Giuseppe Catapano osserva: Una voluntary disclosure all’insegna della trasparenza e della collaborazione, le indicazioni delle Entrate sulla procedura volontaria

Pronte le istruzioni per la collaborazione volontaria, parole chiave: spontanea e genuina trasparenza nei rapporti con il fisco. I contribuenti che decidono di avvalersi, entro il 30 settembre 2015, della procedura straordinaria per rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali, dispongono da oggi delle istruzioni sulle modalità di accesso alla procedura di voluntary disclosure, sulle cause di inammissibilità, sulle imposte e sanzioni amministrative dovute e sugli effetti in ambito penale. Il tutto è contenuto nella circolare n. 10/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge n. 186/2014.

Emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero

Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. La circolare precisa che possono attivare la voluntary disclosure, tra gli altri, anche gli “estero residenti fittizi”, i cittadini ”trasferiti” in Paesi black list, i soggetti “esterovestiti”, i trust e i trust “esterovestiti”, i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere. Il documento di prassi, inoltre, individua nel dettaglio le tipologie di investimenti e di attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all’estero, i redditi e gli imponibili che rientrano nella procedura di voluntary disclosure. È possibile accedere alla procedura in relazione a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. In presenza di determinate condizioni, illustrate dalla circolare, non opera il raddoppio dei termini ordinariamente previsto in caso di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi black list, che hanno sottoscritto accordi che prevedono uno scambio di informazioni effettivo, conforme al modello Ocse 2005.

Regolarizzazione delle violazioni dichiarative nazionali

Alla procedura di collaborazione volontaria nazionale possono accedere anche i contribuenti non tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e quelli tenuti a tale obbligo che vi abbiano adempiuto correttamente. Tutti questi soggetti, pertanto, potranno regolarizzare tutte le violazioni dichiarative relative alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all’Irap, all’Iva, nonché le violazioni in materia di dichiarazioni dei sostituti d’imposta. La procedura di collaborazione volontaria nazionale può essere avviata relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento.
Quando la domanda non è ammissibile

Il contribuente non può accedere alla procedura di collaborazione volontaria se prima di presentare la domanda sia venuto a conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. La procedura non può essere attivata neanche nel caso in cui un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità. Il documento di prassi chiarisce, inoltre che, in presenza di attività istruttorie di controllo che interessano una sola annualità, è possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo.

Le domande viaggiano sul web

La circolare ribadisce che le richieste di attivazione della voluntary andranno presentate entro il 30 settembre 2015, esclusivamente per via telematica e che l’Agenzia invierà una comunicazione attestante l’avvenuta ricezione.

La relazione di accompagnamento e il contraddittorio

Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, e comunque non oltre il 30 settembre 2015, i contribuenti dovranno inviare la relativa documentazione all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nella ricevuta, assieme a una relazione contenente, per ciascuna annualità d’imposta, la descrizione analitica delle informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta. In particolare, la relazione di accompagnamento comprende i dati relativi a:

· l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;

· la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;

· la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.

Le Entrate sottolineano che, in fase di contraddittorio, il contribuente potrà spiegare maggiormente quanto contenuto nella domanda di disclosure.

Perfezionamento della disclosure e conseguenze in materia di sanzioni

La procedura si perfeziona esclusivamente in seguito al versamento di tutte le somme dovute, in un’unica soluzione oppure in tre rate di pari importo. L’Agenzia ricorda che comunque non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Inoltre, nel caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e gli Uffici provvederanno a inviare al contribuente un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione. Invece, in caso di perfezionamento, l’adesione alla voluntary permette di fruire di una riduzione delle sanzioni amministrative e di alcune esclusioni dalla punibilità penale.

Catapano Giuseppe: L’auto lasciata nel parcheggio deve avere l’assicurazione

A torto si pensa che l’assicurazione auto sia legata alla “circolazione” intesa come movimento fisico del mezzo su strada. Non è così. Quando il codice della strada parla di “obbligo di copertura assicurativa” si riferisce anche ai mezzi lasciati (o anche abbandonati) sul suolo pubblico. O anche alle aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni o degli animali.

