contratto di apprendistato ,assunzione e formazione di giovani

E’ stato pubblicato il bando di Regione Campania finalizzato a promuovere l’immissione dei giovani nel mondo del lavoro attraverso assunzioni mediante contratti di apprendistato professionalizzante. Le azioni previste dal bando mirano a promuovere l’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante attraverso l’erogazione di incentivi datori di lavoro che, al termine dell’apprendistato proseguono il rapporto di lavoro con l’apprendista, a tempo indeterminato. Sono inoltre finanziati percorsi di formazione erogati dalle agenzie formative accreditate presso la Regione Campania.

Le risorse disponibili e destinate all’attuazione della misura sono pari a complessivi € 4.200.000,00, di cui € 3.500.000,00 a valere sull’Asse III del POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 15, Ra 10.6, Azione 10.6.2. e € 700.000,00 a valere sull’asse I del POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.1.

Soggetti richiedenti – incentivi per l’apprendistato professionalizzante in Campania
  1. le imprese con sede legale od operativa in Campania, che assumono o abbiano in corso un contratto di apprendistato professionalizzante e vogliono trasformarlo in definitivo;
  2. le agenzie formative accreditate per la formazione continua presso la Regione Campania in in ATS con le imprese partecipanti.
    Lavoratori coinvolti dall’erogazione degli incentivi

    Destinatari dell’intervento sono i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per chi è già in possesso di una qualifica professionale) residenti o domiciliati in Campania.

    Linee di intervento

    Le azioni finanziabili possono consistere in

    • percorsi formativi per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
    • incentivi all’occupazione rivolti alle imprese che non recedono dal contratto di apprendistato e che al termine dello stesso proseguono il rapporto di lavoro, con l’apprendista, a tempo indeterminato, con obbligo del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi.
    Entità degli incentivi all’occupazione di giovani apprendisti

    Per le imprese , in possesso dei richiesti requisiti, che assumono i destinatari del bando con contratto di apprendistato professionalizzante e lo trasformano in contratto a tempo indeterminato con obbligo di mantenimento per almeno 24 mesi, è prevista l’erogazione di un incentivo all’assunzione e stabilizzazione, pari a € 7.000,00.

    Entità degli incentivi per l’erogazione di percorsi formativi a giovani apprendisti

    Per le agenzie formative accreditate presso Regione Campania, la formazione formale può avere una durata complessiva massima di 120 ore per il triennio di vigenza
    del contratto di apprendistato.
    Il costo totale massimo per il periodo massimo di 120 ore triennali è pari ad € 4.800,00 per apprendista. Per i giovani iscritti alle liste della Legge 68/99, il costo totale massimo è pari ad € 5.600,00.

    La formazione on the job potrà essere finanziata per un massimo di 240 ore nel triennio e per un importo massimo di € 3.360.00 per apprendista e per i giovani iscritti nelle liste della Legge 68/99 per un importo massimo di € 3.840,00.

    Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento

    Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma apprendistatoregionecampania.it , seguendo le modalità previste dalla stessa a far data dal 28 settembre 2018 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Catapano Giuseppe: Il ritardo nel deposito di documentazione in primo grado può essere sanata in appello

Se, in una lite contro il fisco, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, una delle due parti deposita in ritardo alcuni documenti, che pertanto non possono essere ammessi in giudizio, il deposito può avvenire in appello, ossia davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza. Secondo i giudici della Suprema Corte, nel giudizio di secondo grado, le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti, anche se tali documenti erano stati oggetto di un precedente deposito in primo grado dichiarato irrituale dalla CTP. Pertanto, i documenti non validamente prodotti in primo grado devono ritenersi ritualmente prodotti nel giudizio di secondo.

