Catapano Giuseppe osserva: Assegno di mantenimento per i figli, come si calcola?

Quando una coppia di genitori si separa, che sia sposata o meno, uno dei problemi più spinosi – insieme a quello relativo alle modalità di affidamento dei figli – è spesso rappresentato dalla quantificazione dell’assegno dovuto per il loro mantenimento da parte del genitore che lascerà la casa familiare.

C’è un modo per stabilire come esso vada calcolato?

Cosa prevede la legge
Per dare risposta a questa domanda occorre partire dalla lettura della norma che, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli in caso di separazione tra i genitori, prevede che ciascuno dei genitori (salvo diversi accordi tra di loro) è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, quando necessario, la corresponsione di un assegno periodico che va determinato considerando:

– le esigenze attuali del figlio;
– il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

Il dovere di mantenimento gravante su entrambi i genitori e che – è bene ricordarlo – è indipendentemente dalla separazione, impone di far fronte a molteplici esigenze dei figli, che non sono soltanto l’obbligo alimentare, ma vanno estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli lo richieda, di una organizzazione domestica stabile, in grado di rispondere alle loro specifiche necessità di cura e di educazione.

L’accertamento dei redditi effettivi
Nell’ambito di un procedimento in tribunale dove manchi l’accordo sull’entità dell’assegno (e quindi sia stata intrapresa una causa vera e propria tra i genitori) sin da subito il giudice è tenuto ad una prima valutazione, se pur sommaria, degli elementi offerti dalle parti, con lo scopo di stabilire, in primo luogo, il pregresso tenore di vita della coppia e le loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito. Non può, infatti, certamente attendersi l’esito della causa per stabilire quanto un genitore debba versare all’altro affinché provveda ai bisogni dei figli. Quanto deciso, tuttavia, in questa prima fase non ha nulla di definitivo, ben potendo essere modificato in relazione alle prove emerse in seguito.

Si tratta di una valutazione che, spesso, pone la necessità che il giudice non si fermi solo alle dichiarazioni dei redditi presentate; ciò può accadere, nello specifico, quando esse contrastino con l’effettivo stile di vita delle parti per come dimostrato dalla parte interessata a ricevere l’assegno (si pensi al possesso in capo al coniuge di auto di lusso, viaggi costosi, ecc.). Sicché, quando le informazioni di tipo economico fornite dai genitori non sono sufficientemente documentate, il giudice può disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto in contestazione, anche se intestati a persone diverse (per un approfondimento leggi: “Come fare per: provare i guadagni in nero dell’ex”).

A riguardo, le recenti novità legislative hanno attribuito al giudice – nell’ambito di tutti i procedimenti di famiglia – la piena facoltà di ricavare informazioni sul patrimonio, il reddito e il tenore di vita dei coniugi e provvedere alla ricerca di beni con modalità telematiche, anche accedendo alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o inviando alla stessa richieste in tal senso.
Il magistrato, infatti, deve effettuare una ripartizione del reddito familiare al fine di ripristinare le condizioni economiche precedenti alla separazione, sulla base di un principio di “proporzionalità” con l’obiettivo di assicurare ai figli un tenore di vita il più possibile vicino a quello goduto quando la famiglia era unita.

Criteri generali di riferimento
Non esistono dunque dei criteri di calcolo dell’assegno espressamente indicati dalla legge, ma i giudici di solito applicano dei criteri di massima, tenendo conto di quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali prevalenti; allo scopo, essi tengono conto sia redditi percepiti da ciascuno dei due coniugi (incluse eventuali rendite finanziare), sia del valore locativo mensile di eventuali proprietà immobiliari, ivi compresa l’incidenza dell’assegnazione della casa coniugale e il numero dei figli a carico e conviventi.

Naturalmente tali criteri sono orientativi in quanto ogni magistrato ha un ampio margine di discrezionalità nel determinare la misura del mantenimento, il cui risultato va personalizzato e adattato alle specificità del caso concreto (come il fatto che, l’assegno sia destinato, oltre che al mantenimento dei figli, anche a quello del coniuge).
È possibile, ad esempio, che il giudice stabilisca un assegno di misura differenziata per ciascun figlio in ragione dell’età e delle specifiche esigenze (di solito secondo un criterio di proporzione inversa all’età).

