Il contribuente salvo dall’incertezza della normativa

Corte Cassazione 10/09/2018

Non sono applicabili sanzioni qualora le norme fiscali risultano poco comprensibili e la prassi sull’argomento è spesso contrastante. Con queste motivazioni la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società che si era vista contestare la valorizzazione delle rimanenze con ripresa a tassazione a fini IRES e IRAP. Nella stessa
sentenza, la Suprema Corte ha così compilato un decalogo sul tema del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva che si può quindi rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore
indicativo:
1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;
5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei
Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;                                                                                          10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
Per la Cassazione, quindi, tali fatti indice “devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.

Proroga scadenze Rottamazione

L’emendamento

In base a quanto proposto, dovrebbe essere rinviata a dicembre la scadenza per il pagamento della seconda, terza e quarta rata con cui si può versare quanto dovuto in base ai criteri di adesione alla definizione agevolata prevista dal dl 148/2017, relativa alle somme a ruolo affidate all’agente della riscossione dal primo al 30 settembre 2017.

Le nuove scadenze

In base all’emendamento M5S, presentato in sede di seconda lettura del provvedimento alla Camera:

  • le tre rate di settembreottobre e novembre 2018 slitterebbero al7 dicembre,
  • il pagamento dell’ultima rata del prossimo febbraio sarebbe poi previsto per maggio 2019.

I tempi di approvazione

Se l’emendamento fosse approvato, lo slittamento arriverebbe a pochi giorni dal termine originario, visto che la scadenza della delega per la conversione in legge del decreto è fissata al 25 settembre.

Ricordiamo che il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 è stato già approvato al Senato ed è in discussione alla Camera, dove potrebbe essere approvato entro il prossimo 11 settembre.

Controversie previdenziali

Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Luglio 2018, n. 19523. Est. Manna

Similmente, appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. Cass. S.U. n. 26149/17).

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche riguardo alle controversie in cui si discuta della legittimità o meno d’un avviso di addebito emesso dall’INPS, che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (v. art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010).

Giuseppe Catapano scrive: Trasferire la residenza, Equitalia non pignora più la casa

Il decreto del Fare ha stabilito l’impignorabilità dell’unica casa di residenza del debitore; in particolare, Equitalia non può procedere all’espropriazione se l’immobile: – è l’unico di proprietà del contribuente; – se è adibito ad uso abitativo (esclusi, quindi, gli studi e gli usi aziendali); – costituisce la residenza anagrafica del debitore; – non si tratta di abitazione di lusso: non deve cioè rientrare nelle categorie catastali A/8 e A/9. Pertanto, il contribuente che, titolare di due immobili e vendendone uno, vada a vivere nell’altro (che resta, quindi, l’unico di proprietà) e vi fissi la residenza, non potrà subire il pignoramento di Equitalia (non si deve comunque trattare di immobile di lusso). Equitalia resta, però, libera di iscrivere ipoteca su tale casa (la soglia minima di debito per poter iscrivere ipoteca per crediti esattoriali è di 20mila euro). Inoltre, nulla toglie che eventuali altri creditori (per esempio, una banca) possano comunque mettere in vendita, con un’esecuzione forzata, la prima casa di proprietà. In tal caso, Equitalia concorrerà normalmente alla ripartizione del ricavato. In buona sostanza, la nuova norma ha posto ad Equitalia unicamente il divieto di iniziare procedure di esecuzione forzata sull’unica casa, ferma restando la possibilità di iscrivere ipoteca e di partecipare all’esecuzione forzata avviata da altri creditori. In ogni caso, non si ravvisa né la necessità, né l’opportunità di procedere a vendita della seconda casa. E questo per due ragioni. In ordine alla necessità: Equitalia può mettere all’asta gli immobili di proprietà del contribuente a condizione che il proprio credito sia di almeno 120mila euro. Sintetizzando, se per l’iscrizione di ipoteca il credito minimo fatto valere da Equitalia è pari a 20mila euro, per procedere poi alla materiale espropriazione ed esecuzione forzata (solo in presenza di più immobili) è necessario che l’ammontare delle cartelle esattoriali non pagate raggiunga la soglia delle fatidiche 120mila euro. Nel caso di specie, invece, il lettore parla di un debito di 100mila euro. Ragion per cui esso, seppur non al riparo dall’ipoteca (non lo sarebbe neanche se fosse l’unico immobile), è al riparto dalla vendita all’asta. In ordine alla opportunità: In caso di vendita della casa, Equitalia può sempre esercitare l’azione revocatoria (nei 5 anni successivi all’atto di vendita) quando dimostri (circostanza abbastanza agevole) che la cessione è avvenuta per frodare le ragioni del creditore. È sufficiente dimostrare che il contribuente non abbia altri beni “facilmente” aggredibili come quello alienato, per poter rendere inefficace l’atto di compravendita e consentire a Equitalia di aggredire detto immobile. Col risultato che il contribuente dovrà restituire i soldi ottenuti dall’acquirente del bene e perderà anche l’immobile. Le cose non cambiano in caso di donazione dell’immobile medesimo (anzi, in tal caso, l’onere della prova per Equitalia è anche più agevole). Senza contare il rischio che, da una manovra così congeniata, qualcuno possa intravedere l’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In tal caso, scattando un procedimento penale, per il contribuente i problemi potrebbero essere più gravi della perdita di una casa.

