Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della Legge n. 324/1976 in materia di diritti d’imbarco per l’uso di aree aeroportuali, il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento, in favore delle compagnie di gestione aeroportuale, di un “diritto d’imbarco per passeggeri”, il quale, a norma del successivo articolo 5, “…è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero”. Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 418/2015, il pagamento dei diritti d’imbarco da parte del vettore, poi oggetto di rivalsa nei confronti dei passeggeri attraverso la vendita dei biglietti aerei, integra un elemento di costo direttamente connesso alla prestazione del servizio di trasporto e, quindi, concorre a formare l’imponibile IVA. Tale affermazione trova fondamento nell’art. 78 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 (di rifusione della VI direttiva Iva n. 388/1977 attuata dall’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), secondo cui, in via generale, la base imponibile delle operazioni comprende anche “le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto”.
credito IVA
Giuseppe Catapano comunica: DOCUMENTAZIONE MESSA SUL TAVOLO DAL CONTRIBUENTE, MA CI SONO ANCORA ‘CONI D’OMBRA’ SUI DATI CONTABILI
“Controllo automatizzato” sui “dati della dichiarazione annuale ‘Modello Unico 2002’”. Conseguenza – poco gradita per il contribuente – è una corposa “cartella di pagamento” in materia di Iva. Secondo il Fisco, “la dichiarazione era priva dei dati contabili al quadro ‘VF’, fatto questo che aveva comportato l’indebita detrazione al quadro ‘VL’ dell’IVA assolta sugli acquisti con conseguente recupero dell’imposta non versata”. Ma il ragionamento seguito dal Fisco non è condiviso dai giudici tributari… Vittoria, difatti, sia in primo che in secondo grado, per il contribuente. Vittoria poggiata su questa considerazione: “l’Agenzia delle Entrate” ha riconosciuto che “i motivi della iscrizione a ruolo sono esclusivamente dovuti alle risultanze dell’anagrafe tributaria e non dalla constatazione dei fatti”. In questa ottica, viene evidenziato che “il contribuente in primo grado ha prodotto ampia documentazione” – da cui “si desume un credito per il 2001 di lire 216.792.000” –, “l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto detta documentazione in allegato al ricorso di primo grado” ma non ha sentito il bisogno di “effettuare alcun riscontro presso il contribuente”. Errore grave, questo, secondo i giudici tributari, perché “l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di provare la fondatezza della sua pretesa e non di trincerarsi dietro le risultanze dell’anagrafe tributaria, che – proprio nella fase iniziale – è stata fonte di numerosi rilevanti errori, anche perché la digitazione dei dati dei ‘modelli Unici’ era spesso affidata a terzi impreparati”. Ma ora provvedono i giudici della Cassazione a rimettere tutto in discussione…
In sostanza, viene criticata la valutazione compiuta tra primo e secondo grado, soprattutto perché sono state ignorare alcune ‘lacune’ – come la “assenza di indicazioni contabili” – nella “documentazione” del contribuente. Peraltro, viene evidenziato, i giudici tributari regionali hanno fatto “riferimento al dato contabile finale, e non al contenuto della dichiarazione”, trascurando completamente le contestazioni mosse dal Fisco, secondo cui “non risultano indicate le fatture alla base della detrazione di cui il contribuente intende avvalersi”. Troppi, quindi, i ‘coni d’ombra’… Per questo motivo, la vicenda dovrà essere approfondita nuovamente dai membri della Commissione tributaria regionale.
Giuseppe Catapano comunica: DATA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA, RISULTANTE DALL’AVVISO DI RICEVIMENTO, PRIVA DI VALORE PROBATORIO. TARDIVO L’APPELLO PROPOSTO DAL FISCO
“Avviso di accertamento” in materia di Iva, relativamente all’anno 2005, per la ‘spa’, ma, in primo grado, viene sostenuta la “illegittimità” dell’operato del Fisco, che, poi, viene sconfitto anche in secondo grado. Più precisamente, i giudici tributari regionali hanno dichiarato “inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio”: in sostanza, “poiché doveva applicarsi il termine di impugnazione semestrale ai sensi dell’art. 327 c.p.c., l’appello alla sentenza di primo grado, depositata il 31.1.2011, era stato notificato oltre il termine del 16.9.2011 e precisamente in data 19.9.2011, come risultava dalla certificazione di ‘Poste Italiane’ fornita dalla società resistente, consultabile agli atti, e diversamente da quanto indicato dal mittente nella ‘cartolina’ predisposta dal medesimo soggetto a titolo di avviso di ricevimento”. Di conseguenza, secondo i giudici tributari regionali, l’appello presentato dall’Ufficio “è tardivo”.
