Giuseppe Catapano scrive: Agenzia Entrate, annullamento accertamento oltre i termini?

Innanzi tutto è opportuno fare una breve premessa in merito allo scandalo dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e sulla validità dei relativi atti di accertamento fiscale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, “sono decaduti, con effetto retroattivo, dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, devono ritenersi illegittimi tutti gli avvisi di accertamento firmati dai dirigenti nominati in base a leggi dichiarate incostituzionali”. Sul versante dell’onere probatorio, come detto più volte dalla Corte di Cassazione, a fronte dell’eccezione del contribuente sulla validità della sottoscrizione, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare la legittimità della stessa, il che, nella specie, si concretizza nel provare che il soggetto è stato assunto a seguito di regolare concorso. Diversi giudici tributari stanno riconoscendo la nullità degli atti sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti”. Tra tutti spiccano, per importanza: CTR Lombardia, CTP Campobasso, CTP Lecce, CTP Milano. In quasi tutti suddetti precedenti si parla di radicale nullità dell’accertamento: questo significa che il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato anche d’ufficio. Essendo tali atti radicalmente nulli, ossia non sanabili neanche con il decorso del tempo, viene aperta la possibilità del ricorso ad una vasta area di contribuenti. Tra questi possiamo menzionare a titolo esemplificativo non solo a chi è stato notificato un accertamento fiscale, ma anche a chi abbia già presentato ricorso contro quest’ultimo avendo già sostenuto vari gradi di giudizio senza successo o addirittura chi non abbia mai fatto opposizione contro alcun atto impositivo. Tutto ciò è spiegato dal fatto che i vizi di nullità possono essere fatti valere in qualsiasi momento in quanto tali vizi non possono essere mai sanati. Nessun tribunale, sino ad oggi, si è occupato della fattispecie evidenziata dal lettore: ossia la decorrenza dei termini per proporre ricorso. Tuttavia, i principi del nostro ordinamento stabiliscono che un atto radicalmente nullo non può essere sanato neanche con il decorso dei termini per proporre opposizione. Il che aprirebbe la possibilità, nel caso di specie, all’accoglimento del ricorso. Il condizionale è tuttavia d’obbligo quando si ha a che fare con un fenomeno di portata talmente ampia da coinvolgere la stabilità di gran fetta della riscossione esattoriale. In ogni caso, c’è anche da dire che sul punto ancora non si è pronunciata la Cassazione. Quanto alle possibilità di vittoria, ovviamente, stando alla perfetta autonomia decisionale dei giudici, il fatto che la maggioranza delle sentenze sia a favore del contribuente non garantirà al ricorrente una sicura vittoria, potendo il singolo magistrato decidere diversamente dall’indirizzo generale e persino da quello tracciato dalla Cassazione.

Giuseppe Catapano: Accertamenti Agenzia Entrate e cartelle Equitalia, nullità confermata

