La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 – in particolare i suoi articoli 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo.
fisco
La donazione simulata dell’immobile può costare la revoca delle agevolazioni ‘prima casa
Fatale la donazione – simulata – dell’immobile, poco tempestiva e sufficiente per dare il ‘la’ alla revoca delle “agevolazioni
‘prima casa’”.
Vittoria definitiva per il Fisco. Respinte in Cassazione tutte le obiezioni proposte dal legale del contribuente.
Già in Commissione tributaria regionale è stato sancito che “l’atto posto in essere, ovvero la simulata donazione, ha
significato solo in quanto ha effetto nei confronti dei terzi”, incluso l’Erario.
Tale valutazione è confermata dalla Cassazione.
I giudici del ‘Palazzaccio’ ribadiscono, in particolare, che “il negozio simulato non produce effetti tra le parti e, tuttavia,
produce effetti nei confronti dei terzi”. Di conseguenza, “il negozio simulato, nel caso di specie la donazione trascritta,
èopponibile all’Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione, sicché l’atto di donazione determina il venir meno di una
condizione giustificativa del regime delle agevolazioni “prima casa”, ovvero che l’immobile non sia venduto o donato
prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto”.
Irrilevante è “l’atto di risoluzione”, poiché “l’effetto risolutorio attiene unicamente ai rapporti tra le parti e non già ai terzi”.
Call center dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° agosto arrivano i numeri verdi gratuiti
I recapiti telefonici di assistenza dell’Agenzia delle Entrate cambiano e diventano gratuiti. Dal prossimo 1° agosto, per avere informazioni e assistenza i contribuenti potranno rivolgersi senza costi ai seguenti numeri:
- 800.90.96.96 per informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi, sulle cartelle e sulle comunicazioni di irregolarità e per prenotare un appuntamento;
- 800.89.41.41 per ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati, e per informazioni sulle restanti lavorazioni gestite dal Centro Operativo di Pescara.
La chiamata diventa gratuita
Oltre alla numerazione, cambia anche il costo della chiamata: dal primo agosto, infatti, per i nuovi numeri verdi il costo del traffico telefonico sarà interamente a carico dell’Agenzia, come conseguenza della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017. I contribuenti non dovranno, quindi, sostenere alcun costo per ricevere assistenza fiscale.
Un periodo di transizione per facilitare il passaggio alla nuova numerazione
La precedente numerazione, con tariffa urbana a tempo, resterà attiva fino alla fine dell’anno. Per favorire il passaggio alla nuova numerazione, infatti, fino al 31 dicembre 2018 saranno operativi sia i “numeri con addebito” che i nuovi “numeri verdi”. Qualora l’utente digiti i recapiti telefonici precedentemente in uso (848.800.444 e 848.448.833), un messaggio vocale indicherà al chiamante la nuova numerazione, specificando che potrà scegliere di richiamare usando il numero verde, senza sostenere quindi alcun costo telefonico, oppure di rimanere in linea. In quest’ultimo caso usufruirà del servizio di assistenza con addebito del costo della telefonata a tariffa urbana a tempo.
Molte informazioni già online
Per le questioni più comuni o di carattere generale è possibile consultare in qualsiasi momento il sito internet delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 luglio 2018)
Fattura elettronica
E’ stato prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di utilizzare la
fattura elettronica (ed abbandonare quindi la scheda
carburante) per le cessioni di carburante per autotrazione
presso gli impianti stradali di distribuzione.
Per tale tipologia di operazione, pertanto, sarà possibile
continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018.
Resta fermo però l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare
strumenti tracciabili di pagamento al fine di poter detrarre l’Iva e
dedurre il relativo costo.