Catapano Giuseppe informa: Equitalia, cancellati i ruoli fino a 2mila euro

Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate). Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore. In particolare: – i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati; – anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito. In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso. In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività. Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati. Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.

Catapano Giuseppe osserva: Equitalia, posso impugnare la cartella se sto già pagando a rate?

Chi ha già in atto, con Equitalia, un piano di rateazione (o “rateizzazione” come in molti dicono), ossia l’impegno a pagare la cartella a rate, non perde, almeno in teoria, la possibilità di impugnarla in un momento successivo e, quindi, fare ricorso. Questo perché il pagamento del debito non comporta acquiescenza, ossia ammissione del debito stesso (il contribuente, infatti, potrebbe voler pagare solo per evitare conseguenze peggiori come il pignoramento, il fermo auto o un’ipoteca). Tuttavia le ipotesi in cui è, di fatto, possibile l’impugnazione sono minime. Vediamole qui di seguito.   Vizio di annullabilità dell’atto prodromico Il contribuente non può impugnare la cartella esattoriale di Equitalia per contestare un vizio dell’atto prodromico, quello cioè notificatogli, in precedenza, dall’ente titolare del tributo o della sanzione (per esempio, la multa del Comune, un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate, una richiesta di pagamento di imposte o di contributi previdenziali dall’Inps, ecc.). Infatti, quando la contestazione riguarda il merito di tali atti amministrativi, esistono termini di legge ben precisi per impugnarli. Scaduti tali termini, gli importi non pagati vengono “iscritti a ruolo” e, solo allora, inviati ad Equitalia. Questo significa che se il vizio è relativo all’atto notificato a monte della riscossione, il ricorso non è più possibile per decorrenza dei termini.   Vizio di annullabilità della cartella di Equitalia Il contribuente non può impugnare la cartella esattoriale di Equitalia dopo 60 giorni dalla sua notifica per i vizi meno gravi, quelli cioè che danno luogo ad annullabilità della cartella stessa: è il caso, per esempio, di una cartella che calcoli in modo errato gli interessi o che venga inviata a un soggetto che non è l’effettivo debitore o, ancora, che riporti delle somme non dovute. Alla luce di ciò, poiché il procedimento di richiesta e accettazione della rateazione avviene, di norma, in tempi non immediati, potrebbe essere che, anche in questo caso, siano decorsi i suddetti 60 giorni e quindi sia venuta meno la possibilità di impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice.   Se però il termine dei 60 giorni non è ancora compiuto, bisogna porre attenzione a un’altra circostanza. Se si vuol far valere un vizio di notifica dell’atto, è bene sapere che, presentando ricorso, lo si sana. Ci spieghiamo meglio. Se il contribuente vuol contestare il fatto che il postino abbia consegnato la cartella a un soggetto che non era un familiare convivente (come richiede il codice), non potrebbe andare dal giudice sostenendo di non aver mai ricevuto tale atto, proprio perché, se lo fa nei termini, significa comunque che ne ha preso visione e, dunque, che ne è venuto in possesso. Insomma, così facendo, sconfesserebbe sé stesso. Questo concetto viene espresso dalla giurisprudenza con il principio secondo cui tutte le volte in cui l’atto, benché viziato, raggiunge (in un modo o nell’altro) il suo scopo non è più impugnabile e il vizio si sana. Si pensi ancora al caso in cui il contribuente riceva una notifica presso la Casa Comunale e, tuttavia, l’agente postale non gli invii la seconda raccomandata per informarlo di aver tentato invano la notifica. Anche qui, il ricorso contro l’errore del postino sanerebbe il vizio. In tutti questi casi, insomma, non rileva tanto la “forma” della procedura di notifica, quanto piuttosto il risultato definitivo: se il destinatario è venuto a conoscenza della cartella (a prescindere dalle modalità concrete) non c’è più possibilità di fare ricorso. In questi casi, non resterebbe altro da fare che attendere la successiva mossa di Equitalia (per esempio, un pignoramento, un’ipoteca o un fermo) e solo allora, “cadendo dalle nuvole”, contestare il mancato ricevimento della cartella. Ovviamente, però, se si è chiesto la rateazione del debito, Equitalia non avvierà mai le procedure esecutive e, quindi, non ci sarà neanche possibilità di fare ricorso.   Vizio di nullità dell’atto prodromico o della cartella di Equitalia Non resta che verificare la possibilità di ricorrere contro la cartella esattoriale per vizi di nullità assoluta, ossia di inesistenza dell’atto prodromico (quello cioè con la pretesa fiscale vera e propria) o della successiva cartella. In questo caso, il decorso dei termini per l’impugnazione non è più un ostacolo in quanto, secondo la nostra legge e la giurisprudenza costante, la nullità assoluta è insanabile: in altre parole, il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del procedimento, oltreché essere rilevabile d’ufficio, senza termini massimi. Non c’è quindi una scadenza per impugnare un atto firmato da un soggetto che, in verità, non aveva i poteri per firmalo; per contestare la notifica fatta da un corriere privato e non da un soggetto a cui la legge attribuisce tale potere; o, ancora, per rilevare che la cartella esattoriale o la pretesa fiscale era priva del suo contenuto minimo per venire in esistenza (per esempio, l’indicazione del responsabile del procedimento). Dunque, solo in questo caso è possibile il ricorso nonostante sia stato già avviato un piano di rateazione del debito.

