IN SINTESI
La Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario
riservato alle persone fisiche con ricavi / compensi inferiori a
determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata.
A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano tale
regime è previsto un regime agevolato ai fini contributivi, in base
al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito
“effettivo”.
Recentemente l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti in merito
al suddetto regime agevolato riguardanti in particolare:
le modalità e i termini di accesso allo stesso;
l’esclusione dei benefici previsti per particolari categorie;
le cause di decadenza e connessi riflessi previdenziali.
Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario
riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) applicabile ai soggetti che
rispettano determinati requisiti.
Trattasi di un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività (non è quindi riservato
soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività). È comunque consentita l’opzione
per il regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
A favore degli esercenti attività d’impresa che adottano tale regime è prevista la possibilità di
beneficiare di uno specifico regime contributivo agevolato.
Recentemente l’INPS con la Circolare 10.2.2015, n. 29 ha fornito una serie di chiarimenti in merito
a tale regime di seguito illustrati.
SOGGETTI INTERESSATI
Il comma 76 dispone che:
“I soggetti … esercenti attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime
agevolato di cui ai commi da 77 a 84”.
Nella Circolare n. 29, dopo aver ribadito il “legame” tra l’adozione del regime forfetario e le
agevolazioni previdenziali, l’INPS specifica che beneficiari del regime contributivo agevolato “sono
… coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5
del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di
una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare” esercenti
un’attività contraddistinta dal codice Ateco 2007 riscontrabile nella Tabella contenuta nella
Finanziaria 2015.
CARATTERISTICHE DEL REGIME AGEVOLATO
Il regime contributivo in esame prevede la non applicazione del minimale contributivo di cui alla
Legge n. 233/90. In particolare, in caso di scelta di tale regime, il soggetto iscritto alla Gestione IVS
artigiani / commercianti è tenuto al versamento dei contributi sulla base del reddito “effettivo”,
come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie (non è quindi
tenuto al versamento dei contributi sul reddito minimale).
Con riguardo all’accesso al suddetto regime il comma 83 prevede l’obbligo di presentare
un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già
in attività entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.
CALCOLO E ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA
Ai fini del calcolo della contribuzione agevolata, l’INPS nell’ambito della Circolare n. 29 in esame
evidenzia che la stessa va determinata:
in percentuale rispetto al reddito forfetario;
senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3, Legge n.
233/90 (pari a € 15.548 per il 2015);
con esclusione del versamento della “quota fissa”.
Per l’accredito della contribuzione, l’INPS rinvia all’art. 2, comma 29, Legge n. 335/95,
relativo alla Gestione separata per cui il versamento di un importo:
pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento
di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento;
inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, comporta che i mesi accreditati
saranno proporzionalmente ridotti.
In caso di un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno
solare, mentre nell’ipotesi di inizio dell’attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di
imposizione contributiva.
COADIUTORI / COADIUVANTI
Il comma 78 prevede la possibilità, a favore del titolare dell’impresa che ha adottato il nuovo
regime forfetario, di indicare in presenza di coadiuvanti / coadiutori la quota di reddito di spettanza
degli stessi fino ad un massimo, complessivamente, del 49%.
Nella Circolare n. 29 in esame l’INPS, con riguardo alla posizione dei suddetti soggetti “anch’essi
compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa”,
ribadisce che trova applicazione l’art. 3-bis, DL n. 384/92, per cui la base imponibile su cui il
titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data:
dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un
massimo del 49%;
da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d’imposta.
ESCLUSIONE DAI BENEFICI PER PARTICOLARI CATEGORIE
Come espressamente disposto dai commi 80 e 81 e ribadito dall’INPS nella Circolare in esame,
l’opzione per la contribuzione agevolata determina l’esclusione da alcuni benefici contributivi
sia per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato sia per i relativi
collaboratori familiari e in particolare:
i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni che si
avvalgono del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione
contributiva del 50% ex art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.
L’INPS evidenzia che tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nel caso in cui il
soggetto esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime
ordinario, previa presentazione di specifica richiesta;
i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività nell’ambito di un’impresa
che aderisce al regime agevolato, non potranno usufruire della riduzione contributiva di 3 punti
percentuali ex art. 1, comma 2, Legge n. 233/90.
MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO
Come accennato il regime contributivo agevolato in esame ha natura opzionale. Con riguardo alle
modalità di accesso, l’INPS, dopo aver ribadito che lo stesso avviene “sulla base di apposita
dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto” distingue tra soggetti:
già esercenti un’impresa all’1.1.2015;
che intraprendono una nuova impresa dall’1.1.2015.
