Contestazioni della società nei confronti del Fisco per la “cartella di pagamento” in materia di Irpef, fondata sulla “dichiarazione” da essa presentata. Ciò nonostante, è illogico parlare di “dichiarazione integrativa”, e di conseguenza, come fatto invece dall’Agenzia delle Entrate, sostenere l’applicabilità del relativo “termine annuale”.
Confermata, perciò, la vittoria della società, il cui operato in sede di contenzioso è pienamente legittimo, e azzerata la “cartella di pagamento”.
Per i giudici della Cassazione, difatti, è un riferimento certo “l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione”. Allo stesso tempo, però, “il termine annuale previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa” non può esplicare “alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria”, anche se “fondato su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente”. È evidente, difatti, “il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario”, e conseguente è “l’inapplicabilità” in sede di contenzioso “di decadenze relative alla sola fase amministrativa”.
Più in particolare, i giudici sottolineano che “laddove ci si opponga ad un atto impositivo emesso sulla base di dati forniti dal contribuente, non si verte in tema di dichiarazione integrativa, bensì in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi addotti dalle parti, nel rispetto dei relativi oneri probatori”. Di conseguenza, “va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine annuale” previsto per la presentazione della “dichiarazione integrativa”.
Corretta, quindi, la linea d’azione – rivelatasi fruttuosa – seguita dalla società in sede di contenzioso. Per questo motivo, è definitivo l’azzeramento della “cartella di pagamento”.
contributi
Catapano Giuseppe: RAPPORTO SULLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE DI GENNAIO-MARZO 2015 E REPORT DELLE ENTRATE TRIBUTARIE INTERNAZIONALI
E’ disponibile sui siti http://www.finanze.it e http://www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive del periodo gennaio-marzo 2015, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n.196).
GENNAIO – MARZO 2015
Le entrate tributarie e contributive del primo trimestre 2015 evidenziano nel complesso un aumento del 2,5% (+3.570 milioni di euro), rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente.
Il dato tiene conto della sostanziale stabilità, -0,2% (-217 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 7,3% (+3.787 milioni di euro) dovuta agli incassi della prima rata dei premi INAIL che nel 2014 era slittata dal mese di febbraio al mese di maggio.
L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra quello già diffuso con la nota del 5 maggio scorso.
Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il Report delle entrate tributarie internazionali del periodo gennaio-marzo 2015, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i “Bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna.