Prescrizione dell’azione di ripetizione del pagamento eseguito a seguito di pignoramento presso terzi dopo il fallimento del debitore

Cassazione civile, sez. I, 11 Gennaio 2022, n. 621. Pres. Genovese. Est. Mercolino.

In tema di ripetizione dell’indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di “debitor debitoris”, versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest’ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del pagamento, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che, su domanda del curatore, pronunci l’inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento stesso, avendo quest’ultima natura meramente dichiarativa. (massima ufficiale)

Piano del consumatore: il giudizio di cognizione in corso non può essere sospeso nelle more del procedimento

Tribunale Modena, 18 Febbraio 2022. Est. Ovi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis comma 2 l. 3/2012 – per cui il giudice può disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata – non può essere disposta la sospensione di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la predetta disposizione non riguarda i giudizi di cognizione, ben potendo il debitore ripresentare l’istanza laddove, nelle more dello svolgimento dell’udienza di convocazione dei creditori, vengano effettivamente iniziate procedure esecutive.

Catapano Giuseppe osserva: ANCHE UN SOLO DEBITO PUO’ SANCIRE IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’

Non è questione di quantità ma di qualità; un unico debito non dovrebbe fare primavera ma in questo caso si, soprattutto se i giudici di merito abbiano valutato la complessità della situazione in generale. E’ la soluzione che la suprema corte di Cassazione affibbia al nostro caso in tema di presupposto oggettivo del fallimento. La società ricorrente poneva in dubbio l’operato dei giudici di merito in quanto esso si basava, a dire del ricorrente, addirittura su un solo debito non definitivo e su di una prospettiva economico patrimoniale ben diversa da quella che poteva essere addossata ad un’impresa insolvente. Di diverso avviso i giudici supremi che analizzando la questione fanno salvo l’operato dei giudizi precedenti condannando alle spese i ricorrenti.

Catapano Giuseppe osserva: Pignoramento della casa a spese del debitore

Cambio di rotta in giurisprudenza. Il Tribunale di Napoli, con una ordinanza che si discosta diametralmente dall’indirizzo (benché datato) della Cassazione, ha stabilito che, nonostante sia in atto il pignoramento sull’immobile del debitore, spettano a quest’ultimo tutte le spese per la conservazione del bene. E questo perché la responsabilità per eventuali pericoli o danni in capo a terzi, determinati dallo stato di cattiva conservazione dell’immobile, ricadono solo sul suo proprietario che, appunto, fino al decreto di aggiudicazione e trasferimento dell’immobile a seguito dell’asta, resta il debitore stesso.

Dunque, secondo il Tribunale di Napoli, in caso di pignoramenti immobiliari, il soggetto esecutato, benché corra il rischio di dover abbandonare la casa di lì a breve, sarà comunque tenuto a pagare le spese di manutenzione straordinaria e tutti gli altri oneri per la relativa conservazione. Questo perché il creditore ha diritto di espropriare i beni del debitore nello stato in cui si trovano, senza dover sopportare alcun onere economico per la previa esecuzione di opere volte a salvaguardare l’integrità dell’immobile o il suo valore di realizzo.
La responsabilità per la messa in sicurezza e per la manutenzione dell’edificio, anche in presenza del custode giudiziario, resta sempre e solo il proprietario. Risultato: in caso di pericolo per l’incolumità pubblica, i lavori di straordinaria manutenzione dovranno essere eseguiti dal debitore e, se inerte, la competente autorità attiverà un’ulteriore esecuzione forzata in suo danno.

Invece, secondo la Suprema Corte, tale obbligo dovrebbe spettare al creditore procedente e, in caso di sua inerzia, sul custode del bene.

A conferma della propria interpretazione, il Tribunale campano ricorda che il debitore, nonostante il pignoramento, non perde il proprio diritto di partecipazione e di voto – e il corrispondente diritto di impugnazione – nelle assemblee condominiali; e, a tal fine, non ha bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice dell’esecuzione. Se oggetto dell’assemblea sono, invece, opere di straordinaria manutenzione, innovazioni, eccetera, il custode dovrà necessariamente e preventivamente munirsi dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione per poter presenziare e votare.

