È illegittimo ed incostituzionale il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici solo per risparmiare sul disavanzo pubblico: i conti dello Stato devono trovare altre risorse per la loro spending review, ma non possono attingere dalle tasche dei lavoratori; è questa la sintesi della sentenza “scossone” appena emessa dalla Corte Costituzionale avente ad oggetto la legittimità della norma emanata dal Governo ben quattro anni fa (in particolare dal ministro Tremonti) che aveva deciso di congelare gli stipendi dei pubblici dipendenti dal 2011 al 2013; la disposizione è stata poi prorogata per il 2014 dal governo Letta e, infine, per tutto il 2015 da Renzi. Tuttavia, la Corte tira un colpo al cerchio e uno alla botte e, per evitare al Governo un buco da 35 miliardi di euro, salva il passato: in altre parole, da oggi in poi il blocco degli stipendi sarà illegittimo, ma per gli anni pregressi non sarà dovuta, ai dipendenti pubblici, alcuna restituzione. La motivazione – almeno in attesa di leggere quelle ufficiali rilasciate dalla Corte – potrebbe consistere nel fatto che, secondo l’orientamento già manifestato in passato dai giudici costituzionali, una misura d’urgenza – quale appunto il blocco degli stipendi – può essere ammessa solo a condizione che sia “straordinaria”, ossia non ripetuta con cadenza annuale. I conti dello Stato sono “parzialmente” salvi. Non bisognerà cioè trovare 35 miliardi per provvedere alle restituzioni di quanto sottratto ai dipendenti sino ad oggi: a tanto sarebbe, infatti, ammontato il peso della sentenza dalla Corte Costituzionale qualora avesse accolto integralmente le istanze dei ricorrenti. La pronuncia avrebbe minato il patto di stabilità con l’Europa e rischiava soprattutto di far saltare le clausole di salvaguardia contenute nell’ultima legge di Stabilità (in particolare, l’aumento dell’Iva al 25,5% e l’innalzamento delle accise sulla benzina). La vicenda Il Tribunale di Roma e quello di Ravenna, avevano chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi circa la legittimità costituzionale della norma che ha disposto il blocco dell’indicizzazione (ossia dell’adeguamento all’inflazione) degli stipendi dei pubblici dipendenti. In pratica, con una legge del 2010, il Governo aveva stabilito che, per gli anni dal 2011 al 2015, il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non potesse crescere e adeguarsi al paniere ISTAT, ma dovesse rimanere, in ogni caso, lo stesso di quello già erogato per l’anno 2010. Ciò, comunque, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso di anno (fermo in ogni caso quanto previsto le progressioni di carriera comunque denominate, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio). Ebbene, questa norma, secondo la Corte Costituzionale è illegittima, ma questa volta non con effetto retroattivo. Quindi, i lavoratori diventeranno creditori dello Stato solo se, da quest’anno, non saranno adeguati gli stipendi al costo della vita. In ogni caso, sarà meglio attendere le motivazioni ufficiali della Corte prima di ipotizzare eventuali scenari futuri. Il comunicato della Corte Costituzionale Per il momento la Corte Costituzionale ha semplicemente diffuso un lapidario comunicato stampa: “In relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze R.O. n. 76/2014 e R.O. n. 125/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato. La Corte ha respinto le restanti censure proposte“. Come con le pensioni Meno di due mesi fa la Corte Costituzionale aveva già deciso la stessa questione con riferimento, però, alle pensioni: in quella sede, tuttavia, la Corte si era spinta oltre, ritenendo illegittima l’originaria norma sul blocco dell’adeguamento delle pensioni (meglio nota come Riforma Monti-Fornero) e disponendo la restituzione di tutte le somme non versate per gli anni passati. Risultato, il Governo oggi si trova a dover restituire ai pensionati tutti gli scatti dell’inflazione che non ha erogato in questi anni (circa 5 miliardi). L’esecutivo ha emesso un decreto legge per tamponare alla situazione di emergenza, disponendo delle restituzioni ridotte (pari a circa il 10% del dovuto). Questo non ha impedito, evidentemente, ai tribunali di ritenere che ai pensionati siano comunque dovute tutte le somme non elargite in questi anni, e non solo la ridotta misura regalata dal Governo. Tant’è che il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo avanzato da un pensionato nei confronti dell’Inps per il pagamento dell’intero non percepito.
