Prescrizione dell’azione di ripetizione del pagamento eseguito a seguito di pignoramento presso terzi dopo il fallimento del debitore

Cassazione civile, sez. I, 11 Gennaio 2022, n. 621. Pres. Genovese. Est. Mercolino.

In tema di ripetizione dell’indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di “debitor debitoris”, versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest’ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del pagamento, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che, su domanda del curatore, pronunci l’inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento stesso, avendo quest’ultima natura meramente dichiarativa. (massima ufficiale)

Quando il curatore subentra nella procedura esecutiva il creditore pignorante ha diritto ad un trattamento di favore?

Tribunale Patti, 26 Gennaio 2021. Pres. Samperi. Est. La Porta.

Il creditore pignorante è equiparato, quanto al corso degli interessi nel fallimento, a tutti gli altri creditori e ciò se il curatore subentra nella procedura esecutiva da lui promossa.

La ratio dell’art.54 l.f., che equipara la sentenza dichiarativa del fallimento al pignoramento è, infatti, proprio quella di porre tutti i creditori nella medesima condizione, con decorrenza dal fallimento degli effetti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, c.c.. (Franco Benassi)

Catapano Giuseppe informa: Banche, nuovo decreto legge per recuperare i crediti dai morosi

Il consiglio ha approvato ieri il decreto legge contenente nuove e più incisive norme per contrastare il mancato pagamento dei debiti nei confronti delle banche: gli istituti di credito entrano così al centro di una normativa che consentirà loro di ridurre i tempi di riscossione dei crediti. In questo modo il Governo mira a tutelare l’economia nazionale e, con l’introduzione di una maggiore tutela per le banche, ridurre il cosiddetto credit crunch, ossia la contrazione del credito da parte degli istituti che, al momento, si sentono poco tutelati dalle leggi sul recupero dei crediti. Tempi più rapidi per il recupero dei crediti La riforma interviene sia con misure apposite per le procedure concorsuali come il fallimento, per farle funzionare meglio, sia con misure che agevolano il recupero crediti e la realizzazione di garanzie, riducendo i tempi del recupero medesimo. L’accordo di ristrutturazione Viene inoltra prevista una procedura di ristrutturazione dei debiti: l’accordo sarà possibile quando l’esposizione verso le banche è pari o superiore al 50% dell’indebitamento complessivo. Si tratta di una sorta di concordato: il debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti all’accordo che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. L’accordo ha valore solo dopo che il tribunale lo abbia omologato. L’omologa interviene solo dopo la verifica che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo: – hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; – hanno ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sull’accordo e sui suoi effetti, e sono stati messi in condizione di partecipare alle trattative; – possono risultare soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Uno degli principi che sorreggono la nuova previsione è che qualora ci sia dalla maggioranza dei creditori un accordo di risoluzione non ci sarà più una dittatura della minoranza che blocchi la risoluzione stessa. Deducibilità dei crediti Con riferimento ai crediti in sofferenza, le banche vengono autorizzate a dedurre le perdite dalle tasse nell’arco di un anno (in precedenza la perdita andava spalmata in cinque anni).

Catapano Giuseppe osserva: Grecia, Fmi esclude possibilità di far slittare rimborso

Massima trepidazione sui mercati per la riunione dell’Eurogruppo, che si sta tenendo oggi in Lussemburgo. Il ministro delle Finanze elleniche Yanis Varoufakis si presenterà con delle idee del governo per trovare un accordo effettivo. Non è chiaro se le proposte sono nuove o sempre le stesse già rispedite al mittente dai creditori.

Non rimane molto tempo: 13 giorni per l’esattezza. Il numero uno del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha infatti annunciato che stavolta non ci saranno proroghe del rimborso. Il 30 giugno è la data ultima prefissata perché Atene restituisca all’istituto prestatario 1,6 miliardi di euro.

Il tutto mentre si diffondono rumor sull’ipotesi di svalutazione del debito pubblico greco. Basterebbe mettere in pratica un’intesa siglata nel novembre del 2012, che rimase sulla carta. Secondo il quotidiano Kathimerini quell’accordo potrebbe essere ribadito la prossima settimana, in occasione del summit dell’Unione europea.

Pare che il taglio del passivo statale sia il vero insormontabile scoglio dei negoziati. La Commissione Europea e la Bce dovrebbero pubblicare in giornata un comunicato congiunto sulla questione del debito greco e degli aiuti al paese.

Michael Hewson, analista di CMC Markets, conferma al Guardian che “il meeting di oggi è visto come l’ultima chance” per permettere alla Grecia di siglare un accordo in tempo per la fine di giugno, esattamente per il 30: è quello il giorno X, in cui scade il termine per rimborsare parte dei prestiti erogati dall’Fmi, per un valore di 1,6 miliardi di euro.