E ora tale visione viene condivisa e fatta propria anche dai giudici della Cassazione, i quali confermano la “inammissibilità dell’appello”. Sconfitta definitiva, quindi, per il Fisco.
Per i giudici è “priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell’ufficiale postale”. Allo stesso tempo, va preso atto della “assenza di ulteriori elementi, che spettava all’Agenzia delle Entrate dedurre e provare, idonei a conclamare la tempestività dell’impugnazione”.
Catapano Giuseppe comunica: AZIENDA IN CRISI, ‘SALTATO’ IL PAGAMENTO DELL’IVA: IL SUCCESSIVO FALLIMENTO NON SALVA IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Ben “sei mesi di reclusione” per il “legale rappresentante di una ‘srl’”: a lui è addebitato il mancato pagamento dell’“Iva dovuta, entro il 27 dicembre 2008, in base alla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2007”. Notevole la cifra: quasi 110mila euro.
Secondo l’uomo, però, i giudici di merito hanno trascurato le enormi “difficoltà economiche” che hanno colpito la società, tanto da condurla “al fallimento nel 2011”.
Tale obiezione, però, non convince i giudici della Cassazione, i quali, difatti, confermano la condanna.
Certo, il “legale rappresentante” ha affermato “di essersi trovato nella impossibilità materiale di adempiere al pagamento dell’imposta per la crisi che aveva investito” la società, “giunta poi al fallimento dichiarato” ad agosto 2011, ma, nonostante tutto, nonostante il fallimento, non pare evidente una “condizione” tale da rendere impossibile il “pagamento dell’Iva”. Su questo punto, in particolare, spiegano i giudici, si può “escludere la impossibilità assoluta” a provvedere al pagamento anche “per la distanza cronologica tra l’anno di imposta per cui è stato contestato il reato (2007, per cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 27 dicembre 2008) e la maturazione dell’insolvenza (il fallimento fu dichiarato quasi tre anni dopo)”.
Catapano Giuseppe osserva: Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP e credito d’imposta per contribuenti senza dipendenti: le risposte ai quesiti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015
L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sulle significative modifiche alla disciplina dell’IRAP, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, infatti, l’Agenzia fa il punto sulle questioni interpretative derivanti dall’evoluzione del quadro normativo, sollevate anche dalle associazioni di categoria, in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle domande sul credito d’imposta previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e sui dubbi su public utilities e società che ricorrono a contratti di somministrazione. Di seguito ed in sintesi le novità sostanziali.
L’articolo 1 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina del tributo regionale (IRAP), di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
I commi da 20 a 24 dell’unico articolo 1 della Legge di Stabilita 2015 dispongono, rispettivamente:
1) l’inserimento nell’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997, del comma 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. 446/1997;
2) il riconoscimento – per i medesimi soggetti, che non impiegano lavoratori dipendenti – di un credito d’imposta stabilito in misura pari al dieci per cento dell’IRAP lorda. Per espressa previsione di legge, il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. I termini di decorrenza della previsione in esame sono analoghi a quelli previsti per la misura di cui al punto precedente;
3) l’abrogazione dell’articolo 2, commi 1 e 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che stabiliva la riduzione delle aliquote IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1, 1-bis), lettere a), b), c) e all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Gli effetti dell’abrogazione decorrono dall’entrata in vigore della norma, divenuta pertanto inefficace ab origine. Sono, tuttavia, salvaguardati i comportamenti di quanti hanno determinato l’acconto relativo al periodo d’imposta 2014 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69;
4) la modifica dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del D.Lgs. 446/1997 tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi. Ciò in quanto la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato riduce l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione e con essa la quota di IRAP ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi (cfr., sul punto, circolare 3 aprile 2013, n. 8/E (in “Finanza & Fisco” n. 7/2013, pag. 462).
Con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, infatti, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle questioni interpretative sollevate dalle associazioni di categoria in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il documento di prassi, inoltre, risponde alle domande sul credito d’imposta previsto per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e scioglie i dubbi su public utilities e società che ricorrono a contratti di somministrazione.
Si alle deduzioni Irap per le public utilities, no ai contratti a termine – Le public utilities, escluse per legge dalle deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare, ai fini Irap, della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato. Sono, invece, esclusi dal beneficio i contratti a termine, stante la ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato.
Disco verde per i contratti di somministrazione lavoro – Le imprese possono dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile Irap anche in caso di personale somministrato. Questo però è possibile solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).
Il credito d’imposta vale solo per chi non ha dipendenti – Il credito di imposta (pari al 10% dell’Irap lorda indicata in dichiarazione) viene riconosciuto solo nel caso in cui l’impresa o il professionista non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta. Non accedono al beneficio, pertanto, i soggetti che hanno avuto per un periodo di tempo limitato nel corso dell’anno lavoratori alle proprie dipendenze.