Corte
Catapano Giuseppe osserva: Fotocopia pass invalidi, non è reato
Non costituisce reato di contraffazione l’esporre, sul lunotto della propria auto, la fotocopia a colori del pass per invalidi. Lo ha messo nero su bianco la Cassazione con una sentenza pubblicata qualche ora fa. Così, per esempio, chi esibisce sulla propria vettura la fotocopia a colori di un permesso per invalidi, in modo da consentire all’anziano genitore l’accesso alla zona a traffico limitato (ZTL), non può subire il procedimento penale perché – scrive la Corte – “il fatto non costituisce reato”.
In verità la questione è stata da sempre molto dibattuta e non tutti i giudici sono d’accordo. Anche la stessa Cassazione si è pronunciata in modi diversi in più occasioni. Solo lo scorso anno i giudici supremi avevano detto che è contraffazione l’uso della fotocopia del permesso per invalidi anche nel caso in cui l’auto corrispondente non sia poi utilizzata. In quell’occasione, era stato detto che integra l’illecito la condotta di falsificazione di copie che sostituiscono gli originali qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale.
La Corte oggi, più che ripensarci, ha precisato un importante aspetto, utile per comprendere meglio i termini della questione: non è tanto la fotocopia del pass a costituire reato ma la falsificazione dell’attestazione di autenticità. Dunque, la fotocopia di un documento originale, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalità, non integra alcun falso documentale. Potrebbe, al massimo, ricorrere la truffa, ma solo qualora venisse riscontrata l’attitudine della fotocopia a trarre in inganno terzi. Invece, se l’utilizzatore della copia è, a tutti gli effetti, anche titolare del pass originale non può parlarsi di alcuna truffa.
Come detto, dunque, non è punito l’utilizzo della fotocopia del contrassegno, ma la falsificazione dell’attestazione di autenticità. Se, invece, quest’ultima non viene riprodotta sulla fotocopia, sicché è chiaro che il “clone” è destinato ad apparire tale e non a far credere che si tratti dell’originale, non scatta il delitto di falsità materiale. In tali casi, infatti, la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene tuttavia la sua natura di semplice riproduzione meccanica e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi.
Catapano Giuseppe informa: Pensioni, rimborsi senza ricorso. In Gazzetta la sentenza della Consulta. Il governo studia le contromisure
Il governo è ancora al lavoro per trovare la soluzione al problema sul capitolo pensioni dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato lo stop alla rivalutazione degli assegni nel biennio 2012-13 e aperto la strada a rimborsi che secondo alcune stime potrebbero raggiungere quota 16,6 miliardi di euro. Rimborsi che arriveranno per tutti, perché la sentenza della Corte costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale è già efficace, se il governo non riscriverà la norma e alzerà il tetto del blocco alle perequazioni. D’altra parte lo hanno già fatto i governi Prodi nel 1998 e Berlusconi nel 2007: in quelle occasioni la Consulta non ebbe nulla da ridire anche perché l’Ulivo vietò l’adeguamento per gli assegni oltre 5 volte il minimo e il Pdl fissò l’asticella a 8 volte il minimo. L’esecutivo, in ogni caso, per evitare ripercussioni gravi sul deficit, starebbe studiando l’ipotesi di restituire ai pensionati gli aumenti arretrati delle pensioni in titoli di Stato. In questo modo verrebbero neutralizzati gli effetti sull’indebitamento netto rilevanti ai fini europei, anche se naturalmente lo Stato dovrebbe fare più debito per onorare i propri impegni. Resta la necessita’ di trovare risorse finanziarie fresche per garantire l’effetto della mancata rivalutazione 2012-2013 per gli anni a venire e questo avverrà con la nuova legge di stabilità. Il governo sta comunque procedendo per tappe: il primo obiettivo è definire in modo esatto l’impatto finanziario della sentenza della Consulta e quindi sul piano giuridico definire nuove modalità di rivalutazione che permettano di rispettare la sentenza limitando però l’impatto sui conti. Poi, una volta fissata la platea, andrà messo a punto un provvedimento che regoli il passato, mentre il reperimento dei fondi dal 2016 in poi potrebbe essere appunto definito il prossimo anno.