Stesso discorso per i parcheggi privati che consentono l’accesso a un numero indeterminato di persone, senza autorizzazione: si pensi agli spazi antistanti i supermercati. In tal caso, si tratta di aree equiparate alle strade di uso pubblico. Di conseguenza, i veicoli che circolano all’interno di tali aree, anche se delineate da sbarre metalliche, sono soggetti, oltre che al rispetto delle norme del codice della strada, anche all’obbligo della copertura rc-auto.

Così è legittima la multa effettuata dal vigile urbano che, vendendo un’auto su un parcheggio pubblico o ai margini della strada, la trovi sprovvista di tagliando assicurativo o senza l’rc auto rinnovata.

In tali casi, scatterà la sanzione amministrativa pecuniaria (da 798 a 3.194 euro) oltre al sequestro. Una multa che potrebbe essere, quindi, superiore allo stesso rinnovo dell’rc auto.

Lo stesso dicasi nel caso in cui il mezzo sia stato ereditato. E anche se l’eredità è avvenuta con beneficio di inventario. Difatti, in tali casi, l’erede risponde dei beni entrati nel proprio patrimonio e dovrà curarsi di custodire il mezzo del defunto all’interno di un garage o di un’area privata; diversamente, dovrà rinnovare la polizza auto (leggi l’approfondimento “Auto in eredità: il beneficio di inventario non salva dalle sanzioni”).

Anche l’esistenza di un fermo auto, notificato da Equitalia, impone al proprietario del mezzo di non lasciarlo abbandonato su strada sprovvisto di copertura assicurativa, ma di custodirlo in luogo privato come potrebbe, per esempio, essere il parcheggio del condominio. Il fatto di non poter guidare il mezzo sottoposto alle ganasce fiscali non implica che lo si debba abbandonare, tantopiù se privo di copertura assicurativa.

Quanto ai mezzi privi di targa, volante o sedile per la guida è vero che, in passato, la Cassazione ha detto che non devono essere necessariamente assicurati, tuttavia per essi è necessaria la rottamazione. Peraltro, lasciare un mezzo in tali condizioni sul suolo pubblico espone al pericolo di un reato ben più grave che è quello dell’abbandono di rifiuti speciali e pericolosi o l’occupazione illegale di suolo pubblico.

Perché l’auto lasciata su una strada pubblica deve essere assicurata?
Semplice: qualora essa abbia cagionato un incidente stradale (magari per come parcheggiata), l’assicurazione sarà tenuta al risarcimento della vittima. Dunque, operando l’obbligo di indennizzo a carico del proprietario, scatterà anche quello di assicurazione obbligatoria per danni a terzi.

Giuseppe Catapano informa: Il concordato preventivo non evita l’azione di responsabilità contro l’amministratore

Avviare la procedura di concordato preventivo non mette al riparo l’amministratore della società dall’eventuale azione di responsabilità promossa, nei suoi confronti, dal creditore.

Lo ha detto il Tribunale di Piacenza con una recente sentenza .

Così non si salvano dalla richiesta di risarcimento il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della società di capitali che non hanno rispettato gli obblighi di vigilanza per la salvaguardia del patrimonio aziendale imposti loro dalla legge. E ciò anche se, davanti al giudice, è stato raggiunto un accordo coi creditori per evitare il fallimento e gestire la crisi attraverso la procedura del concordato preventivo.

