Catapano Giuseppe informa: Equitalia, cancellati i ruoli fino a 2mila euro

Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate). Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore. In particolare: – i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati; – anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito. In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso. In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività. Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati. Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.

Catapano Giuseppe osserva: Equitalia, posso impugnare la cartella se sto già pagando a rate?

Chi ha già in atto, con Equitalia, un piano di rateazione (o “rateizzazione” come in molti dicono), ossia l’impegno a pagare la cartella a rate, non perde, almeno in teoria, la possibilità di impugnarla in un momento successivo e, quindi, fare ricorso. Questo perché il pagamento del debito non comporta acquiescenza, ossia ammissione del debito stesso (il contribuente, infatti, potrebbe voler pagare solo per evitare conseguenze peggiori come il pignoramento, il fermo auto o un’ipoteca). Tuttavia le ipotesi in cui è, di fatto, possibile l’impugnazione sono minime. Vediamole qui di seguito.   Vizio di annullabilità dell’atto prodromico Il contribuente non può impugnare la cartella esattoriale di Equitalia per contestare un vizio dell’atto prodromico, quello cioè notificatogli, in precedenza, dall’ente titolare del tributo o della sanzione (per esempio, la multa del Comune, un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate, una richiesta di pagamento di imposte o di contributi previdenziali dall’Inps, ecc.). Infatti, quando la contestazione riguarda il merito di tali atti amministrativi, esistono termini di legge ben precisi per impugnarli. Scaduti tali termini, gli importi non pagati vengono “iscritti a ruolo” e, solo allora, inviati ad Equitalia. Questo significa che se il vizio è relativo all’atto notificato a monte della riscossione, il ricorso non è più possibile per decorrenza dei termini.   Vizio di annullabilità della cartella di Equitalia Il contribuente non può impugnare la cartella esattoriale di Equitalia dopo 60 giorni dalla sua notifica per i vizi meno gravi, quelli cioè che danno luogo ad annullabilità della cartella stessa: è il caso, per esempio, di una cartella che calcoli in modo errato gli interessi o che venga inviata a un soggetto che non è l’effettivo debitore o, ancora, che riporti delle somme non dovute. Alla luce di ciò, poiché il procedimento di richiesta e accettazione della rateazione avviene, di norma, in tempi non immediati, potrebbe essere che, anche in questo caso, siano decorsi i suddetti 60 giorni e quindi sia venuta meno la possibilità di impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice.   Se però il termine dei 60 giorni non è ancora compiuto, bisogna porre attenzione a un’altra circostanza. Se si vuol far valere un vizio di notifica dell’atto, è bene sapere che, presentando ricorso, lo si sana. Ci spieghiamo meglio. Se il contribuente vuol contestare il fatto che il postino abbia consegnato la cartella a un soggetto che non era un familiare convivente (come richiede il codice), non potrebbe andare dal giudice sostenendo di non aver mai ricevuto tale atto, proprio perché, se lo fa nei termini, significa comunque che ne ha preso visione e, dunque, che ne è venuto in possesso. Insomma, così facendo, sconfesserebbe sé stesso. Questo concetto viene espresso dalla giurisprudenza con il principio secondo cui tutte le volte in cui l’atto, benché viziato, raggiunge (in un modo o nell’altro) il suo scopo non è più impugnabile e il vizio si sana. Si pensi ancora al caso in cui il contribuente riceva una notifica presso la Casa Comunale e, tuttavia, l’agente postale non gli invii la seconda raccomandata per informarlo di aver tentato invano la notifica. Anche qui, il ricorso contro l’errore del postino sanerebbe il vizio. In tutti questi casi, insomma, non rileva tanto la “forma” della procedura di notifica, quanto piuttosto il risultato definitivo: se il destinatario è venuto a conoscenza della cartella (a prescindere dalle modalità concrete) non c’è più possibilità di fare ricorso. In questi casi, non resterebbe altro da fare che attendere la successiva mossa di Equitalia (per esempio, un pignoramento, un’ipoteca o un fermo) e solo allora, “cadendo dalle nuvole”, contestare il mancato ricevimento della cartella. Ovviamente, però, se si è chiesto la rateazione del debito, Equitalia non avvierà mai le procedure esecutive e, quindi, non ci sarà neanche possibilità di fare ricorso.   Vizio di nullità dell’atto prodromico o della cartella di Equitalia Non resta che verificare la possibilità di ricorrere contro la cartella esattoriale per vizi di nullità assoluta, ossia di inesistenza dell’atto prodromico (quello cioè con la pretesa fiscale vera e propria) o della successiva cartella. In questo caso, il decorso dei termini per l’impugnazione non è più un ostacolo in quanto, secondo la nostra legge e la giurisprudenza costante, la nullità assoluta è insanabile: in altre parole, il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del procedimento, oltreché essere rilevabile d’ufficio, senza termini massimi. Non c’è quindi una scadenza per impugnare un atto firmato da un soggetto che, in verità, non aveva i poteri per firmalo; per contestare la notifica fatta da un corriere privato e non da un soggetto a cui la legge attribuisce tale potere; o, ancora, per rilevare che la cartella esattoriale o la pretesa fiscale era priva del suo contenuto minimo per venire in esistenza (per esempio, l’indicazione del responsabile del procedimento). Dunque, solo in questo caso è possibile il ricorso nonostante sia stato già avviato un piano di rateazione del debito.