Tfr e fondi dentro il calcolo per la deducibilità – Le quote di Tfr maturate a partire dall’esercizio 2015 rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto dello stanziamento in bilancio. Anche i fondi accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo. Nel caso in cui tali fondi abbiano generato, in passato, Irap deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario recuperare l’imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell’art. 88 del TUIR.
Catapano Giuseppe osserva: DICHIARAZIONE IVA ‘TRUCCATA’ DELLA SOCIETÀ, AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Riflettori puntati su una ‘società per azioni’. A destare sospetti, per il Fisco, è la “dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 1999”. Consequenziale, a chiusura di un approfondimento ad hoc, la “rettifica” di quella dichiarazione.
Passaggio successivo è la notifica di un “avviso di accertamento, contenente irrogazione di sanzioni pecuniarie” nei confronti del “presidente”, all’epoca dei fatti, del “consiglio di amministrazione della società”.
Operazione illegittima, secondo i giudici tributari, quella compiuta dal Fisco. Ciò per una ragione semplicissima: è mancata la “prova di un comportamento colpevole direttamente addebitabile al presidente del consiglio di amministrazione, in un contesto societario di discrete dimensioni, con centoquattordici dipendenti ed un’articolata ripartizione di compiti”.
Tale visione, però, viene demolita dai giudici della Cassazione, i quali, invece, considerano corretto il ragionamento portato avanti dal Fisco.
In sostanza, “il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, anche al cospetto di una mera ripartizione interna di compiti”, come in questo caso, “risponde, presumendosene la colpevolezza, delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni delle norme tributarie, in mancanza di prova, da parte sua, dell’assenza di colpa”.
A dare forza a questa prospettiva, secondo i giudici della Cassazione, diverse considerazioni: primo, “la centralità, in seno all’organizzazione sociale, del ruolo spettante agli amministratori, ai quali non è demandata soltanto l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, ma anche la gestione dell’attività sociale”, e ciò comporta che “condotte come quelle” contestate in questa vicenda – “violazioni consistite nell’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, nella mancata emissione di fatture relative ad operazioni imponibili compiute e nella conseguente omessa registrazione, nell’omessa indicazione dell’imposta in cinque fatture e nella loro omessa registrazione, nella dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta e nell’irregolare tenuta della contabilità Iva” –, condotte che peraltro “investono aspetti rilevanti di gestione”, sono “riferibili a tutti gli amministratori ed a ciascuno di essi”; secondo, “la mera ripartizione dei compiti”, ritenuta decisiva in Appello, “è del tutto irrilevante ad escludere o anche ad attenuare la riferibilità delle violazioni”, non essendo emerso “il ricorso a deleghe di funzioni al comitato esecutivo o ad uno o più amministratori”; terzo, “una divisione di fatto delle competenze tra gli amministratori, l’adozione, anch’essa di fatto, del metodo disgiuntivo nell’amministrazione, o, semplicemente, l’affidamento all’attività di altri componenti il collegio di amministrazione, non riescono ad escludere la responsabilità di alcuni amministratori per le violazioni commesse dagli altri”; quarto, “la condotta omissiva per affidamento a terzi, lungi dal comportare esclusione di responsabilità, può costituire, di contro, ammissione dell’inadempimento dell’obbligo di diligenza e vigilanza”.
Pare conquistare solidità, quindi, la visione tracciata dal Fisco, anche se ora toccherà ai giudici della Commissione tributaria regionale riesaminare la vicenda, tenendo presenti però le indicazioni fornite dalla Cassazione.
