La materia dei subappalti è ardua e scivolosa, soprattutto in Italia dove se ne fa larghissimo uso, spesso ignorando regole e limiti. Cerchiamo allora di elencare i principali obblighi per l’imprenditore.
Iniziamo con il dire che, in caso di appalto privato (cioè commissionato da un soggetto privato) il subappalto deve essere espressamente autorizzato dal committente [1].Questa regola vale qualunque sia la natura del soggetto appaltatore (sia, cioè, che l’appaltatore sia un artigiano o una ditta individuale o una società).
Nel caso, invece, di appalto pubblico (cioè commissionato da un soggetto di natura pubblica quale una pubblica amministrazione o soggetti assimilati come gli enti pubblici), il subappalto è possibile solo se, in sede di presentazione dell’offerta, l’imprenditore (qualunque sia la sua natura, e dunque anche nel caso di ditta individuale) abbia dichiarato di volersi avvalere della facoltà di subappaltare.
Sempre nel caso di appalti pubblici, per poter subappaltare è necessario (oltre, appunto alla predetta dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di subappaltare):
– depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, insieme alla certificazione che attesti che il soggetto subappaltatore possiede i requisiti prescritti dal Codice appalti;
– depositare anche la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di onorabilità compresi quelli antimafia.
È in ogni caso necessario, in materia di appalti pubblici, che le opere subappaltate non superino, come valore, il 30% dell’importo contrattuale convenuto.
In generale, poi, ogni singola prestazione oggetto del contratto di appalto non può essere subappaltata a più di un soggetto subappaltatore che, poi, dovrà praticare gli stessi prezzi di cui al contratto o all’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.
Infine, nell’ipotesi in cui sul cantiere si trovino soggetti subappaltatori non autorizzati in relazione ad un appalto concesso a ditte individuali, si ritiene che tale rapporto integri un contratto in frode alla legge e la stazione appaltante potrà intervenire annullando, in autotutela, l’aggiudicazione o assegnazione dell’appalto.