Accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha così avuto modo di ribadire, una volta di più, come in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del
contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando
all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili. Nulla da eccepire quindi circa l’operato dell’Agenzia che aveva determinato il reddito e recuperato a tassazione le imposte non
versate sulla base di tali movimenti.
conti correnti
Catapano Giuseppe informa: Italia, sì al “prelievo forzoso”, si potranno colpire conti correnti
In queste ore in cui tutti i riflettori sono puntati più che mai sulla Grecia, gli stessi italiani forse non si sono resi conto di quanto stava accadendo a casa loro.
Nella giornata di ieri, l’aula della Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2014 che recepisce 58 direttive europee, adegua la normativa nazionale a 6 regolamenti Ue e attua 10 decisioni quadro. I sì sono stati 270, 113 i no, 22 gli astenuti.
Il punto è di quali direttive europee si sta parlando. In un momento in cui le parole più scritte e ripetute ovunque sono controlli di capitali, pensioni, tasse, corsa agli sportelli, in un momento in cui si teme che la crisi delle banche e degli Stati alla fine sarà esclusivamente sulle spalle dei cittadini, la Camera ha detto sì anche alla direttiva comunitaria che di per sé ha già reso legittima la procedura del “bail in”.
Cosa significa? Si tratta di un piano ben preciso che prevede che, in caso di crisi, siano i creditori e i correntisti a pagare per gli errori commessi dalle banche che, se non corretti, potrebbero tradursi in vere e proprie bombe sistemiche.
La norma stabilisce che, con effetto a partire dal 2016, in caso di crisi di liquidità di banche, i problemi – come dice la parola bail in, in contrapposizione a quella di bailout (aiuti che vengono dall’esterno) – saranno risolti accedendo, in caso di necessità, anche ai depositi superiori ai 100.000 euro.
Qualcuno potrà dire che alla fine saranno colpiti solo i ricchi. Ma la cosa non funziona proprio in questo modo, un po’ perchè in un periodo di forti pressioni del fisco, chi non evade, comunque vede assottigliarsi l’ammontare dei risparmi di una vita, e anche perchè a pagare saranno anche azionisti e obbligazionisti meno assicurati.
Catapano Giuseppe: Debitori: subito sotto torchio
Non c’è solo il Tribunale di Mantova a dare man forte ai creditori rimasti “a secco” dai propri debitori, dopo lunghi, estenuanti e costosi pignoramenti infruttuosi. Anche il Tribunale di Novara sposa lo stesso orientamento e si aggiunge alla lista dei fori che ritengono subito applicabile la riforma dell’esecuzione forzata e, in particolare, sulla ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare. La nuova normativa consente al creditore di evitare la consueta “caccia al tesoro” di conti correnti, stipendi, pensioni, e ogni altro bene intestato al debitore solo dando una sbirciatina alle banche dati che usa il fisco per scovare l’evasione fiscale. Stiamo, cioè, parlando della famigerata Anagrafe tributaria e dell’Anagrafe dei rapporti finanziari (o più comunemente detta “dei conti correnti”), tristemente note ai contribuenti per essere gli strumenti attraverso cui l’Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti a maggior rischio “evasione”. Strumenti, però, che ora verranno utilizzati anche ai fini “civilistici”, ossia nelle cause tra dipendente e datore di lavoro, professionista ed ex cliente, padrone di casa e inquilino, correntista e banca e, insomma, tutte le volte in cui è in gioco un rapporto tra un creditore e un debitore. Per le modalità operative leggi: “Esecuzione forzata: la nuova ricerca telematica dei beni da pignorare” “Pignoramento: come si fa la nuova ricerca telematica dei beni del debitore” Da sempre, le principali riforme del nostro Paese – nonostante la formale e definitiva approvazione da parte del Parlamento – sono rimaste impantanate anni e anni, per via dei biblici ritardi nell’approvazione dei relativi regolamenti attuativi. E questa fine rischiava di fare anche il nuovo strumento concesso ai creditori di poter agire in esecuzione forzata: la possibilità, cioè, di chiedere all’ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, di ricercare, in via telematica, i beni del debitore, accedendo alle banche dati dell’amministrazione finanziaria, viene infatti subordinata all’emanazione dei decreti ministeriali. I tribunali, però, si stanno orientando in modo diverso da una rigida interpretazione della norma. La sostanza è questa: è vero che gli uffici giudiziari non sono ancora attrezzati e necessitano delle precisazioni ministeriali che ancora non sono arrivate. Ma nulla toglie al creditore di bypassare l’ufficiale giudiziario e accedere direttamente all’anagrafe tributaria e dei conti. Lo potrà fare sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale e, comunque, mai in prima persona (per evitare violazioni della privacy), ma richiedendolo ai relativi uffici dell’amministrazione finanziaria (presumibilmente l’Agenzia delle Entrate). Quando poi gli ufficiali giudiziari si saranno dotati delle strutture tecniche e delle regolamentazioni interne per operare in tal modo, la riforma andrà a regime e per l’accesso basterà rivolgersi al proprio tribunale. Qualche giorno fa avevamo commentato un provvedimento del tribunale di Mantova che spiega quanto appena detto (leggi l’articolo: “Creditori: le ricerche nell’anagrafe tributaria dei beni del debitore sono già operative”). Oggi aggiungiamo anche un precedente, dello stesso tenore, del Tribunale di Novara. Nel provvedimento in commento si precisa che l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati telematiche del fisco può avvenire solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 e solo da quando saranno emanati i decreti attuativi ministeriali. Ma nulla toglie che, nel frattempo, il creditore possa ottenere un accesso diretto alle suddette banche dati e solo se, per motivi di carattere tecnologico, non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario (in verità, nel caso di specie, l’ordinanza termina con un diniego alla consultazione, ma solo perché il richiedente aveva fatto istanza di accesso per il tramite degli ufficiali giudiziari). Insomma, non ci sono scuse per non autorizzare il creditore ad accedere all’Anagrafe tributaria. Questa volta i debitori hanno le ore contate…