totale di massimo 7.500 euro all’anno) per chi acquista casa e poi la dà in locazione (leggi “Agevolazione per chi compra casa e poi l’affitta”). C’è peraltro da dire che se il padrone di casa non può opporsi a che l’inquilino trasferisca la propria residenza nella casa in affitto, non può fare egli lo stesso, non essendo la sua dimora abituale. Insomma, per il padrone di casa, che ha dato l’immobile in affitto, non c’è modo di evitare il pagamento dell’Imu.

Catapano Giuseppe: Volo in ritardo o cancellato, come farsi rimborsare dalla compagnia aerea

Con l’avvento della stagione estiva, i viaggi aerei sono sempre più frequenti, così come, purtroppo, lo sono le cancellazioni delle tratte ed i forti ritardi dei voli.
Sfortunatamente, anch’io, in questo “weekend di fuoco”, mi sono trovata nel nutrito gruppo di passeggeri che sono costretti a “bivaccare” in aeroporto, a causa di un volo in ritardo di oltre tre ore.
Il disagio, in questi casi, è molto forte, ed è ancora più grave quando, ad esempio, si perde una coincidenza, un appuntamento di lavoro, o, addirittura, quando il viaggio è cancellato: come si può, allora, ottenere un rimborso dalla compagnia aerea, a titolo di risarcimento del danno? Esiste una normativa unica, o dipende dalla linea aerea utilizzata, o dalla lunghezza della tratta?

Innanzitutto, dobbiamo dire che la disciplina in materia è applicabile in tutt’Europa, e vale anche per i voli che hanno come partenza o destinazione uno Stato membro dell’UE; quello che cambia è l’ammontare del rimborso, a seconda del perdurare del ritardo o della distanza.

Se il volo ha oltre 2 ore di ritardo, e la tratta aerea è minore di 1.500 Km., si avrà diritto ad un rimborso, da parte della compagnia, di 250 Euro.

Se l’aereo ha oltre 3 ore di ritardo, e la tratta è comunitaria e superiore ai 1.500 km., oppure al di fuori dell’Unione Europea, con una lunghezza tra 1500 e 3.000km., il risarcimento sarà pari a 400 Euro.

Quando, infine, la partenza ritarda di oltre 4 ore, ed in tutti i casi restanti, il rimborso previsto è di 600 Euro.

Oltre a tali somme, i passeggeri hanno diritto a due chiamate telefoniche o messaggi via fax/email, ed a ricevere cibi e bevande, in proporzione alla durata dell’attesa; qualora sia necessario anche il pernottamento, si avrà diritto alla sistemazione in albergo, nonché al trasporto da e per l’hotel.

Le cifre erogate dalla compagnia possono essere ridotte del 50% se è offerto un volo alternativo entro 2 ore, nella prima ipotesi, 3 ore nella seconda, e 4 nella terza.

Ma come e a chi si fa la domanda di rimborso?
La richiesta, ovviamente, deve essere effettuata alla Società che gestisce la linea aerea: all’interno del sito internet della compagnia, difatti, si trova una pagina in cui si può scaricare il modulo di reclamo, ed un apposito indirizzo mail, o numero di fax, a cui inviarlo, assieme al biglietto aereo ed alla carta d’imbarco.
Nel caso in cui non si riesca ad inoltrare la documentazione online o via fax, oppure se la risposta dell’azienda tardasse ad arrivare, è consigliabile inviare il tutto tramite PEC, all’indirizzo della Società, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Sede Legale.
Se non si riceve risposta entro sei settimane, si potrà inviare un reclamo all’Enac (anche online, tramite il sito dell’Ente, nel canale “Diritti dei Passeggeri”, nel quale è già predisposta tutta la modulistica necessaria), o ai competenti Organismi Responsabili degli Stati UE, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera, per i voli da e per quelle Nazioni.

Non è necessaria alcuna dimostrazione dell’esistenza di un danno, da parte del passeggero, poiché esso è implicito già nell’esservi stato un ritardo: pertanto, non vi sarà bisogno di provare i pregiudizi subiti, per ricevere le somme stabilite dal Regolamento.

Qualora, nonostante tutto, il rimborso non arrivi, oppure se il danno subito è notevolmente maggiore rispetto agli importi standard previsti, il passeggero è libero di far causa alla compagnia, presso il tribunale ordinario.
La compagnia, per evitare il risarcimento, dovrà dimostrare non solo di aver adoperato l’ordinaria diligenza per evitare il ritardo o la cancellazione, ma anche di aver adottato ogni accorgimento possibile , nonché tutte le misure alternative esistenti.

