Il fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali

Tramite la sottoscrizione dell’accordo del 3 ottobre 2017, le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria (Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) si sono avvalse della facoltà di “opting out”, istituendo il “Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali”, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015. Il Fondo categoriale è in attesa di essere cooptato con decreto ministeriale nel sistema pubblico previdenziale e sottrarrà i datori di lavoro professionisti dalla contribuzione al FIS (Fondo di integrazione salariale). Nella fase di avvio, il fondo di settore assicurerà unicamente il finanziamento di un assegno ordinario in favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni. È invece sul piano operativo che si segnalano i maggiori profili di innovazione, in quanto l’accordo istitutivo prevede un apprezzabile ampliamento dell’area di tutela minima legale, annoverando fra i destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito del Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali tutti i datori di lavoro con almeno 3 dipendenti.

Giuseppe Catapano informa: Fondo patrimoniale per non pagare i debiti

Non è sempre possibile utilizzare il fondo patrimoniale per non pagare i propri debiti. È, infatti, illegittima la costituzione di un fondo patrimoniale fatta apposta per evitare l’aggressione dei beni da parte dei creditori. L’ammonimento viene da una recente sentenza della Cassazione. Ma procediamo con ordine.

Il fondo patrimoniale e i debiti sorti dopo la sua costituzione
Il fondo patrimoniale crea una sorta di scudo nei confronti dei creditori sorti dopo la sua annotazione nell’atto di matrimonio. In pratica, tutti i beni che vengono inseriti nel fondo non possono essere più pignorati e soggetti a esecuzione forzata. Ma tale scudo non vale per tutti i debiti, ma solo per quelli contratti per esigenze estranee alla famiglia: si pensi, ad esempio, ad acquisti per attività ludiche, sportive, o per attività imprenditoriali.
Invece, per le obbligazioni nate per il mantenimento della famiglia o dell’immobile in questione, la barriera del fondo patrimoniale non opera più. Per esempio, l’abitazione inserita nel fondo è aggredibile dal fisco per il mancato pagamento delle imposte sulla casa, dal condominio per la morosità negli oneri mensili, dal venditore a cui non sia stata pagata la rata della cucina o del frigorifero, ecc. .

Il fondo patrimoniale e i debiti sorti prima della sua costituzione
Diverso è il discorso se il debito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale. In tal caso, il debito già esisteva al momento dell’iscrizione del fondo nell’atto di matrimonio e, pertanto, la schermatura del fondo non opera più. Il creditore, però, prima di poter aggredire i beni inseriti nel fondo patrimoniale, pignorandoli, deve procedere alla cosiddetta azione revocatoria: una causa, cioè, volta a rendere inefficace, nei suoi confronti, il fondo stesso.
Nel giudizio in questione il creditore deve dimostrare che il fondo sia stato creato al solo scopo di danneggiare (o meglio frodare) il creditore. A tal fine basta dimostrare:
– che il debitore fosse a conoscenza, all’atto della costituzione del fondo, di avere un’obbligazione;
– che il debitore non avesse altri beni, di pari o superiore valore, su cui il creditore potesse soddisfarsi. Per esempio: se il debitore inserisce nel fondo una casa, ma è anche proprietario di altri immobili altrettanto appetibili sul mercato il fondo non è revocabile. Viceversa, il giudice disporrà la revoca del fondo se il debitore, oltre ai beni inseriti nel fondo, non ha altro o ha beni (mobili o immobili) di scarso valore.

L’azione revocatoria deve essere intrapresa entro massimo 5 anni dalla costituzione del fondo. Se scade tale termine, neanche i creditori anteriori alla nascita del fondo potranno più tutelare le proprie ragioni e, pertanto, il fondo prevarrà anche su di loro.

Il fondo su tutti i beni del debitore
Di certo, il conferimento in blocco di tutti i propri beni al fondo patrimoniale è un chiaro indice della volontà del debitore di frustrare le ragioni dei creditori e, quindi, la revocatoria è pressoché scontata, sempre nel rispetto degli altri presupposti (creditore anteriore alla costituzione del fondo; azione giudiziale entro 5 anni).

Il debitore dovrebbe dimostrare, per vincere il giudizio, di essere proprietario di altri beni utilmente pignorabili.