Catapano Giuseppe informa: Infruttosità dell’espropriazione forzata, quando si chiude il pignoramento
La norma che introduce la possibilità di dichiarare la chiusura anticipata della procedura esecutiva avente ad oggetto un bene immobile per “infruttuoso esito” costituisce una importante novità introdotta dal legislatore, in quanto per la prima volta si interviene al fine di arginare le lungaggini di quei giudizi che inevitabilmente ledono i diritti del debitore esecutato. L’obiettivo di questo nuovo articolo inserito nelle disposizioni attuative al codice di procedura civile è appunto quello di introdurre un limite di “ragionevolezza” alla durata dell’espropriazione forzata quando risulti evidente che le possibilità di realizzo della stessa si siano ridotte in maniera significativa. Per procedere ad una chiusura anticipata della procedura è necessario che si accerti la circostanza che i creditori non potranno avere un soddisfacimento adeguato delle proprie pretese da valutarsi sulla base dei seguenti indici: – costi per la prosecuzione della procedura; – possibilità di riuscita della vendita del bene; – valore stimato di realizzo. Il giudice dell’esecuzione non compie quindi un semplice conteggio aritmetico, ma deve operare un bilanciamento tra le istanze creditorie e quelle del debitore, disponendo la chiusura anticipata della vendita quando ritenga che non sia possibile giungere ad un soddisfacimento delle istanze dei primi poiché il prezzo della vendita sarebbe eccessivamente basso. La norma in commento ha una formulazione volutamente ampia poiché si afferma che non deve essere possibile raggiungere un ragionevole soddisfacimento delle istanze creditorie alla luce dei costi per mantenere attiva la procedura, nonché delle possibilità di riuscire a vendere il bene ottenendo un non trascurabile valore di realizzo, allo scopo di lasciare un margine discrezionale al magistrato, il quale può decidere di sospendere la procedura se i costi necessari al suo mantenimento superino il prezzo di vendita, oppure se come detto la presumibile vendita dovesse avvenire ad un prezzo molto basso. Tuttavia anche lo stesso punto legato alla prospettiva di realizzo deve essere valutato caso per caso, perché non è detto che se il bene viene venduto ad una somma pari alla metà del suo valore si possa domandare la chiusura del procedimento: occorre comunque valutare se la cifra che si andrebbe a realizzare sia economicamente apprezzabile e possa soddisfare il creditore. Nel caso proposto dal quesito, è quindi certamente possibile domandare la chiusura anticipata della procedura per sua infruttuosità quando il prezzo di vendita del bene sia notevolmente inferiore a quello di mercato, in una percentuale che deve superare almeno la metà del bene (nella prassi si parla anche dell’80% del valore) e al tempo stesso che questa cifra realizzi un’aggiudicazione svantaggiosa rispetto al credito vantato.
Giuseppe Catapano informa: NEL RIMBORSO IVA IL CONTRIBUENTE DIVIENE ATTORE SOSTANZIALE MA DEVE PROVARE IL PROPRIO CREDITO
Una Cooperativa cessava la propria attività e chiedeva il rimborso di un credito Iva nei confronti dell’Erario. L’Ufficio territoriale negava il rimborso, assumendo che non vi era stato l’esercizio dell’impresa. La CTP riconosceva la validità del rimborso ed annullava il diniego. Appellava la sentenza l’Agenzia che risultava ulteriormente soccombente. Propone ricorso per la cassazione della sentenza l’A. delle E. La Cassazione accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla società contribuente avverso il diniego di rimborso. La decisone scaturisce dalle considerazioni che seguono. La Suprema Corte premette che a seguito della richiesta di rimborso della società, l’ufficio aveva già posto in dubbio la legittimità del credito Iva a causa della protratta inattività negli anni precedenti e seguita dalla cessazione della suddetta. Di conseguenza l’onere probatorio incombente sul contribuente non può, certamente, essere adempiuto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata in relazione all’Iva, come è accaduto nel caso concreto, giacché il credito fiscale non nasce da questa, bensì dal meccanismo naturale di applicazione del tributo previsto dalla legge. La predetta ragione del diniego espressa dall’Ufficio, a giudizio della Cassazione, essendo ritenuto non provato il credito, conferisce validità al rifiuto operato dall’ufficio. Semmai, restava di verificare a suo tempo ad opera della Cooperativa, se fossero già spirati i termini per l’accertamento ed eventualmente eccepirli al fine di determinare la incontestabilità della validità credito.
Catapano Giuseppe: IL MOD. IVA 2015 E IL VISTO DI CONFORMITÀ
In sintesi
Per poter compensare il credito IVA per importi superiori a €
15.000 è necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla
dichiarazione IVA annuale.
Il visto di conformità è altresì necessario per la richiesta di
rimborso del credito IVA superiore a € 15.000, al fine di evitare la
prestazione della prescritta garanzia.
Il visto può essere rilasciato esclusivamente da un soggetto iscritto
nell’apposito elenco tenuto presso la DRE.
Il “certificatore” deve eseguire una serie di verifiche tra cui il controllo
della correttezza del codice attività, della documentazione contabile
e l’individuazione delle fattispecie idonee a generare il credito IVA.
Si rammenta che per mantenere l’iscrizione, senza soluzione di
continuità, il “certificatore” deve consegnare alla competente DRE
il rinnovo della polizza assicurativa. Sul punto va evidenziata la
questione apertasi in merito all’impossibilità di assicurare il rischio
diretto per le sanzioni irrogate direttamente al “certificatore”.
Come noto, la compensazione nel mod. F24 del credito IVA annuale per importi superiori a €
15.000 annui:
• può essere effettuata a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale;
• necessita il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Inoltre come previsto dal Decreto “Semplificazioni”, in presenza di un rimborso del credito IVA di
importo superiore a € 15.000, richiesto da un soggetto “non a rischio”, è possibile non prestare
la prescritta garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità e la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali
e la regolarità contributiva (Informativa SEAC 21.01.2015, n. 21).
Nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E dopo aver precisato che “il legislatore ha reso coerente la
disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili”, l’Agenzia ha
evidenziato che:
• l’apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il
rimborso, fermo restando che per quest’ultimo è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante le condizioni di solidità patrimoniale e di regolare versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi;
• il limite di € 15.000 va calcolato separatamente per la compensazione e per il rimborso.
Così ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a
rimborso per ulteriori € 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la
somma superi complessivamente la citata soglia.
In particolare si rammenta che:
• per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di
conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione annuale, oltre che dal
rappresentante legale della società, anche dal soggetto a cui è stato affidato il controllo
contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto ex art. 2,
comma 2, DM n. 164/99;
• per gli Enti locali, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.9.2010, n. 90/E ha evidenziato
che “la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all’articolo
234 del TUEL sottenda la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, abbia la stessa
valenza giuridica del visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 241 del 1997”. Come precisato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 32/E, la
medesima considerazione è valida con riguardo all’organo di vigilanza della Regione,
rappresentata dal Collegio dei revisori dei conti ex art. 14, comma 1, lett e), DL n. 138/2011.
SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Come disposto dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, il visto di conformità può essere rilasciato da un
dottore commercialista / esperto contabile, un consulente del lavoro, un perito / esperto
tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della
laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitato alla
trasmissione telematica, nonché da un responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF
imprese.
• dottore commercialista / esperto contabile
• consulente del lavoro
• perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei
relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in
giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma
di ragioneria
abilitato alla
trasmissione
telematica
• responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese
L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 32/E ribadisce quanto affermato nella Circolare
25.9.2014, n. 28/E evidenziando che un professionista in possesso dei requisiti sopra esaminati
può “autonomamente” apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione senza doversi
rivolgere a terzi.
CONDIZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
1. POSSESSO POLIZZA ASSICURATIVA
Il professionista per poter rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza
assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al
contribuente, anche di minima entità. A tal fine la polizza assicurativa deve presentare le
seguenti caratteristiche:
• la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale senza alcuna
limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
• il massimale della polizza, come previsto dagli artt. 6 (per le società) e 22 (per i professionisti
ed i “certificatori”), DM n. 164/99, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti,
nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni
tributarie rilasciati.
A decorrere dal 13.12.2014, l’art. 6, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 175/2014, Decreto
“Semplificazioni”, modificando i citati artt. 6 e 22 ha previsto l’aumento del massimale a
3 milioni di euro (in luogo del previgente limite di € 1.032.913,80);
• la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la
società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato,
riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante nella
franchigia;
• la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della
stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del
contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto
assicurativo.
Un professionista che svolge l’attività in uno studio associato può utilizzare la polizza
assicurativa stipulata dallo studio per i rischi professionali a condizione che la stessa
preveda un’autonoma copertura per l’attività di assistenza fiscale con l’indicazione
dei professionisti abilitati e rispetti le sopra esaminate condizioni.
2. ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI “CERTIFICATORI”
Il professionista deve presentare alla competente Direzione Regionale delle Entrate una
specifica comunicazione al fine di essere iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati al
rilascio del visto di conformità.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 24.2.2010, ha precisato che:
“tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti
nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità a decorrere
dalla data della comunicazione”.
L’iscrizione nell’elenco, come peraltro già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n.
57/E, è effettuata con effetto retroattivo, ossia con valenza dalla data di presentazione della
comunicazione alla DRE.
I professionisti che risultano già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza
soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il
rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è stato
suddiviso in rate.
È opportuno verificare presso la competente DRE le modalità di inoltro della
documentazione in esame (in molti casi si riscontra la possibilità di effettuare l’invio non
solo tramite raccomandata A/R o fax ma anche via e-mail / pec).
A seguito delle novità introdotte dal citato Decreto “Semplificazioni” la polizza deve prevedere
anche il completo risarcimento degli (eventuali) danni arrecati all’Erario commessi nello
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
Si rammenta infatti che in caso di un visto “infedele” apposto su un mod. 730, al CAF /
professionista abilitato è richiesto il pagamento di una somma pari all’imposta, sanzione e interessi
che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, ove l’errore non sia
imputabile a quest’ultimo.
Per i professionisti ciò si traduce in una sorta di “personalizzazione” della responsabilità tributaria.
In merito a tale aspetto si è aperta una questione giuridico-operativa non di poco conto. Si
riscontra che le compagnie di assicurazione evidenziano l’impossibilità di assicurare il rischio
diretto per le sanzioni tributarie irrogate direttamente ai professionisti collegato allo
svolgimento della loro attività.