Catapano Giuseppe informa: INAMMISSIBILE IL RECLAMO PER MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI TARDIVO DEPOSITO DEL RICORSO

A stabilire il principio i giudici di una CTP pugliese. Il riferimento è all’art. 17 bis del DLgs. 546/92, e più precisamente al comma 1 che dispone: “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48″. Dalla lettura della norma si rileva che ai sensi della predetta norma, il reclamo mediazione va proposto solo se l’atto, per importo inferiore a euro 20.000,00, è emesso dall’Agenzia delle Entrate, con costituzione in giudizio nel termine previsto dal comma 9 dello stesso art. 17-bis. Nella fattispecie in giudizio, l’atto impugnato non risulta emesso dall’Agenzia delle Entrate e il ricorrente, oltre a non dover presentare il ricorso reclamo contro la predetta Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio nel temine, previa inammissibilità, dei 30 giorni dalla presentazione del ricorso alla competente CTR. Ragion per cui la costituzione in giudizio, per deposito della copia del ricorso nella segreteria della CTP, è tardiva e per conseguenza il ricorso in esame va ritenuto inammissibile.

Giuseppe Catapano scrive: Agenzia Entrate, annullamento accertamento oltre i termini?

Innanzi tutto è opportuno fare una breve premessa in merito allo scandalo dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e sulla validità dei relativi atti di accertamento fiscale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, “sono decaduti, con effetto retroattivo, dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, devono ritenersi illegittimi tutti gli avvisi di accertamento firmati dai dirigenti nominati in base a leggi dichiarate incostituzionali”. Sul versante dell’onere probatorio, come detto più volte dalla Corte di Cassazione, a fronte dell’eccezione del contribuente sulla validità della sottoscrizione, spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare la legittimità della stessa, il che, nella specie, si concretizza nel provare che il soggetto è stato assunto a seguito di regolare concorso. Diversi giudici tributari stanno riconoscendo la nullità degli atti sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti”. Tra tutti spiccano, per importanza: CTR Lombardia, CTP Campobasso, CTP Lecce, CTP Milano. In quasi tutti suddetti precedenti si parla di radicale nullità dell’accertamento: questo significa che il vizio può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato anche d’ufficio. Essendo tali atti radicalmente nulli, ossia non sanabili neanche con il decorso del tempo, viene aperta la possibilità del ricorso ad una vasta area di contribuenti. Tra questi possiamo menzionare a titolo esemplificativo non solo a chi è stato notificato un accertamento fiscale, ma anche a chi abbia già presentato ricorso contro quest’ultimo avendo già sostenuto vari gradi di giudizio senza successo o addirittura chi non abbia mai fatto opposizione contro alcun atto impositivo. Tutto ciò è spiegato dal fatto che i vizi di nullità possono essere fatti valere in qualsiasi momento in quanto tali vizi non possono essere mai sanati. Nessun tribunale, sino ad oggi, si è occupato della fattispecie evidenziata dal lettore: ossia la decorrenza dei termini per proporre ricorso. Tuttavia, i principi del nostro ordinamento stabiliscono che un atto radicalmente nullo non può essere sanato neanche con il decorso dei termini per proporre opposizione. Il che aprirebbe la possibilità, nel caso di specie, all’accoglimento del ricorso. Il condizionale è tuttavia d’obbligo quando si ha a che fare con un fenomeno di portata talmente ampia da coinvolgere la stabilità di gran fetta della riscossione esattoriale. In ogni caso, c’è anche da dire che sul punto ancora non si è pronunciata la Cassazione. Quanto alle possibilità di vittoria, ovviamente, stando alla perfetta autonomia decisionale dei giudici, il fatto che la maggioranza delle sentenze sia a favore del contribuente non garantirà al ricorrente una sicura vittoria, potendo il singolo magistrato decidere diversamente dall’indirizzo generale e persino da quello tracciato dalla Cassazione.

Giuseppe Catapano: Accertamenti Agenzia Entrate e cartelle Equitalia, nullità confermata

