Catapano Giuseppe: IL MOD. IVA 2015 E IL VISTO DI CONFORMITÀ

In sintesi

Per poter compensare il credito IVA per importi superiori a €
15.000 è necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla
dichiarazione IVA annuale.
Il visto di conformità è altresì necessario per la richiesta di
rimborso del credito IVA superiore a € 15.000, al fine di evitare la
prestazione della prescritta garanzia.
Il visto può essere rilasciato esclusivamente da un soggetto iscritto
nell’apposito elenco tenuto presso la DRE.
Il “certificatore” deve eseguire una serie di verifiche tra cui il controllo
della correttezza del codice attività, della documentazione contabile
e l’individuazione delle fattispecie idonee a generare il credito IVA.
Si rammenta che per mantenere l’iscrizione, senza soluzione di
continuità, il “certificatore” deve consegnare alla competente DRE
il rinnovo della polizza assicurativa. Sul punto va evidenziata la
questione apertasi in merito all’impossibilità di assicurare il rischio
diretto per le sanzioni irrogate direttamente al “certificatore”.

 

Come noto, la compensazione nel mod. F24 del credito IVA annuale per importi superiori a €
15.000 annui:
• può essere effettuata a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale;
• necessita il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Inoltre come previsto dal Decreto “Semplificazioni”, in presenza di un rimborso del credito IVA di
importo superiore a € 15.000, richiesto da un soggetto “non a rischio”, è possibile non prestare
la prescritta garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità e la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali
e la regolarità contributiva (Informativa SEAC 21.01.2015, n. 21).
Nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E dopo aver precisato che “il legislatore ha reso coerente la
disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili”, l’Agenzia ha
evidenziato che:
• l’apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il
rimborso, fermo restando che per quest’ultimo è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante le condizioni di solidità patrimoniale e di regolare versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi;
• il limite di € 15.000 va calcolato separatamente per la compensazione e per il rimborso.
Così ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a
rimborso per ulteriori € 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la
somma superi complessivamente la citata soglia.
In particolare si rammenta che:
• per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di
conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione annuale, oltre che dal
rappresentante legale della società, anche dal soggetto a cui è stato affidato il controllo
contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto ex art. 2,
comma 2, DM n. 164/99;
• per gli Enti locali, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.9.2010, n. 90/E ha evidenziato
che “la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all’articolo
234 del TUEL sottenda la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, abbia la stessa
valenza giuridica del visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 241 del 1997”. Come precisato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 32/E, la
medesima considerazione è valida con riguardo all’organo di vigilanza della Regione,
rappresentata dal Collegio dei revisori dei conti ex art. 14, comma 1, lett e), DL n. 138/2011.
SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Come disposto dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, il visto di conformità può essere rilasciato da un
dottore commercialista / esperto contabile, un consulente del lavoro, un perito / esperto
tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della
laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitato alla
trasmissione telematica, nonché da un responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF
imprese.
• dottore commercialista / esperto contabile
• consulente del lavoro
• perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei
relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in
giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma
di ragioneria
abilitato alla
trasmissione
telematica
• responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese

L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 32/E ribadisce quanto affermato nella Circolare
25.9.2014, n. 28/E evidenziando che un professionista in possesso dei requisiti sopra esaminati
può “autonomamente” apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione senza doversi
rivolgere a terzi.
CONDIZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
1. POSSESSO POLIZZA ASSICURATIVA
Il professionista per poter rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza
assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al
contribuente, anche di minima entità. A tal fine la polizza assicurativa deve presentare le
seguenti caratteristiche:
• la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale senza alcuna
limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
• il massimale della polizza, come previsto dagli artt. 6 (per le società) e 22 (per i professionisti
ed i “certificatori”), DM n. 164/99, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti,
nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni
tributarie rilasciati.
A decorrere dal 13.12.2014, l’art. 6, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 175/2014, Decreto
“Semplificazioni”, modificando i citati artt. 6 e 22 ha previsto l’aumento del massimale a
3 milioni di euro (in luogo del previgente limite di € 1.032.913,80);
• la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la
società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato,
riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante nella
franchigia;
• la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della
stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del
contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto
assicurativo.
Un professionista che svolge l’attività in uno studio associato può utilizzare la polizza
assicurativa stipulata dallo studio per i rischi professionali a condizione che la stessa
preveda un’autonoma copertura per l’attività di assistenza fiscale con l’indicazione
dei professionisti abilitati e rispetti le sopra esaminate condizioni.
2. ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI “CERTIFICATORI”
Il professionista deve presentare alla competente Direzione Regionale delle Entrate una
specifica comunicazione al fine di essere iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati al
rilascio del visto di conformità.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 24.2.2010, ha precisato che:
“tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti
nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità a decorrere
dalla data della comunicazione”.
L’iscrizione nell’elenco, come peraltro già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n.
57/E, è effettuata con effetto retroattivo, ossia con valenza dalla data di presentazione della
comunicazione alla DRE.
I professionisti che risultano già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza
soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il
rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è stato
suddiviso in rate.