Si riscontra che alcune DRE hanno rilevato tale “difformità” e procedono al “blocco”
dell’iscrizione al suddetto elenco. Si ritiene possibile, al fine di superare l’ostacolo, dichiarare
alla DRE che l’assistenza fiscale è limitata al rilascio del visto di conformità per i crediti IVA
e non coinvolge i modd. 730.
3. TENUTA CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE
Il professionista che appone il visto deve tenere le scritture contabili e predisporre la
dichiarazione.
Come previsto dell’art. 23, DM n. 164/99, e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella citata
Circolare n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta
dal professionista abilitato anche quando sono tenute / predisposte direttamente dal
contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la
maggioranza assoluta del capitale sociale; a condizione che tali attività siano eseguite sotto il
diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato.
Come precisato nella citata Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate ha altresì specificato che il
contribuente può “rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione
del visto”, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il
visto di conformità.
In tal caso il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la
documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei
dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
Nella citata Circolare n. 32/E, l’Agenzia evidenzia che il predetto principio è applicabile anche, nel
caso in cui il soggetto che tiene le scritture, “astrattamente abilitato ad apporre il visto di
conformità”, sia oggettivamente impossibilitato. Se, in attuazione di specifiche disposizioni di
legge o, per atto d’autorità, sia revocato l’incarico al soggetto tenuto al controllo contabile, il visto
può essere apposto da un CAF imprese o da un professionista abilitato (ad esempio, sostituzione
del soggetto incaricato del controllo contabile da parte di un commissario straordinario, nell’ambito
di una procedura di amministrazione straordinaria).
Società di servizi
In merito alle società di servizi l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E ha
chiarito che:
• in presenza di più di 2 soci “tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la
maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più
professionisti che siano abilitati all’apposizione del visto di conformità”;
il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei
professionisti abilitati “deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del
visto”.
La mancanza di tale requisito temporale configura un’ipotesi di tenuta delle scritture contabili
da parte di un soggetto non abilitato al rilascio del visto. Conseguentemente, il contribuente
potrà rivolgersi ad un CAF imprese ovvero ad un professionista abilitato.
CHECK – LIST DEI CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Il “certificatore” per poter rilasciare il visto di conformità deve:
• eseguire una serie di controlli;
• conservare una traccia del lavoro svolto.
Come previsto dal citato art. 2, comma 2, DM n. 164/99, è necessario attestare la correttezza
formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 57/E, ha chiarito che:
1
il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo
nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno
precedente;
2
il controllo implica la verifica:
• della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
• della corrispondenza di quanto esposto in dichiarazione alle risultanze delle scritture
contabili e della corrispondenza di queste ultime con la documentazione. In via
generale, ciò si traduce nella verifica della corrispondenza tra i dati della dichiarazione
annuale con quanto annotato nei registri IVA (fatture emesse / corrispettivi / acquisti)
nonché tra questi ultimi e le fatture emesse / ricevute;
3
la predetta attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un
riscontro documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti
ai fini IVA.
In particolare l’Agenzia richiede l’esecuzione dei seguenti controlli.
CONTROLLO CODICE ATTIVITÀ
Va verificato che il codice attività indicato nel quadro VA della dichiarazione IVA annuale
corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella
ATECO 2007.
CONTROLLO DOCUMENTALE
L’Agenzia nella citata Circolare n. 57/E ha individuato una serie di verifiche che possono ritenersi
sufficienti per l’attestazione della corretta esecuzione dei controlli richiesti dalla normativa.
Al riguardo, innanzitutto va verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono
idonee a generare il credito IVA, ossia la presenza:
• prevalente di operazioni attive soggette ad aliquota più bassa rispetto a quella sugli acquisti e
importazioni;
• di operazioni non imponibili;
• di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
• di operazioni non soggette all’imposta;
• di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
Nella citata Circolare n. 12/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:
• il “certificatore” deve specificare “quali fattispecie hanno generato l’eccedenza di imposta
anche integrando la check-list con altre fattispecie idonee a generare l’eccedenza di imposta”;
• “in tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di
generare il credito nel caso concreto … ”.
La check-list delle fattispecie che possono aver generato il credito IVA contenuta nella citata
Circolare n. 57/E va considerata esemplificativa e non esaustiva e quindi, se necessario, va
integrata dal “certificatore” con lo specifico caso analizzato. In ogni caso la verifica “non
comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della … corrispondenza in ordine
all’ammontare delle componenti positive e negative”.