A nulla vale sostenere – secondo la sentenza in commento – che l’accoglimento di una eventuale pretesa risarcitoria, avanzata nei confronti degli amministratori da parte del singolo creditore, sarebbe suscettibile di mettere a repentaglio il principio di “par condicio creditorum” ossia l’obbligo di soddisfare tutti i creditori senza preferenze, salvo ovviamente gli accordi prestabiliti nel programma di liquidazione del concordato. Insomma, inutile parlare di indebito vantaggio del singolo creditore rispetto agli altri soggetti nelle stesse condizioni.
Infatti, secondo il Tribunale, il concordato preventivo impedisce ai creditori (a prescindere dal fatto che questi abbiano votato a favore o contro l’approvazione di esso) di avanzare, nei confronti dell’azienda, ulteriori richieste di pagamento rispetto a quanto stabilito nel programma di liquidazione. La procedura in questione, infatti, non fa altro che mettere una “pietra sopra” il pregresso ed estingue tutte le ragioni di credito maturate precedentemente all’apertura del concordato.

Ma ciò non impedisce al creditore di agire in base a un differente titolo, quello cioè della richiesta di risarcimento (e non il credito originario), peraltro non nei riguardi della stessa società in concordato preventivo, ma nei confronti di un soggetto diverso da essa, quale appunto l’amministratore o i sindaci.

In tal caso infatti, oltre a parlare di soggetti differenti rispetto a quelli vincolati dal concordato (creditori e società da un lato; creditore e singolo amministratore dall’altro) i fatti di responsabilità sono del tutto estranei all’accordo concordatario.

Giuseppe Catapano osserva: Nascono i registri dei debitori: pignoramenti, ipoteche, fallimenti schedati

Se hai subìto un pignoramento, se hai ricevuto l’iscrizione di un’ipoteca o, peggio, se sei stato dichiarato fallito, i tuoi dati, da ora, potranno essere raccolti, da soggetti privati, in elenchi e lì conservati per anni, senza che ci sia bisogno del tuo previo consenso.

Dette informazioni potranno poi essere vendute a chi ne faccia richiesta e abbia bisogno di conoscere i tuoi “scheletri nell’armadio”. Dopo 10 anni, però, i dati dovranno essere cancellati definitivamente e, su di essi, calerà per sempre il diritto all’oblio.

È questa la sostanza dello schema di codice deontologico sulle informazioni commerciali, appena elaborato dal Garante della Privacy [1] e disponibile sul sito dell’Authority per 40 giorni ai fini di una consultazione pubblica. Il regolamento, una volta varato nella forma definitiva, entrerà in vigore entro un anno.

Insomma, via libera anche in Italia alle società di due intelligence (leggi “Società di due intelligence: nessuno è al sicuro” e anche “Sai perché la banca non ti ha accordato il finanziamento?”): quelle aziende private che, grazie ai loro 007 sparsi sul territorio, raccolgono tutte le informazioni “segrete”, e non segrete, dei cittadini, per farne maxi database e venderli a chi ne ha bisogno per fini commerciali.

Così, se stai per stipulare un contratto con un fornitore o hai chiesto un finanziamento a una banca; se hai intenzione di acquistare a rate una cameretta o un televisore; se stai per conferire mandato a un professionista, o per partecipare a un appalto, la tua “controparte commerciale” potrebbe chiedere prima informazioni sul tuo conto e sul tuo passato, per verificare quanto sei affidabile commercialmente e solvibile in caso di contestazioni.

CHI E COME RACCOGLIERÀ I DATI?

A raccogliere tali dati saranno dei soggetti che svolgeranno questo lavoro appositamente. Questi potranno attingere le informazioni da elenchi e registri pubblici, liberamente accessibili da chiunque.

Si pensi alle visure ipocatastali che rivelino la presenza di ipoteche, alle attestazioni della cancelleria del tribunale per eventuali procedure concorsuali come un fallimento, ai bilanci societari ed elenchi dei soci presenti presso la camera di commercio, alle visure e/o atti camerali, nonché al registro informatico dei protesti.

Ci sono poi le trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, decreti ingiuntivi o atti giudiziari, che sono conservati nei registri gestiti dall’Agenzia delle Entrate (infatti, per ogni procedimento giudiziario scatta sempre l’obbligo di pagare l’imposta di registro di cui il fisco, ovviamente, è a conoscenza).