È opportuno verificare presso la competente DRE le modalità di inoltro della
documentazione in esame (in molti casi si riscontra la possibilità di effettuare l’invio non
solo tramite raccomandata A/R o fax ma anche via e-mail / pec).
A seguito delle novità introdotte dal citato Decreto “Semplificazioni” la polizza deve prevedere
anche il completo risarcimento degli (eventuali) danni arrecati all’Erario commessi nello
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
Si rammenta infatti che in caso di un visto “infedele” apposto su un mod. 730, al CAF /
professionista abilitato è richiesto il pagamento di una somma pari all’imposta, sanzione e interessi
che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, ove l’errore non sia
imputabile a quest’ultimo.
Per i professionisti ciò si traduce in una sorta di “personalizzazione” della responsabilità tributaria.
In merito a tale aspetto si è aperta una questione giuridico-operativa non di poco conto. Si
riscontra che le compagnie di assicurazione evidenziano l’impossibilità di assicurare il rischio
diretto per le sanzioni tributarie irrogate direttamente ai professionisti collegato allo
svolgimento della loro attività.
Si riscontra che alcune DRE hanno rilevato tale “difformità” e procedono al “blocco”
dell’iscrizione al suddetto elenco. Si ritiene possibile, al fine di superare l’ostacolo, dichiarare
alla DRE che l’assistenza fiscale è limitata al rilascio del visto di conformità per i crediti IVA
e non coinvolge i modd. 730.
3. TENUTA CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE
Il professionista che appone il visto deve tenere le scritture contabili e predisporre la
dichiarazione.
Come previsto dell’art. 23, DM n. 164/99, e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella citata
Circolare n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta
dal professionista abilitato anche quando sono tenute / predisposte direttamente dal
contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la
maggioranza assoluta del capitale sociale; a condizione che tali attività siano eseguite sotto il
diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato.
Come precisato nella citata Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate ha altresì specificato che il
contribuente può “rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione
del visto”, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il
visto di conformità.
In tal caso il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la
documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei
dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
Nella citata Circolare n. 32/E, l’Agenzia evidenzia che il predetto principio è applicabile anche, nel
caso in cui il soggetto che tiene le scritture, “astrattamente abilitato ad apporre il visto di
conformità”, sia oggettivamente impossibilitato. Se, in attuazione di specifiche disposizioni di
legge o, per atto d’autorità, sia revocato l’incarico al soggetto tenuto al controllo contabile, il visto
può essere apposto da un CAF imprese o da un professionista abilitato (ad esempio, sostituzione
del soggetto incaricato del controllo contabile da parte di un commissario straordinario, nell’ambito
di una procedura di amministrazione straordinaria).
Società di servizi
In merito alle società di servizi l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E ha
chiarito che:
• in presenza di più di 2 soci “tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la
maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più
professionisti che siano abilitati all’apposizione del visto di conformità”;