Sono nulle e non vanno pagate le pretese di pagamento dell’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali firmati dai 767 dirigenti decaduti con la sentenza della Corte Costituzionale di marzo scorso. A confermare il primo orientamento favorevole al contribuente dato dalla CTP di Milano è ora la CTR Lombardia: il primo caso di giudizio di appello che si risolve in favore del cittadino. La sentenza è quasi fresca di giornata, perché appena diffusa, sebbene depositata l’altro ieri, ma le sue motivazioni hanno già scosso il fisco italiano che ora intravede seriamente il pericolo di dover rinunciare a riscuotere l’evasione fiscale degli ultimi anni. Questo perché, se in primo grado si erano avuti precedenti discordanti, la Ctr milanese è invece categorica: per gli atti firmati dai dirigenti incaricati decaduti a seguito della decisione della Consulta “non sembra esservi ombra di dubbio sulla caducità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità succedutasi negli anni”. Come noto, la Consulta, nello scorso mese di marzo, aveva dichiarato illegittima la nomina a dirigente di ben 767 funzionari, perché avvenuta senza pubblico concorso. Risultato: anche gli atti firmati da tale personale – secondo la Commissione lombarda di secondo grado – sono da considerare radicalmente nulli. E ciò anche in forza di un costante orientamento della Cassazione (da noi, spesso, richiamate in queste pagine per sostenere appunto la fondatezza di tale tesi) secondo cui va interpretata con estremo rigore quella norma di legge che prescrive: “L’accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione (…)” del capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’aspetto più interessante della pronuncia è che essa fa riferimento al concetto di nullità radicale dell’accertamento fiscale: si tratta, cioè, del vizio più grave (dopo l’inesistenza) di cui può essere affetto un atto. In buona sostanza, la nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, e finanche dal giudice stesso qualora il contribuente non lo faccia per dimenticanza o ignoranza. Come dire che è la stessa Corte, dinanzi alla quale sia stato impugnato un atto, a doverlo annullare d’ufficio se si accorge che fa parte di quelli firmati da chi non aveva i poteri, e questo a prescindere dall’eventuale contestazione del ricorrente. Non ci sono neanche termini massimi per far valere il vizio, perché la nullità può essere rilevata (oltre che dal giudice) anche dalla parte in secondo grado o anche prima che la causa venga decisa, nonostante l’eccezione non sia stata inserita nell’atto di ricorso. Secondo dunque la CTR Lombardia la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice in quanto si verificherebbe un’ipotesi di nullità assoluta del provvedimento, essendo tale atto viziato da difetto assoluto di attribuzione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio. I giudici sconfessano anche la teoria del funzionario di fatto, cui si sta appellando l’Agenzia delle Entrate per salvare l’orticello, ma che, evidentemente, non ha applicazione nel caso di specie. Chi sono i dirigenti decaduti? L’elenco dei dirigenti senza poteri, interessati dalla sentenza della Corte Costituzionale, è stato messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate per questioni di trasparenza. Si può consultare a questa pagina web: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/amministrazione+ trasparente/personale/dirigenti+cartella/curricula+e+dati+retributivi+dirigenti In pratica si può trattare di a) direttori provinciali “reggenti”; b) altri funzionari/dirigenti su delega di questi reggenti; c) dirigenti “reggenti” con incarico di capo ufficio/area delegati alla firma dal direttore provinciale. Nella prime due ipotesi infatti, il direttore provinciale “reggente”, non avendo potuto occupare quel ruolo non poteva né sottoscrivere l’atto né delegare terzi. Nella terza ipotesi, invece, il dirigente (capo ufficio/area) che ha sottoscritto l’atto, su delega del direttore provinciale, non poteva ricoprire tale incarico. Anche alle cartelle di Equitalia L’aspetto che interessa più i contribuenti forse è questo: la nullità si estende anche alle cartelle di Equitalia? Il punto è delicato e ancora non si riscontrano decisioni in merito. Tutto si gioca proprio sull’accennato concetto di “nullità assoluta”: essa non è mai sanabile e comporta l’annullamento non solo dell’atto viziato, ma anche di tutta quella serie di atti che sono stati emessi come conseguenza del primo. Un effetto domino, quindi, secondo un principio di diritto che ora potrebbe tornare utile al contribuente. Dunque, se l’accertamento è nullo e sulla scorta di esso, in caso di mancato pagamento, è stata emessa la cartella di Equitalia, anch’essa dovrebbe essere nulla. Come detto, però, bisognerà procedere ancora con prudenza, in attesa di comprendere come le Commissioni Tributarie si orienteranno sulla questione.