Catapano Giuseppe: Firmato protocollo Semplificazione, siglata intesa tra Equitalia e Lapet

Assistenza online e pratiche più veloci per i tributaristi della Lapet grazie al canale di contatto diretto con Equitalia. Con l’attivazione degli sportelli telematici dedicati, imprese e cittadini assistiti dagli associati Lapet, possono affidare le pratiche al loro professionista di fiducia e avere in tempi brevi informazioni su cartelle, rate e procedure senza doversi recare presso uno degli sportelli di Equitalia. È quanto prevedono le convenzioni sottoscritte da Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud e l’Associazione nazionale dei tributaristi Lapet per offrire un’assistenza sempre più attenta e mirata alle esigenze dei contribuenti.
Le tre convenzioni firmate nei giorni scorsi dal direttore generale di Equitalia Nord Adelfio Moretti, dal direttore generale di Equitalia Centro Antonio Rondi, dal direttore generale di Equitalia Sud Andrea Parma e dal presidente della Lapet Roberto Falcone, consentono ai tributaristi di inviare le richieste online collegandosi al sito http://www.gruppoequitalia.it.
Lo Sportello telematico permette agli associati Lapet di richiedere informazioni su rate, cartelle o procedure, di presentare istanze di rateazione o di sospensione della riscossione e, infine, per le situazioni più delicate e complesse, di concordare un appuntamento per un’analisi più approfondita presso una delle sedi provinciali di Equitalia.
Inoltre, l`intesa introduce diverse forme di collaborazione quali l’avvio di tavoli tecnici e meeting formativi finalizzati alla circolarità e all’approfondimento delle informazioni legate all’attività di riscossione svolta da Equitalia e alle tutele in favore dei contribuenti previste dalla normativa.