Catapano Giuseppe osserva: Salvini, l’alternativa a Renzi sono io

“La Lega e’ l’alternativa piu’ seria a Renzi oggi in Italia”. Cosi’ il leader del Carroccio Matteo Salvini, ha sottolineato che i dati raggiunti dal suo partito evidenziano come il “progetto” a cui ha lavorato in questi mesi “non riguarda solo i ‘campi rom’, ma anche agricoltura, pensioni, economia. Abbiamo dimostrato di essere credibili”. “Non voglio minestroni o ammucchiate”. “Si vince con idee chiare e coraggiose”. Dunque ben vengano le coalizioni, pronto a discutere con tutti, assicura Salvini, “ma con dei paletti”: ad esempio “Alfano e’ sparito, chi sta governando con Renzi non puo’ costruire l’alternativa a Renzi”. “Queste elezioni regionali e locali hanno un valore nazionale”, ha aggiunto Salvini. “In alcuni casi la Lega triplica e quadruplica la sua presenza. In Toscana siamo ora al 16%. Dal voto di oggi esce dalle urne un’alternativa al renzismo. I numeri ci dicono che dobbiamo sfidare e possiamo battere Renzi. In Liguria se fossimo andati da soli avremmo ottenuto un grande risultato ma ho preferito fare un passo indietro per vincere le elezioni”. “Il centrodestra ha i suoi problemi e oggi non c’e'”, cosi’ Salvini risponde a Berlusconi. Con Alfano e con chi sta con Renzi non e’ possibile alcuna alleanza. Ma il centrodestra si puo’ costruire”. “Tosi è stato un ottimo sindaco ma ha scelto di farsi del male. Chi esce dalla Lega lo fa per sempre”, ha concluso.

Catapano Giuseppe informa: Equitalia, riforma riscossione e depenalizzazione: il nuovo decreto

È in arrivo l’ennesima riforma della riscossione esattoriale (l’ultima era stata varata dal precedente governo Letta) e del relativo contenzioso. L’Esecutivo, infatti, ha pronti ben sette decreti attuativi della delega fiscale che saranno approvati entro il 20 giugno e dovrebbero rivoluzionare il rapporto fisco-cittadino: a partire dalle competenze di Equitalia per finire alla depenalizzazione di alcuni reati in materia tributaria. Ma vediamo meglio di cosa si tratta. Equitalia La mediazione – procedimento necessario prima di avviare la causa ed attualmente prevista solo per determinati tipi di ricorsi contro l’Agenzia delle entrate – verrà estesa anche agli atti di Equitalia con vizi di forma (errore nella firma, cartella senza busta ecc.). Questo, probabilmente, per consentire a Equitalia stessa di “ravvedersi” in tempo prima di un’eventuale condanna, in caso di errori formali sulle proprie cartelle, ossia di quelle irregolarità che, per essere rilevate, non hanno bisogno di particolari accertamenti istruttori e giudiziali. Sempre per quanto riguarda Equitalia, ma spostandoci dal piano giudiziale a quello della riscossione, i nuovi decreti andranno a ridurre le funzioni oggi nelle mani dell’Esattore, specie sulla riscossione locale. Per farlo si ipotizza la costituzione tra di un Consorzio che agirà per conto dei Comuni e curerà tutte le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. A Equitalia potrebbe restare l’attività di riscossione coattiva delle entrate locali: quelle cioè dello Stato. È anche vero che questo spostamento delle competenze era già previsto da una legge la cui attuazione è da più anni rinviata con i “milleproroghe” ed attualmente in stand by. Depenalizzazione Sul fronte delle sanzioni penali è in arrivo una depenalizzazione sulla base di soglie predefinite (resteranno fuori le frodi documentali). Interpello Arriva anche la riforma dell’interpello, strumento con cui contribuenti e imprese possono chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere preventivo sulla correttezza del proprio comportamento fiscale, in modo da evitare sanzioni e contestazioni. Alla luce delle imminenti modifiche, il nuovo interpello sarà possibile: – in caso di obiettiva incertezza sull’interpretazione delle norme tributarie; – quando ci sono nuovi investimenti o si aderisce alla cooperative compliance; – per l’applicazione della nuova disciplina sull’abuso del diritto; – nella disapplicazione di norme fiscali che, per contrastare comportamenti elusivi limitano l’applicazione di agevolazioni, crediti d’imposta o deduzioni di costi. Catasto Il cuore della riforma riguarderà il Catasto e la rivalutazione del valore degli immobili degli italiani: rivalutazione che terrà conto degli adeguamenti di mercato intervenuti in tutti questi anni e del mutato contesto urbanistico in cui determinati edifici si sono venuti a trovare (per es. per via della urbanizzazione delle periferie o della rivalutazione dei centri storici). Insomma, il decreto aggiornerà le rendite catastali con un nuovo algoritmo e l’unità catastale sarà determinata non più sui vani ma sui metri quadri.

