Catapano Giuseppe scrive: RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO: ATTENZIONE ALL’ENTE CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO

Richiamando la sentenza della Cassazione n, 4682/12, i giudici della CTR toscana hanno ribadito come l’individuazione della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente debba operarsi, come si desume dalla lettera del DLgs. n 546 del 1992 art. 4, con riferimento al luogo ove ha sede l’Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ovverosia il Concessionario della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento impugnata dal contribuente. Nella fattispecie in giudizio la competenza della CT non poteva che essere quella di Prato in quanto la cartella di pagamento è stata emessa dal Concessionario alla riscossione di Prato. Altresì precisano come se è vero che l’art. 39 del c.p.c. dispone che il secondo giudice adito deve dichiarare la litispendenza, tuttavia questa dichiarazione deve essere fatta dal giudice competente.