Sono nulle e non vanno pagate le pretese di pagamento dell’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali firmati dai 767 dirigenti decaduti con la sentenza della Corte Costituzionale di marzo scorso. A confermare il primo orientamento favorevole al contribuente dato dalla CTP di Milano è ora la CTR Lombardia: il primo caso di giudizio di appello che si risolve in favore del cittadino. La sentenza è quasi fresca di giornata, perché appena diffusa, sebbene depositata l’altro ieri, ma le sue motivazioni hanno già scosso il fisco italiano che ora intravede seriamente il pericolo di dover rinunciare a riscuotere l’evasione fiscale degli ultimi anni. Questo perché, se in primo grado si erano avuti precedenti discordanti, la Ctr milanese è invece categorica: per gli atti firmati dai dirigenti incaricati decaduti a seguito della decisione della Consulta “non sembra esservi ombra di dubbio sulla caducità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità succedutasi negli anni”. Come noto, la Consulta, nello scorso mese di marzo, aveva dichiarato illegittima la nomina a dirigente di ben 767 funzionari, perché avvenuta senza pubblico concorso. Risultato: anche gli atti firmati da tale personale – secondo la Commissione lombarda di secondo grado – sono da considerare radicalmente nulli. E ciò anche in forza di un costante orientamento della Cassazione (da noi, spesso, richiamate in queste pagine per sostenere appunto la fondatezza di tale tesi) secondo cui va interpretata con estremo rigore quella norma di legge che prescrive: “L’accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione (…)” del capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’aspetto più interessante della pronuncia è che essa fa riferimento al concetto di nullità radicale dell’accertamento fiscale: si tratta, cioè, del vizio più grave (dopo l’inesistenza) di cui può essere affetto un atto. In buona sostanza, la nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, e finanche dal giudice stesso qualora il contribuente non lo faccia per dimenticanza o ignoranza. Come dire che è la stessa Corte, dinanzi alla quale sia stato impugnato un atto, a doverlo annullare d’ufficio se si accorge che fa parte di quelli firmati da chi non aveva i poteri, e questo a prescindere dall’eventuale contestazione del ricorrente. Non ci sono neanche termini massimi per far valere il vizio, perché la nullità può essere rilevata (oltre che dal giudice) anche dalla parte in secondo grado o anche prima che la causa venga decisa, nonostante l’eccezione non sia stata inserita nell’atto di ricorso. Secondo dunque la CTR Lombardia la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice in quanto si verificherebbe un’ipotesi di nullità assoluta del provvedimento, essendo tale atto viziato da difetto assoluto di attribuzione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio. I giudici sconfessano anche la teoria del funzionario di fatto, cui si sta appellando l’Agenzia delle Entrate per salvare l’orticello, ma che, evidentemente, non ha applicazione nel caso di specie. Chi sono i dirigenti decaduti? L’elenco dei dirigenti senza poteri, interessati dalla sentenza della Corte Costituzionale, è stato messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate per questioni di trasparenza. Si può consultare a questa pagina web: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/amministrazione+ trasparente/personale/dirigenti+cartella/curricula+e+dati+retributivi+dirigenti In pratica si può trattare di a) direttori provinciali “reggenti”; b) altri funzionari/dirigenti su delega di questi reggenti; c) dirigenti “reggenti” con incarico di capo ufficio/area delegati alla firma dal direttore provinciale. Nella prime due ipotesi infatti, il direttore provinciale “reggente”, non avendo potuto occupare quel ruolo non poteva né sottoscrivere l’atto né delegare terzi. Nella terza ipotesi, invece, il dirigente (capo ufficio/area) che ha sottoscritto l’atto, su delega del direttore provinciale, non poteva ricoprire tale incarico. Anche alle cartelle di Equitalia L’aspetto che interessa più i contribuenti forse è questo: la nullità si estende anche alle cartelle di Equitalia? Il punto è delicato e ancora non si riscontrano decisioni in merito. Tutto si gioca proprio sull’accennato concetto di “nullità assoluta”: essa non è mai sanabile e comporta l’annullamento non solo dell’atto viziato, ma anche di tutta quella serie di atti che sono stati emessi come conseguenza del primo. Un effetto domino, quindi, secondo un principio di diritto che ora potrebbe tornare utile al contribuente. Dunque, se l’accertamento è nullo e sulla scorta di esso, in caso di mancato pagamento, è stata emessa la cartella di Equitalia, anch’essa dovrebbe essere nulla. Come detto, però, bisognerà procedere ancora con prudenza, in attesa di comprendere come le Commissioni Tributarie si orienteranno sulla questione.