Catapano Giuseppe osserva: Stop avvocati di Equitalia

Niente più avvocati esterni per Equitalia: a difendere l’Agente per la riscossione, da oggi, ci penserà l’Agenzia delle Entrate, almeno quando è lei l’ente creditore “mandante”, ossia quando il tributo sottostante alla cartella esattoriale è di sua provenienza. È questo l’effetto di un accordo appena siglato tra Equitalia e le Entrate per assicurare alla prima la difesa sulle questioni di competenza della seconda. L’intesa si applica a tutti i ricorsi notificati dal 16 marzo in poi e potrebbe essere duplicata anche per gli altri enti creditori (per es. Inps, Dogane, ecc.). In pratica, in caso di ricorso notificato anche o solo nei confronti dell’Agenzia, quest’ultima, in quanto titolare del diritto di credito oggetto di contestazione, prenderà anche le difese di Equitalia. Il che del resto è avvalorato dalla Cassazione secondo cui l’Agenzia delle Entrate è legittimata passiva sia per vizi imputabili alla sua attività che per quella di Equitalia. Ciò risponde a una duplice esigenza. Da un lato Equitalia non ha dei propri legali interni, ma deve ricorrere, di volta in volta, a professionisti esterni, con conseguente aumento di spese: spese che, invece, potranno essere contenute tutte le volte in cui, in giudizio, c’è anche l’Agenzia delle Entrate, la quale invece si vale di un proprio team legale di esperti in questioni tributarie. Dall’altro lato, la collaborazione tra i due enti garantirà una difesa tecnica più efficace. Il nuovo accordo consente all’amministrazione finanziaria di presentarsi alla platea dei contribuenti come interlocutore unico, determinato a sostenere le proprie legittime pretese fino all’epilogo della riscossione. L’ufficio delle Entrate comunque si costituisce nel proprio interesse, in quanto titolare della pretesa, e difende le questioni di competenza dell’agente sulla base della linea difensiva prospettata da quest’ultimo.

Giuseppe Catapano informa: Cartella nulla se la notifica dell’atto dell’Agenzia Entrate è irregolare