Catapano Giuseppe: Debitori: subito sotto torchio

Non c’è solo il Tribunale di Mantova a dare man forte ai creditori rimasti “a secco” dai propri debitori, dopo lunghi, estenuanti e costosi pignoramenti infruttuosi. Anche il Tribunale di Novara sposa lo stesso orientamento e si aggiunge alla lista dei fori che ritengono subito applicabile la riforma dell’esecuzione forzata e, in particolare, sulla ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare. La nuova normativa consente al creditore di evitare la consueta “caccia al tesoro” di conti correnti, stipendi, pensioni, e ogni altro bene intestato al debitore solo dando una sbirciatina alle banche dati che usa il fisco per scovare l’evasione fiscale. Stiamo, cioè, parlando della famigerata Anagrafe tributaria e dell’Anagrafe dei rapporti finanziari (o più comunemente detta “dei conti correnti”), tristemente note ai contribuenti per essere gli strumenti attraverso cui l’Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti a maggior rischio “evasione”. Strumenti, però, che ora verranno utilizzati anche ai fini “civilistici”, ossia nelle cause tra dipendente e datore di lavoro, professionista ed ex cliente, padrone di casa e inquilino, correntista e banca e, insomma, tutte le volte in cui è in gioco un rapporto tra un creditore e un debitore. Per le modalità operative leggi: “Esecuzione forzata: la nuova ricerca telematica dei beni da pignorare” “Pignoramento: come si fa la nuova ricerca telematica dei beni del debitore” Da sempre, le principali riforme del nostro Paese – nonostante la formale e definitiva approvazione da parte del Parlamento – sono rimaste impantanate anni e anni, per via dei biblici ritardi nell’approvazione dei relativi regolamenti attuativi. E questa fine rischiava di fare anche il nuovo strumento concesso ai creditori di poter agire in esecuzione forzata: la possibilità, cioè, di chiedere all’ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, di ricercare, in via telematica, i beni del debitore, accedendo alle banche dati dell’amministrazione finanziaria, viene infatti subordinata all’emanazione dei decreti ministeriali. I tribunali, però, si stanno orientando in modo diverso da una rigida interpretazione della norma. La sostanza è questa: è vero che gli uffici giudiziari non sono ancora attrezzati e necessitano delle precisazioni ministeriali che ancora non sono arrivate. Ma nulla toglie al creditore di bypassare l’ufficiale giudiziario e accedere direttamente all’anagrafe tributaria e dei conti. Lo potrà fare sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale e, comunque, mai in prima persona (per evitare violazioni della privacy), ma richiedendolo ai relativi uffici dell’amministrazione finanziaria (presumibilmente l’Agenzia delle Entrate). Quando poi gli ufficiali giudiziari si saranno dotati delle strutture tecniche e delle regolamentazioni interne per operare in tal modo, la riforma andrà a regime e per l’accesso basterà rivolgersi al proprio tribunale. Qualche giorno fa avevamo commentato un provvedimento del tribunale di Mantova che spiega quanto appena detto (leggi l’articolo: “Creditori: le ricerche nell’anagrafe tributaria dei beni del debitore sono già operative”). Oggi aggiungiamo anche un precedente, dello stesso tenore, del Tribunale di Novara. Nel provvedimento in commento si precisa che l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati telematiche del fisco può avvenire solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 e solo da quando saranno emanati i decreti attuativi ministeriali. Ma nulla toglie che, nel frattempo, il creditore possa ottenere un accesso diretto alle suddette banche dati e solo se, per motivi di carattere tecnologico, non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario (in verità, nel caso di specie, l’ordinanza termina con un diniego alla consultazione, ma solo perché il richiedente aveva fatto istanza di accesso per il tramite degli ufficiali giudiziari). Insomma, non ci sono scuse per non autorizzare il creditore ad accedere all’Anagrafe tributaria. Questa volta i debitori hanno le ore contate…