Catapano Giuseppe osserva: Stop avvocati di Equitalia

Niente più avvocati esterni per Equitalia: a difendere l’Agente per la riscossione, da oggi, ci penserà l’Agenzia delle Entrate, almeno quando è lei l’ente creditore “mandante”, ossia quando il tributo sottostante alla cartella esattoriale è di sua provenienza. È questo l’effetto di un accordo appena siglato tra Equitalia e le Entrate per assicurare alla prima la difesa sulle questioni di competenza della seconda. L’intesa si applica a tutti i ricorsi notificati dal 16 marzo in poi e potrebbe essere duplicata anche per gli altri enti creditori (per es. Inps, Dogane, ecc.). In pratica, in caso di ricorso notificato anche o solo nei confronti dell’Agenzia, quest’ultima, in quanto titolare del diritto di credito oggetto di contestazione, prenderà anche le difese di Equitalia. Il che del resto è avvalorato dalla Cassazione secondo cui l’Agenzia delle Entrate è legittimata passiva sia per vizi imputabili alla sua attività che per quella di Equitalia. Ciò risponde a una duplice esigenza. Da un lato Equitalia non ha dei propri legali interni, ma deve ricorrere, di volta in volta, a professionisti esterni, con conseguente aumento di spese: spese che, invece, potranno essere contenute tutte le volte in cui, in giudizio, c’è anche l’Agenzia delle Entrate, la quale invece si vale di un proprio team legale di esperti in questioni tributarie. Dall’altro lato, la collaborazione tra i due enti garantirà una difesa tecnica più efficace. Il nuovo accordo consente all’amministrazione finanziaria di presentarsi alla platea dei contribuenti come interlocutore unico, determinato a sostenere le proprie legittime pretese fino all’epilogo della riscossione. L’ufficio delle Entrate comunque si costituisce nel proprio interesse, in quanto titolare della pretesa, e difende le questioni di competenza dell’agente sulla base della linea difensiva prospettata da quest’ultimo.

Catapano Giuseppe informa: Equitalia, riforma riscossione e depenalizzazione: il nuovo decreto

È in arrivo l’ennesima riforma della riscossione esattoriale (l’ultima era stata varata dal precedente governo Letta) e del relativo contenzioso. L’Esecutivo, infatti, ha pronti ben sette decreti attuativi della delega fiscale che saranno approvati entro il 20 giugno e dovrebbero rivoluzionare il rapporto fisco-cittadino: a partire dalle competenze di Equitalia per finire alla depenalizzazione di alcuni reati in materia tributaria. Ma vediamo meglio di cosa si tratta. Equitalia La mediazione – procedimento necessario prima di avviare la causa ed attualmente prevista solo per determinati tipi di ricorsi contro l’Agenzia delle entrate – verrà estesa anche agli atti di Equitalia con vizi di forma (errore nella firma, cartella senza busta ecc.). Questo, probabilmente, per consentire a Equitalia stessa di “ravvedersi” in tempo prima di un’eventuale condanna, in caso di errori formali sulle proprie cartelle, ossia di quelle irregolarità che, per essere rilevate, non hanno bisogno di particolari accertamenti istruttori e giudiziali. Sempre per quanto riguarda Equitalia, ma spostandoci dal piano giudiziale a quello della riscossione, i nuovi decreti andranno a ridurre le funzioni oggi nelle mani dell’Esattore, specie sulla riscossione locale. Per farlo si ipotizza la costituzione tra di un Consorzio che agirà per conto dei Comuni e curerà tutte le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. A Equitalia potrebbe restare l’attività di riscossione coattiva delle entrate locali: quelle cioè dello Stato. È anche vero che questo spostamento delle competenze era già previsto da una legge la cui attuazione è da più anni rinviata con i “milleproroghe” ed attualmente in stand by. Depenalizzazione Sul fronte delle sanzioni penali è in arrivo una depenalizzazione sulla base di soglie predefinite (resteranno fuori le frodi documentali). Interpello Arriva anche la riforma dell’interpello, strumento con cui contribuenti e imprese possono chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere preventivo sulla correttezza del proprio comportamento fiscale, in modo da evitare sanzioni e contestazioni. Alla luce delle imminenti modifiche, il nuovo interpello sarà possibile: – in caso di obiettiva incertezza sull’interpretazione delle norme tributarie; – quando ci sono nuovi investimenti o si aderisce alla cooperative compliance; – per l’applicazione della nuova disciplina sull’abuso del diritto; – nella disapplicazione di norme fiscali che, per contrastare comportamenti elusivi limitano l’applicazione di agevolazioni, crediti d’imposta o deduzioni di costi. Catasto Il cuore della riforma riguarderà il Catasto e la rivalutazione del valore degli immobili degli italiani: rivalutazione che terrà conto degli adeguamenti di mercato intervenuti in tutti questi anni e del mutato contesto urbanistico in cui determinati edifici si sono venuti a trovare (per es. per via della urbanizzazione delle periferie o della rivalutazione dei centri storici). Insomma, il decreto aggiornerà le rendite catastali con un nuovo algoritmo e l’unità catastale sarà determinata non più sui vani ma sui metri quadri.