Lo potremmo chiamare “effetto domino”: se cade la prima tessera, cadono tutte quelle collocate in successione dopo di essa. Lo stesso identico principio regola gli atti amministrativi e fiscali: nel momento in cui un provvedimento viene dichiarato nullo, sono nulli anche tutti quelli successivi che sono stati emanati in conseguenza del primo. Per esempio: se è nullo un accertamento fiscale, è nulla anche la cartella di Equitalia inviata al contribuente per il mancato pagamento del primo. Questo concetto è molto importante per comprendere una delle ipotesi più frequenti di vizi degli atti dell’Agenzia delle Entrate: il difetto di notifica. Se, infatti, non viene mai notificato, al legittimo destinatario, l’atto a monte del procedimento (quello che i tecnici chiamano “atto prodromico”), gli eventuali atti notificati successivamente, anche se in modo corretto, sono nulli. Questo perché il contribuente non può prendere conoscenza del procedimento tributario avviato contro di lui quando oramai “i giochi sono fatti” e per lui non c’è più possibilità di contestarlo. La Cassazione insegna, infatti, che l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo. Il contribuente può proporre opposizione (per far valere tale nullità) indifferentemente nei confronti dell’ente creditore titolare del tributo (per es. l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, ecc.) o Equitalia. Tale principio era stato battezzato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con una storica sentenza, secondo cui l’atto successivo (ad esempio, la cartella di pagamento) è di per sé nullo se non preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (ad esempio, l’accertamento). Il discorso è identico non solo nel caso in cui l’atto prodromico non venga mai notificato, ma anche se notificato in modo irregolare, senza per esempio la completa compilazione della relata di notifica, o consegnato al soggetto sbagliato, nel posto diverso da quello della residenza, ecc. In questi casi, però, volendo scendere più sul tecnico, bisognerebbe distinguere tra due tipi di vizi: – nullità: si tratta degli errori più gravi commessi al momento della notifica, errori che non possono essere mai sanati. È il caso, per esempio, di un accertamento consegnato al contribuente da un soggetto che non abbia pubblici poteri per farlo (per esempio, il postino privato). In tal caso, il contribuente potrà fare tranquillamente opposizione contro l’atto stesso per notifica inesistente; – annullabilità: sono i casi di vizi meno gravi che, invece, vengono sanati se si dimostra – anche con un comportamento implicito del contribuente – che il destinatario ha comunque preso visione dell’atto. Si pensi al caso in cui l’avviso di accertamento venga consegnato a un familiare non convivente che, in quel momento, si trovava in casa del destinatario effettivo. E qui sta l’inghippo: se il contribuente propone ricorso contro l’atto per chiederne l’annullamento dimostra, tacitamente, di averne preso visione (come potrebbe fare ricorso contro un atto se non lo ha materialmente visto?). Dunque, l’impugnazione comporta la sanatoria del vizio. In tali ipotesi, allora, l’unica strada per uscirne è far finta di nulla e attendere la notifica del successivo atto, per poi impugnare quest’ultimo sostenendo di non essere mai venuti a conoscenza dell’atto prodromico.

Catapano Giuseppe comunica: Rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive – Segnalazione possibili anomalie

Determinazione del reddito di impresa: dal Fisco un alert su possibili anomalie in merito alla rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Dati condivisi per “regolarizzare” con il nuovo ravvedimento

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Si tratta di elementi e informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. In attuazione delle citate disposizioni con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2015, Prot. 2015/71472 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti la non corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo ai sensi degli articoli 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi. Gli elementi e le informazioni (riportate al punto 1.2 nel provvedimento) forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, nelle comunicazioni sono riportate le seguenti informazioni:
· numero identificativo della comunicazione;
· modello di dichiarazione presentato relativo all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
· protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
· ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione;
· numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
· dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
· ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

Si ricorda. a tal proposito che istituto del ravvedimento è stato, profondamente rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973. Nel provvedimento sono state altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Catapano Giuseppe: RAPPORTO SULLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE DI GENNAIO-MARZO 2015 E REPORT DELLE ENTRATE TRIBUTARIE INTERNAZIONALI

E’ disponibile sui siti http://www.finanze.it e http://www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive del periodo gennaio-marzo 2015, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n.196).

GENNAIO – MARZO 2015

Le entrate tributarie e contributive del primo trimestre 2015 evidenziano nel complesso un aumento del 2,5% (+3.570 milioni di euro), rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente.

Il dato tiene conto della sostanziale stabilità, -0,2% (-217 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 7,3% (+3.787 milioni di euro) dovuta agli incassi della prima rata dei premi INAIL che nel 2014 era slittata dal mese di febbraio al mese di maggio.

L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra quello già diffuso con la nota del 5 maggio scorso.

Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il Report delle entrate tributarie internazionali del periodo gennaio-marzo 2015, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i “Bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

Giuseppe Catapano informa: Modifiche legislative e interventi giurisprudenziali in materia di transazione fiscale e crisi da sovraindebitamento

Pronti tutti i chiarimenti dell’Agenzia in tema di transazione fiscale. Con la circolare n. 19/E, del 6 maggio 2015, le Entrate forniscono istruzioni in seguito alle modifiche normative e agli ultimi indirizzi della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il concordato preventivo con falcidia o dilazione dei debiti tributari è ammissibile anche se non è stata presentata la domanda di transazione fiscale e sottolinea l’intangibilità del credito Iva e del credito per le ritenute operate e non versate. Ampio focus anche sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, riferita ai soggetti esclusi dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare.

L’assenza della domanda di transazione non ferma il concordato

La presentazione della domanda di transazione fiscale non costituisce un obbligo per il debitore che, nell’ambito del concordato preventivo, chiede la falcidia o la dilazione dei debiti tributari. Il concordato preventivo con falcidia o dilazione è quindi ammissibile anche in assenza di domanda di transazione fiscale. In questo caso, tuttavia, l’omologazione del concordato non comporta l’effetto di consolidamento del debito tributario proprio della transazione. La circolare sottolinea inoltre che il debito tributario relativo all’Iva può essere solo oggetto di dilazione e non di falcidia: una precisazione che vale anche per le ritenute operate e non versate.

