Corri veloce, non farti prendere.

Corri così veloce da non farti acciuffare dalla noia, dall’invidia, dall’istinto di sentirti migliore degli altri. Corri senza fermarti, più veloce di tutto e tutti, perchè altrimenti anche tu sarai preso.

Non tutto il reale è riconducibile alla misurabilità matematica. Non lo sono di certo le esperienze più tipicamente umane, come l’amore, la fedeltà, l’onestà, la creatività. Non lo è l’arte: i centimetri quadrati o i pixel di nudo non potranno mai misurare la differenza tra porno e arte. Non lo è la libertà. Non lo è il bello, come non lo sono il buono e il vero. Essi non sono valori quantificabili, ma esigenze e criteri di giudizio inscritti nel profondo dell’essere uomo che segnalano un rapporto misterioso con l’infinito. Si può chiamare cuore, questo livello profondo dell’umano, o ragione nella pienezza della sua apertura. Questo cuore (o ragione, se preferiamo), a differenza dell’algoritmo, non confonderà mai la bellezza con un pornazzo. Il cuore è ferito dal desiderio della bellezza. L’algoritmo neanche un po’. È per questo che equivoca.

Catapano Giuseppe informa: Diffamare con un post su Facebook è un reato aggravato

Diffamazione sul web: chi scrive un post sulla propria bacheca di Facebook lo ha consegnato “ai quattro venti”? In altre parole, il profilo privato, benché limitato ai contatti prescelti e non a tutti gli utenti di internet, si deve considerare un posto pubblico o no?
La differenza è di fondamentale importanza quando si ha a che fare con frasi o commenti che potrebbero ledere l’onore e la reputazione degli altri. Perché, a voler considerare il social network, se non un mezzo di stampa, quantomeno un mezzo di pubblicità, allora scatterebbe una aggravante speciale nel caso di reato di diffamazione: aggravante che, oltre a spostare la competenza del procedimento dal giudice di pace al Tribunale, comporta – come è ovvio che sia – una pena più grave (la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro).

Ebbene, per la Cassazione – espressasi sul punto proprio questa mattina – non ci sono dubbi: Facebook è una piazza e, come tutte le piazze, di privato c’è davvero poco. La diffusione di un messaggio sulla bacheca di Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. Pertanto, se l’offesa è arrecata con il social network, a prescindere se il profilo è “chiuso”, scatta l’aggravante.

Le potenzialità di Facebook, del resto, sono a tutti note: esso, a prescindere se usato per diffondere il proprio pensiero, un’attività commerciale o per consumare un reato, è in grado di coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, anche se non individuate nello specifico. Ed è proprio questa enorme diffusione dei contenuti, unita alla viralità che ne segue, che è suscettibile di procurare il maggior danno alla persona offesa che giustifica, quindi, la pena più severa.

Insomma, Facebook viene equiparato, dai giudici, a un pubblico comizio o all’utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del farward e cioè verso una pluralità di destinatari (tali sono state le decisioni, in passato, che hanno ritenuto applicabile l’aggravante del “mezzo di pubblicità” oggi imputato al social network).
Sia un comizio che la posta elettronica, infatti, vanno considerati mezzi di pubblicità, giacché idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone. Dunque, anche la diffusione di un messaggio pubblicato sulla bacheca Fb ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, perciò, si tratta di un reato più grave.

Ora, però, bisognerà coordinare la norma con la riforma entrata in vigore lo scorso mese, che “perdona” il colpevole quando il fatto è considerato lieve (o meglio “tenue“).