Si potrà raccogliere le informazioni da fonti pubbliche come quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, che risultino regolarmente registrate, elenchi di categorie ed elenchi telefonici, siti Internet appartenenti a enti pubblici, nonché autorità di vigilanza e controllo, quotidiani e testate giornalistiche on-line; ecc.

I dati potranno essere estratti “manualmente” (si pensi al classico detective che fa incetta di informazioni) o anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati, sulla base di appositi accordi con questi ultimi.

CHI GARANTISCE CHE LE INFORMAZIONI SARANNO CORRETTE E AGGIORNATE?

Si porrà il problema di garantire che le informazioni così raccolte siano corrette e aggiornate. A tal fine il provvedimento obbliga i gestori di tali servizi ad assicurarsi che i dati siano esatti e pertinenti rispetto al fine perseguito (non sarà pertinente, per esempio, la notizia di una multa stradale).

Dovrà inoltre essere annotata la fonte di provenienza dei dati così raccolti e dovrà essere effettuato l’aggiornamento dei medesimi dati nei rapporti informativi.

L’INTERESSATO NON SARÀ INFORMATO

Per il trattamento di tali informazioni, le società non saranno tenute ad acquisire il previo consenso dagli interessati. Dovranno però rendere l’informativa, non in forma individuale, ma con comunicazioni sul proprio sito Internet. In essa saranno diffuse anche le informazioni per eventuali contestazioni.

SARANNO PRESENTI ANCHE I DATI GIUDIZIARI?

Si. Per le informazioni commerciali si possono trattare i dati giudiziari provenienti dalle fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili, è consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio e senza alcuna possibilità di apportare modifiche al contenuto e di utilizzarle a fini di informazioni valutative.

DOPO QUANTO TEMPO LA CANCELLAZIONE?

Le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali dovranno essere cancellate dopo massimo 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture.

Anche le informazioni relative a ipoteche e pignoramenti dovranno rimanere per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine.

In tutti gli altri casi, i dati personali provenienti così raccolti potranno essere conservati dal fornitore ai fini dell’erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono.

Giuseppe Catapano scrive: Nuclei familiari numerosi: come ottenere il bonus Inps

Ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e con reddito e patrimonio limitato, la legge riserva la possibilità di richiedere al Comune di residenza un assegno periodico erogato dall’Inps.
Vediamo a quali condizioni.

Requisiti
Per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare numeroso è necessaria la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti (di cittadinanza, di composizione del nucleo familiare e di reddito):

1) il richiedente deve essere cittadino italiano o extracomunitario residente nel territorio dello Stato: può trattarsi anche di cittadino extracomunitario titolare di un permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo o con cosiddetta “carta di soggiorno”;

2) il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore con tre o più figli minori di diciotto anni, ivi compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo purché facciano parte della stessa famiglia anagrafica: la concessione dell’assegno è preclusa se anche solo uno dei tre figli minori, pur risultando nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;

3) il nucleo familiare deve avere un reddito e un patrimonio non superiore a quello previsto dall’indicatore della situazione economica (ISEE) che per l’anno 2014 è pari a 25.384,91 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori: per nuclei con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base di quanto stabilito dalla legge.

Come presentare la domanda
L’istanza deve essere presentata, in presenza dei suddetti requisiti, al Comune di residenza entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno relativo all’anno 2015 va richiesto al massimo entro il 31 gennaio 2016).
In caso di presentazione della domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, occorre riferirsi ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

Documenti da allegare
Unitamente alla domanda (di cui si riporta un esempio nella sez. IN PRATICA ma di cui è bene richiedere un modello presso il singolo Comune di appartenenza), il richiedente deve presentare:

– una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) in corso di validità: si tenga presente che il nuovo sistema di calcolo ISEE tiene conto della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti, presenza di portatori di handicap etc.), dei redditi e del patrimonio immobiliare (case, terreni, etc) e mobiliare (conti correnti, titoli, azioni etc.) di tutti i componenti e considera tutte le forme di reddito percepite dal nucleo familiare, incluse quelle fiscalmente esenti in modo tale da rendere la capacità selettiva dando più rilevanza al patrimonio effettivo della famiglia;
– copia di documento di identità valido.