Sono nulle e non vanno pagate le pretese di pagamento dell’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali firmati dai 767 dirigenti decaduti con la sentenza della Corte Costituzionale di marzo scorso. A confermare il primo orientamento favorevole al contribuente dato dalla CTP di Milano è ora la CTR Lombardia: il primo caso di giudizio di appello che si risolve in favore del cittadino. La sentenza è quasi fresca di giornata, perché appena diffusa, sebbene depositata l’altro ieri, ma le sue motivazioni hanno già scosso il fisco italiano che ora intravede seriamente il pericolo di dover rinunciare a riscuotere l’evasione fiscale degli ultimi anni. Questo perché, se in primo grado si erano avuti precedenti discordanti, la Ctr milanese è invece categorica: per gli atti firmati dai dirigenti incaricati decaduti a seguito della decisione della Consulta “non sembra esservi ombra di dubbio sulla caducità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità succedutasi negli anni”. Come noto, la Consulta, nello scorso mese di marzo, aveva dichiarato illegittima la nomina a dirigente di ben 767 funzionari, perché avvenuta senza pubblico concorso. Risultato: anche gli atti firmati da tale personale – secondo la Commissione lombarda di secondo grado – sono da considerare radicalmente nulli. E ciò anche in forza di un costante orientamento della Cassazione (da noi, spesso, richiamate in queste pagine per sostenere appunto la fondatezza di tale tesi) secondo cui va interpretata con estremo rigore quella norma di legge che prescrive: “L’accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione (…)” del capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’aspetto più interessante della pronuncia è che essa fa riferimento al concetto di nullità radicale dell’accertamento fiscale: si tratta, cioè, del vizio più grave (dopo l’inesistenza) di cui può essere affetto un atto. In buona sostanza, la nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, e finanche dal giudice stesso qualora il contribuente non lo faccia per dimenticanza o ignoranza. Come dire che è la stessa Corte, dinanzi alla quale sia stato impugnato un atto, a doverlo annullare d’ufficio se si accorge che fa parte di quelli firmati da chi non aveva i poteri, e questo a prescindere dall’eventuale contestazione del ricorrente. Non ci sono neanche termini massimi per far valere il vizio, perché la nullità può essere rilevata (oltre che dal giudice) anche dalla parte in secondo grado o anche prima che la causa venga decisa, nonostante l’eccezione non sia stata inserita nell’atto di ricorso. Secondo dunque la CTR Lombardia la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice in quanto si verificherebbe un’ipotesi di nullità assoluta del provvedimento, essendo tale atto viziato da difetto assoluto di attribuzione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio. I giudici sconfessano anche la teoria del funzionario di fatto, cui si sta appellando l’Agenzia delle Entrate per salvare l’orticello, ma che, evidentemente, non ha applicazione nel caso di specie. Chi sono i dirigenti decaduti? L’elenco dei dirigenti senza poteri, interessati dalla sentenza della Corte Costituzionale, è stato messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate per questioni di trasparenza. Si può consultare a questa pagina web: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/amministrazione+ trasparente/personale/dirigenti+cartella/curricula+e+dati+retributivi+dirigenti In pratica si può trattare di a) direttori provinciali “reggenti”; b) altri funzionari/dirigenti su delega di questi reggenti; c) dirigenti “reggenti” con incarico di capo ufficio/area delegati alla firma dal direttore provinciale. Nella prime due ipotesi infatti, il direttore provinciale “reggente”, non avendo potuto occupare quel ruolo non poteva né sottoscrivere l’atto né delegare terzi. Nella terza ipotesi, invece, il dirigente (capo ufficio/area) che ha sottoscritto l’atto, su delega del direttore provinciale, non poteva ricoprire tale incarico. Anche alle cartelle di Equitalia L’aspetto che interessa più i contribuenti forse è questo: la nullità si estende anche alle cartelle di Equitalia? Il punto è delicato e ancora non si riscontrano decisioni in merito. Tutto si gioca proprio sull’accennato concetto di “nullità assoluta”: essa non è mai sanabile e comporta l’annullamento non solo dell’atto viziato, ma anche di tutta quella serie di atti che sono stati emessi come conseguenza del primo. Un effetto domino, quindi, secondo un principio di diritto che ora potrebbe tornare utile al contribuente. Dunque, se l’accertamento è nullo e sulla scorta di esso, in caso di mancato pagamento, è stata emessa la cartella di Equitalia, anch’essa dovrebbe essere nulla. Come detto, però, bisognerà procedere ancora con prudenza, in attesa di comprendere come le Commissioni Tributarie si orienteranno sulla questione.

Catapano Giuseppe comunica: Pignoramento presso terzi Equitalia, impugnazione al giudice tributario

Se il contribuente viene a conoscenza della pretesa del Fisco soltanto al momento della notifica del pignoramento presso terzi, senza prima ricevere la cartella esattoriale, competente a decidere della relativa opposizione è la Commissione Tributaria e non il giudice dell’esecuzione. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, secondo la quale la mancata ricezione dell’atto prodromico al pignoramento (cartella esattoriale) rende necessaria la valutazione nel merito della pretesa fiscale che il contribuente non ha potuto domandare prima che gli venisse notificato l’atto di pignoramento. La questione, comunque, è particolarmente dibattuta in giurisprudenza. La regola generale è quella secondo cui la competenza della Commissione tributaria si ferma una volta che il procedimento esattoriale avente ad oggetto tributi erariali sia giunto alla fase esecutiva, per la quale è competente il giudice dell’esecuzione (in sede civile). La legge stabilisce infatti che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. Inoltre nell’esecuzione esattoriale delle imposte sui redditi, non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, se non per la pignorabilità dei beni. Tali regole, se applicate anche all’ipotesi di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, creerebbero un vuoto di tutela per il contribuente: se la giurisdizione tributaria è esclusa per gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento e se nell’esecuzione relativa alle imposte sui redditi non è ammessa l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, come può tutelarsi il contribuente che, non avendo ricevuto la cartella e non avendola potuta impugnare, non può più contestarla nel merito perché è già nella fase esecutiva? Il problema è stato risolto da alcune pronunce giurisprudenziali, tra cui quella in esame, che hanno ammesso la tutela dinanzi alla Commissione Tributaria nonostante sia stata già avviata la fase esecutiva. La mancata notifica della cartella esattoriale rende infatti impossibile l’applicazione della regola generale secondo cui il credito non contestato prima dell’esecuzione sia da considerarsi definitivamente accertato. Il contribuente ha dunque diritto all’esame nel merito della pretesa del Fisco potendo impugnare il pignoramento presso terzi e chiedere alla Commissione Tributaria competente di decidere sulla nullità del ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento, sull’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi e sull’infondatezza della pretesa. Secondo la CTR Lombardia tali domande rientrano nella competenza del giudice tributario, laddove la richiesta si riferisce alla mancanza dell’atto prodromico all’atto di pignoramento e alla infondatezza della pretesa contenuta nella cartella di pagamento.