SOGGETTI GIÀ ESERCENTI UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA
Al fine di usufruire del regime contributivo in esame i soggetti già esercenti un’impresa all’1.1.2015,
devono entro il 28.2 “dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato” compilare il
modello telematico disponibile nel Cassetto Previdenziale al seguente indirizzo Internet:
http://www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e
Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L.
190/2014 – Adesione;
Il suddetto termine è perentorio e pertanto come evidenziato dall’INPS in caso di mancato
rispetto:
l’accesso al regime agevolato è precluso per l’anno in corso;
dovrà essere (ri)compilato il predetto modello telematico entro il 28.2 dell’anno successivo
qualora intenda usufruire del regime in esame. In tal caso l’agevolazione decorre dall’1.1 del
relativo anno, purché l’interessato permanga in possesso dei requisiti di legge.
Nel caso particolare di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa prima
dell’1.1.2015, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va
compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo (riportato in allegato), con
specificazione dell’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.
SOGGETTI ESERCENTI UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA ALL’1.1.2015
con posizione previdenziale aperta
presso l’INPS
senza posizione previdenziale aperta
presso l’INPS
presentazione domanda telematica presentazione domanda cartacea
entro il 28.2.2015, a pena di decadenza (per il 2015)
SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA IMPRESA DALL’1.1.2015
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1.1.2015 e che presumono di
essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Finanziaria 2015, ai fini dell’accesso al regime
contributivo in esame, devono:
presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, attraverso la predetta
procedura;
“con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta
iscrizione alla gestione previdenziale”.
Con riguardo al momento di presentazione della dichiarazione di adesione, l’INPS evidenzia che
se la stessa perviene all’Istituto:
entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al
richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto
Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze
relative al nuovo regime;
in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la
dichiarazione medesima è “trasferita”, per l’istruttoria, alla competente sede.
SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA IMPRESA DALL’1.1.2015
Presentazione domanda in via telematica tramite l’apposito modello
con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta
iscrizione alla Gestione previdenziale
TERMINI DI VERSAMENTO
L’INPS specifica che i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo alle scadenze previste
per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati sono tenuti a
versare la contribuzione di maternità (€ 7,44 annui) in 2 rate uguali.
USCITA DAL REGIME AGEVOLATO E RELATIVA DECORRENZA
Come previsto dal comma 82 il regime contributivo agevolato cessa di avere effetto a decorrere
dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per
l’accesso al regime forfetario ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso
(così, ad esempio, se un soggetto forfetario non soddisfa i prescritti requisiti nel 2016, il regime
contributivo agevolato viene meno, così come il regime fiscale, dal 2017).
CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME
Come evidenziato dall’INPS, l’uscita dal regime agevolato in esame si può verificare nelle seguenti
tre ipotesi:
venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
scelta del contribuente “a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime
agevolato”;
comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate del fatto che il soggetto non ha mai
aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per aderire.
CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE
La decadenza dal regime in esame comporta:
l’applicazione del regime ordinario di determinazione / versamento dei contributi dovuti a
decorrere:
dall’1.1 dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti
o della domanda di uscita.
Con successivo messaggio l’INPS comunicherà il rilascio dell’applicazione per la
dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilare online tramite accesso al
Cassetto Previdenziale;
ab origine, nell’ipotesi in cui emerga che i predetti requisiti d’accesso, pur essendo stati
dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante.
In tal caso il regime ordinario è “imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era
stata fissata per il regime agevolato” con ripristino dell’imposizione contributiva ordinaria sin
dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato;
l’impossibilità, in ogni caso, di usufruire nuovamente del regime agevolato. Infatti la
revoca ha “carattere definitivo” e preclude “ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio”.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Posto che “l’applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla
sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante
trasmissione all’Istituto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti
che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo
alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio” nella Circolare n. 29 in esame l’INPS sottolinea
che, tramite intese appositamente stipulate, procederà ad effettuare il controllo di tali dati “a
livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati”.
All’INPS di …………………………………
Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1 commi 77-84
della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
__L__ sottoscritt__ _____________________________________________________________,
nat__ a ___________________________ il __________, cod. fis. _______________________,
titolare dell’impresa iscritta al N° REA __ avente data di inizio attività ________________________
chiede
di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23
dicembre 2014, n. 190.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata
Legge n. 190/14.
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:
che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente
domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta
venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’agevolazione per l’anno in
corso non sarà riconosciuta;
che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire
dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista
dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare
immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello;
_L_ sottoscritt __ _____________________________________________________,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000
dichiara
che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.