Ammontare dell’assegno
L’entità dell’assegno varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e dell’indicatore ISEE.
Pertanto, in rapporto a tali valori, l’ assegno terzo figlio può essere corrisposto in misura ridotta.
In ogni caso, per un riferimento generale, l’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2014 è pari, nella misura intera, a 141,02 euro per le famiglie con reddito ISEE pari a Euro 8.538,91, mentre per il 2015 si attende la prossima circolare INPS.
L’importo e i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base dell’indice ISTAT.

Decorrenza e cassazione
Il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni richieste dalla legge, salvo che il requisito della presenza di almeno tre figli minori si sia verificato in un momento successivo: in tal caso, esso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

Il diritto alla concessione dell’assegno viene meno:

– dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito

– o dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo (perché ad esempio uno dei figli abbia raggiunto la maggiore età).

Impedimenti del richiedente
In caso di irreperibilità del richiedente o di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la concessione dell’assegno può essere fatta in favore di un diverso componente la famiglia anagrafica.
Nel caso, invece, di morte del richiedente, l’assegno che gli sarebbe spettato fino al mese del suo decesso può essere concesso, su espressa richiesta, all’altro genitore o ad altro componente, purché faccia parte della stessa famiglia anagrafica dei tre minori.

Da chi è pagato l’assegno
Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti prima elencati, dà mandato di pagamento all’Inps che provvede ad inviare al domicilio del richiedente una comunicazione di accettazione della domanda e di accredito con le modalità (ad es. accredito su conto corrente) indicate dal beneficiario nella domanda.

Il pagamento avviene con due rate semestrali con cadenza posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Il Comune è competente per i controlli sulla sussistenza dei requisiti e per gli eventuali provvedimenti di revoca.
Ai fini fiscali e previdenziali, l’assegno non costituisce reddito e può essere cumulato con analoghe agevolazioni economiche erogate dall’Inps e dagli Enti locali.

Catapano Giuseppe comunica: Notifica di cartella Equitalia o accertamento per irreperibilità: quando impugnarla

Se il postino passa per consegnarti una cartella di Equitalia o un accertamento fiscale e in quel momento non sei a casa (vuoi perché sei in vacanza, o perché, a quell’orario, sei sempre al lavoro), e non c’è nessuno in casa o in portineria a ricevere il plico per conto tua, la notifica fatta a mezzo posta deve rispettare un procedimento apposito previsto per legge [1] e che ora ti spiegheremo. Diversamente, la notifica stessa è nulla e tu non sei tenuto a pagare.

Questa disciplina è stata scritta proprio per consentire alle persone momentaneamente irreperibili (perché temporaneamente assenti, ma non per questo irraggiungibili) di poter recuperare, in un momento successivo, l’atto di cui si è tentata la notifica e così potersi difendere.

Così, se anche l’Agenzia delle Entrate o Equitalia sostengono di averti notificato un atto e tu non ricordi affatto che ciò sia avvenuto, una volta escluso che il procedimento di notifica sia avvenuto secondo le regole che ora vedremo, la notifica si considererà nulla.

1 | PRIMA IL TENTATIVO DI CONSEGNA A MANO

Innanzitutto il postino tenta la consegna del piego nelle mani proprie del destinatario.
Se questi non c’è, il plico può essere dato a una persona di famiglia che conviva (anche temporaneamente) con lui oppure alla domestica. In ogni caso si deve trattare di persone non affette da malattia mentale o di età non inferiore a quattordici anni.
In mancanza di tali soggetti, il postino può consegnare l’atto al portiere dello stabile.

2 | NEGLI ALTRI CASI
Se il destinatario o le altre persone appena indicate rifiutano di ricevere la busta o di firmare il registro di consegna, oppure se esse sono temporaneamente assenti, il postino riporta indietro l’atto e lo deposita nell’ufficio postale.