Sul tema dei rimborsi degli arretrati ai pensionati si è occupato anche il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, secondo cui “sarebbe una follia rimborsare tutti”, mentre 5.000 euro potrebbe essere una soglia possibile.
Intervenendo ad Agorà su Raitre il sottosegretario ha spiegato come “non è giusto pensare di rimborsare tutte le pensioni, anche quelle più alte. Siamo in un contesto dove la sostenibilità del sistema pensionistico è stato mantenuto con sacrifici chiesti molto grandi ai pensionati di domani, col passaggio al contributivo, e ai quasi pensionati, spostando in avanti il momento dell’uscita”.
“E’ giusto quindi rispettare la sentenza, ma anche l’equità intergenerazionale. Sarebbe ingiusto dare il rimborso anche alle pensioni elevate, per Scelta Civica sarebbe una follia. Cinquemila euro – ha precisato- potrebbe essere una soglia, al di sopra di quella soglia sarebbe ingiusto rimborsare, verrebbe meno il requisito di giustizia sociale”.
A proposito delle risorse che si renderebbero necessarie per rimborsare tutti, “in un contesto di questo tipo, pensare di inserire somme cosi’ rilevanti facendo ricorso a ulteriori tagli come quelli previsti per rispettare la sentenza verso tutti è sinceramente impossibile. A quel punto non si va a tagliare l’inefficienza, ma si va a devastare un sistema”, ha sottolineato Zanetti. In totale disaccordo con Zanetti il viceministro all’Economia, Enrico Morando, che in un’intervista ad Affaritaliani.it ha messo in evidenza come “le decisioni devono ancora essere prese, quindi non sono in grado di fare valutazioni su questo punto. Bisogna realizzare un intervento molto rapidamente, affrontando il tema posto dalla Consulta. La sentenza, per come e’ scritta e non voglio commentarla, lascia spazio a interventi che possono essere anche significativamente diversi. Vedremo nei prossimi giorni che cosa decidere, ci sto lavorando. Ma trovo che sia negativo fare dichiarazioni senza prospettare soluzioni precise”.
Morando non si e’ sbilanciato sulle cifre spiegando che “dipende da che cosa si decide di fare. A seconda di come si intende attuare la sentenza si determinano esigenze finanziarie diverse. Certamente, quello che è sicuro – ha detto – è che il problema non è semplicemente sull’arretrato, perché, a differenza di quello che c’e’ scritto nella sentenza, la relazione tecnica al decreto originario del 2011 era molto chiara nel definire il risparmio di spesa che si realizzava con quella misura a partire dal 2012 e per tutti gli anni a venire. Quindi le cifre che abbiamo letto sui giornali si riferiscono a oneri annuali e non a oneri complessivi”.
Catapano Giuseppe osserva:LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI AI FINI FISCALI NON CORRELATE ALL’ASSOGGETTAMENTO DEL DEBITORE A PROCEDURE CONCORSUALI
Sul tema della deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali la giurisprudenza di questa Corte resa dapprima sull’art. 66 TUIR e, successivamente, sull’art. 101 TUIR – applicabile ratione temporis alla fattispecie – è ormai ferma nel ritenere la necessità, a carico del contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che hanno dato luogo ad una perdita, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente.
Si è pure aggiunto che la certezza che si è verificata una perdita (fiscalmente rilevante) può darsi con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario, peraltro aggiungendo che il riferimento alla presenza di “elementi” certi, lascia intendere che un solo elemento non è di sicuro sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita – cfr. Cass.n. 14568/2001-. Ma il dato unitario che emerge dall’esame della giurisprudenza di questa Corte è dato dal fatto che la ponderazione degli elementi forniti dalla parte contribuente per ritenere il credito di difficile esazione integrano una valutazione di fatto incensurabile in Cassazione, implicando indagini sul merito precluse a questa Corte – cfr. Cass. n. 14568/2001 cit.; Cass. n. 16330/2005; v. anche, in ordine al potere valutativo del giudice di merito, Cass. n. 19918/2005.