Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della Legge n. 324/1976 in materia di diritti d’imbarco per l’uso di aree aeroportuali, il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento, in favore delle compagnie di gestione aeroportuale, di un “diritto d’imbarco per passeggeri”, il quale, a norma del successivo articolo 5, “…è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero”. Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 418/2015, il pagamento dei diritti d’imbarco da parte del vettore, poi oggetto di rivalsa nei confronti dei passeggeri attraverso la vendita dei biglietti aerei, integra un elemento di costo direttamente connesso alla prestazione del servizio di trasporto e, quindi, concorre a formare l’imponibile IVA. Tale affermazione trova fondamento nell’art. 78 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 (di rifusione della VI direttiva Iva n. 388/1977 attuata dall’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), secondo cui, in via generale, la base imponibile delle operazioni comprende anche “le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto”.
corte cassazione
Catapano Giuseppe osserva: AMMINISTRATORE APPENA NOMINATO MA PUR SEMPRE PENALMENTE PERSEGUIBILE
La sezione penale della corte di cassazione in tema di omesso pagamento delle ritenute ai lavoratori dipendenti, ripercorre le sue decisioni e le conferma. Il caso è un pò singolare in quanto l’amministratore era stato nominato quattro giorni prima della chiusura dell’esercizio in cui si era consumato il reato. Questo fatto non è rilevante ai fini del giudizio, anzi lo è di più l’impossibilità per l’azienda di non essere nelle condizioni finanziarie di aver potuto adempiere al proprio obbligo. In effetti la posizione dei giudici supremi in materia non è stata sempre netta, anzi in passato molte pronunzie hanno evidenziato che era nelle possibilità degli imputati di poter provare il periodo di crisi , qualche volta dimostrazione accolta con favore e seguita da assoluzione. Quello che rileva è anche l’omesso versamento che poteva effettuarsi non già allo scadere dell’esercizio ma della presentazione del modello 770 con i vari ravvedimenti operosi, secondo l’art.10-bis del d.lgs 74/2000 : “ 1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”. Pertanto tutte le scusanti e le esimenti addotte ma non dimostrate non salvano l’amministratore appena nominato.