Dopodiché, lo stesso giorno, invia al destinatario una raccomandata a.r. in cui lo avvisa del tentativo di notifica non andato in porto e gli comunica che il plico resterà depositato presso l’ufficio postale per l’eventuale ritiro. È bene anche sapere che di tutte tali formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull’avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall’agente postale.

Se tale seconda raccomandata a.r. (contenente l’avviso di deposito) non può essere consegnata perché, anche in questo caso, il destinatario è momentaneamente assente, il postino affigge l’avviso alla porta d’ingresso oppure lo immette nella cassetta della posta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.

L’avviso deve contenere:
– l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica;
– l’indicazione della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale presso cui il deposito è stato effettuato;
– l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si dà comunque per eseguita una volta trascorsi ormai dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l’ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l’impiegato postale lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.

La notificazione si considera, in tal caso, eseguita alla data del ritiro del piego.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso.

3 | COME DIFENDERSI

Le regole appena viste in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta devono essere rispettate in modo rigoroso, pena la nullità delle richieste di pagamento dal Fisco o dagli altri enti impositori.

Vien da sé che, qualora il contribuente subisca un pignoramento o l’iscrizione di un fermo o di una ipoteca, ma non ricordi di aver mai ricevuto alcun atto, potrà fare una richiesta di accesso agli atti amministrativi, presso Equitalia o l’Agenzia delle Entrate, per chiedere di visionare tutto il procedimento di notifica e appurare che esso abbia rispettato i termini sopra descritti.

Attenzione però: il ricorso sollevato non contro l’eventuale successivo atto di esecuzione forzata (o cautelare), ma contro la cartella per vizio di notifica, sana ogni nullità; questo perché – così come si dice in gergo tecnico – la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, avendo il contribuente dimostrato, con la sua impugnazione, di averne preso cognizione e coscienza.

Catapano Giuseppe: Collaborazione occasionale: limiti e adempimenti fiscali

Le collaborazioni occasionali sono rapporti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni svolte occasionalmente e non abitualmente da lavoratori autonomi o studenti a favore di un datore di lavoro (o più precisamente di un committente).

Esse si differenziano dai contratti di lavoro tipici e in particolare da quelli di lavoro subordinato poiché il collaboratore occasionale mantiene la propria autonomia e da quelli a progetto perché manca il carattere continuativo della collaborazione.

La collaborazione occasionale può rappresentare uno strumento utile tanto al collaboratore che può affiancare una fonte di guadagno extra rispetto alla propria attività lavorativa o agli studi, quanto al datore di lavoro che può usufruire dell’attività lavorativa altrui senza sottostare agli obblighi contributivi e fiscali tipici del contratto di lavoro subordinato o a progetto.

Proprio per la convenienza ed elasticità di tale tipo di collaborazioni, che potrebbero celare nella sostanza veri e propri rapporti di lavoro subordinato, il legislatore ha stabilito determinati limiti economici e di durata affinché il rapporto di lavoro possa essere qualificato come occasionale.

In particolare:

– la collaborazione non deve durare più di trenta giorni nell’arco dell’anno solare;

– la retribuzione annuale complessiva del collaboratore non deve superare i cinquemila euro lordi.

Se i suddetti limiti vengono superati il contratto viene qualificato come contratto di collaborazione a progetto.

Il contratto di collaborazione occasionale non deve necessariamente avere forma scritta; il datore di lavoro e il collaboratore possono anche accordarsi oralmente sull’attività da svolgere. Tuttavia, la forma scritta è consigliabile per tutelare entrambe le parti in caso di contrasti.

“Collaborazione” significa che le parti si trovano sullo stesso piano e non vi è vincolo di subordinazione e dipendenza; ne deriva che il datore non può vincolare il collaboratore a schemi e orari o esercitare poteri di direzione tipici del datore di lavoro nei contratti di lavoro subordinato.

Dal punto di vista fiscale
I compensi del collaboratore sono soggetti a ritenuta d’acconto (pari al 20%).