Giuseppe Catapano: Sinistro stradale, quando l’assicurazione non paga le spese legali

Hai subìto un sinistro stradale e hai deciso di incaricare un avvocato affinché curi la relativa pratica di risarcimento del danno (così la lettera di diffida all’assicurazione, l’eventuale gestione dell’incidente con l’ispettore, i contatti col perito fiduciario, ecc.)? Di norma il tuo difensore, all’esito della liquidazione, verrà pagato direttamente dalla Compagnia, per cui tu non dovrai sborsare neanche un euro per il suo intervento (in alcuni casi, l’assicurazione aggiungerà, alla somma erogata al danneggiato, anche l’importo che questi dovrà corrispondere, a sua volta, all’avvocato; in altri casi, la parcella del legale viene corrisposta direttamente dalla compagnia, senza il tramite dell’assicurato). Attenzione però: questo meccanismo non opera sempre – e ora, ti spiegheremo quando – e, così, quando la compagnia non paga le spese legali, sarà il danneggiato a dover mettere mani al proprio portafogli e compensare il proprio difensore. Quando l’assicurazione non paga le spese legali Secondo una recente sentenza della Cassazione, l’assicurazione è tenuta a risarcire le spese legali al danneggiato solo nel caso in cui la gestione del sinistro abbia presentato particolari difficoltà. Insomma solo l’effettiva necessità dell’intervento del difensore fa scattare il ristoro. Secondo la Corte, le spese legali che l’assicurato abbia dovuto sostenere per far valere un proprio diritto, quello cioè al risarcimento nei confronti dell’assicurazione, devono essere risarcite solo quando vi sia un diretta e stretta dipendenza tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno solo in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando: – il sinistro presenta particolari problemi giuridici – oppure quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza dalla propria assicurazione. Al contrario il compenso all’avvocato non va pagato dalla compagnia (e sarà l’assicurato a doverlo fare, con conseguente diminuzione di fatto dell’indennizzo ricevuto) quando la gestione del sinistro non presenti alcuna difficoltà, i danni da esso derivati siano modesti, e soprattutto l’assicuratore abbia prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Tutte le volte, per esempio, in cui, a fronte della richiesta di risarcimento, l’assicurazione abbia prontamente avviato la procedura di liquidazione e inviato l’assegno all’assicurato, è verosimile che, nella somma corrisposta al danneggiato, non siano comprese anche le spese legali. In tali casi, il cliente dovrà vedersela da solo con il proprio difensore.

Giuseppe Catapano scrive: Maturità, si comincia il 17 giugno

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato l’annuale Ordinanza con le indicazioni organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato. La prima prova scritta, italiano, avrà luogo mercoledi’ 17 giugno alle ore 8.30, per una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 18 giugno alle ore 8.30. La durata è per tutti di 6 ore, tranne che per alcuni indirizzi come il Liceo musicale, coreutico, artistico, dove la prova si svolge in due o più giorni. La terza prova, diversa per ciascuna scuola, è in calendario lunedì 22 giugno alle 8.30. Le materie saranno, tra le altre, Latino al classico, Matematica allo scientifico. – La commissione, nella terza prova, tiene conto, ai fini dell’accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, e della disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, come descritte nel documento del Consiglio di classe. Anche il colloquio orale potra’ partire da eventuali esperienze condotte in alternanza o in tirocinio. La Maturità 2015 vedrà debuttare gli indirizzi della riforma delle superiori avviata nell’anno scolastico 2010/2011. Una novita’ recepita dall’ordinanza soprattutto per quanto riguarda la seconda prova scritta dove approdano materie come danza, musica, design, legate ai nuovi indirizzi. A partire dal prossimo 3 giugno saranno pubblicate sul portale SIDI, accessibile agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole, le commissioni d’Esame che saranno poi visibili a tutti sul sito del Miur a partire dal 5 giugno.