I modelli di calcolo
Partendo, comunque, dai criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza maggioritaria, alcuni Tribunali hanno elaborato dei loro parametri di calcolo: ad esempio il Tribunale di Firenze, insieme alla Facoltà di Economia, ha elaborato un Modello per calcolare l’assegno di mantenimento (MoCAM), il Tribunale di Palermo, allo stesso scopo, ha elaborato un software pubblico (scaricabile dal sito http://www.giustiziasicilia.it) e il Tribunale di Monza, ha predisposto nel 2008 delle Tabelle (acquisite quale strumento di riferimento in numerosi fori) che riassumono le ipotesi più ricorrenti e le possibili risposte alle richieste di mantenimento formulate da parte di uno dei coniugi (sia per sé che per i figli).

Tali tabelle, in particolare, conducono ad un criterio di liquidazione “di massima” di un assegno pari ad un quarto del presunto reddito dell’obbligato (in ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge richiedente) ovvero pari ad un terzo (nella più rara ipotesi di non assegnazione) che, però, potrà essere rispettato, solo dopo un opportunamente soppesato la complessiva situazione patrimoniale evidenziata in giudizio (si pensi al caso in cui gravi ancora un mutuo sulla casa coniugale).

Ad esempio, se al genitore collocatario della prole e assegnatario della casa coniugale non venga riconosciuto alcun assegno di mantenimento, la liquidazione del contributo al mantenimento dei figli potrà prevedere, in una situazione di reddito medio (operaio/impiegato: € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità) e sempre che non vi siano particolari condizioni da valutare (si pensi a proprietà immobiliari, depositi o conti correnti di una certa entità), una quantificazione dell’assegno di questo tipo:
– in presenza di un solo figlio: circa il 25 per cento del reddito;
– in presenza di due figli: 40 per cento del reddito;
– in presenza di tre figli: assegno pari al 50 per cento del reddito.

Si tratta, in ogni caso, di esemplificazioni che, nelle dovute proporzioni, possono applicarsi anche a situazioni di redditi ben più alti. Infatti, per la quantificazione dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al patrimonio complessivo di entrambi, costituito, oltre che dai redditi di lavoro, da ogni altra forma di reddito o utilità (come ad esempio il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione societaria, altri proventi di qualsiasi natura).

Le spese straordinarie
Non va poi dimenticato che, oltre all’assegno periodico, normalmente, viene posto a carico del coniuge non collocatario (o non affidatario) dei figli anche l’obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che non possono essere previste forfettariamente nell’importo generale dell’assegno di mantenimento (ne abbiamo parlato in: “Mantenimento figli: spese straordinarie mai a forfait”). Tali spese, infatti, sono comunemente intese come gli esborsi legati a necessità degli figli occasionali o imprevedibili, non quantificabili in via preventiva, o perché legate a fatti sopravvenuti e non preventivabili, o perché estranee alle consuetudini di vita della prole, anche considerando livello sociale del nucleo familiare (per un approfondimento leggi: “Obbligo al mantenimento dei figli dopo la separazione: ripartizione di spese ordinarie e straordinarie)”.
Ciò non esclude che il Tribunale possa anche decidere di ripartire tali spese in diversa percentuale (ad es. 30 e 70%), quando risulti una sproporzione evidente tra i redditi dei genitori (leggi: “Spese straordinarie per i figli: non sempre sono dovute a metà”).

I diversi accordi dei genitori
Se questi sono gli orientamenti generali, non va dimenticato che la legge prevede comunque la possibilità che il giudice tenga conto di “diversi accordi liberamente raggiunti dalle parti”, ed in questo senso si aprono per i genitori molte strade.

Una di queste è rappresentata, solo per fare un esempio, dal fatto che l’obbligo di mantenimento dei figli può essere adempiuto anche attraverso un accordo che preveda, in sostituzione o in concorso con un assegno periodico, l’attribuzione ai figli della proprietà di beni mobili o immobili (ne abbiamo parlato in questo articolo: Mantenimento dei figli: può sostituirsi con la proprietà di beni). Soluzione questa, più facilmente ipotizzabile nel caso in cui l’altro genitore abbia una adeguata autosufficienza economica.

In ogni caso, la situazione maggiormente auspicabile è che i genitori riescano a trovare una soluzione condivisa che permetta loro di evitare il giudizio. Un grosso aiuto in questo caso potrà essere quello di intraprendere il procedimento di separazione affidandosi pratica collaborativa (meglio descritta in questo articolo: Diritto Collaborativo: una terza via per separazione e divorzio. Gli accordi in mano alla coppia).
La separazione, se la coppia è coniugata, potrà di seguito essere raggiunta, sulla base degli accordi così sottoscritti, col metodo consensuale ordinario o tramite il nuovo strumento della negoziazione assistita da avvocati (evitando, in tal caso, di rivolgersi al giudice); se invece si tratta di coppia di fatto, la regolamentazione relativa al mantenimento della prole dovrà necessariamente passare per il Tribunale, se pure con le modalità (più brevi) del procedimento consensuale.