Giuseppe Catapano comunica: DOCUMENTAZIONE MESSA SUL TAVOLO DAL CONTRIBUENTE, MA CI SONO ANCORA ‘CONI D’OMBRA’ SUI DATI CONTABILI
“Controllo automatizzato” sui “dati della dichiarazione annuale ‘Modello Unico 2002’”. Conseguenza – poco gradita per il contribuente – è una corposa “cartella di pagamento” in materia di Iva. Secondo il Fisco, “la dichiarazione era priva dei dati contabili al quadro ‘VF’, fatto questo che aveva comportato l’indebita detrazione al quadro ‘VL’ dell’IVA assolta sugli acquisti con conseguente recupero dell’imposta non versata”. Ma il ragionamento seguito dal Fisco non è condiviso dai giudici tributari… Vittoria, difatti, sia in primo che in secondo grado, per il contribuente. Vittoria poggiata su questa considerazione: “l’Agenzia delle Entrate” ha riconosciuto che “i motivi della iscrizione a ruolo sono esclusivamente dovuti alle risultanze dell’anagrafe tributaria e non dalla constatazione dei fatti”. In questa ottica, viene evidenziato che “il contribuente in primo grado ha prodotto ampia documentazione” – da cui “si desume un credito per il 2001 di lire 216.792.000” –, “l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto detta documentazione in allegato al ricorso di primo grado” ma non ha sentito il bisogno di “effettuare alcun riscontro presso il contribuente”. Errore grave, questo, secondo i giudici tributari, perché “l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di provare la fondatezza della sua pretesa e non di trincerarsi dietro le risultanze dell’anagrafe tributaria, che – proprio nella fase iniziale – è stata fonte di numerosi rilevanti errori, anche perché la digitazione dei dati dei ‘modelli Unici’ era spesso affidata a terzi impreparati”. Ma ora provvedono i giudici della Cassazione a rimettere tutto in discussione…
In sostanza, viene criticata la valutazione compiuta tra primo e secondo grado, soprattutto perché sono state ignorare alcune ‘lacune’ – come la “assenza di indicazioni contabili” – nella “documentazione” del contribuente. Peraltro, viene evidenziato, i giudici tributari regionali hanno fatto “riferimento al dato contabile finale, e non al contenuto della dichiarazione”, trascurando completamente le contestazioni mosse dal Fisco, secondo cui “non risultano indicate le fatture alla base della detrazione di cui il contribuente intende avvalersi”. Troppi, quindi, i ‘coni d’ombra’… Per questo motivo, la vicenda dovrà essere approfondita nuovamente dai membri della Commissione tributaria regionale.
Catapano Giuseppe comunica: Corte dei Conti – fisco, welfare e spesa pubblica
La Corte dei Conti ha reso pubblico il Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2014. Recupero di efficienza degli apparati pubblici, partecipazione dei cittadini alla copertura di alcuni servizi, alleggerire la pressione fiscale e rigidità del sistema pensionistico, sono alcuni dei concetti chiave espressi dalla Corte dei Conti.
In questi anni è stato comunque condotto uno sforzo per il riequilibrio dei conti pubblici in linea con i programmi generali di revisione e contenimento della spesa. Lo sottolinea il presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri evidenziando che anche gli interessi sul debito “hanno invertito la tendenza e si sono ridotti significativamente”.
Ma la ridotta natalità, il contemporaneo innalzamento dell’età media della popolazione e l’erosione dei livelli dell’occupazione – ha evidenziato Enrica Laterza, presidente di Coordinamento delle Sezioni riunite della Corte dei Conti – creano una combinazione sfavorevole, peraltro più accentuata che nella maggior parte degli altri paesi occidentali, che non può essere affrontata con i mezzi tradizionali delle politiche di bilancio, mentre richiederebbe una revisione coraggiosa dei confini dell’intervento pubblico”.
“Nel corso del 2014, – spiega il presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri – la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40, ha chiarito che il Patto di stabilità – e, più in generale, i vincoli di finanza pubblica – obbligano l’Italia, nei confronti dell’Unione europea, ad adottare politiche di contenimento della spesa, il cui rispetto viene verificato in relazione al Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche, elaborato dall’ISTAT sulla base dei bilanci delle oltre 10 mila unità istituzionali comprese nell’elenco che l’Istituto di statistica è tenuto a pubblicare, ogni anno, sulla Gazzetta Ufficiale”.
Nel contempo Enrica Laterza, presidente di Coordinamento delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, evidenzia che la pressione fiscale è stata nel 2014 pari al 43,5% del Pil, 1,7 punti in più rispetto alla media dell’area euro, affermando che “la prospettiva di una pressione fiscale che resti sull’attuale elevato livello appare difficilmente tollerabile”.