Catapano Giuseppe comunica: Avvocati, regole certe per esami e tirocini

Esame di abilitazione in tempi certi e un tirocinio maggiormente controllato. Queste le proposte di miglioramento che, ieri, il Consiglio nazionale forense ha inoltrato al Ministero della giustizia in merito ai due schemi di regolamento che attuano le disposizioni della riforma forense a seguito della consultazione con gli Ordini, l’Oua e le Associazioni forensi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione legale, il Cnf guidato da Andrea Mascherin, ha proposto di «introdurre termini precisi intercorrenti tra le varie fasi delle prove d’esame, per dare ai candidati la possibilità di prepararsi e di organizzarsi nel percorso d’esame». Allo stesso tempo, poi, ha sottolineato il fatto che, «non è più funzionale a una prova di abilitazione professionale il sistema di sorteggio della domande tratto da una database». Sul fronte, invece, dello svolgimento del tirocinio le proposte avanzate dal Consiglio nazionale mirano ad ottenere maggiori dettagli in merito alle modalità alternative (non in studio) dello svolgimento del tirocinio, in particolare per quanto riguarda il praticantato presso gli uffici giudiziari e la possibilità di anticipare in corso di studio, sei dei 18 mesi previsti. «L’Avvocatura, inoltre», si legge nella nota del Cnf, «chiede di specificare quale documentazione produrre a riprova del tirocinio svolto, in modo che il controllo dei Consigli dell’Ordine, al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, sia omogeneo sul territorio ed effettivo». Controlli, a cui deve fare seguito anche una disciplina ad hoc in caso di una valutazione negativa sul suo corretto svolgimento.

Catapano Giuseppe informa: Rivalutazione terreni – valore periziato valido anche se asseverato dopo il rogito

Con la Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della rivalutazione dei terreni. L’art. 7 della Legge n. 448/2001, nell’introdurre la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, ha espressamente previsto che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti ad una determinata data, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima “a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.

La prassi attualmente prevede che il contribuente che indichi direttamente nell’atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello di perizia si espone ad una rettifica da parte del Fisco, che procederà alla determinazione della plusvalenza secondo le regole ordinarie di calcolo ai sensi dell’articolo 68 del Tuir, fondate sulla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto. Con la Risoluzione n. 53/E/2015, tuttavia, l’Amministrazione riconosce che tale rettifica non può scattare nei casi in cui, pur non facendosi menzione nell’atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello rideterminato dalla perizia, sia “poco significativo”e, quindi, per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette, si potrà fare comunque riferimento al valore rivalutato che costituisce il “valore minimo di riferimento”.

Giuseppe Catapano comunica: ANCORA CONDONO. E’ ONERE DEL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE I PAGAMENTI

La corte di Cassazione si pronuncia, e crediamo che si pronuncerà ancora per qualche altro anno, sull’annoso problema del condono del 2002 riguardante le cartelle esattoriali IRPEF e ILOR. E’ un condono demenziale, così dicono gli ermellini, e quindi in questo caso, disciplinato dall’art.12 della legge 289 del 2002 devono essere i contribuenti a dover dimostrare i pagamenti e non l’ufficio a dimostrare il contrario. La vicenda nasce dal consueto pagamento della prima rata prevista dal condono con le susseguenti presuntivamente mai pagate. A seguito di questo parziale pagamento il contribuente riceveva un fermo amministrativo, ma ne contestava la legittimità lamentando di non aver mai ricevuto un avviso prodromico, come per esempio un diniego. Secondo il primi due gradi di giudizio il contribuente era in bonis in quanto aveva almeno pagato la prima tranche. Ma i giudici supremi ribaltano completamente la sentenza reputando insufficiente il versamento del ricorrente e non applicabile alcun accertamento straordinario da parte dell’Ufficio. Un’altra puntata di una storia infinita che si ripresenterà sicuramente in futuro.

Giuseppe Catapano informa: LA COOBBLIGAZIONE SOLIDALE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO TRA NOTAIO E SOCIETÀ

A norma dell’art. 57 del DPR n. 131 del 1986, il notaio che ha redatto l’atto ed ha richiesto la registrazione è obbligato (quale responsabile di imposta) in solido con la società (obbligato principale) al pagamento dell’imposta. Ne deriva che legittimamente l’ufficio ha notificato l’avviso di liquidazione al notaio in base all’art. 1292 c.c., secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”, e rimette al creditore, nella specie all’amministrazione finanziaria, la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l’avviso anche alla società (cfr. Cass. n. 4047 del 2007 e n. 15005 del 2014), principio che, sotto il profilo processuale, si esprime nella regola che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria (cfr., da ultimo, Cass. n. 24098 del 2014).

Da tali principi consegue, da una parte, che la Società non è legittimata a dolersi della fondatezza dell’atto rivolto nei confronti del coobbligato, dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali, e, dall’altra, che la mancata impugnazione ha reso definitivo il rapporto tributario nei confronti del Notaio.

Resta da aggiungere che tale accertamento non pregiudica la posizione della Società tenuto conto che, a norma dell’art. 1306, co. 1, c.c., “la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido … non ha effetto contro gli altri debitori”, potendo, solo, esser opposta, ex art. 1306, co. 2, c.c., su istanza del condebitore, che ritenga di potersi avvalere del giudicato favore formatosi nei confronti di altro condebitore (sempreché, beninteso, non si sia confronti nei suoi confronti di un giudicato diretto contrario sul medesimo punto).