Catapano Giuseppe informa: 120mila euro di multa, ma che ci faceva con la Bmw (pubblica) quel figlio di Achille

In 17 anni hanno totalizzato un record. Tra semafori rossi, eccessi di velocità e affini hanno collezionato multe per 120mila euro. Multe tutte pagate ma non con i soldi di chi le ha prese, con quelli di una società pubblica, la Ferrovie Nord Milano. Protagonisti della vicenda Norberto Achille, per 17 anni a capo della società, suo fratello Nicola ma soprattutto suo figlio Marco Achille.
Era quest’ultimo a usare, non si sa bene a che titolo, le auto di rappresentanza di Ferrovie Nord. E a collezionare multe su multe. Pratica che, scrive Repubblica in un lungo pezzo firmato da Emilio Randacio, sarebbe continuata anche a inchiesta in corso.
L’auto preferita da Marco Achille è soprattutto una Bmw 5. Ma al di là dell’uso improprio, del possibile rilievo penale della vicenda, una domanda sorge spontanea. Come si fa ad arrivare a prendere 120mila euro di multe? Cosa ci faceva con quella Bmw pubblica il figlio di Achille? Sulla questione si interroga a modo suo Massimo Gramellini che sulla Stampa scrive:
Centoventimila euro di multe. Anche a prenderne una al giorno, quanti anni di coscienzioso menefreghismo ci vogliono per metterle insieme? E quale sorgente inesauribile di punti zampillava dalla patente di chi ha continuato, sbadato e imperterrito, a collezionare contravvenzioni? Qui si narrano le gesta dei figli neanche più giovanissimi del presidente delle Ferrovie Nord (FN) di Milano, a cui il babbo aveva dato in uso due auto blu decisamente indisciplinate. Uno dei tanti agi che il satrapo dei pendolari divideva con i suoi cari. Dai telefoni all’abbigliamento, dalla pay-tv alle scommesse sportive. Possibile che nessuno si fosse accorto di niente? Cercheranno di farcelo credere, ma sarà ben esistito un ragioniere che saldava gli estratti conto, un revisore addetto ai controlli, un amministratore che per mestiere avrebbe dovuto dare uno sguardo ai bilanci e invece soffriva di temporanea cecità. Esistevano, ovviamente. Però nessuno ha parlato perché nessuno si è stupito né tantomeno scandalizzato
Di cronaca si occupa invece Randacio. Cita le intercettazioni. Telefonate che raccontano di un padre, Randacio, che a un certo punto sembra quasi spaventato per la piega che sta prendendo la vicenda e di un figlio, Marco, che imperterrito continua a usare l’auto e prendere multe:
(… ) Achille riceve una telefonata da tale “Alida”, definita dagli investigatori come “conoscente di Norberto”. “Stamattina un altro articolo…. su Repubblica… con 120mila euro di multe pagate ai familiari”. L’interlocutrice sembra basita. Ma “questo è vero?”, chiede al numero uno di Fnm. “Beh, in parte sì… Sono, se tu fai il conto 17 anni, son tanti voglio dire, ovviamente… però non sono state pagate (le multe, ndr), sono arrivate in ritardo… un casino su quelle multe”. Infrazioni al codice della strada commesse — se si segue il solco dell’indagine — soprattutto dalla Bmw “in uso esclusivo a Marco Achille”. Al quale il padre, a un certo punto si rivolge categorico «non andare in giro con quella macchina lì, adesso se ci beccano facciamo proprio il botto, capisci?».
Era un vezzo, quello di infrangere le norme e di metterle sul conto della società, che non si frena comunque in casa del manager, anche quando lo scandalo è già scoppiato. Sempre il 26 marzo, il padre avvisa telefonicamente il figlio; “Sono arrivate altre due multe. Per velocità e un semaforo rosso”. Il padre sembra severo, questa volta. “Sì, può darsi perché sono passato in quel cazzo di viale Famagosta a 55 all’ora”, risponde serafico il commercialista. Ma il padre sbotta. “Di oltre 10 chilometri all’ora (sopra il limite, ndr). E poi un’altra perché sei passato con il rosso. Cazzo, sono altri 500 euro di multa”. Tanto, poi, paga l’azienda.