il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei
professionisti abilitati “deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del
visto”.
La mancanza di tale requisito temporale configura un’ipotesi di tenuta delle scritture contabili
da parte di un soggetto non abilitato al rilascio del visto. Conseguentemente, il contribuente
potrà rivolgersi ad un CAF imprese ovvero ad un professionista abilitato.
CHECK – LIST DEI CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Il “certificatore” per poter rilasciare il visto di conformità deve:
• eseguire una serie di controlli;
• conservare una traccia del lavoro svolto.
Come previsto dal citato art. 2, comma 2, DM n. 164/99, è necessario attestare la correttezza
formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 57/E, ha chiarito che:
1
il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo
nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno
precedente;
2
il controllo implica la verifica:
• della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
• della corrispondenza di quanto esposto in dichiarazione alle risultanze delle scritture
contabili e della corrispondenza di queste ultime con la documentazione. In via
generale, ciò si traduce nella verifica della corrispondenza tra i dati della dichiarazione
annuale con quanto annotato nei registri IVA (fatture emesse / corrispettivi / acquisti)
nonché tra questi ultimi e le fatture emesse / ricevute;
3
la predetta attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un
riscontro documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti
ai fini IVA.
In particolare l’Agenzia richiede l’esecuzione dei seguenti controlli.
CONTROLLO CODICE ATTIVITÀ
Va verificato che il codice attività indicato nel quadro VA della dichiarazione IVA annuale
corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella
ATECO 2007.
CONTROLLO DOCUMENTALE
L’Agenzia nella citata Circolare n. 57/E ha individuato una serie di verifiche che possono ritenersi
sufficienti per l’attestazione della corretta esecuzione dei controlli richiesti dalla normativa.
Al riguardo, innanzitutto va verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono
idonee a generare il credito IVA, ossia la presenza:
• prevalente di operazioni attive soggette ad aliquota più bassa rispetto a quella sugli acquisti e
importazioni;
• di operazioni non imponibili;
• di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
• di operazioni non soggette all’imposta;
• di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Nella citata Circolare n. 12/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:
• il “certificatore” deve specificare “quali fattispecie hanno generato l’eccedenza di imposta
anche integrando la check-list con altre fattispecie idonee a generare l’eccedenza di imposta”;
• “in tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di
generare il credito nel caso concreto … ”.
La check-list delle fattispecie che possono aver generato il credito IVA contenuta nella citata
Circolare n. 57/E va considerata esemplificativa e non esaustiva e quindi, se necessario, va
integrata dal “certificatore” con lo specifico caso analizzato. In ogni caso la verifica “non
comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della … corrispondenza in ordine
all’ammontare delle componenti positive e negative”.
È opportuno procedere altresì:
1 al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche (mensili / trimestrali) e dei relativi
versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL);
2
alla verifica dell’esposizione del credito dell’anno precedente nella dichiarazione
presentata. Con riferimento al credito IVA 2013, riportato nel 2014, si dovrà verificare che
l’ammontare dello stesso corrisponda a quello risultante dal mod. IVA 2014;
3
al riscontro che il mod. IVA 2014, in presenza di un credito IVA 2013 destinato alla
compensazione orizzontale nel mod. F24 per importi superiori a € 15.000, sia stato
“certificato”;
4
in presenza di un credito IVA destinato all’utilizzo in compensazione, pari o superiore al
volume d’affari (caso non frequente) alla verifica dell’integrale corrispondenza tra la
documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili;
5
in presenza di un credito IVA inferiore al volume d’affari (caso più frequente) alla verifica
della documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare
complessivo dell’IVA detratta nell’anno.
Si ritiene che il controllo debba riguardare anche le fatture emesse. Così, ad esempio, se
l’IVA detratta nel 2014 è pari ad € 190.000 devono essere controllate tutte le fatture (acquisti /
emesse) con imposta superiore a € 19.000.
Il “certificatore” può decidere di eseguire i controlli sopra accennati utilizzando altri criteri in
base alla specifica situazione del contribuente (ad esempio, controllare le fatture con IVA
superiore al 5% dell’IVA detratta ovvero con IVA superiore a un determinato importo), in modo
da poter dimostrare che il controllo ha riguardato un campione significativo di fatture.
Documentazione
Come sopra accennato per non dover prestare la prescritta garanzia in presenza di una richiesta di
rimborso di importo superiore a € 15.000 è necessario presentare il mod. IVA munito del visto di
conformità e l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Come desumibile dalle istruzioni al mod. IVA 2015 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è
resa, barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione, nell’apposito riquadro presente
nel quadro VX del mod. IVA 2015.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d’identità del
sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione. Si
ritiene che di tale “acquisizione” deve essere fatta menzione nella check-list.
Inoltre, per non subire le conseguenze previste in capo alle società “di comodo” è richiesta la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non sussistenza dei requisiti che qualifica
le società “non operativa”.

Anche nel caso in esame le istruzioni specificano che:
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa apponendo la sottoscrizione nell’apposito
riquadro presente nel quadro VX del mod. IVA 2015;
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d’identità
del sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione.
Anche tale “acquisizione” va rilevata nella check-list.
Come sopra accennato il “certificatore” deve conservare copia di tutta la documentazione al
fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli previsti dal citato art. 2, comma 2,
unitamente alla check-list del controllo svolto.
Nella prossima Informativa SEAC 9.2.2015, n. 40, è proposto il fac-simile (in formato word) della
check-list da utilizzare per il rilascio del visto di conformità del mod. IVA 2015, che ha effetto sia
per la compensazione che per il rimborso del credito IVA. „