Giuseppe Catapano informa: Dal giudice il sì per accedere alle banche dati

I poteri di indagine telematica attribuiti all’ufficiale giudiziario nell’esecuzione a carico del debitore (articolo 19 del Dl 132/2014 convertito nella legge 162/2014) denotano un livello apprezzabile di consapevolezza sulla necessità di dare immediata certezza su dove promuovere l’esecuzione e sulla capienza del debitore. La scelta di demandare all’ufficiale giudiziario (su richiesta del creditore e previa autorizzazione del Tribunale) la facoltà di effettuare una vera investigazione informatica mediante accesso alle banche dati pubbliche e/o accessibili alla PA risponde alla ratio di attribuire un potere ritenuto particolarmente invasivo a un apparato statale anziché al privato. Su questa scelta si può discutere, mentre sembrano oggettivi gli spunti di riflessione sui pro e i contro di questa previsione.

Tra i vantaggi quello principale è sicuramente la funzione di supporto al creditore nell’assumere una decisione fondata e consapevole se, dove e su quali beni promuovere l’esecuzione.

In teoria l’applicazione puntuale del sistema di investigazione statale prevista dalla norma dovrebbe garantire una benefica (per il creditore) contrazione di tempi/costi e l’assunzione di decisioni mirate (anche a vantaggio del debitore nullatenente). Le controindicazioni paiono però nettamente maggiori dei vantaggi e tali da comportarne la sostanziale disapplicazione. Da un lato infatti il sistema non risulta funzionale alla mole di esecuzioni promosse nei tribunali. Secondo il legislatore, il creditore dovrebbe per ciascuna pratica presentare istanza al tribunale che, a sua volta, dovrà rilasciare autorizzazione in carta bollata. Dall’altro lato queste previsioni non tengono conto del fatto che nella prassi il creditore non attende l’avvio dell’esecuzione per attivarsi nella verifica sulla consistenza patrimoniale del debitore. Lo stesso legislatore è consapevole di come la figura dell’ufficiale giudiziario dotato di sistemi informativi e infrastrutture telematiche idonee sia una chimera, viste le carenze strutturali degli apparati della giustizia, e ciò vale anche per le strutture degli uffici che dovrebbero fornire questo servizio di intelligence. In questo caso il Governo ha facoltizzato al “fai da te” il creditore, che potrà venire autorizzato ad accedere direttamente alle banche pubbliche. Ciò apre la strada ad una interessante sinergia con gli info provider privati, che potrebbero sopperire al gap della PA efficientando un sistema che, altrimenti, appare destinato a restare lettera morta.

Catapano Giuseppe comunica: Pignoramento presso terzi Equitalia, impugnazione al giudice tributario

Se il contribuente viene a conoscenza della pretesa del Fisco soltanto al momento della notifica del pignoramento presso terzi, senza prima ricevere la cartella esattoriale, competente a decidere della relativa opposizione è la Commissione Tributaria e non il giudice dell’esecuzione. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, secondo la quale la mancata ricezione dell’atto prodromico al pignoramento (cartella esattoriale) rende necessaria la valutazione nel merito della pretesa fiscale che il contribuente non ha potuto domandare prima che gli venisse notificato l’atto di pignoramento. La questione, comunque, è particolarmente dibattuta in giurisprudenza. La regola generale è quella secondo cui la competenza della Commissione tributaria si ferma una volta che il procedimento esattoriale avente ad oggetto tributi erariali sia giunto alla fase esecutiva, per la quale è competente il giudice dell’esecuzione (in sede civile). La legge stabilisce infatti che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. Inoltre nell’esecuzione esattoriale delle imposte sui redditi, non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, se non per la pignorabilità dei beni. Tali regole, se applicate anche all’ipotesi di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, creerebbero un vuoto di tutela per il contribuente: se la giurisdizione tributaria è esclusa per gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento e se nell’esecuzione relativa alle imposte sui redditi non è ammessa l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, come può tutelarsi il contribuente che, non avendo ricevuto la cartella e non avendola potuta impugnare, non può più contestarla nel merito perché è già nella fase esecutiva? Il problema è stato risolto da alcune pronunce giurisprudenziali, tra cui quella in esame, che hanno ammesso la tutela dinanzi alla Commissione Tributaria nonostante sia stata già avviata la fase esecutiva. La mancata notifica della cartella esattoriale rende infatti impossibile l’applicazione della regola generale secondo cui il credito non contestato prima dell’esecuzione sia da considerarsi definitivamente accertato. Il contribuente ha dunque diritto all’esame nel merito della pretesa del Fisco potendo impugnare il pignoramento presso terzi e chiedere alla Commissione Tributaria competente di decidere sulla nullità del ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento, sull’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi e sull’infondatezza della pretesa. Secondo la CTR Lombardia tali domande rientrano nella competenza del giudice tributario, laddove la richiesta si riferisce alla mancanza dell’atto prodromico all’atto di pignoramento e alla infondatezza della pretesa contenuta nella cartella di pagamento.