A tal fine il collaboratore (che non ha bisogno di partita Iva) deve rilasciare al committente una ricevuta per prestazione occasionale. In essa devono essere indicati i dati personali delle parti, la data e il numero d’ordine della ricevuta, il corrispettivo lordo, la ritenuta d’acconto e il corrispettivo netto.

Il corrispettivo rientra fra i cosiddetti redditi diversi e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi al quadro RL di UNICO PF, indicando l’importo del reddito lordo e della ritenuta d’acconto subita.

Si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi se nell’arco dell’anno l’unica fonte di reddito è consistita nel lavoro autonomo occasionale al di sotto della somma complessiva di 4.800,00 euro lordi.

Dal punto di vista previdenziale
Non ci sono invece obblighi di contribuzione. Questi scattano però nel momento in cui i compensi del collaboratore superano la soglia di cinquemila euro (da intendersi come compenso lordo considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali nell’arco dell’anno solare).

In questo caso i collaboratori devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e iscriversi alla Gestione separata INPS, a meno che non siano già iscritti. Essi sono inoltre tenuti al versamento dei contributi solamente sulla quota di reddito eccedente i cinquemila euro.

Più precisamente l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

Se la soglia di cinquemila euro viene superata per più compensi ricevuti nello stesso mese, ciascun committente concorre in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese.

Giuseppe Catapano comunica: Ipoteca sulla prima casa di Equitalia: si può sospendere

Il divieto per Equitalia di pignorare la prima casa, introdotto nel 2013, non vuol dire anche divieto di iscrivere ipoteca (leggi “Debiti con Equitalia e pignoramento della casa: tutte le ipotesi”). L’Agente per la riscossione può, infatti, iscrivere comunque ipoteca, se il debito con l’erario supera 20mila euro. Tuttavia, qualora si tratti dell’unico immobile di residenza e abitazione del contribuente, Equitalia non può, dopo, dar corso all’espropriazione. Negli altri casi, è possibile solo se il debito supera i 120mila euro.
Tuttavia, vi sono ipotesi in cui si può anche ottenere la sospensione dell’iscrizione di ipoteca, da parte del giudice tributario, cui il contribuente si sia rivolto nell’impugnare la cartella esattoriale.

Ci spieghiamo meglio: il solo fatto di aver presentato ricorso contro l’atto ricevuto da Equitalia potrebbe indurre il giudice, ritenuta la fondatezza dell’impugnazione, a mettere uno “stop” all’ipoteca, in via preventiva, in attesa di decidere definitivamente la causa.

È quanto risulta da una interessantissima ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia depositata martedì mattina scorso.

In verità il tribunale tributario non ha inventato nulla di nuovo, ma ha fatto solo una corretta applicazione della legge che stabilisce la possibilità di chiedere la sospensione l’esecuzione dell’atto impugnato se, dall’atto stesso, derivano per il contribuente danni gravi e irreparabili.

Su tale domanda (accessoria rispetto al ricorso in sé) presentata dal ricorrente, il Presidente della Commissione Tributaria fissa la data per l’udienza di trattazione della istanza di sospensione (in caso di eccezionale urgenza il giudice può disporre automaticamente la sospensione ancor prima dell’udienza).
La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.
L’istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
In pratica, tale norma introduce una forte tutela per il contribuente in attesa che il tribunale decida il ricorso e depositi la sentenza (tempi che, a volte, sono assai dilatati): fino a tale momento, quindi, ogni effetto dell’atto viene sospeso.
Per ottenere tale sospensione è però necessario che il contribuente dimostri due condizioni:

– che il proprio diritto appaia fondato già da una prima analisi sommaria (i tecnici lo chiamano “fumus boni iuris”): insomma, è necessaria una parvenza di fondatezza dell’impugnazione;

– che, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione, egli subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile (i tecnici lo chiamano “periculum in mora”): potrebbe essere tale la dimostrazione che si tratti dell’unica abitazione del ricorrente.