Equitalia
Catapano Giuseppe comunica: Pignoramento presso terzi Equitalia, impugnazione al giudice tributario
Se il contribuente viene a conoscenza della pretesa del Fisco soltanto al momento della notifica del pignoramento presso terzi, senza prima ricevere la cartella esattoriale, competente a decidere della relativa opposizione è la Commissione Tributaria e non il giudice dell’esecuzione. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, secondo la quale la mancata ricezione dell’atto prodromico al pignoramento (cartella esattoriale) rende necessaria la valutazione nel merito della pretesa fiscale che il contribuente non ha potuto domandare prima che gli venisse notificato l’atto di pignoramento. La questione, comunque, è particolarmente dibattuta in giurisprudenza. La regola generale è quella secondo cui la competenza della Commissione tributaria si ferma una volta che il procedimento esattoriale avente ad oggetto tributi erariali sia giunto alla fase esecutiva, per la quale è competente il giudice dell’esecuzione (in sede civile). La legge stabilisce infatti che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. Inoltre nell’esecuzione esattoriale delle imposte sui redditi, non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, se non per la pignorabilità dei beni. Tali regole, se applicate anche all’ipotesi di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, creerebbero un vuoto di tutela per il contribuente: se la giurisdizione tributaria è esclusa per gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento e se nell’esecuzione relativa alle imposte sui redditi non è ammessa l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, come può tutelarsi il contribuente che, non avendo ricevuto la cartella e non avendola potuta impugnare, non può più contestarla nel merito perché è già nella fase esecutiva? Il problema è stato risolto da alcune pronunce giurisprudenziali, tra cui quella in esame, che hanno ammesso la tutela dinanzi alla Commissione Tributaria nonostante sia stata già avviata la fase esecutiva. La mancata notifica della cartella esattoriale rende infatti impossibile l’applicazione della regola generale secondo cui il credito non contestato prima dell’esecuzione sia da considerarsi definitivamente accertato. Il contribuente ha dunque diritto all’esame nel merito della pretesa del Fisco potendo impugnare il pignoramento presso terzi e chiedere alla Commissione Tributaria competente di decidere sulla nullità del ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento, sull’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi e sull’infondatezza della pretesa. Secondo la CTR Lombardia tali domande rientrano nella competenza del giudice tributario, laddove la richiesta si riferisce alla mancanza dell’atto prodromico all’atto di pignoramento e alla infondatezza della pretesa contenuta nella cartella di pagamento.
Giuseppe Catapano: Posso rateizzare una sola cartella di Equitalia?
In presenza di un debito con Equitalia costituito da più cartelle esattoriali, il contribuente ha il diritto di ottenere la rateazione di una o più specifiche cartelle, lasciando fuori le altre. Insomma, la richiesta al concessionario può riguardare anche una sola cartella e non l’intero debito. Non vale più, quindi, il principio (applicato in passato) “o tutto o niente”. Lo si evince dal nuovo fac simile di richiesta di rateazione scaricabile dal sito internet di Equitalia. Tale possibilità vale per tutti i tipi di debito: sia per quelli di importo inferiore a 50 mila euro che per quelli superiori. Ovviamente, se è vero che l’istanza di rateazione sospende l’esecuzione forzata di Equitalia già incorso e impedisce quelle future, ciò vale solo per le cartelle incluse nel piano di dilazione, mentre per le altre per le quali sussiste ancora la morosità, l’Agente per la riscossione resta libero di attivare tutti gli strumenti a sua tutela (dal fermo all’ipoteca, dal pignoramento alla vendita forzata). Cosa cambia? In passato la condizione necessaria affinché il contribuente potesse essere ammesso alla rateazione, da parte di Equitalia, era quella di includere, nel programma di dilazione (e quindi di pagare), l’intero debito, ossia tutte le cartelle e/o gli atti di accertamento esecutivi e/o gli avvisi di addebito Inps. Oggi invece, il cittadino, al momento della richiesta di dilazione presso Equitalia, può autonomamente decidere quali cartelle, atti di accertamento esecutivo o avvisi di addebito Inps dilazionare, senza perciò voler pagare gli altri. Equitalia non potrà rifiutare più tale opzione. I vantaggi Il primo e più evidente vantaggio è quello di evitare l’ipoteca sulla casa (anche la prima). Quest’ultima, infatti, può essere iscritta solo per debiti superiori a 20.000 euro; pertanto se il contribuente che abbia maturato una morosità superiore a tale tetto accetta di rateizzare anche una sola cartella, potrà far scendere la soglia del debito e quindi impedire così la misura cautelare. Stesso discorso per il caso di pignoramento immobiliare e messa all’asta della casa che scatta superato un debito di 120mila euro: con la rateazione di solo alcune cartelle, il contribuente può mettere al riparto l’immobile di proprietà. Il secondo evidente vantaggio è che, così, si potrà ottenere più facilmente la rateazione. Infatti, ricordiamo che per debiti superiori a 50.000 euro la rateazione non spetta di diritto, ma è subordinata alla verifica della particolare difficoltà economica (l’Isee del nucleo familiare, se la richiesta è presentata da persona fisica o ditta individuale; altri indici di bilancio nel caso di società). Da oggi, però, con questa nuova possibilità, il contribuente con debito superiore a 50mila euro e che non abbia i requisiti per ottenere la dilazione (perché non riesce a dimostrare la particolare difficoltà economica), potrà comunque ottenerla in via automatica optando di pagare cartelle per un importo complessivo inferiore a 50mila euro. Come chiedere la rateazione Per importi da rateizzare fino a 50mila euro relativi anche a una o più cartelle è possibile collegarsi al sito di Equitalia e trasmettere la richiesta di dilazione. La stessa richiesta può essere presentata anche inviando una raccomandata a.r. all’Esattore. In tal caso, sarà possibile pagare l’importo dovuto fino a un massimo di 72 rate mensili (ossia fino a un massimo di sei anni). L’importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro, salvo situazioni di particolare difficoltà. Si decade dalla dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. Per le istanze di importi superiori a 50mila euro, invece, è necessario sempre recarsi allo sportello.
