Giuseppe Catapano informa: Decreto ingiuntivo della banca: quale prova per recuperare il credito verso il cliente?

La Cassazione, negli ultimi anni, ha emesso diverse sentenze in cui ha precisato che se la banca intende agire, con il decreto ingiuntivo, nei confronti del cliente moroso per recuperare da questi le somme di denaro deve essere in grado – nel caso in cui il debitore proponga opposizione al decreto ingiuntivo (entro i 40 giorni dalla sua notifica) – di produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto fino alla data del decreto ingiuntivo, nonché il contratto di conto corrente da cui questo rapporto è sorto. Ciò al fine di consentire al giudice di ricostruire tutto il rapporto, verificare gli importi addebitati al correntista, le commissioni e gli interessi passivi, e così verificare se le condizioni applicate sono quelle pattuite e se sono legittime. In altre parole, solo gli estratti conto contendono al tribunale di accertare se il saldo di cui si chiede il pagamento è realmente dovuto o meno.

Se la banca produce in giudizio tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, mancando la prova del credito il giudice potrà revocare il decreto ingiuntivo.

Come spiega l’esperta, in base ai principi che regolano l’onere della prova, ribaditi da recenti pronuncie della Corte di Cassazione, la banca che chiede il pagamento del saldo debitore del conto corrente, deve dimostrare l’esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il contratto di conto corrente da cui questo è sorto, nonché delle scritture contabili di riferimento. Vale a dire degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto, dall’apertura all’estinzione del conto perché solo esaminando tutti gli estratti conto si può verificare se il saldo finale è corretto.

Si precisa in una sentenza della Suprema Corte che nei rapporti bancari in conto corrente la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto, né l’istituto di credito può sottrarsi dall’assolvimento di questo onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili per oltre 10 anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. In altre parole, anche se è decorso un decennio, la banca che non produca gli estratti conto perde la causa e, con essa, anche il diritto a ottenere il pagamento del decreto ingiuntivo.

Ecco le stesse parole della Cassazione. L’accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo, che la banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio.

Ed ancora, in passato , si è detto che l’istituto di credito che rivendichi la sussistenza e legittimità del proprio credito pecuniario nella misura pretesa in sede monitoria ha l’onere, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di fornire la prova della fondatezza di siffatta pretesa, attraverso la produzione in giudizio degli estratti conto relativi all’intero rapporto di conto corrente oggetto di contestazione, non essendo sufficienti gli estratti certificati  riportanti solo i saldi finali.