La bozza di decreto legislativo attuativo delle Delega fiscale che riforma la disciplina dei reati tributari estende il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture a tutte le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, non più solo a quelle annuali. Attualmente, infatti, l’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicano in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi. Nel consegue che, con il decreto di riforma, che abroga la parola «annuale» dal testo, il delitto scatterà con l’inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false non solo nelle dichiarazioni annuali ma in qualunque dichiarazione. Si tratta di capire quali possano essere queste dichiarazioni (non annuali).
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Catapano Giuseppe osserva: Dichiarazione 730 precompilata – possibilità di un secondo invio per i contribuenti
L’Agenzia delle Entrate consentirà un secondo invio del 730 precompilato per chi l’avesse già trasmesso, per permettere di effettuare correzioni in caso di errori o anomalie presenti nei dati originari già accettati dai contribuenti. Questa è la soluzione per la quale propende l’Agenzia delle Entrate per gestire tutte le casistiche di errori rilevate o segnalate. La soluzione sarà formalizzata a breve da un provvedimento. I soggetti interessati disporranno di una funzione che permetterà di riaprire la dichiarazione già inviata, di apportare modifiche e di rinviarle. In questo modo, il secondo invio sostituirà il primo e la precedente dichiarazione trasmessa si considererà annullata. Il provvedimento dovrà fissare la finestra temporale entro la quale sarà consentito riaprire, modificare e trasmettere nuovamente.
Giuseppe Catapano informa: Per la dichiarazione TASI si usa il modello IMU
Con la Circolare 2/DF del 3.6.2015 il Ministero, in vista della scadenza della dichiarazione TASI, prevista per il 30 giugno, sposa una soluzione pro-contribuente, su una questione su cui si era acceso un forte dibattito tra comuni e ministero. Il Ministero precisa che ai fini TASI si dovrà utilizzare lo stesso modello previsto per la comunicazione delle variazioni ai fini IMU. Secondo il ministero, infatti, non sussiste la necessità di approvare un nuovo modello dichiarativo, in quanto le informazioni necessarie al comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per l’IMU sia per la TASI, sono pressoché identiche. Il ministero chiarisce inoltre che, nel caso di immobile concesso in locazione, l’obbligazione dichiarativa ricade sia sul titolare sia sull’occupante, tuttavia i casi in cui concretamente sussiste l’obbligo di dichiarazione sono assai ridotti. Il ministero infatti chiarisce che la dichiarazione non è dovuta: per i contratti registrati a partire dal 1° luglio 2010 (in quanto da tale data era necessario indicare nel mod. 69 i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione); in tutti i casi in cui i dati catastali sono stati già comunicati al momento della cessione, risoluzione o proroga del contratto. In tutti questi casi, infatti, l’ente locale può verificare il conduttore di ogni immobile collegandosi alla banca dati dell’Agenzia delle entrate. Nei casi in cui, invece, permane l’obbligo dichiarativo, il soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come l’inquilino) potrà utilizzare la parte del modello dichiarativo dedicata alle “annotazioni”, indicando il titolo in base al quale viene occupato l’immobile (es. locatario).
Catapano Giuseppe osserva: DICHIARAZIONE IVA ‘TRUCCATA’ DELLA SOCIETÀ, AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Riflettori puntati su una ‘società per azioni’. A destare sospetti, per il Fisco, è la “dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 1999”. Consequenziale, a chiusura di un approfondimento ad hoc, la “rettifica” di quella dichiarazione.
Passaggio successivo è la notifica di un “avviso di accertamento, contenente irrogazione di sanzioni pecuniarie” nei confronti del “presidente”, all’epoca dei fatti, del “consiglio di amministrazione della società”.
Operazione illegittima, secondo i giudici tributari, quella compiuta dal Fisco. Ciò per una ragione semplicissima: è mancata la “prova di un comportamento colpevole direttamente addebitabile al presidente del consiglio di amministrazione, in un contesto societario di discrete dimensioni, con centoquattordici dipendenti ed un’articolata ripartizione di compiti”.
Tale visione, però, viene demolita dai giudici della Cassazione, i quali, invece, considerano corretto il ragionamento portato avanti dal Fisco.
In sostanza, “il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, anche al cospetto di una mera ripartizione interna di compiti”, come in questo caso, “risponde, presumendosene la colpevolezza, delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni delle norme tributarie, in mancanza di prova, da parte sua, dell’assenza di colpa”.
A dare forza a questa prospettiva, secondo i giudici della Cassazione, diverse considerazioni: primo, “la centralità, in seno all’organizzazione sociale, del ruolo spettante agli amministratori, ai quali non è demandata soltanto l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, ma anche la gestione dell’attività sociale”, e ciò comporta che “condotte come quelle” contestate in questa vicenda – “violazioni consistite nell’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, nella mancata emissione di fatture relative ad operazioni imponibili compiute e nella conseguente omessa registrazione, nell’omessa indicazione dell’imposta in cinque fatture e nella loro omessa registrazione, nella dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta e nell’irregolare tenuta della contabilità Iva” –, condotte che peraltro “investono aspetti rilevanti di gestione”, sono “riferibili a tutti gli amministratori ed a ciascuno di essi”; secondo, “la mera ripartizione dei compiti”, ritenuta decisiva in Appello, “è del tutto irrilevante ad escludere o anche ad attenuare la riferibilità delle violazioni”, non essendo emerso “il ricorso a deleghe di funzioni al comitato esecutivo o ad uno o più amministratori”; terzo, “una divisione di fatto delle competenze tra gli amministratori, l’adozione, anch’essa di fatto, del metodo disgiuntivo nell’amministrazione, o, semplicemente, l’affidamento all’attività di altri componenti il collegio di amministrazione, non riescono ad escludere la responsabilità di alcuni amministratori per le violazioni commesse dagli altri”; quarto, “la condotta omissiva per affidamento a terzi, lungi dal comportare esclusione di responsabilità, può costituire, di contro, ammissione dell’inadempimento dell’obbligo di diligenza e vigilanza”.
Pare conquistare solidità, quindi, la visione tracciata dal Fisco, anche se ora toccherà ai giudici della Commissione tributaria regionale riesaminare la vicenda, tenendo presenti però le indicazioni fornite dalla Cassazione.