Catapanao Giuseppe informa: Equitalia, quale difesa contro il pignoramento del conto corrente
Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. Esso consiste nel provvedimento con cui l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi dal porre in atto qualsiasi azione il cui scopo sia quello di sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i loro frutti, con la dichiarazione che qualsiasi azione compiuta su di esso non sarà valida. In sostanza con il pignoramento il bene oggetto dell’atto viene sottratto alla disponibilità del suo proprietario. La disciplina dell’espropriazione forzata ordinaria è contenuta nel Codice di procedura civile. Le regole invece dell’espropriazione esattoriale sono speciali e prevedono l’incasso diretto delle somme a ristoro del debito da parte degli agenti della riscossione, in seguito all’esito positivo della procedura di verifica. Il procedimento è notevolmente più veloce rispetto a quello ordinario, in quanto: – non richiede che venga designato un difensore; – non necessita l’autorizzazione dal Giudice dell’esecuzione; – non prevede che venga fissata un’udienza; – non prevede la citazione del terzo pignorato, né il conseguente passaggio dal giudice dell’esecuzione; – il terzo è tenuto a effettuare il versamento in base all’atto ricevuto dall’agente della riscossione, senza che vi sia un’ordinanza di assegnazione da parte dell’autorità giudiziaria. Il procedimento esecutivo presenta, quindi, un carattere derogatorio rispetto alla disciplina prevista dal codice di procedura civile. L’Agente della riscossione, nel caso in cui il contribuente non abbia versato la somma iscritta a ruolo entro i sessanta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento, ovvero i novanta giorni successivi alla notifica dell’accertamento esecutivo, ha la possibilità di avviare l’espropriazione forzata potendo inoltre scegliere se procedere al pignoramento di un bene immobile o di un bene mobile o di un credito del contribuente debitore. La procedura del pignoramento dei crediti presso terzi L’Agente della riscossione ha titolo a pignorare un credito vantato dal contribuente nei confronti di un terzo (ed un deposito bancario è, in sostanza, un credito che il correntista vanta nei confronti dell’Istituto di credito) sia con le modalità ordinarie (dettate dalla disciplina processualcivilistica) sia con quelle specifiche. L’atto con cui vengono pignorati i crediti del debitore verso soggetti terzi può contenere l’ordine impartito al terzo di pagare direttamente il credito all’Agente della riscossione fino a concorrenza del credito per il quale si procede (la banca può quindi essere obbligata a versare all’erario la giacenza esistente sul conto corrente nonché gli eventuali accrediti che su di esso vengano a confluire). In questo caso l’intervento del Giudice dell’esecuzione è eventuale in quanto relegato al solo caso di inottemperanza da parte del terzo, all’ordine di effettuare il pagamento (il giudice interviene solo se la banca non esegue il trasferimento a favore del’Erario delle giacenze sul conto corrente pignorato). Allo scopo di evitare l’inottemperanza e quindi la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Agente della riscossione può adottare la procedura cosiddetta preventiva, richiedendo ai soggetti terzi che sono debitori del contribuente iscritto a ruolo di comunicargli per iscritto le cose o le somme che sono da loro dovute al contribuente debitore. L’atto di pignoramento dei crediti del debitore presso terzi può contenere, in luogo della citazione prevista dal Codice di procedura civile l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: – nel termine di sessanta giorni a partire dalla data della notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; – alle rispettive scadenze, per le restanti somme. In sostanza il termine entro cui il debitore del pignorato deve adempiere al versamento diretto nei confronti del concessionario della riscossione è di 60 giorni, termine che decorre dalla data in cui è stato notificato l’atto di pignoramento. L’atto di espropriazione forzata esattoriale di crediti può essere redatto anche da parte di dipendenti dell’Agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione. La disposizione non trova applicazione relativamente ai crediti pensionistici e con i limiti stabiliti per le ipotesi contemplate dal codice di procedura civile secondo cui le somme che sono dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate non oltre la misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Limiti di pignorabilità Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad: – 1/10 per importi fino a 2.500 euro – 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro – 1/5 per importi superiori a 5.000 euro. Resta in ogni caso ferma la misura della pignorabilità pari ad un quinto, nel caso in cui le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. Inoltre, nel