La stessa Commissione europea ha escluso che alla scadenza del termine per raggiungere un accordo, il 30 giugno, si possa continuare il negoziato ad oltranza, come è invece avvenuto in precedenza. Stavolta “non pensiamo di fermare gli orologi”, ha affermato il portavoce Margaritis Schinas. Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ha ribadito che non c’è alcuna possibilità” che la Grecia ottenga uno slittamento della data di rimborso del prestito da 1,6 miliardi di euro.

“Non sono sicuro che faremo progressi”. Ha messo subito le mani in avanti il presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, che ammette di non essere particolarmente ottimista. “Non ho molte speranze”, continua. E arriva anche l’avvertimento di Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Lussemburgo: “il tempo sta per finire”.

Non si prevede tuttavia nessuna intesa, dal momento che la Grecia, reduce dalle proteste durante la notte contro l’austerity, non presenterà più nessun’altra proposta. Intanto il premier greco Alexis Tsipras vola in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo stesso ministro delle finanze Yanis Varoufakis ha affermato, in un’intervista rilasciata a ITN News, di non sperare in nessun compromesso che possa sbloccare l’impasse.

Pessimista anche il numero uno di Bundesbank. In un’intervista alla Stampa Jens Weidmann ha detto che c’è il “rischio di un contagio”, ma che allo stesso tempo ciò non significa che l’euro sia in pericolo. La moneta unica oggi scambia sopra 1,14 dollari, forte di un progresso dello 0,65% circa.

Un problema di un’eventuale uscita dall’area euro e dall’Unione Europea della Grecia riguarda anche l’aspetto legale. Il caso non è infatti previsto dai trattati. È una delle lezioni da trarre da questa crisi, secondo il presidente della Bundesbank: “bisogna introdurre nei Trattati la possibilità di far fallire gli Stati”.

Ieri il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha detto che l’aspetto legale potrebbe creare ulteriore incertezza sul futuro della Grecia. Non sarebbe infatti ben chiaro come avverebbe un eventuale distacco dal blocco a 29 di Atene, visto che non un evento del genere non è previsto dai trattati.

In due settimane sarebbe impossibile correre ai ripari e introdurre una simile norma, anche perché i singoli paesi dovrebbero approvare democraticamente il nuovo regolamento.

Nonostante tutto la Cancelliera tedesca Angela Merkel è ottimista: al Parlamento tedesco ha detto che finché c’è volontà c’è speranza di raggiungere un accordo. Allo stesso tempo è la Grecia che la palla in mano e che deve “rispettare gli impegni presi sul piano delle riforme”.

Ma come titola oggi il Guardian in prima pagina, la “Grecia non può pagare e non pagherà”.

Non solo: la stessa Commissione sul debito che è stata istituita in Grecia ha appena dichiarato che tutto il debito nei confronti della troika è “illegale, illegittimo e odioso”.

In un report molto dettagliato, si legge che: “Tutte le prove che presentiamo in questo report dimostrano che la Grecia non solo non ha la capacità di onorare questo debito ma, anche, che non dovrebbe prima di tutto pagarlo, perchè il debito che emerge dagli accordi della troika è una violazione diretta dei diritti fondamentali umani dei cittadini greci”.

La Commissione ha un nome preciso: si chiama “Commissione per la verità sul debito pubblico”, ed è stata creata nell’aprile di quest’anno dal Parlamento greco, al fine di indagare sulle origini relative alla crescita del debito e, anche, sull’impatto che le condizioni sottostanti i prestiti hanno avuto sull’economia e la popolazione”.

Il report è diviso in diversi capitoli.

Nel capitolo 1), che analizza il debito verso la troika, si analizza la crescita del debito pubblico greco, a partire dagli anni Ottanta. Se ne deduce che “l’aumento del debito non è stato provocato da una spesa pubblica eccessiva, che di fatto è rimasta inferiore alla spesa pubblica di altri paesi dell’Eurozona, ma piuttosto è stato innescato al pagamento di tassi di interesse estremamente elevati, da una spesa militare eccessiva e ingiustificata, dalla perdita di entrate fiscali dovuta a flussi di capitali in uscita illegali, dalla ricapitalizzazione statale di banche private, e da squilibri internazionali creati a causa delle imperfezioni della stessa Unione monetaria”.

Nel capitolo 2 si parla dell’evoluzione del debito negli anni tra il 2010 e il 2015. Si conclude che il primo accordo sul debito del 2010 ha avuto come obiettivo primario quello di salvare le banche private greche ed europee, permettendo loro di ridurre la loro esposizione verso i bond governativi ellenici.