Così come pesa la rigidità delle pensioni sul contenimento della spesa pubblica. La “forte rigidità” del sistema pensionistico e i margini di risparmio sempre più stretti su redditi da lavoro e consumi intermedi, “già ripetutamente colpiti”, mettono in difficoltà i programmi di spending review rafforzati con la legge di stabilità 2015”.
“In una fase di emergenza economico-finanziaria, la politica fiscale è stata piegata ad obiettivi immediati di gettito, al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica. – ha detto Laterza – L’affannata ricerca di risultati si è tradotta, tra il 2008 e il 2014, nell’adozione di oltre 700 misure di intervento in materia fiscale, di aggravio o di sgravio del prelievo. Ne è risultata sacrificata l’esigenza di una ragionata revisione strutturale del sistema fiscale, che consenta di pervenire ad una minore onerosità e ad una maggiore equità distributiva”. Laterza riconosce comunque che grazie al bonus Irpef e alle misure sull’Irap inserite nella scorsa legge di stabilità “di recente si sono avviati interventi di alleggerimento dell’onere tributario sui fattori produttivi”.
C’è la necessità di riorganizzare alla radice le prestazioni e la modalità di fruizione dei servizi pubblici. Laterza sottolinea infatti che “il recupero di efficienza degli apparati pubblici non può essere disgiunto da una maggiore partecipazione dei cittadini alla copertura dei costi di alcuni servizi, che richiederà in primo luogo una contestuale, rigorosa, articolazione tariffaria che realizzi il precetto costituzionale della concorrenza alle spese pubbliche in ragione della diversa capacità contributiva”.
E’ quindi necessaria una riorganizzazione dei servizi di welfare sulla base di una “riscrittura del patto sociale che lega i cittadini all’azione di Governo”.
Infine il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha fornito un quadro generale della nostra economia, spiegando che insieme a quella europea, sono in una fase di “ristagno, stagnazione”. Ciò significa che per tornare ai livelli del 2008 “ci vorranno anni”. Il governatore ritiene inoltre ‘molto grave’ il segnale di mancanza di fiducia che si avverte in questo periodo fra i paesi dell’Eurozona, “segno che dal lato politico il progresso è ancora lontano”. A proposito del negoziato in corso per la soluzione della crisi greca, secondo Visco “è evidente che un paese con un modello orientato all’export, con una posizione creditoria molto elevata, ha almeno altrettante colpe di un paese che accumula tanti debiti”.
Catapano Giuseppe: PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE’ E, VENTI GIORNI DOPO, ECCO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO: FISCO FRETTOLOSO E SCONFITTO
“Verifica” per una società, “rappresentante fiscale in Italia” di una azienda tedesca. Passaggi successivi sono il “processo verbale di constatazione”, datato 16 marzo 2007, e l’“avviso di accertamento”, datato 4 aprile 2007, con cui viene “disconosciuto il credito d’imposta (Iva) chiesto – e in parte ottenuto – a rimborso per l’anno 2003”.
Nodo gordiano, nella battaglia col Fisco, è la tempistica dell’“atto impositivo”, alla luce del “termine dilatorio di 60 giorni” previsto per legge.
Su questo fronte, nonostante la decisione pro Fisco emessa in Commissione tributaria regionale, i giudici della Cassazione ritengono motivate le proteste dell’azienda tedesca. In sostanza, è evidente la violazione del “termine dilatorio”, soprattutto perché il Fisco non ha rispettato “l’obbligo di attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del doveroso contraddittorio procedimentale” colla società. E in questo quadro, concludono i giudici, è irrilevante il richiamo a presunti “motivi di particolare urgenza, costituita dalla scadenza della fideiussione a fronte del rimborso per l’anno 2003”.
Tutto ciò porta i giudici della Cassazione a sancire la sconfitta definitiva del Fisco.