caso di accredito delle somme (quali stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento) oggetto di pignoramento sul conto corrente intestato al debitore, l’obbligo del terzo pignorato (la banca) di trattenere tale importo per poi girarlo all’Agente della riscossione non si estende all’ultimo emolumento accreditato a favore del debitore. In sostanza, l’Istituto di Credito, nel caso in cui venga accreditato sul conto corrente, già pignorato dall’Agente della riscossione, l’ultimo stipendio deve comunque rendere disponibile tale somma al debitore senza poterla acquisire a scomputo delle iscrizioni a ruolo. Rimane esclusa la pignorabilità delle cd. rimesse, vale a dire i versamenti che nel contratto bancario di apertura di credito vengono effettuati dal titolare del conto corrente per ridurre o estinguere il saldo debitore del conto medesimo. L’Agente della riscossione ha poi la possibilità di utilizzare tutti i dati che affluiscono nell’anagrafe tributaria da parte di tutti gli intermediari e, in generale, gli operatori finanziari, compresa Poste Italiane s.p.a. Ciò mette il Concessionario nelle condizioni di conoscere dove i contribuenti hanno depositate le loro somme o dove sono impiegati i loro risparmi. Quali sono le tutele giurisdizionali per il contribuente esecutato Ci si chiede, a questo punto, quali siano gli strumenti giuridici che possono essere utilizzati da parte del contribuente/debitore esecutato al fine di ottenere una tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto esecutivo. Secondo la tesi interpretativa prevalente resterebbero escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti dell’esecuzione successivi alla notifica della cartella di pagamento. In campo tributario permane infatti l’esclusione delle ordinarie opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. Di conseguenza il debitore contribuente potrebbe esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando l’atto di pignoramento. innanzi la giurisdizione ordinaria, davanti al giudice dell’esecuzione. Per i crediti tributari, tuttavia, le opposizioni sono ammesse solo nei seguenti casi: – facendo riferimento all’opposizione all’esecuzione, solo per contestare la pignorabilità dei beni; – relativamente all’opposizione agli atti esecutivi, per tutti i casi che non riguardino la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Non è quindi possibile un’azione di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o l’irregolarità formale della stessa. Altra corrente interpretativa sostiene invece che il contribuente esecutato abbia legittimamente possibilità di impugnare di fronte alla giurisdizione tributaria quello che rappresenta un vero e proprio atto di “esecuzione forzata”, che non contiene la citazione del terzo dinanzi al giudice dell’esecuzione. D’altra parte, nel caso in cui il contribuente eccepisse il difetto di notifica la norma prevede espressamente che la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (quale ad esempio la cartella esattoriale) ne consente l’impugnazione unitamente all’ultimo atto notificato (ovvero l’atto di pignoramento presso terzi). Mancato rispetto dei doveri di diligenza: è possibile ipotizzare una azione di responsabilità verso l’Istituto di Credito? È già stato osservato che la procedura di pignoramento esattoriale presso terzi si concretizza in un rapporto diretto tra Agente della riscossione e terzo (banca), senza che la normativa imponga un obbligo specifico per il terzo di informare tempestivamente il cliente. È possibile, quindi, che l’atto di pignoramento non venga ritualmente notificato al contribuente/debitore, ovvero che sia notificato contestualmente a quello che viene indirizzato all’Istituto di credito che, solitamente, si affretta ad eseguire l’ordine imposto dall’Agente della riscossione. Ci si chiede quindi se si possa ipotizzare nei confronti dell’Istituto di Credito che, ricevuto l’ordine di versare direttamente nelle casse erariali il credito vantato dall’Agente della riscossione, si affretta ad adempiere a quanto intimato senza notificare alcunché all’intestatario del conto, una responsabilità in merito al dovere dare diligente esecuzione del mandato, tenuto conto che secondo quanto viene previsto dal Codice civile la banca risponde secondo le regole del mandato, per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. A tale riguardo appaiono certamente interessanti le conclusioni cui è pervenuto l’Arbitro Bancario e Finanziario – Collegio di Roma che ha chiarito che il formale rispetto delle disposizioni in tema di pignoramento presso terzi non esaurisce il panorama degli obblighi gravanti sulla banca, atteso che il rapporto negoziale in essere con il cliente impone alla medesima doveri di trasparenza ed informazione e, pertanto, non può escludersi, a priori una responsabilità dell’Istituto di credito discendente dal dovere generale di diligente e corretta esecuzione del mandato.