Nel capitolo 5, si fa riferimento alle condizioni che sono state incluse negli accordi di bailout, e che hanno prodotto la crisi dell’economia e l’insostenibilità del debito. Tali condizioni, “sulle quali i creditori insistono ancora, non solo hanno contributo a zavorrare il Pil, così come ad alzare i prestiti, dunque non solo hanno portato il rapporto debito/Pil greco a un livello ancora più insostenibile, ma hanno anche provocato cambiamenti drammatici nella società, causando una crisi umanitaria. Al momento, il debito pubblico greco può essere considerato totalmente insostenibile”.

Ancora, esaminando l’impatto dei “programmi di bailout”, si evince che le “misure che sono state adottate in linea con questi piani hanno direttamente colpito le condizioni di vita del popolo, violando i diritti civili, che la Grecia e i suoi partner sono obbligati a rispettare, proteggere e promuovere in base alla legge nazionale, regionale e internazionale. I drastici aggiustamenti imposti sull’economia e la società greca nel complesso, si sono tradotti in un deterioramento rapido del tenore di vita e rimangono incompatibili con la giustizia sociale, la coesione sociale, la democrazia e i diritti umani”.

Il Capitolo 9 affronta la questione che mette in allarme l’Unione europea, dal momento che tutto cambierebbe se con la Grecia si creasse un precedente.

Nella sezione del report si parla delle “fondamenta giuridiche per ripudiare e sospendere il debito sovrano greco”. Come opzioni vengono presentate la cancellazione del debito, e si parla di quelle condizioni in base a cui uno stato sovrano può esercitare il diritto di agire unilateralmente per ripudiare o sospendere il pagamento del debito, in base alle leggi internazionali.

Diverse argomentazioni legali permettono a uno stato di ripudiare unilateralmente il suo debito illegale, odioso e illegittimo. Nel caso della Grecia, tale atto unilaterale potrebbe basarsi sulle seguenti argomentazioni: la cattiva fede dei creditori che hanno portato la Grecia a violare la legge nazionale e gli obblighi internazionali, riguardo ai diritti dell’uomo; la preminenza dei diritti dell’uomo nei confronti di accordi, come quelli che sono stati siglati tra i precedenti governi con i creditori o la troika; la coercizione; le condizioni ingiuste che violano in modo flagrante la sovranità greca e la Costituzione; e alla fine, il diritto riconosciuto dalla legge internazionale, che permette a uno Stato di adottare contromisure verso le azioni illegali dei creditori, che intenzionalmente danneggiano la sua sovranità fiscale, obbligandolo a contrarre debiti odiosi, illegali e illegittimi, che violano la autodeterminazione economica e i diritti fondamentali dell’uomo”.

Giuseppe Catapano scrive: BNL ed Eurofidi, 100 milioni alle PMI

BNL Gruppo BNP Paribas ed Eurofidi hanno sottoscritto un accordo per sostenere le imprese tanto nell’attività ordinaria quanto nei loro progetti di crescita in Italia e all’estero, grazie anche all’appartenenza della Banca al Gruppo BNP Paribas, attivo in 75 paesi nel mondo. A loro disposizione un plafond da 100 milioni.

Facilitare l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia

Con l’accordo BNL sostiene gli investimenti, i piani di ricapitalizzazione aziendale, la liquidità a breve termine connessa al ciclo produttivo e al credito d’esercizio. Eurofidi permette di massimizzare l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia, concedendo una garanzia per una parte del credito, mentre per l’altra parte svolge un’attività di service per conto di BNL per ottenere l’accesso diretto al Fondo Centrale. L’iniziativa è tra le prime del genere avviate in Italia a prevedere un abbinamento tra l’accesso diretto della Banca al Fondo Centrale di Garanzia e la garanzia di Eurofidi, a sua volta contro-garantita dal Fondo stesso: si tratta dunque di un processo che punta a offrire maggiore sostegno allo sviluppo delle PMI rendendo sempre più agevole l’accesso al credito.

«Per BNL – dichiara Luca Bonansea, Responsabile Retail Banking BNL – questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia della banca per dare risposte concrete ai bisogni degli imprenditori. BNL si pone, grazie alla propria esperienza e alla presenza internazionale di BNP Paribas come partner qualificato del mondo imprenditoriale offrendo team e strutture specializzate oltre a soluzioni, prodotti e servizi dedicati».

«L’intesa firmata con BNL permetterà alle PMI di aumentare la capacità di accesso al credito, rendendo così concreti i loro programmi di sviluppo – afferma Andrea Giani, Direttore Generale di Eurofidi. Grazie alla collaborazione con BNL e alla sua particolare attenzione ai reali bisogni delle imprese, abbiamo realizzato un innovativo sistema che rende più efficiente l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia. Beneficiarie di questo processo sono le PMI, che potranno così godere di tempi di concessione delle linee di credito e della garanzia più contenuti».

