Fatale la donazione – simulata – dell’immobile, poco tempestiva e sufficiente per dare il ‘la’ alla revoca delle “agevolazioni
‘prima casa’”.
Vittoria definitiva per il Fisco. Respinte in Cassazione tutte le obiezioni proposte dal legale del contribuente.
Già in Commissione tributaria regionale è stato sancito che “l’atto posto in essere, ovvero la simulata donazione, ha
significato solo in quanto ha effetto nei confronti dei terzi”, incluso l’Erario.
Tale valutazione è confermata dalla Cassazione.
I giudici del ‘Palazzaccio’ ribadiscono, in particolare, che “il negozio simulato non produce effetti tra le parti e, tuttavia,
produce effetti nei confronti dei terzi”. Di conseguenza, “il negozio simulato, nel caso di specie la donazione trascritta,
èopponibile all’Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione, sicché l’atto di donazione determina il venir meno di una
condizione giustificativa del regime delle agevolazioni “prima casa”, ovvero che l’immobile non sia venduto o donato
prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto”.
Irrilevante è “l’atto di risoluzione”, poiché “l’effetto risolutorio attiene unicamente ai rapporti tra le parti e non già ai terzi”.
donazione
Catapano Giuseppe comunica: Separazione/divorzio: la donazione tra ex può essere revocata?
Quando finisce un matrimonio si pensa a dividere tutto, finanche il cane. Ma, a volte, le discussioni sorgono proprio per le cose di minor valore, come, per esempio, gli oggetti frutto di donazioni. Ma la legge prevede che i regali fatti durante il matrimonio non sono più revocabili e, quindi, non possono neanche essere divisi (nei pochi casi in cui ciò sia possibile in natura). La donazione è, infatti, in base alla nostra legge, un contratto. O meglio – per dirla in gergo tecnico – un “contratto a titolo gratuito”, ossia senza previsione di corrispettivo. Il codice civile elenca una serie di casi specifici in presenza dei quali è possibile chiedere la revoca della donazione e, quindi, ritornare nella proprietà degli oggetti regalati. Si tratta di cause tassative, che, tra l’altro nulla hanno a che vedere con i rapporti tra i coniugi e tantomeno con il caso di separazione o divorzio. In sintesi, le donazioni possono essere revocate per ingratitudine in presenza di fatti determinati (si tratta di alcuni gravi fatti che comportano l’indegnità a succedere, o nei casi in cui il donatario si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante, abbia arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio o gli abbia rifiutato gli alimenti dovuti) o anche per sopravvenienza di figli. Per poter chiedere la revoca della donazione, comunque, bisogna agire davanti al giudice entro termini specifici. In ogni caso, non si possono revocare mai le donazioni fatte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi; e nemmeno le donazioni fatte in previsione di un matrimonio futuro, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi. Solo l’annullamento del matrimonio, però, comporta la nullità della donazione.