È opportuno procedere altresì:
1 al riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche (mensili / trimestrali) e dei relativi
versamenti con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL);
2
alla verifica dell’esposizione del credito dell’anno precedente nella dichiarazione
presentata. Con riferimento al credito IVA 2013, riportato nel 2014, si dovrà verificare che
l’ammontare dello stesso corrisponda a quello risultante dal mod. IVA 2014;
3
al riscontro che il mod. IVA 2014, in presenza di un credito IVA 2013 destinato alla
compensazione orizzontale nel mod. F24 per importi superiori a € 15.000, sia stato
“certificato”;
4
in presenza di un credito IVA destinato all’utilizzo in compensazione, pari o superiore al
volume d’affari (caso non frequente) alla verifica dell’integrale corrispondenza tra la
documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili;
5
in presenza di un credito IVA inferiore al volume d’affari (caso più frequente) alla verifica
della documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare
complessivo dell’IVA detratta nell’anno.
Si ritiene che il controllo debba riguardare anche le fatture emesse. Così, ad esempio, se
l’IVA detratta nel 2014 è pari ad € 190.000 devono essere controllate tutte le fatture (acquisti /
emesse) con imposta superiore a € 19.000.
Il “certificatore” può decidere di eseguire i controlli sopra accennati utilizzando altri criteri in
base alla specifica situazione del contribuente (ad esempio, controllare le fatture con IVA
superiore al 5% dell’IVA detratta ovvero con IVA superiore a un determinato importo), in modo
da poter dimostrare che il controllo ha riguardato un campione significativo di fatture.
Documentazione
Come sopra accennato per non dover prestare la prescritta garanzia in presenza di una richiesta di
rimborso di importo superiore a € 15.000 è necessario presentare il mod. IVA munito del visto di
conformità e l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Come desumibile dalle istruzioni al mod. IVA 2015 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è
resa, barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione, nell’apposito riquadro presente
nel quadro VX del mod. IVA 2015.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d’identità del
sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione. Si
ritiene che di tale “acquisizione” deve essere fatta menzione nella check-list.
Inoltre, per non subire le conseguenze previste in capo alle società “di comodo” è richiesta la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non sussistenza dei requisiti che qualifica
le società “non operativa”.
Anche nel caso in esame le istruzioni specificano che:
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa apponendo la sottoscrizione nell’apposito
riquadro presente nel quadro VX del mod. IVA 2015;
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d’identità
del sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione.
Anche tale “acquisizione” va rilevata nella check-list.
Come sopra accennato il “certificatore” deve conservare copia di tutta la documentazione al
fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli previsti dal citato art. 2, comma 2,
unitamente alla check-list del controllo svolto.
Nella prossima Informativa SEAC 9.2.2015, n. 40, è proposto il fac-simile (in formato word) della
check-list da utilizzare per il rilascio del visto di conformità del mod. IVA 2015, che ha effetto sia
per la compensazione che per il rimborso del credito IVA.
Catapano Giuseppe informa: LA CHECK-LIST PER IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2015
IN SINTESI
Facendo seguito all’Informativa dedicata all’esame dell’attività di verifica finalizzata al rilascio del visto di conformità al mod. IVA 2015, si propone un fac-simile della check-list (in formato word) utilizzabile per attestare l’esecuzione dei controlli da parte del “certificatore”.
Si rammenta che l’apposizione del visto di conformità al mod. IVA 2015 è necessaria non solo per l’utilizzo in compensazione ma anche per la richiesta di rimborso del credito IVA 2014 senza garanzia.
| CHECK-LIST VISTO DI CONFORMITÀ
CREDITO IVA 2014 – MOD. IVA 2015 |
Premesso che:
- in base all’art. 10, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, alla dichiarazione dalla quale emerge il credito, tenendo presente le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate, nelle Circolari 23.12.2009, n. 57/E e 12.3.2010, n. 12/E, per attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99;
- in base all’art. 38-bis, così come modificato dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), l’apposizione del visto di conformità è necessario anche per richiedere il rimborso del credito IVA di importo superiore a € 15.000 senza prestazione della garanzia, tenendo presente i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E;
si dà atto di seguito dell’attività di controllo svolta.