Catapano Giuseppe: Il fisco arriva a pesare fino all’80% sulle società
Imprese italiane asfissiate dal fisco. La tassazione sulle medie aziende «continua a essere punitiva». Il livello impositivo nel 2013 è stato del 38,1%, con punte dell’80% in alcuni casi limite. Senza l’Irap la pressione fiscale scenderebbe di oltre 11 punti percentuali al 26,4%, in linea cioè con quello delle medie imprese europee. Qualche spiraglio è stato aperto dalla legge n. 190/2014, che ha reso integralmente deducibile il costo del lavoro ai fini Irap: la misura dovrebbe portare il tax rate complessivo al 33% nel 2015, pur lasciando picchi di imposizione intorno al 60%. È quanto emerge dall’indagine annuale sulle medie imprese industriali italiane, realizzata da Mediobanca e Unioncamere, presentata ieri a Milano. Il rapporto è basato sulla rilevazione di 3.212 aziende manifatturiere, che assicurano il 16% del valore aggiunto del settore e il 17% delle esportazione nazionali. Pur in un contesto di generale miglioramento, il capitolo fiscale continua a restare un peso significativo. Anche se la manovra sull’Irap adottata dal governo con la legge di stabilità 2015 lascia aperte buone prospettive. «Il costo del lavoro pesa nelle medie imprese per circa il 66% del valore aggiunto», evidenzia lo studio, «si stima che la riforma fiscale possa abbattere il tax rate dal 38,1% al 33%. Per il panel considerato si tratta di un calo di circa 460 milioni di euro di minori imposte su base annua, cioè 1,4 miliardi nel triennio 2015-2017». Un risparmio fiscale che, sottolinea il rapporto, potrebbe valere 11.450 posti di lavoro in più (+2%), oppure maggiori investimenti (+7%) o ancora un rafforzamento della struttura patrimoniale delle società (+9%). L’indagine rileva pure che il carico tributario complessivamente gravante sulle medie imprese (38% nel 2013) è di 12 punti percentuali superiore a quello che emerge dai bilanci dei grandi gruppi.
Catapano Giuseppe informa: Rivalutazione terreni – valore periziato valido anche se asseverato dopo il rogito
Con la Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della rivalutazione dei terreni. L’art. 7 della Legge n. 448/2001, nell’introdurre la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, ha espressamente previsto che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti ad una determinata data, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima “a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.
La prassi attualmente prevede che il contribuente che indichi direttamente nell’atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello di perizia si espone ad una rettifica da parte del Fisco, che procederà alla determinazione della plusvalenza secondo le regole ordinarie di calcolo ai sensi dell’articolo 68 del Tuir, fondate sulla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto. Con la Risoluzione n. 53/E/2015, tuttavia, l’Amministrazione riconosce che tale rettifica non può scattare nei casi in cui, pur non facendosi menzione nell’atto della intervenuta rideterminazione, lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello rideterminato dalla perizia, sia “poco significativo”e, quindi, per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette, si potrà fare comunque riferimento al valore rivalutato che costituisce il “valore minimo di riferimento”.
Catapano Giuseppe: CONTENZIOSO COL FISCO: DIFESA DEL CONTRIBUENTE POGGIATA SUL RICHIAMO A PROPRI ERRORI. INAPPLICABILE IL TERMINE ANNUALE PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE ‘INTEGRATIVA’
Contestazioni della società nei confronti del Fisco per la “cartella di pagamento” in materia di Irpef, fondata sulla “dichiarazione” da essa presentata. Ciò nonostante, è illogico parlare di “dichiarazione integrativa”, e di conseguenza, come fatto invece dall’Agenzia delle Entrate, sostenere l’applicabilità del relativo “termine annuale”.
Confermata, perciò, la vittoria della società, il cui operato in sede di contenzioso è pienamente legittimo, e azzerata la “cartella di pagamento”.
Per i giudici della Cassazione, difatti, è un riferimento certo “l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione”. Allo stesso tempo, però, “il termine annuale previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa” non può esplicare “alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria”, anche se “fondato su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente”. È evidente, difatti, “il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario”, e conseguente è “l’inapplicabilità” in sede di contenzioso “di decadenze relative alla sola fase amministrativa”.
Più in particolare, i giudici sottolineano che “laddove ci si opponga ad un atto impositivo emesso sulla base di dati forniti dal contribuente, non si verte in tema di dichiarazione integrativa, bensì in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi addotti dalle parti, nel rispetto dei relativi oneri probatori”. Di conseguenza, “va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine annuale” previsto per la presentazione della “dichiarazione integrativa”.
Corretta, quindi, la linea d’azione – rivelatasi fruttuosa – seguita dalla società in sede di contenzioso. Per questo motivo, è definitivo l’azzeramento della “cartella di pagamento”.