Crisi da sovraindebitamento a tre vie

Ampio spazio è dedicato alle procedure previste dalla Legge 3/2012, volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano soggetti esclusi dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare:
· accordo di composizione della crisi;
· piano del consumatore;
· liquidazione dei beni.
Tra i debiti risanabili rientrano anche quelli di natura fiscale, fermo restando che per l’IVA e per le ritenute è possibile la sola dilazione del pagamento. Agli uffici, infine, viene richiesto di liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, di notificare gli avvisi di accertamento e di predisporre la certificazione attestante il debito tributario complessivo nel più breve tempo possibile.

Giuseppe Catapano: Agenzia delle Entrate, esteso in tutta Italia il servizio web ticket elimina-code

Dopo la sperimentazione avviata in alcuni uffici territoriali, il servizio di web ticket dell’Agenzia delle Entrate si estende ora su scala nazionale.
Per utilizzare il servizio occorre connettersi all’home page del sito http://www.agenziaentrate.it (Contatti>Contatta l’Agenzia>Assistenza fiscale>code online) e, all’interno della sezione Elimina code online, prenotare il proprio web ticket, selezionando la regione (o la città), l’ufficio e il servizio desiderato. Occorre poi inserire e inviare alcuni dati personali per ricevere sulla propria posta elettronica un’email di conferma della prenotazione, con un link al web ticket numerato, da stampare e portare con sé alle Entrate. In ufficio, il contribuente potrà arrivare direttamente all’orario indicato dal webticket e sarà chiamato dal primo operatore libero.
I contribuenti, spiega l’Agenzia delle Entrate, hanno la possibilità di prenotare il proprio biglietto e selezionare il servizio a partire dalle sei del mattino, fino a esaurimento della disponibilità per la giornata. Ogni web ticket può essere utilizzato esclusivamente nel corso della giornata in cui è richiesto e nell’orario indicato nella prenotazione. Tra il momento della prenotazione via Internet e l’erogazione effettiva del servizio è previsto un intervallo di tempo, in modo da consentire al contribuente di raggiungere comodamente l’ufficio.

Catapano Giuseppe informa: MODIFICATO IL MODELLO DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

IN SINTESI

Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha
apportato alcune modifiche al nuovo mod. DI, nonché alle relative
istruzioni di compilazione, che l’esportatore abituale è tenuto ad
inviare prima all’Agenzia delle Entrate e successivamente al
fornitore / Dogana.
In particolare è ora previsto che nella Sezione “Dichiarazione”:
 gli importi richiesti vanno esposti al centesimo di euro (anziché
all’unità di euro);
 in caso di importazione, va indicato il presunto ammontare
dell’imponibile IVA riferito alla singola operazione doganale
“che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che
concorrono al calcolo di tale imponibile”.

 

Come noto, con il Provvedimento 12.12.2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Mod.
DI con le connesse istruzioni (Informativa SEAC 13.1.2015, n. 9) che l’esportatore abituale è
tenuto ad inviare:
 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente;
 al fornitore / Dogana, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso
all’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che le nuove modalità di presentazione della dichiarazione d’intento vanno
applicate obbligatoriamente a decorrere dallo scorso 12.2.2015.
Le dichiarazioni d’intento inviate prima di tale data con le vecchie modalità (al fornitore) e
relative anche ad operazioni da effettuare dal 12.2.2015, “coprono” soltanto le operazioni
effettuate fino all’11.2.2015.
Decorso tale termine, ossia a decorrere dal 12.2.2015, il fornitore potrà fatturare operazioni
senza IVA solo se il mod. DI risulta presentato telematicamente all’Agenzia delle
Entrate dall’esportatore abituale.
LE MODIFICHE APPORTATE AL MODELLO E LE NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Con il recente Provvedimento 11.2.2015 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al
modello nonché alle istruzioni di compilazione dello stesso, che riguardano la Sezione
“Dichiarazione” nella quale l’esportatore abituale:
 oltre a dichiarare:
 per quale tipologia di operazioni, “ACQUISTI” ovvero “IMPORTAZIONI”, intende
avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA;
 l’anno nel quale detti acquisti / importazioni saranno effettuati;
 la tipologia del bene / servizio che intende acquistare / importare;
 è tenuto ad indicare la “validità” della dichiarazione, ossia se la stessa si riferisce:
 ad una sola operazione;
 a più operazioni, fino a concorrenza dell’ammontare indicato;
 a più operazioni che saranno effettuate nell’arco temporale indicato.
DICHIARAZIONE D’INTENTO RELATIVA AD UNA SOLA OPERAZIONE
Nei casi in cui il mod. DI riguarda l’effettuazione senza IVA di una sola operazione è necessario
indicare il relativo importo.
Nel caso in cui il mod. DI sia presentato in Dogana per l’effettuazione senza IVA di
un’importazione, in considerazione del fatto che non è possibile determinarne “a priori” l’esatto
ammontare, con il Provvedimento in esame le istruzioni per la compilazione sono state
implementate, prevedendo che a campo 1 va indicato:
“un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione
doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo
di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla
dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento”.
Nell’importo da indicare a campo 1, quindi, dovendo far riferimento all’“imponibile doganale”,
l’esportatore abituale deve tener conto anche, ad esempio, dei diritti doganali e delle spese di
inoltro nel territorio comunitario.
Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane nella Nota 11.2.2015, prot. n. 17631/RU, la “cautela”
nella quantificazione di detto ammontare risulta essere un invito a stimare l’importo “in eccesso”
piuttosto che “in difetto”, fermo restando che l’effettivo utilizzo del plafond sarà quello risultante
dalla bolletta doganale.