Giuseppe Catapano informa: Equitalia, solo l’avviso di ricevimento prova la notifica della cartella
Per dimostrare di aver correttamente notificato la cartella esattoriale, Equitalia è tenuta a esibire l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomanda spedita al cliente. Non ci sono altri mezzi per fornire tale prova. Non vale la fotocopia e, ancor di più, il semplice estratto di ruolo. Va bene, dunque, che ormai la giurisprudenza abbia ritenuto valida la notifica diretta, a mezzo posta, da parte dell’esattore, ma almeno la prova della correttezza di tale adempimento deve essere certa e cristallina: e non c’è altro modo di fornirla se non producendo il cosiddetto “a.r.” in originale. Del resto, è proprio l’avviso di ricevimento che può fornire la dimostrazione incontrovertibile della data di spedizione e di ricezione (essenziale per verificare se Equitalia sia decaduta dal potere di riscuotere e se il contribuente abbia presentato il ricorso nei termini). Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di questa mattina. Attenzione però: non è necessario che Equitalia porti in causa anche la copia della cartella (salvo – aggiungiamo noi – che il contribuente contesti anche il contenuto del plico stesso, nel qual caso spetta al notificante fornire la prova contraria e dimostrare cosa la busta contenesse: leggi “Equitalia deve dimostrare l’esatto contenuto della cartella di pagamento”). Con una lunga motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data può essere fornita solo mediante la produzione dell’avviso di ricevimento. Come detto però, la copia della cartella di pagamento non deve necessariamente essere presentata al giudice: la cartella, infatti – si legge in sentenza – una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi consegnata a quest’ultimo. Essa, in pratica, già si “presume” conosciuta con la semplice esistenza dell’avviso di ricevimento, salvo prova contraria da parte del contribuente. Quest’ultimo, cioè, dovrebbe dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. La sentenza contiene poi un’ultima importante precisazione. L’omissione della notifica della cartella di pagamento è un vizio che ha come conseguenza la nullità del pignoramento di Equitalia. E l’opposizione al pignoramento va presentata davanti al giudice dell’esecuzione (tribunale ordinario e non CTP), anche quando ne venga fatta valere la nullità per omessa notifica della cartella (o dell’intimazione ad adempiere); in tale caso, il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica all’esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale. Sul problema della giurisdizione competente a decidere l’opposizione al pignoramento di Equitalia si era pronunciata la stessa Cassazione qualche giorno fa e da noi segnalata in “Competenza e giurisdizione contro l’esecuzione forzata di Equitalia”.
Catapano Giuseppe informa: ISCRIZIONI IPOTECARIE, CARTELLA CONTESTATA: DECISIVA LA NOTIFICA. IN BALLO ORIGINALE E FOTOCOPIA DELLA RELATA
“Iscrizioni ipotecarie” contestate dalla contribuente, la quale sostiene che non le è stata “notificata la cartella esattoriale”.
Ebbene, tale obiezione viene ritenuta fondata dai giudici tributari, i quali evidenziano, in premessa, che “la società concessionaria, non costituita in primo grado, aveva prodotto solo in appello la copia delle relate di notifica concernenti la menzionata cartella di pagamento” e aggiungono che “le predette fotocopie delle relate di notifica, siccome recanti l’attestazione di conformità all’originale da parte della stessa società concessionaria” non rispondono alle “previsioni” normative, secondo cui “la conformità all’originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale competente, tra i quali non poteva considerarsi compresa la società concessionaria”.
Per i giudici, di conseguenza, è lapalissiana “l’inesistenza della prova dell’avvenuta notifica della cartella”.
Tale visione, però, viene ritenuta lacunosa dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, ricordano che “la Commissione” può ordinare “l’esibizione degli originali degli atti e documenti, ove sorgano contestazioni: tra gli atti e documenti considerati sono compresi anche quelli contenuti nel fascicolo dei documenti prodotti dalle parti”. Ciò comporta l’applicazione del principio secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne la conformità all’originale, ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale”.
E tale principio, viene chiarito, vale anche “a parti invertite”: in questo caso, quindi, “il giudicante avrebbe dovuto disporre l’esibizione dell’originale del documento contestato, prima di adottare qualsivoglia determinazione che dipendesse dalla contestazione di conformità”.
Ciò rimette in discussione ovviamente l’intera vicenda, affidata nuovamente alla Commissione tributaria regionale.