Se i beni sono in comunione
Le predette regole si applicano anche quando il conferimento nel fondo patrimoniale riguarda beni rientranti nella comunione legale dei coniugi: se l’atto è posto in essere da uno dei due coniugi per sfuggire ai creditori, la revocatoria è ugualmente possibile senza che sia necessario accertare la volontà di frodare i creditori anche in capo all’altro coniuge. Insomma, non è necessario verificare se quest’ultimo fosse a conoscenza dell’intento fraudolento del coniuge.

La natura gratuita della costituzione del fondo patrimoniale, che persiste anche nel caso di conferimento di beni appartenenti alla comunione legale, rende irrilevante lo stato soggettivo del coniuge non debitore e quindi superfluo accertare la sua consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori.

Giuseppe Catapano osserva: Italia terza per spesa fondi UE

Italia terza per spesa fondi Bruxelles. Lo sostiene Filippo Bubbico, viceministro dell’Interno.
“Nel corso del 2014 – spiega Bubbico – il ritmo di spesa della programmazione comunitaria 2007-2013 è aumentato, come dimostra l’avanzamento della spesa certificata al 31 dicembre 2014, con un incremento di circa 20 punti percentuali dall’inizio dell’anno, che ha consentito all’Italia di raggiungere il terzo migliore risultato dell’Unione europea”.
Bubbico quindi aggiunge che “alla scadenza del 31 dicembre 2014 il totale delle spese certificate alla Commissione europea in attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali ha raggiunto un importo pari a 33 miliardi di euro, corrispondente al 70,7 per cento del complesso delle risorse programmate (di cui 77,9 per cento nelle regioni dell’Obiettivo competitività e occupazione e 67,3 per cento nelle regioni della Convergenza).
Tale valore – sottolinea Bubbico – è superiore sia al target comunitario, per 1,9 miliardi di euro, sia al target nazionale fissato per monitorare l’avanzamento della spesa nel corso dell’anno (67,7 per cento). Circa un terzo dei 7,9 miliardi di euro certificati fra gennaio e dicembre 2014 era a rischio disimpegno. Per fronteggiare tale rischio, si è rafforzato l’affiancamento sul campo attraverso task force dedicate per le regioni con maggiori criticità (segnatamente Calabria, Campania e Sicilia) e da ultimo attraverso l’istituzione di una task force dedicata al rafforzamento dell’attuazione del programma operativo nazionale reti 2007-2013. Sono state, inoltre, deliberate ulteriori riduzioni del cofinanziamento nazionale in favore di azioni coerenti con quelle previste nell’ambito del Piano di azione e coesione”.
“Dei 52 programmi operativi degli Obiettivi convergenza e competitività, 49 hanno raggiunto e superato il target di spesa comunitario. Soltanto 2 programmi (il POIN attrattori culturali, naturali e turismo e il programma operativo FSE Bolzano) non hanno evitato il disimpegno automatico delle risorse, perdendo complessivamente 27,7 milioni di euro (pari allo 0,05 per cento del totale delle risorse programmate). Nell’area della Convergenza – dice ancora il rappresentante del Viminale – i programmi operativi FESR Campania e Sicilia hanno superato il target assegnato rispettivamente del 32,4 per cento e dell’11,7 per cento, con certificazioni di spesa pari a circa 2,5 miliardi di euro ciascuno; nell’area della Competitività, i programmi operativi Emilia Romagna, sia FESR sia FSE, e il programma operativo FSE Trento hanno superato il target rispettivamente del 15,7, del 13,7 e del 26,3 per cento. I risultati raggiunti in termini di spesa certificata sono confermati dalla verifica del raggiungimento dei target nazionali di certificazione, fissati a un livello progressivamente maggiore di quello comunitario. La misurazione del target nazionale conferma l’aumento del ritmo della spesa, ad esclusione, come già detto, del solo programma operativo regionale finanziato con il Fondo sociale europeo della provincia di Bolzano. Dei circa 46,7 miliardi disponibili per il ciclo di programmazione 2007-2013, rimangono da spendere, entro il 31 dicembre di quest’anno, 13,6 miliardi di euro (di cui 7,9 di risorse comunitarie, la parte residua di risorse nazionali di sponda)”.