Giuseppe Catapano osserva: Berlusconi di nuovo in campo. E Forza Italia cerca di ripartire

Quando si terranno le elezioni politiche, forse nel 2018, avrà compiuto 80 anni e in caso di vittoria diventerà il più anziano premier della storia d’Italia. Ma Silvio Berlusconi, assolto nel caso Ruby in via definitiva dalla Corte di cassazione, che non ha accolto il ricorso della procura generale di Milano contro l’assoluzione in appello dopo la condanna in primo grado, è già al lavoro per riprendere le redini di Forza Italia, e inaugurare, dopo le elezioni regionali, una nuova strategia che consenta al Cavaliere di recuperare il rapporto con il premier Matteo Renzi e di tornare quindi a un ruolo da protagonista nella partita delle riforme della Costituzione e della giustizia. Per questo, dopo l’inevitabile commozione manifestata a tutti i parlamentari azzurri e ai giovani di Forza Italia che lo hanno accolto a palazzo Grazioli, il leader di Fi si è riunito con i suoi collaboratori più stretti, tra i quali Gianni Letta, e con i suoi legali Franco Coppi e Niccolò Ghedini. Se la riorganizzazione del partito può attendere, però, le elezioni regionali incombono e il rischio di un risultato disastroso è da scongiurare. Il cavaliere, in particolare, teme il sorpasso della Lega Nord e ieri l’ex premier ha lanciato una sorta di appello all’unità di Forza Italia, con particolare riferimento ai Ricostruttori di Raffaele Fitto. Perciò Berlusconi ha annunciato che nessuno sarà cacciato da Forza Italia anche se il movimento ha bisogno di un profondo rinnovamento. E non è un caso che tutte le ‘anime’ azzurre siano accorse a palazzo Grazioli per festeggiare il Cavaliere: dai fittiani agli uomini vicini a Denis Verdini. La tregua però è destinata a non durare. Da domani, i nodi torneranno al pettine: dalla gestione dei gruppi, alla linea politica, fino alla richiesta di un rinnovamento della classe dirigente. E’ su questo che l’ex capo del governo da domani lavorerà per arginare il più possibile il malumore interno. Berlusconi riprenderà poi a tessere la tela delle alleanze. L’obiettivo è quello recuperare nei sondaggi con una campagna a tamburo battente sui media e nelle regioni chiamate alle urne.

Catapano Giuseppe informa: Marò, ancora un rinvio: prossima udienza il 7 luglio. Fi, il governo si svegli

Il Tribunale speciale di Nuova Delhi ha rinviato al 7 luglio la prossima udienza sul caso di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò italiani trattenuti in India da più di tre anni con l’accusa di avere ucciso due pescatori del Kerala durante un’attività antipirateria. La decisione del giudice Neena Bansal Krishnam, secondo quanto si è appreso, è legata al fatto che il caso è ancora pendente presso la Corte suprema indiana, che deve ancora esprimersi sul ricorso avanzato dai legali della difesa contro l’utilizzo della Nia, polizia antiterrorismo indiana, nelle indagini. In attesa della decisione, la più alta istanza giudiziaria dell’India ha chiesto a tutti i tribunali di sospendere ogni decisione sul caso di Latorre e Girone. Lo scorso 10 marzo, in ogni caso, la cancelleria della Corte Suprema ha chiuso l’istruttoria del ricorso e ha disposto una nuova calendarizzazione per la prossima udienza. Proteste da parte di Forza Italia, che ha chiesto al governo di intervenire: “Marò, nuovo rinvio e nuova udienza fissata al 1 luglio, ma basta! Governo italiano svegliati, ha affermato Elio Vito, presidente della commissione Difesa della camera. Mentre Maurizio Gasparri ha attaccato l’esecutivo: “Renzi in pochi mesi pretende di trasformare malamente l’Italia e poi permette che passino anni interi per risolvere una situazione gravissima come quella di Latorre e Girone. Questa totale indifferenza sua e dei suoi ministri è la misura della loro incapacità. I nostri fucilieri sono innocenti. Hanno fatto il loro dovere in una missione internazionale”.