Catapano Giuseppe informa: Come chiedere copia delle cartelle di Equitalia direttamente con l’email
Il contribuente può obbligare Equitalia a mostrargli tutte le cartelle di pagamento, emesse nei suoi confronti, con una semplice email certificata. Infatti, l’Agente della Riscossione è tenuto a rispettare il diritto di accesso agli atti amministrativi dei contribuenti anche se inoltrate per il tramite della Pec (posta elettronica certificata). È quanto emerge da una recente sentenza del Tar Campania .
Così il cittadino che sospetti un debito tributario o abbia ricevuto un avviso di fermo o un pignoramento, senza però ricordare a quali precedenti avvisi si riferiscano, può chiedere ad Equitalia di esibirgli tutta la documentazione.
Il concessionario dovrà adempiere alla richiesta entro 1 mese. Diversamente, al contribuente non resta che la carta del ricorso al tribunale amministrativo contro il silenzio dell’Agente. E questo perché, nonostante si tratti di società privata, Equitalia è equiparata in tutto e per tutto a una pubblica amministrazione.
Insomma, l’accesso agli atti è un diritto del cittadino che intende conoscere i propri debiti con l’erario. Erano stati, del resto, anche il Tar Lazio e il Consiglio di Stato a precisare questo importante punto di diritto.
Di fronte alla generica richiesta del contribuente, volta a ricostruire la sua situazione debitoria, Equitalia potrebbe limitarsi a produrre l’estratto di ruolo. Ma – è bene ricordare – si tratta comunque di un atto interno (prodotto dagli uffici e dai terminali di Equitalia) e che, pertanto, in caso di contenzioso tra le parti, non avrebbe alcun valore di prova. Il che, per ovvie ragioni, si tradurrebbe in un vantaggio per il contribuente, non potendo il fisco dimostrare, con prove genuine, il proprio credito.
Meglio, però, chiedere tutta la documentazione, e quindi anche tutti gli atti del procedimento di notificazione. Ossia, nel caso di notifica a mani, la relata compilata dal messo notificatore; nel caso di notifica per posta la copia della cartolina con l’avviso di ricevimento, che dimostra l’effettiva consegna del plico. Il contribuente potrà chiedere di visionare gli originali che, comunque, per ovvie ragioni, non potranno essergli rilasciati (leggi l’articolo di approfondimento: “Accesso agli atti: esigi l’originale da Equitalia”).
Equitalia ha peraltro l’obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed è tenuta ad esibirlo su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Trenta giorni per rispettare il diritto di accesso
Entro un mese Equitalia deve consegnare al contribuente la copia di tutte le cartelle di pagamento che lo riguardano, dopo che l’interessato ha avanzato la richiesta. Richiesta che, come detto, può essere spedita anche tramite semplice Posta elettronica certificata. In essa, ovviamente, andranno indicati gli estremi del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita) onde non lasciare dubbi sulla sua identità. Non è necessaria neanche l’allegazione di un documento, posto che già la Pec garantisce l’identità del mittente.
Fatto ciò Equitalia non si può trincerare dietro una presunta genericità della domanda. Infatti, la legge sulla trasparenza amministrativa vale anche per gli ex esattori ed impone l’esibizione dei documenti quando il cittadino abbia “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. E nessun interesse è più diretto della pesante situazione debitoria a carico del contribuente che magari sta preparando una causa contro il fisco.
Non può essere dunque riconosciuta alcuna discrezionalità a Equitalia, che non può valutare la richiesta del contribuente sotto il profilo della meritevolezza: la copia della cartella di pagamento costituisce di per sé uno strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni del contribuente e il concessionario non può affatto sindacare le scelte difensive operate del privato.
Catapano Giuseppe comunica: NUOVA CHANCE PER CHI HA PERSO LA POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE. ONLINE I MODULI PER FARE RICHIESTA
Nuova opportunità riservata a chi per legge ha perso il beneficio della rateizzazione alla data del 31 dicembre 2014. Secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe (decreto legge 192/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/2015) i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio (moduli disponibili nella sezione Modulistica – Rateazione del sito http://www.gruppoequitalia.it). Ci sono però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate).
«La riapertura delle rateizzazioni rappresenta un’importante occasione per le imprese e per i cittadini più colpiti dalla crisi economica – dice l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo – Grazie a questo provvedimento i contribuenti possono usufruire di nuove condizioni favorevoli per regolarizzare i pagamenti e allo stesso tempo viene agevolato il recupero degli importi dovuti allo Stato e ai vari enti pubblici creditori».