| Dati del contribuente | |||||||||||||
| Ragione sociale / Cognome – Nome |
Numero partita IVA |
||||||||||||
| Verifica codice attività | ||||||||||||||
| Codice attività risultante dal mod. IVA 2015 | ||||||||||||||
| Descrizione ___________________________________________________________________ | ||||||||||||||
| Il codice attività indicato a rigo VA2 del mod. IVA 2015 corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile | ||||||||||||||
| SI | NO | |||||||||||||
| Il codice attività indicato a rigo VA2 del mod. IVA 2015 corrisponde a quello riferito all’attività prevalente in base al volume d’affari | ||||||||||||||
| SI | NO | |||||||||||||
| Tenuta scritture contabili obbligatorie ai fini IVA | |||
| Direttamente dal professionista | |||
| Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista | |||
| Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista | |||
| Direttamente dal CAF imprese | |||
| Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF | |||
| Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale) | |||
| Verifica della regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA | |||||||
| Registro fatture emesse | |||||||
| SI | NO | ||||||
| Registro corrispettivi | |||||||
| SI | NO | ||||||
| Registro acquisti | |||||||
| SI | NO | ||||||
| I dati esposti nel mod. IVA 2015 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA ed in particolare:
· gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali risultanti dal registro delle fatture emesse distinti per aliquota · gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali risultanti dal registro degli acquisti distinti per aliquota |
|||||||
| SI | NO | ||||||
| SI | NO | ||||||
| Controllo liquidazioni periodiche | |||||||||
| Contribuente mensile | |||||||||
| Liquidazioni IVA 2014 |
Saldo |
Data di versamento | |||||||
| a credito | a debito | ||||||||
| Gennaio | |||||||||
| Febbraio | |||||||||
| Marzo | |||||||||
| Aprile | |||||||||
| Maggio | |||||||||
| Giugno | |||||||||
| Luglio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Settembre | |||||||||
| Ottobre | |||||||||
| Novembre | |||||||||
| Dicembre | |||||||||
| I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015 | |||||||||
| SI | NO | ||||||||
| Contribuente trimestrale | |||||||||
| Liquidazioni IVA 2014 |
Saldo |
Data di versamento | |||||||
a credito |
a debito |
||||||||
| Primo trimestre | |||||||||
| Secondo trimestre | |||||||||
| Terzo trimestre | |||||||||
| Quarto trimestre/saldo IVA | |||||||||
| I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015 | |||||||||
| SI | NO | ||||||||
| Al mod. IVA 2014 è stato apposto il visto di conformità | ||||||
| SI | NO | |||||
| Ammontare del credito IVA 2013 risultante dal mod. IVA 2014 regolarmente presentato in via telematica, di cui | ||||||
| Euro ___________________ | ||||||
| richiesto a rimborso | Euro ___________________ | |||||
| riportato nel 2014 | Euro ___________________ | |||||
| L’ammontare indicato a rigo VL8 del mod. IVA 2015 corrisponde al credito IVA 2013 riportato nel 2014 | ||||||
| SI | NO | |||||
| Ammontare del credito IVA 2013 utilizzato in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 | ||||||
| Euro ___________________ | ||||||
| Tale importo corrisponde a quanto indicato a rigo VL9 del mod. IVA 2015 | ||||||
| SI | NO | |||||
| Per il credito IVA, relativo all’anno , computato in detrazione e indicato a rigo VL27 del mod. IVA 2015, è stata acquisita la copia del diniego al rimborso dell’Ufficio | ||||||
| SI | NO | |||||
| Fattispecie che ha generato il credito IVA | |||||
| 1 = | Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquota più bassa rispetto a quella gravante sugli acquisti e importazioni | ||||
| 2 = | Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc. DPR n. 633/72) | ||||
| 3 = | Acquisto o importazione di beni ammortizzabili | ||||
| 4 = | Operazioni non soggette all’imposta (artt. 7-ter / 7-septies, DPR n. 633/72) | ||||
| 5 = | Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli | ||||
| Ammontare del credito IVA 2014 risultante dal mod. IVA 2015, di cui |
Euro ___________________ |
||||||
| richiesto a rimborso | Euro ___________________ | ||||||
| riportato nel 2015 | Euro ___________________ | ||||||
Il credito IVA 2014 è superiore al volume d’affari |
|||||||
| SI | NO | ||||||
| Se si, è stata effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nei registri IVA | |||||||
| SI | NO | ||||||
Ammontare IVA detratta nel 2014 |
Euro ___________________ | ||||||
| Fatture acquisti / emesse da controllare con IVA superiore a (10% dell’IVA detratta nel 2014) | Euro ___________________ | ||||||
Fatture acquisti verificate con IVA superiore a Euro ___________________ |
|||||
| Prot. reg.
acquisti |
Fattura n. | Data | Fornitore | Imponibile | IVA |
Fatture emesse verificate con IVA superiore a Euro ___________________ |
|||||
| Prot. reg.
fatt. em. |
Fattura n. | Data | Cliente | Imponibile | IVA |
| Per la richiesta di rimborso di importo superiore a € 15.000 è stata acquisita l’attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e i versamenti contributivi ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c), DPR n. 633/72, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore | ||||||
| SI | NO | |||||
| È stata acquisita l’attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei requisiti che qualificano le società di comodo, ex art. 30, comma 4, Legge n. 724/94, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore | ||||||
| SI | NO | |||||
Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo.
|
Data ___________________________ |
Firma professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese
___________________________ |