Catapano giuseppe informa: Pignoramento con modalità telematiche

Esecuzioni forzate. Buone notizie per i creditori insoddisfatti. Aumenta il numero di tribunali che consentono di consultare immediatamente, per via telematica, le banche dati della pubblica amministrazione (come l’anagrafe tributaria, l’anagrafe dei conti correnti, PRA, ecc.) al fine di individuare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento. E ciò anche se la norma che ha previsto tale novità – inserita nell’ultima riforma del processo civile – richiede l’approvazione di specifici decreti attuativi che tuttavia ancora non esistono.

Oltre al Tribunale di Mantova e Novara, c’è anche Napoli e Taranto. In verità, se a Napoli l’orientamento era già stato battezzato alcuni mesi fa, ora viene ribadito con un ulteriore provvedimento, a conferma dell’unità di interpretazione del foro partenopeo. Anche a Taranto, il presidente del Tribunale ha autorizzato direttamente l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico (PRA) e in quelle degli enti previdenziali (Inps, su tutti), per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Detto in parole povere, nonostante sul punto si registri un contrasto giurisprudenziale (non tutti i tribunali sono sulla stessa linea di pensiero), stando a questo orientamento il creditore avrà gioco facile nella ricerca dei beni del debitore da pignorare (sempre che ve ne siano). Senza, infatti, bisogno di attendere i provvedimenti di attuazione del Governo – che chissà quanto tempo ancora richiedono – da subito il creditore potrà ricercare i beni del debitore tramite il computer dell’ufficiale giudiziario. Chi ha perso una causa ed è stato condannato con una sentenza, ha emesso assegni a vuoto, non ha pagato un decreto ingiuntivo ricevuto, ecc. non potrà più nascondere né l’automobile, né eventuali pensioni, né soprattutto conti in banca. Il pignoramento di quest’ultimo è, di norma, il più “convincente”: a nessuno piace vedersi bloccati i risparmi provenienti dallo stipendio o dalla pensione. Senonché se fino a ieri il creditore doveva utilizzare difficoltosi mezzi di intelligence per scoprire la banca di appoggio del debitore, oggi questo dato si potrà ottenere in un batter d’occhi attraverso la consultazione di quella banca dati che tutti gli istituti di credito hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni in loro possesso, inerenti la tenuta e la consistenza dei conti correnti degli italiani. Insomma, non si scappa!

Giuseppe Catapano: Creditori: le ricerche nell’anagrafe tributaria dei beni del debitore sono già operative

È già da ora operativo l’accesso telematico all’Anagrafe tributaria, nell’ambito dell’esecuzione forzata, per scovare redditi e patrimoni “nascosti” dei debitori. Chi aveva confidato sulla mancata emanazione dei regolamenti attuativi per dormire sonni tranquilli ha fatto i conti senza l’oste. E ciò anche se le disposizioni di attuazione al codice di procedura civile stabiliscono che le modalità per l’accesso a tale banca dati dovranno essere determinate con decreto (ancora non emanato) del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il MEF, sentito il Garante Privacy. A dirlo è un recente e interessante provvedimento del Tribunale di Mantova. Non dovranno più aspettare i creditori che, in attesa che la riforma potesse diventare operativa, hanno nel frattempo sospeso le ricerche propedeutiche all’esecuzione forzata in attesa di poter accedere al maxi-archivio dell’Agenzia delle Entrate (anagrafe tributaria e anagrafe dei conti correnti). Secondo il provvedimento in commento, il creditore può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza attendere i decreti attuativi. Dunque, chi ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, perché in possesso di un titolo esecutivo (per esempio: sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale, contratto di mutuo, ecc.) potrà chiedere, all’ufficiale giudiziario, dopo aver pagato il relativo contributo unificato, che questi acceda, con modalità telematiche, alle banche dati del fisco da cui è già da oggi possibile evincere di quali beni o redditi è titolare il debitore. Non solo. Se l’ufficiale giudiziario risponde “picche” al creditore, perché le strutture tecnologiche, in uso al suo ufficio e necessarie a consentirgli l’accesso diretto alle banche dati, sono ancora inadeguate, il creditore può essere autorizzato, dal Presidente del Tribunale, ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati (per esempio, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate) le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi. È vero: il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è, in primis, l’ufficiale giudiziario. Ma l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma consente solo a quest’ultimo di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni siano effettuate dai gestori medesimi e non dal creditore. Non ci sarà, pertanto, alcuna lesione della privacy, perché saranno le amministrazioni a prendere in consegna la richiesta e non il creditore direttamente dal suo pc di casa. Insomma, fine del gioco della “mosca cieca” per molti.