Oggi circa la metà delle riscossioni di Equitalia avviene tramite il pagamento dilazionato. Nei primi due mesi del 2015 sono pervenute in media circa 20 mila nuove richieste alla settimana, portando l’ammontare complessivo di rateazioni a 2 milioni 650 mila per un importo di circa 28,5 miliardi di euro (sul sito i dati per provincia). Per quanto riguarda i volumi riscossi, i 7,4 miliardi di euro recuperati nel 2014 rappresentano un’inversione di tendenza rispetto a quanto registrato negli ultimi anni, con un incremento del 4% rispetto al 2013. In particolare è aumentato il recupero delle risorse per lo Stato: Erario +4%, Inps +15% e Inail +17,5%. Nei primi due mesi del 2015 Equitalia ha riscosso circa 1,2 miliardi di euro, un importo in linea con il corrispondente periodo dell’anno precedente che peraltro aveva beneficiato di quasi 300 milioni di incasso derivanti dalla definizione agevolata dei ruoli. Le attività di Equitalia si concentrano sulle fasce di inadempienza più elevate: nel 2014 più del 63% è stato recuperato da debitori di importi superiori a 50 mila euro.
IL VADEMECUM SULLE RATE
I contribuenti hanno a disposizione condizioni particolarmente favorevoli per il pagamento a rate delle cartelle. È possibile ottenere un piano di rateizzazione straordinario fino a 120 rate (10 anni) oppure un piano ordinario a 72 rate (6 anni). L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. I piani sono alternativi per cui, in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria. Finché i pagamenti sono regolari, il contribuente non è più considerato inadempiente e può ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le pubbliche amministrazioni. Inoltre il contribuente che paga a rate è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).
Come ottenere fino a 120 rate. In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, i contribuenti possono chiedere di pagare secondo un piano straordinario che può arrivare fino a un massimo di 120 rate (10 anni). I criteri per ottenere un piano straordinario di rateizzazione sono contenuti in un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla disponibilità economica del richiedente. Presentando una domanda motivata, si possono ottenere più di 72 rate quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare. Questo parametro è valido anche per le ditte individuali. Per le altre imprese, invece, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e deve essere garantito un indice di liquidità adeguato (compreso tra 0,5 e 1).
Come ottenere fino a 72 rate. Per debiti fino a 50 mila euro è tutto più semplice e veloce: si può ottenere un piano ordinario di rateizzazione compilando un modulo disponibile sul sito internet http://www.gruppoequitalia.it e negli sportelli di Equitalia, e riconsegnarlo a mano oppure spedirlo con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per importi oltre 50 mila euro è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica. È possibile richiedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.
Proroga e decadenza. I piani di rateizzazione, ordinari e straordinari, possono essere prorogati una sola volta. In entrambi i casi si può chiedere una proroga ordinaria (in ulteriori 72 rate) oppure, in presenza dei requisiti previsti, una straordinaria (massimo 120 rate). Si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.
Come presentare la domanda. La domanda, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia oppure, per i debiti inferiori a 50 mila euro, direttamente online sul sito http://www.gruppoequitalia.it, dove è possibile scaricare tutti i moduli.
Giuseppe Catapano scrive: Multe, tassa rifiuti e sulla casa: Equitalia e pignoramenti in bilico
Equitalia potrebbe rinunciare alla notifica di milioni di cartelle esattoriali per multe e tributi locali (quali le imposte sulla casa e sui rifiuti). Questo perché una legge del 2012, la cui attuazione è stata rimandata sino a oggi, ha stabilito che le sanzioni e i tributi locali non potranno più essere riscossi da Equitalia, bensì da società in house (appartenenti cioè agli stessi Comuni) o da soggetti esterni che avranno firmato un’apposita convenzione con i municipi italiani. All’approssimarsi dell’ultimo rinvio, nulla è cambiato né Equitalia ha fatto sapere se intende costituire un consorzio con Anci (l’Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la riscossione coattiva delle entrate locali. Ragion per cui, a strettissimo giro, i Comuni saranno per legge obbligati a sbarazzarsi di Equitalia e a non inviarle più i ruoli sulla base dei quali emettere poi le cartelle esattoriali. In pratica, nonostante le autorità di polizia continueranno a elevare e notificare le multe per violazione del codice della strada; nonostante l’amministrazione comunale proseguirà nell’attività ispettiva per il mancato pagamento dei tributi locali, nulla si potrà fare poi, in termini concreti, contro i contribuenti se non inviare loro una lettera di sollecito di pagamento. E questo perché solo l’Agente per la riscossione (Equitalia appunto) può formare le cartelle esattoriali per dar vita all’esecuzione forzata. Risultato: non venendo formata la cartella , mancherà anche il titolo esecutivo per poter procedere al fermo auto, all’ipoteca sulla casa o al pignoramento di conti, pensioni, stipendi, ecc. Insomma, il pagamento di diversi miliardi di euro delle entrate dei nostri Comuni (si pensi che solo le multe stradali superano un miliardo e mezzo) verrà rimesso al “buon cuore” degli italiani. E non è difficile immaginare quale possa essere la risposta dei contribuenti, già sufficientemente tartassati (ma – ciò che è peggio – privi dei servizi profumatamente pagati alle amministrazioni locali). Il divieto di esecuzione forzata toccherà non solo i debiti maturati alla scadenza del mandato, ma anche le procedure già in corso che dovranno essere stoppate, in quanto Equitalia sarà formalmente destituita di tutti i propri poteri. Dunque, le eventuali cartelle notificate in questi anni e che non hanno dato luogo alla procedura di riscossione saranno “abbandonate” e non produrranno più, sul piano pratico, effetti per i contribuenti. Non esiste infatti alcuna norma che attribuisca ad Equitalia il potere di effettuare la riscossione coattiva, senza una procedura ad evidenza pubblica.