A seguito di tale modifica, la descrizione di campo 1 risulta ora essere “una sola operazione per
un importo fino a euro” (anziché “una sola operazione per un importo pari a euro”).
Si evidenzia che la possibilità di indicare l’importo “presunto” riguarda solo le dichiarazioni
d’intento relative ad un’importazione. Negli altri casi, a campo 1 va indicato l’esatto ammontare
dell’operazione che si intende effettuare senza IVA con utilizzo del plafond disponibile.
Con il Comunicato stampa 12.2.2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
“per le dichiarazioni già presentate con la versione precedente del modello (per le quali
non è ovviamente necessario procedere a un nuovo invio), l’importo indicato in
corrispondenza del campo 1 del riquadro «Dichiarazione» si intenderà comunque riferito
alla nuova dicitura («importo fino a euro»)”.
AMMONTARE DEGLI IMPORTI AL CENTESIMO DI EURO
L’ulteriore novità rilevante apportata con il Provvedimento in esame riguarda l’esposizione degli
importi ai campi 1 e 2 della Sezione “Dichiarazione” del mod. DI.
In base alle nuove modalità di compilazione gli importi da indicare in detti campi vanno
esposti al centesimo di euro (non all’unità di euro come precedentemente previsto).
Per tale motivo nei campi in esame della nuova versione del mod. DI non sono più presenti gli
zeri prestampati.

Catapano Giuseppe: TUTTO PRONTO PER L’OPERAZIONE VOLUNTARY DISCLOSURE. DA OGGI IN RETE IL MODELLO DEFINITIVO CON LE ISTRUZIONI PER IL RIENTRO DEI CAPITALI

Pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni da seguire per aderire alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186/2014. E’ consultabile, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione finale, approvata con Provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia, del modulo di richiesta di adesione alla voluntary disclosure corredata dalle istruzioni, che recepiscono le osservazioni espresse dagli operatori del settore e illustrano le modalità per regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero e non dichiarate al fisco, in un’ottica di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, ottenendo una riduzione delle sanzioni amministrative e alcune esclusioni delle sanzioni di tipo penale.

Chi può aderire – Possono presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure tutti i contribuenti che detengono attività e beni all’estero e hanno omesso di dichiararli al fisco, per sanare le relative violazioni dichiarative, ivi incluse quelle inerenti i maggiori imponibili riferiti e non alle attività e ai beni anzidetti. La procedura deve riguardare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero.

Possono inoltre presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure anche tutti gli altri contribuenti per sanare eventuali violazioni dichiarative.

In entrambi i casi l’emersione può interessare solo le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014, a patto che la richiesta non sia presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Come e quando presentare la richiesta – Una volta compilato, il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015. L’invio può essere effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato.

I vantaggi dell’adesione – Il contribuente che aderisce alla collaborazione volontaria beneficia di una riduzione fino alla metà delle sanzioni legate all’omessa compilazione del quadro RW del modello. Per chi aderisce alla voluntary, inoltre, è esclusa la punibilità per diverse tipologie di reati.

Il modello definitivo e le istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, http://www.agenziaentrate.it, nella sezione “Modelli”.