Catapano Giuseppe scrive: Equitalia: il pignoramento blocca il conto corrente

Equitalia e la banca hanno agito correttamente, per come prevede la legge. Difatti la procedura speciale di pignoramento presso terzi, prevista appositamente per la riscossione esattoriale, prevede che l’Agente per la riscossione invii al terzo (la banca) l’atto di pignoramento senza bisogno dell’udienza davanti al giudice. Con tale atto di pignoramento, Equitalia ordina all’istituto di credito di pagare direttamente all’Esattore – entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato anteriormente alla data di notifica dell’atto; – alle rispettive scadenze le restanti somme. Il tutto fino a concorrenza del credito per il quale Equitalia procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturati sino al giorno del pagamento e riportati nell’atto stesso. Ovviamente se è vero che il terzo pignorato (la banca) non può disporre di queste somme in modo difforme (pertanto non può pagare assegni del cliente che, nelle more, dovessero venire in pagamento e che, pertanto andrebbero protestati) è anche vero che nulla vieta al debitore di mutare conto corrente di appoggio per i successivi accrediti. L’obbligo della banca di versare man mano le somme ad Equitalia non si estende all’ultimo stipendio accreditato sul conto, il quale deve restare nella disponibilità del debitore. Il fatto che le somme percepite a titolo di stipendio siano confluite in un conto corrente ostacola in realtà, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’applicazione del limite di pignorabilità del quinto dello stipendio. In pratica, se è vero che la busta paga, pignorata in azienda, può essere trattenuta fino a massimo il 20% (appunto pari a 1/5), nel caso in cui le somme confluiscano in banca il pignoramento si può estendere al 100% degli importi. Ciò in quanto verrebbe meno il rapporto diretto tra gli emolumenti e la loro fonte e si creerebbe di fatto confusione tra essi e le somme a diverso titolo depositate sul conto corrente. Tuttavia, se nel conto del contribuente confluiscono solo le mensilità stipendiali e sia possibile dimostrare ciò al giudice (per esempio da un estratto conto), secondo un orientamento minoritario – ma che sta prendendo via via piede – sarebbe legittima l’opposizione deducendo che il pignoramento, in quanto avente ad oggetto la sola retribuzione lavorativa, deve rispettare il limite del quinto e non può estendersi a tutta la provvista depositata in banca. Quest’ultima tesi è sostenuta da un orientamento affermatosi recentemente con riguardo al pignoramento delle pensione ma estendibile anche ai crediti da lavoro. Si tratta della sentenza del Tribunale di Savona (2014) e del Tribunale di Sulmona (2013) che escludono il pignoramento integrale del conto corrente a due condizioni: – la natura del credito deve essere immediatamente riconoscibile per natura ed importo: in pratica, deve essere palese ed evidente che sul conto vengano accreditati solo i ratei dello stipendio. Bisogna quindi consentire al giudice di identificare esattamente la provenienza delle somme depositate; – sullo stesso conto non devono essere fatti ulteriori accrediti diversi da quelli dei ratei dello stipendio. Insomma, il debitore oggetto dell’esecuzione forzata deve essere in grado di dimostrare che sul conto vi sia solo e soltanto lo stipendio e null’altro.