Catapano Giuseppe comunica: Equitalia deve dimostrare l’esatto contenuto della cartella di pagamento con raccomandata
È possibile che il destinatario di una raccomandata, inviata in busta chiusa, possa affermare di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso da quello notificato, invalidando, di fatto, la notifica? Assolutamente sì. Anche se la controparte è un soggetto con poteri pubblici come Equitalia? Certamente. E lo potrà fare “appigliandosi” a una sentenza appena emessa dalla Cassazione di cui vi parleremo in questo articolo. Raccomandata: cosa c’è dentro? Diciamoci la verità: a tutti, almeno una volta, è venuto il dubbio di chiedersi come fa il mittente di una raccomandata (per esempio: una diffida, una messa in mora, ecc.) a dimostrare, in caso di contestazione da parte del destinatario, che nella busta consegnata dal postino vi fosse davvero quel particolare documento e non altri. Un problema di non poco conto, che oggi, all’esito di una recentissima e importante sentenza della Cassazione, rischia di mettere nel nulla la notifica di tutte le cartelle esattoriali di Equitalia inviate attraverso le Poste. In buona sostanza, nel momento in cui viene aperto il plico raccomandato (il bustone bianco spedito da Equitalia) è presente solo il contribuente, nelle sue quattro mura, e nessun’altro. Dunque, che succede se questi sostituisce il contenuto della raccomandata con altra “carta straccia”? Certamente un comportamento fraudolento, ma difficile da dimostrare. E potrebbe sembrare incredibile che il suggerimento venga proprio dalla Suprema Corte che ha analizzato un caso di questo tipo. Ne avevamo già parlato, qualche giorno fa, nell’articolo “Quando sono nulle le comunicazioni con raccomandata di Equitalia”, ma val la pena ribadire la questione, anche sotto diversi aspetti, per comprendere la portata di questa sentenza teoricamente giusta, ma, nella sostanza, con effetti dirompenti per le casse dell’Erario. Cosa dice la Cassazione Nella sentenza appena citata si precisa che la spedizione effettuata da Equitalia non dà, di per sé, garanzia che nella busta vi fosse effettivamente la cartella di pagamento. Al contrario, nel caso di notifica della cartella esattoriale mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, spetta al mittente (appunto Equitalia) fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto qualora il destinatario lo contesti (ossia sostenga che nel plico vi fosse “dell’altro”). E questo, ovviamente, nell’ipotesi in cui Equitalia abbia conservato solo la cartolina di ricevimento. In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando si tratta del concessionario della riscossione che, come noto, benché soggetto privato, è dotato di poteri pubblici. Dunque, detto in parole ancora più semplici, se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta a Equitalia dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato. Soluzioni? Una interpretazione di questo tipo – che, certamente, è astrattamente conforme al diritto – ha degli effetti pratici imprevisti: ossia una pioggia di ricorsi contro Equitalia, da parte di contribuenti che potrebbero sostenere, al solo fine di invertire l’onere della prova in giustizio (e sfruttare le maglie larghe dell’inefficienza dell’amministrazione), di non aver mai ricevuto il contenuto della cartella di pagamento. In pratica, “appigliandosi” a questa sentenza, il destinatario di una raccomandata inviata in busta chiusa potrà sempre affermare di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso da quello notificato, invalidando, di fatto, la notifica. In verità, soluzioni per lo Stato potrebbero esservene. Già solo l’utilizzo della notifica attraverso la Pec (la posta elettronica certificata) consentirebbe la certezza del contenuto del messaggio. Non solo. Anche a voler sfruttare i vecchi metodi cartacei, si potrebbe utilizzare la cosiddetta “raccomandata senza busta”: quella cioè dove il foglio della lettera è anche busta, perché piegata tre volte su sé stessa e, dopo essere stata spillata e compilata con l’indirizzo del destinatario (evidentemente su un lato bianco), viene affrancata, timbrata e spedita (per vedere come si fa, con le foto passo per passo, leggi: “Come spedire una raccomandata senza busta”). Ma a queste accortezze, almeno per ora, l’Agente per la riscossione non è ricorso…